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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lucca, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lucca |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO AR, Presidente
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore
GRASSI TOMMASO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui l'Ufficio aveva disposto l'archiviazione dell'istanza di rimborso relativa a € 66.000,00 di imposta di successione versata a seguito dell'avviso di liquidazione n.
TZQ/01142071370.
_ L'Ufficio eccepiva l'inammissibilità del ricorso, ritenendo l'atto non impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs.
546/1992, e comunque infondata nel merito la pretesa restitutoria.
_ Le ricorrenti sostenevano invece che il provvedimento impugnato costituisse un diniego espresso di rimborso, dunque autonomamente impugnabile, e che la richiesta fosse fondata alla luce della circolare 29/
E del 2023 e della giurisprudenza sul coacervo successorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene il ricorso infondato nel merito per le seguenti motivazioni:
_ (i) Sull'impugnabilità dell'atto - la Corte ritiene fondata la censura delle ricorrenti.
Il provvedimento impugnato, pur denominato “archiviazione”, contiene una chiara manifestazione di volontà negativa rispetto alla richiesta di rimborso, con esplicitazione delle ragioni giuridiche poste a fondamento del diniego.
Secondo la giurisprudenza di legittimità sono impugnabili tutti gli atti dell'Amministrazione che incidono sulla sfera giuridica del contribuente, negano un diritto, contengono una motivazione compiuta.
Il provvedimento oggetto di ricorso integra, pertanto, un diniego espresso di rimborso, e come tale è impugnabile.
Il ricorso è dunque ammissibile.
_(ii) Sul merito della domanda di rimborso il Collegio rileva che la sentenza richiamata dall'Ufficio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di liquidazione per tardività.
È principio consolidato che la sentenza di inammissibilità non contiene alcun accertamento sul merito della pretesa tributaria ed eventuali affermazioni contenute nella motivazione non possono costituire giudicato sostanziale in quanto il giudicato si forma solo su ciò che è deciso nel dispositivo.
Da tutto ciò ne deriva che non si è formato alcun giudicato sostanziale sulla correttezza dell'avviso di liquidazione né sulla questione del coacervo successorio.
_(iii) Sulla fondatezza della richiesta di rimborso - pur non essendo preclusa dal giudicato, la domanda di rimborso non può essere accolta.
La circolare 29/E del 2023 richiamata, non ha natura normativa;
non può incidere retroattivamente su rapporti già definiti;
non può fondare un diritto alla restituzione in assenza di un vizio dell'atto impositivo.
L'imposta è stata versata a seguito di un avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini.
Il rimborso può essere riconosciuto solo in presenza di _(a) errore materiale, _(b) errore di persona (c) errore di calcolo, (d) errore sul presupposto d'imposta manifesto (e) mancata considerazione di pagamenti.
Nella fattispecie nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie.
_(iv) Sull'autotutela - l'art. 10-quater dello Statuto del contribuente, come modificato dal d.lgs. 219/2023, prevede l'obbligo di autotutela solo in presenza di errori manifesti.
La questione del coacervo successorio non integra un errore manifesto, richiede valutazioni giuridiche complesse, non rientra tra le ipotesi tassative di autotutela obbligatoria.
L'Ufficio non era dunque tenuto ad annullare l'atto né a riconoscere il rimborso.
In conclusione, il ricorso è ammissibile, ma infondato nel merito.
_(v) le spese, avuto riguardo alla peculiarità e complessità delle questioni trattate, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LUCCA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GIUNTOLI GIULIO LINO AR, Presidente
BRANCOLI PANTERA PIER LUIGI, Relatore
GRASSI TOMMASO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 360/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO SUCCESSIONI E DONAZIONI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui l'Ufficio aveva disposto l'archiviazione dell'istanza di rimborso relativa a € 66.000,00 di imposta di successione versata a seguito dell'avviso di liquidazione n.
TZQ/01142071370.
_ L'Ufficio eccepiva l'inammissibilità del ricorso, ritenendo l'atto non impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs.
546/1992, e comunque infondata nel merito la pretesa restitutoria.
_ Le ricorrenti sostenevano invece che il provvedimento impugnato costituisse un diniego espresso di rimborso, dunque autonomamente impugnabile, e che la richiesta fosse fondata alla luce della circolare 29/
E del 2023 e della giurisprudenza sul coacervo successorio
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti e le argomentazioni delle parti, ritiene il ricorso infondato nel merito per le seguenti motivazioni:
_ (i) Sull'impugnabilità dell'atto - la Corte ritiene fondata la censura delle ricorrenti.
Il provvedimento impugnato, pur denominato “archiviazione”, contiene una chiara manifestazione di volontà negativa rispetto alla richiesta di rimborso, con esplicitazione delle ragioni giuridiche poste a fondamento del diniego.
Secondo la giurisprudenza di legittimità sono impugnabili tutti gli atti dell'Amministrazione che incidono sulla sfera giuridica del contribuente, negano un diritto, contengono una motivazione compiuta.
Il provvedimento oggetto di ricorso integra, pertanto, un diniego espresso di rimborso, e come tale è impugnabile.
Il ricorso è dunque ammissibile.
_(ii) Sul merito della domanda di rimborso il Collegio rileva che la sentenza richiamata dall'Ufficio ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di liquidazione per tardività.
È principio consolidato che la sentenza di inammissibilità non contiene alcun accertamento sul merito della pretesa tributaria ed eventuali affermazioni contenute nella motivazione non possono costituire giudicato sostanziale in quanto il giudicato si forma solo su ciò che è deciso nel dispositivo.
Da tutto ciò ne deriva che non si è formato alcun giudicato sostanziale sulla correttezza dell'avviso di liquidazione né sulla questione del coacervo successorio.
_(iii) Sulla fondatezza della richiesta di rimborso - pur non essendo preclusa dal giudicato, la domanda di rimborso non può essere accolta.
La circolare 29/E del 2023 richiamata, non ha natura normativa;
non può incidere retroattivamente su rapporti già definiti;
non può fondare un diritto alla restituzione in assenza di un vizio dell'atto impositivo.
L'imposta è stata versata a seguito di un avviso di liquidazione divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini.
Il rimborso può essere riconosciuto solo in presenza di _(a) errore materiale, _(b) errore di persona (c) errore di calcolo, (d) errore sul presupposto d'imposta manifesto (e) mancata considerazione di pagamenti.
Nella fattispecie nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso di specie.
_(iv) Sull'autotutela - l'art. 10-quater dello Statuto del contribuente, come modificato dal d.lgs. 219/2023, prevede l'obbligo di autotutela solo in presenza di errori manifesti.
La questione del coacervo successorio non integra un errore manifesto, richiede valutazioni giuridiche complesse, non rientra tra le ipotesi tassative di autotutela obbligatoria.
L'Ufficio non era dunque tenuto ad annullare l'atto né a riconoscere il rimborso.
In conclusione, il ricorso è ammissibile, ma infondato nel merito.
_(v) le spese, avuto riguardo alla peculiarità e complessità delle questioni trattate, vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso;
spese compensate.