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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/03/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del
5.02.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 828/2019 R.G.L.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Bartolomeo Biuso (opponente)
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco
(opposto)
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.1.2019, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte addebito n. 343 2018 00024315 30 000 del 24.11.2018 notificato il 19/12/2018 contributi dal
05/2015 al 05/2018, dell'importo di €. 80.111,24, e l'avviso di addebito 343 2018 00023556 15 000 Parte del 24.11.2018 notificato il 19.12.2018 contributi dal 08/2017 al 08/2017, dell'importo di
€.291,25, chiedendone l'annullamento. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , resistendo al ricorso e invocandone il rigetto. CP_1
Acquisite note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda è fondata, per le ragioni di seguito esposte, già illustrate in una fattispecie analoga tra le medesime parti, decisa con sentenza n. 2387 del 12.7.2023, passata in giudicato (in atti).
Come dedotto dall' , le pretese contributive di cui agli avvisi di addebito opposti originano dal CP_1
Verbale di accertamento e notificazione n. 2016026622/T01 del 09/08/2018 con cui gli ispettori hanno contestato all'odierna ricorrente: “MANCATO RISPETTO DEL CCNL APPLICATO: per i lavoratori e
i periodi dettagliatamente riportati nelle tabelle non è stato denunciato parte dell'imponibile
pagina 1 di 4 contributivo previsto dal CCNL Commercio – Terziario applicato dalla società in esame a titolo di paga base, ratei di 13° e 14° , Assistenza Sanitaria obbligatoria e Ferie , ex Festività e Rol maturati e non goduti. Per quest'ultimi la società ha proceduto sistematicamente , per ogni mese e per ogni lavoratore, ad azzerare le ferie , i permessi e le ex festività maturati come se fossero realmente goduti circostanza non rispondente al vero come risulta dal dettaglio delle ora lavorate riportate sul LUL.
Risultano, infine, conguagliati Anf in misura superiore a quella spettante. REVOCA ESONERO
CONTRIBTUVO TRIENNALE: per i lavoratori e la società ha CP_2 CP_3 beneficiato dell'esonero contributivo triennale ai sensi dell'articolo unico, commi 118 e seguenti , della legge 23 dicembre 2014 n. 190. L'articolo 1 comma 1175 della legge 296/2006 ( finanziaria per il 2007) ha stabilito che la fruizione , da parte dei datori di lavoro, dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale è subordinata , tra
l'altro al “rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”. Nella fattispecie, poiché tale condizione non è stata rispettata ne consegue la revoca e il conseguente recupero delle agevolazioni contributive usufruite per i lavoratori e per il periodo da maggio CP_4 CP_3
2015 a maggio 2018. ASSENZE NON GIUSTIFICATE: sono risultate dal LUL numerosi giorni di assenza dal lavoro non giustificate. Per tali assenze si procede all'applicazione della legge 389/89 che recita: “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo della retribuzioni stabilito dalla leggi, regolamenti , contratti collettivi , stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale , ovvero da accordi collettivi o contratti individuali , qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Ebbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, colui che assume di averne diritto ha l'onere di provare i relativi fatti costitutivi (cfr., ex plurimis, Cass. 8 agosto 1990 n. 8014;
Cass. 1 ottobre 2002 n. 14130; Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387; Cass. 7 luglio 2004 n. 12530; Cass. 28 settembre 2004 n. 19373).
Tale principio non subisce deroghe nel caso in cui il datore agisca, come nella specie, al fine di sentir dichiarare l'inesistenza dell'obbligo contributivo.
Ed infatti, non essendovi dubbio che il pagamento dei contributi sia obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento, conformemente al principio, enunciato dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, per cui “In tema di prova
pagina 2 di 4 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie) non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Fa carico, quindi, al datore di lavoro che contesti la pretesa dell' , deducendo di aver diritto agli CP_1
sgravi o alla fiscalizzazione degli oneri sociali, dimostrare che ricorrono le condizioni richieste dalla legge per poter fruire del beneficio, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v.
Cass. 9 marzo 2006, n. 5137).
Gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali si configurano, infatti, sul piano concettuale e probatorio, come eccezioni (in senso riduttivo) dell'obbligo contributivo, rientrando nel novero dei fatti modificativi e/o estintivi, che spetta al debitore provare (per tale qualificazione, cfr.
Cass. 13 gennaio 2009, n. 499).
L'assolvimento di un siffatto onere presuppone, tuttavia, che l'Istituto-creditore deduca l'esistenza di un'inadempienza qualificata, astrattamente idonea cioè a produrre l'insorgenza dell'obbligo contributivo, dovendosi ritenere che solo con l'allegazione di qualificate inadempienze possa scattare l'onere del debitore di dimostrare i fatti estintivi e/o impeditivi dell'altrui pretesa.
