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Sentenza 2 ottobre 2024
Sentenza 2 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/10/2024, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 02.10.2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione – seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3431/2023 R.G. e vertente
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Patti, via L. D'Amico n. 3, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. TE Mastrantonio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli Avv.ti Alessandro Doa e Mariantonietta Piras, giusta procura generale, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: Ripristino assegno sociale sostitutivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07.11.2023 parte ricorrente esponeva di essere titolare delle pensioni Categoria VR n° 30023199, Categoria SOCOM
38025476 e INV. CIV Tale ultima prestazione le veniva riconosciuta a P.IVA_1 decorrere dall'01.10.2009, a seguito di sentenza emessa dalla Corte di Appello di
Messina n. 1947/2014.
Al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età tale prestazione si è trasformata in assegno sociale sostitutivo ai sensi dell'art. 19 della legge
118/1971.
L' , a decorrere dal mese di gennaio 2023, operava sulle pensioni in CP_1
godimento della ricorrente delle ritenute pari ad euro 300, con cadenza mensile.
Con comunicazione inviata via pec, a firma del proprio legale, in data
05.06.2023, parte ricorrente diffidava l'ente resistente a non operare più le predette trattenute, alla luce della sentenza n. 63/2023, con il quale questo
Tribunale, in persona del giudice del lavoro, Dott.ssa Maria LU TE Amato, in data 17.01.2023, dichiarava la cessata materia del contendere per cui annullava l'indebito n. 00016586558.
L' , con pec del 06.06.2023, riscontrava la missiva comunicando che CP_1
“Alcuna trattenuta viene effettuata sulle pensioni di cui è titolare la richiedente, per invalidità civile. La pensione d'invalidità civile nell'anno 2023 non viene erogata per superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa. Nell'anno
2023 il limite reddituale per i titolari di pensione d'invalidità civile totale è pari ad €. 17.920,00”.
Di Conseguenza, parte ricorrente, in data 14.06.2023, proponeva ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, il quale confermava la soppressione della pensione per il superamento del reddito.
Parte ricorrente, eccepiva il diritto di parte ricorrente a percepire la pensione sociale in virtù di quanto disposto dall'art. 19 della legge 118/1971 dovendo l'ente resistente trasformare la pensione di inabilità in pensione sociale al raggiungimento del 65° anno di età, pertanto, chiedeva che fosse dichiarato il diritto della stessa all'assegno sociale sostitutivo CAT. INV. CIV. 07092160 a decorrere dall'01/01/2023, visto il non superamento dei limiti reddituali e che l' fosse condannato a restituire le somme ingiustamente non corrisposte, con CP_1
vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
2 CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 04.03.2024 eccependo il superamento del limite reddituale previsto per la suddetta prestazione e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
In merito, l'articolo 19 della legge 118 del 30.03.1971, statuisce a chiare lettere che “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e
13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 1953 26. Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del , con le modalità di cui Controparte_2 agli articoli 14 e seguenti. L' dà comunicazione della data di inizio del CP_1
pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L' sarà tenuto a rimborsare agli CP_1
Parte quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età”.
Per ciò che concerne i requisiti per poter accedere a tale beneficio la norma in commento richiama l'art. 12 della predetta legge, che regolamenta i requisiti per poter accedere alla pensione di inabilità. L'articolo 19, in merito ai requisititi reddituali stabilisce che per poter accedere all'assegno sociale sostitutivo occorrono due requisiti, uno di natura anagrafico, ossia il raggiungimento del 65° anno di età, ed uno di natura reddituale, ossia l'aver conseguito un reddito annuo entro i limiti previsti per la concessione della pensione di inabilità ex art. 12 della legge 118/1971.
3 Tale articolo prevede che “Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del
Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici”.
Invero, l' in una recente circolare (circolare 135 del 22 CP_1 CP_1
dicembre 2022) ha stabilito che i limiti reddituali per poter accedere alla pensione di inabilità sono fissare nell'importo pari ad euro 17.920,00. Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell'invalidità civile.
La circolare in commento, inoltre, prevede che “La misura della perequazione, definitiva per l'anno 2022 e previsionale per l'anno 2023, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti”.
La giurisprudenza di legittimità, con riferimento al caso in oggetto, ha statuito che “In materia di pensione sociale cosiddetta sostitutiva, l'art. 19 della legge 118 del 1971 deve essere interpretato nel senso che la trasformazione in pensione sociale della pensione o dell'assegno mensile di invalidità al compimento del sessantacinquesimo anno di età avviene automaticamente alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione da parte dell' dei CP_1
requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni economiche dell'invalido” (Cassazione, Sez. Lav., ordinanza 23.02.2024 n. 4924).
Invero, tale principio si trova in linea di continuità con quanto già stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite precedentemente;
infatti, era pacifico in giurisprudenza il principio di diritto secondo cui “l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall' in sostituzione della pensione di invalidità corrisposta dal CP_1
4 ha, in applicazione dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, Controparte_2
n. 118, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto , della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, CP_3
costituendo la titolarità della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle condizioni di maggior favore già accertate” (Cassazione, Sez. Un., Sentenza n. 10972 del 09.08.2001).
Ed ancora, recentemente viene stabilito che “Con riferimento alla sostituzione della L. n. 118 del 1971, art. 13 ad opera della L. 24 dicembre 2007,
n. 247, art. 1, comma 35, è stato osservato che si tratta, all'evidenza, di un intervento con il quale viene ripristinato il collegamento tra le due prestazioni assistenziali quanto alle "condizioni" richieste per la loro assegnazione. Ma il prendere a riferimento, a tal fine, le "condizioni" stabilite per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12, determinare cioè una equiparazione che si vuole modulata sulla disciplina propria della prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti, è di per sè, indicativo del fatto che tale disciplina - anche per quanto riguarda le condizioni reddituali rilevanti - è diversa da quella nel frattempo dettata (con la L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5) per l'assegno mensile - non avendo senso, invero, una simile formulazione normativa ove le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità fossero le stesse previste per
l'assegno e, dunque, si dovesse dar rilievo al solo reddito personale dell'invalido, ancorché coniugato, piuttosto che al reddito di entrambi i coniugi” (Cassazione, sentenza n. 24979 del 19.08.2022; Cass. 5003 del 2011).
Infine, quanto alla rivalutazione della situazione patrimoniale, alla quale
l' non sarebbe tenuto a fronte della titolarità della prestazione d'invalidità, CP_1
ciò implica che tale condizione costituisce presupposto sufficiente per
l'erogazione della provvidenza sociale alle condizioni di maggior favore già accertate (v., da ultimo, Cass. n.33397 del 2019 cit. in continuità con Cass., Sez.
Un, n. 10972 del 2001 cit.), non già che il diritto alla prestazione sociale sostitutiva, o trasformata che dir si voglia, sia per sua natura perenne, a prescindere dal mutamento delle condizioni reddituali e, dunque, di indigenza dell'invalido ultrasessantancinquenne (Cass. n. 9560/2021).
5 Nel caso di specie, parte ricorrente, nella documentazione prodotta in atti, ha provato che il proprio reddito risulta inferiore a quello previsto dalla normativa esaminata, per cui ha diritto all'erogazione dell'assegno sociale sostitutivo, possedendone tutti i requisiti sia anagrafici che reddituali. Dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, invero, emerge una situazione reddituale pari ad €
16.877,00 inferiore rispetto al limite previsto normativamente.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso merita accoglimento.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia oltre che dell'assenza di attività istruttoria ed applicando i minimi tariffari considerata la semplicità della controversia. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c., sussistendone le dichiarazioni di rito, in favore del procuratore anticipatario Avv.
TE Mastrontonio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da Parte_1 contro l' , con ricorso depositato in data 07.11.2023, uditi i procuratori
[...] CP_1
delle parti, così provvede:
- in accoglimento del ricorso dichiara il diritto di ad Parte_1 ottenere il beneficio dell'assegno sociale sostitutivo, a decorrere dall'01.01.2023, e per l'effetto, condanna parte resistente al ripristino di detta prestazione;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
del giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.865,00, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., Avv. TE Mastrantonio.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 02.10.2024.
6 Il Giudice
(dott. Carmelo Proiti)
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