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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4214 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 625/2025 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 19.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 29.09.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 29.09.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 625/2025 RGAC pendente
TRA La sig.ra (C.F. , nata a [...] l'1maggio 1970, residente Parte_1 C.F._1 in Palermo, via Giuseppe Crispi n. 40 rappresentata e difesa dall'Avvocato Ovidio Cangemi (c.f.
C.F._2
Ricorrente
CONTRO
, (C.F.: , in persona del Sindaco, pro tempore, elett.te Controparte_1 P.IVA_1 dom.to presso l'Avvocatura Comunale, sita in Palermo Piazza Marina n°39 “Palazzo Rostagno”, rapp.to e difeso dall'Avv. Carla Marsala Fanara del foro di Palermo, (C.F.: ) C.F._3
Resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
29.09.2025
FATTO
La sig.ra , con ricorso notificato il 21.11.2025 al , contestava Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione nr 1033/2024 del 19.11.20224, notificata il 21.12.2024, con la quale era stato ordinato il pagamento della somma di euro 235,21 (duecentotrentacinque/00) per la violazione dell'articolo 7 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art. G.
2.1. della D.C.C. nr. 93/2002.
La ricorrente motivava l'opposizione ritenendo che sarebbe stata omessa la contestazione immediata nonché vi sarebbe stata l'omissione della notifica nel termine di 90 giorni, prevista dall'art. 14 della legge 689/1981 e comunque che sarebbe da ritenersi eccessiva la sanzione applicata.
Quindi la ricorrente così concludeva “rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- preliminarmente, anche inaudita altera parte, disporre la immediata sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta;
- dichiarare nulla e/o annullata e/o revocata e/o inefficace l'ordinanza ingiunzione n. 1033/2024, del 19.11.2024,
n. prot. AREG/1656343/2024, Reg. Gen. 313/2020, dell'Area della Polizia Municipale del CP_1
- dichiarare estinte le sanzioni in essa contenute e non dovute tutte le somme ingiunte;
- in via subordinata,
[...] rideterminare la sanzione in essa indicata nella misura minima prevista dalla legge, pari ad €. 25,00, o comunque in quell'altra somma (inferiore a quella indicata nell'ordinanza ingiunzione) che il giudicante vorrà applicare in considerazione della tenuità della violazione, della personalità della ricorrente e delle sue condizioni economiche di indigenza;
- con riserva espressa di ulteriormente dedurre e di articolare mezzi di prova anche in esito al comportamento processuale di parte avversa;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In data 11.03.2025, si costituiva il . CP_1 CP_1 In particolare, con la propria comparsa di costituzione e risposta, la parte resistente contestava la fondatezza dell'opposizione avversa e così concludeva il proprio atto introduttivo “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente rigettare la domanda di sospensione del provvedimento impugnato stante l'assenza dei presupposti;
Nel merito, rigettare il ricorso proposto dalla sig. Parte_1 perché infondato in fatto ed indiritto per le argomentazioni spiegate in narrativa. Ritenere e dichiarare la validità ed efficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto.
Con decreto del 23.01.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 26.03.2025
All'esito dell'udienza del 26.03.2025, il Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione dell'ordinanza impugnata, rinviava al 30.09.2025 per la discussione e decisione.
In data 05.08.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che anticipava l'udienza al
29.09.2025, a trattazione scritta, per discussione e decisione.
Le parti concludevano all'udienza del 29.09.2025 come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di opposizione deve essere rigettato poiché l'infrazione è stata contestata immediatamente, in data 04.03.2020, come si evince dal verbale sottoscritto dalla sig.ra e Parte_1 prodotto dal , quale allegato alla comparsa di costituzione e risposta: dunque Controparte_1
l'asserzione “ la violazione non è stata immediatamente contestata alla ricorrente” ( come si legge a pagina 2 del ricorso) viene smentita ad tabulas dalla produzione documentale.
Peraltro, nel verbale, non contestato da parte ricorrente con querela di falso ed avente valore di atto fidefacente, la sig.ra ammette, di fatto, la propria responsabilità tanto che ella dichiara Parte_1 spontaneamente “ non sapevo gli orari”.
Dunque, risulta accertata la responsabilità della ricorrente in ordine alla violazione contestata.
Infine, la sanzione applicata rientra nei parametri edittali: infatti, l'ordinanza ingiunzione si riferisce espressamente all'art 7 bis della legge 267/2000 che prevede appunto una sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00: ne consegue che la sanzione di euro 166,67, pari ad un terzo del massimo edittale, appare assolutamente lecita e congrua.
Pertanto, anche il secondo motivo di opposizione deve essere integralmente respinto. Nulla va disposto circa le spese del giudizio dell'amministrazione vittoriosa, atteso che la stessa si
è avvalsa di un funzionario delegato, né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la difesa (Cass. Civ.27.08.2007 nr. 18066 Cass Civ 11389/11)
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta il ricorso in opposizione proposto dalla sig.ra . Parte_1
2) Conferma l'efficacia dell'Ordinanza Ingiunzione nr. 1033/2024 del 19.11.2024, emessa dal
Controparte_1
3) Nulla sulle spese
Così deciso in Palermo il 27.10.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 625/2025 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 19.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 29.09.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 29.09.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 625/2025 RGAC pendente
TRA La sig.ra (C.F. , nata a [...] l'1maggio 1970, residente Parte_1 C.F._1 in Palermo, via Giuseppe Crispi n. 40 rappresentata e difesa dall'Avvocato Ovidio Cangemi (c.f.