In questa prospettiva è agevole osservare come l'inadempimento allegato dall' sia del tutto CP_1 generico, essendosi limitato l'Istituto ad addebitare alla società resistente il mancato rispetto dei parametri retributivi del CCNL Terziario;
non è dato comprendere in che modo la società provvedeva ad annullare mensilmente ferie e permessi e come ciò determinasse un'evasione contributiva. CP_ Né, d'altra parte, risultano indicate le fonti conoscitive che hanno indotto l' a revocare i benefici rivendicati in questa sede;
appare evidente che se l'oggetto dell'indagine dell' è partito dalla CP_1
violazione della contrattazione collettiva, il primo documento da produrre in giudizio doveva essere proprio il CCNL parametro dell'accertamento. Le tabelle prodotte non appaiono immediatamente esplicative. Lo stesso ricorrente ha evidenziato in ricorso come non fosse in grado di assumere una precisa posizione difensiva;
come la società avesse versato oltre il minimo della contribuzione, per cui
CP_ le contestazioni dell' dovevano essere particolarmente qualificate e precise. Nemmeno è dato pagina 3 di 4 comprendere le somme pretese a titolo di maggiore contribuzione e quelle dovute a titolo di revoca dei benefici.
È evidente come una simile allegazione non consenta al preteso debitore di approntare un'adeguata difesa, precludendo qualsivoglia possibilità di comprendere quale sia la reale inadempienza del datore, con specifico riferimento al dettato di cui all'art. 6, comma 9, d.l. 338/1989, convertito nella legge n.
389/1989; né del resto risulta alcuna rivendicazione da parte dei lavoratori nei confronti dell'azienda.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi illegittima la revoca dei benefici contributivi disposta dall' , l'illegittimità della maggiore pretesa contributiva e, dunque, CP_1
l'annullamento degli avvisi di addebito opposti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione nei confronti dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito nn. 343 2018 00024315 30 000 del
24.11.2018 e 343 2018 00023556 15 000 del 24.11.2018;
- condanna l' al pagamento delle spese in favore dell'opponente, liquidate in €.6.115,00, oltre CP_1
IVA e CAP, rimborso delle spese generali come per legge, e del C.U. se versato, con distrazione nei confronti dell'avv. Bartolomeo Biuso.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.02.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del
5.02.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 828/2019 R.G.L.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Bartolomeo Biuso (opponente)
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Caliò Marincola Sculco
(opposto)
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.1.2019, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'avviso di Parte addebito n. 343 2018 00024315 30 000 del 24.11.2018 notificato il 19/12/2018 contributi dal
05/2015 al 05/2018, dell'importo di €. 80.111,24, e l'avviso di addebito 343 2018 00023556 15 000 Parte del 24.11.2018 notificato il 19.12.2018 contributi dal 08/2017 al 08/2017, dell'importo di
€.291,25, chiedendone l'annullamento. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' , resistendo al ricorso e invocandone il rigetto. CP_1
Acquisite note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
La domanda è fondata, per le ragioni di seguito esposte, già illustrate in una fattispecie analoga tra le medesime parti, decisa con sentenza n. 2387 del 12.7.2023, passata in giudicato (in atti).
Come dedotto dall' , le pretese contributive di cui agli avvisi di addebito opposti originano dal CP_1
Verbale di accertamento e notificazione n. 2016026622/T01 del 09/08/2018 con cui gli ispettori hanno contestato all'odierna ricorrente: “MANCATO RISPETTO DEL CCNL APPLICATO: per i lavoratori e
i periodi dettagliatamente riportati nelle tabelle non è stato denunciato parte dell'imponibile
pagina 1 di 4 contributivo previsto dal CCNL Commercio – Terziario applicato dalla società in esame a titolo di paga base, ratei di 13° e 14° , Assistenza Sanitaria obbligatoria e Ferie , ex Festività e Rol maturati e non goduti. Per quest'ultimi la società ha proceduto sistematicamente , per ogni mese e per ogni lavoratore, ad azzerare le ferie , i permessi e le ex festività maturati come se fossero realmente goduti circostanza non rispondente al vero come risulta dal dettaglio delle ora lavorate riportate sul LUL.
Risultano, infine, conguagliati Anf in misura superiore a quella spettante. REVOCA ESONERO
CONTRIBTUVO TRIENNALE: per i lavoratori e la società ha CP_2 CP_3 beneficiato dell'esonero contributivo triennale ai sensi dell'articolo unico, commi 118 e seguenti , della legge 23 dicembre 2014 n. 190. L'articolo 1 comma 1175 della legge 296/2006 ( finanziaria per il 2007) ha stabilito che la fruizione , da parte dei datori di lavoro, dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale è subordinata , tra
l'altro al “rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale”. Nella fattispecie, poiché tale condizione non è stata rispettata ne consegue la revoca e il conseguente recupero delle agevolazioni contributive usufruite per i lavoratori e per il periodo da maggio CP_4 CP_3
2015 a maggio 2018. ASSENZE NON GIUSTIFICATE: sono risultate dal LUL numerosi giorni di assenza dal lavoro non giustificate. Per tali assenze si procede all'applicazione della legge 389/89 che recita: “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo della retribuzioni stabilito dalla leggi, regolamenti , contratti collettivi , stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale , ovvero da accordi collettivi o contratti individuali , qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Ebbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, colui che assume di averne diritto ha l'onere di provare i relativi fatti costitutivi (cfr., ex plurimis, Cass. 8 agosto 1990 n. 8014;
Cass. 1 ottobre 2002 n. 14130; Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387; Cass. 7 luglio 2004 n. 12530; Cass. 28 settembre 2004 n. 19373).
Tale principio non subisce deroghe nel caso in cui il datore agisca, come nella specie, al fine di sentir dichiarare l'inesistenza dell'obbligo contributivo.
Ed infatti, non essendovi dubbio che il pagamento dei contributi sia obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento, conformemente al principio, enunciato dalle
Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, per cui “In tema di prova
pagina 2 di 4 dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie) non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Fa carico, quindi, al datore di lavoro che contesti la pretesa dell' , deducendo di aver diritto agli CP_1
sgravi o alla fiscalizzazione degli oneri sociali, dimostrare che ricorrono le condizioni richieste dalla legge per poter fruire del beneficio, in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v.
Cass. 9 marzo 2006, n. 5137).
Gli sgravi contributivi e la fiscalizzazione degli oneri sociali si configurano, infatti, sul piano concettuale e probatorio, come eccezioni (in senso riduttivo) dell'obbligo contributivo, rientrando nel novero dei fatti modificativi e/o estintivi, che spetta al debitore provare (per tale qualificazione, cfr.
Cass. 13 gennaio 2009, n. 499).
L'assolvimento di un siffatto onere presuppone, tuttavia, che l'Istituto-creditore deduca l'esistenza di un'inadempienza qualificata, astrattamente idonea cioè a produrre l'insorgenza dell'obbligo contributivo, dovendosi ritenere che solo con l'allegazione di qualificate inadempienze possa scattare l'onere del debitore di dimostrare i fatti estintivi e/o impeditivi dell'altrui pretesa.
In questa prospettiva è agevole osservare come l'inadempimento allegato dall' sia del tutto CP_1 generico, essendosi limitato l'Istituto ad addebitare alla società resistente il mancato rispetto dei parametri retributivi del CCNL Terziario;
non è dato comprendere in che modo la società provvedeva ad annullare mensilmente ferie e permessi e come ciò determinasse un'evasione contributiva. CP_ Né, d'altra parte, risultano indicate le fonti conoscitive che hanno indotto l' a revocare i benefici rivendicati in questa sede;
appare evidente che se l'oggetto dell'indagine dell' è partito dalla CP_1
violazione della contrattazione collettiva, il primo documento da produrre in giudizio doveva essere proprio il CCNL parametro dell'accertamento. Le tabelle prodotte non appaiono immediatamente esplicative. Lo stesso ricorrente ha evidenziato in ricorso come non fosse in grado di assumere una precisa posizione difensiva;
come la società avesse versato oltre il minimo della contribuzione, per cui
CP_ le contestazioni dell' dovevano essere particolarmente qualificate e precise. Nemmeno è dato pagina 3 di 4 comprendere le somme pretese a titolo di maggiore contribuzione e quelle dovute a titolo di revoca dei benefici.
È evidente come una simile allegazione non consenta al preteso debitore di approntare un'adeguata difesa, precludendo qualsivoglia possibilità di comprendere quale sia la reale inadempienza del datore, con specifico riferimento al dettato di cui all'art. 6, comma 9, d.l. 338/1989, convertito nella legge n.
389/1989; né del resto risulta alcuna rivendicazione da parte dei lavoratori nei confronti dell'azienda.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi illegittima la revoca dei benefici contributivi disposta dall' , l'illegittimità della maggiore pretesa contributiva e, dunque, CP_1
l'annullamento degli avvisi di addebito opposti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione nei confronti dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito nn. 343 2018 00024315 30 000 del
24.11.2018 e 343 2018 00023556 15 000 del 24.11.2018;
- condanna l' al pagamento delle spese in favore dell'opponente, liquidate in €.6.115,00, oltre CP_1
IVA e CAP, rimborso delle spese generali come per legge, e del C.U. se versato, con distrazione nei confronti dell'avv. Bartolomeo Biuso.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 5.02.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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