C.F._2
Ricorrente
CONTRO
, (C.F.: , in persona del Sindaco, pro tempore, elett.te Controparte_1 P.IVA_1 dom.to presso l'Avvocatura Comunale, sita in Palermo Piazza Marina n°39 “Palazzo Rostagno”, rapp.to e difeso dall'Avv. Carla Marsala Fanara del foro di Palermo, (C.F.: ) C.F._3
Resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
29.09.2025
FATTO
La sig.ra , con ricorso notificato il 21.11.2025 al , contestava Parte_1 Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione nr 1033/2024 del 19.11.20224, notificata il 21.12.2024, con la quale era stato ordinato il pagamento della somma di euro 235,21 (duecentotrentacinque/00) per la violazione dell'articolo 7 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art. G.
2.1. della D.C.C. nr. 93/2002.
La ricorrente motivava l'opposizione ritenendo che sarebbe stata omessa la contestazione immediata nonché vi sarebbe stata l'omissione della notifica nel termine di 90 giorni, prevista dall'art. 14 della legge 689/1981 e comunque che sarebbe da ritenersi eccessiva la sanzione applicata.
Quindi la ricorrente così concludeva “rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- preliminarmente, anche inaudita altera parte, disporre la immediata sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta;
- dichiarare nulla e/o annullata e/o revocata e/o inefficace l'ordinanza ingiunzione n. 1033/2024, del 19.11.2024,
n. prot. AREG/1656343/2024, Reg. Gen. 313/2020, dell'Area della Polizia Municipale del CP_1
- dichiarare estinte le sanzioni in essa contenute e non dovute tutte le somme ingiunte;
- in via subordinata,
[...] rideterminare la sanzione in essa indicata nella misura minima prevista dalla legge, pari ad €. 25,00, o comunque in quell'altra somma (inferiore a quella indicata nell'ordinanza ingiunzione) che il giudicante vorrà applicare in considerazione della tenuità della violazione, della personalità della ricorrente e delle sue condizioni economiche di indigenza;
- con riserva espressa di ulteriormente dedurre e di articolare mezzi di prova anche in esito al comportamento processuale di parte avversa;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In data 11.03.2025, si costituiva il . CP_1 CP_1 In particolare, con la propria comparsa di costituzione e risposta, la parte resistente contestava la fondatezza dell'opposizione avversa e così concludeva il proprio atto introduttivo “Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente rigettare la domanda di sospensione del provvedimento impugnato stante l'assenza dei presupposti;
Nel merito, rigettare il ricorso proposto dalla sig. Parte_1 perché infondato in fatto ed indiritto per le argomentazioni spiegate in narrativa. Ritenere e dichiarare la validità ed efficacia dell'ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e con salvezza di ogni altro diritto.
Con decreto del 23.01.2025 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti al 26.03.2025
All'esito dell'udienza del 26.03.2025, il Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione dell'ordinanza impugnata, rinviava al 30.09.2025 per la discussione e decisione.
In data 05.08.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che anticipava l'udienza al
29.09.2025, a trattazione scritta, per discussione e decisione.
Le parti concludevano all'udienza del 29.09.2025 come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Il primo motivo di opposizione deve essere rigettato poiché l'infrazione è stata contestata immediatamente, in data 04.03.2020, come si evince dal verbale sottoscritto dalla sig.ra e Parte_1 prodotto dal , quale allegato alla comparsa di costituzione e risposta: dunque Controparte_1
l'asserzione “ la violazione non è stata immediatamente contestata alla ricorrente” ( come si legge a pagina 2 del ricorso) viene smentita ad tabulas dalla produzione documentale.
Peraltro, nel verbale, non contestato da parte ricorrente con querela di falso ed avente valore di atto fidefacente, la sig.ra ammette, di fatto, la propria responsabilità tanto che ella dichiara Parte_1 spontaneamente “ non sapevo gli orari”.
Dunque, risulta accertata la responsabilità della ricorrente in ordine alla violazione contestata.
Infine, la sanzione applicata rientra nei parametri edittali: infatti, l'ordinanza ingiunzione si riferisce espressamente all'art 7 bis della legge 267/2000 che prevede appunto una sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00: ne consegue che la sanzione di euro 166,67, pari ad un terzo del massimo edittale, appare assolutamente lecita e congrua.
Pertanto, anche il secondo motivo di opposizione deve essere integralmente respinto. Nulla va disposto circa le spese del giudizio dell'amministrazione vittoriosa, atteso che la stessa si
è avvalsa di un funzionario delegato, né ha richiesto e documentato l'esborso di spese vive per la difesa (Cass. Civ.27.08.2007 nr. 18066 Cass Civ 11389/11)
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Rigetta il ricorso in opposizione proposto dalla sig.ra . Parte_1
2) Conferma l'efficacia dell'Ordinanza Ingiunzione nr. 1033/2024 del 19.11.2024, emessa dal
Controparte_1
3) Nulla sulle spese
Così deciso in Palermo il 27.10.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone