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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/05/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2639 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti CUFFARO Parte_1
FARRUGGIA SANTINO e BRUCCULERI CARMELO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. CAMARDA MARCELLA, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso del 7.11.23 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponendo di aver esercitato la professione di carpentiere.
Lamentava, in ragione di ciò, disturbi dovuti alla spalla destra a causa della quale riferiva di essere stato costretto ad interrompere anzitempo la propria attività lavorativa;
per queste ragioni, in data 22.3.2023 presentava istanza per il riconoscimento della malattia professionale in quanto affetto da “tendinopatia del sovraspsinato/sovraspinoso Spalla dx”. Con provvedimento del 25.5.2023, l' non riconosceva la malattia professionale;
CP_1 al diniego veniva proposta opposizione, anch' essa disattesa.
Chiedeva quindi di: 1) Dichiarare e ritenere che il provvedimento datato CP_1
25.05.2023 – pratica riconoscimento malattia professionale- e il successivo del
26/10/2023 che rigetta l'opposizione amministrativa sono illegittimi e, quindi,
1 annullarli; 2) Riconoscere in capo al Sig. l'esistenza della Parte_1 malattia professionale determinando la percentuale da attribuire alla malattia stessa”.
Costituitosi in giudizio, l' deduceva variamente l'infondatezza del ricorso CP_1 chiedendone il rigetto.
Istruita tramite CTU medica, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 7.5.2025.
*
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte CP_1 nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4
(art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della
Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93).
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000
n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006,
n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n.
10042).
In altri termini, in presenza di malattia non prevista dalla tabella il lavoratore ha l'onere di provare, oltre all'esistenza della malattia, l'esposizione a rischio e il nesso eziologico fra l'ambiente lavorativo e l'infermità, per cui il diritto alla rendita si può ritenere
2 esistente solo quando sia dimostrato, con elevato grado di probabilità, il carattere professionale della malattia.
Viceversa, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l'attività professionale svolta (Cass. n.
27752 del 2009; n. 13024 del 2017).
Nel caso di specie si è in presenza di patologia espressamente nominata in tabella, di modo che il lavoratore è esonerato dall'obbligo di dover provare il nesso di causalità tra malattia professionale tabellata ed attività svolta, essendo lo stesso presunto.
Invero, l'attività del ricorrente risulta tabellata come attività a rischio lavorativo per tendinite del sovraspinoso e del capolungo bicipite, come previsto nella nuova tabella delle malattie professionali e dell'industria di cui all'art.3 del D.P.R. 1124/1965 (e successive modificazioni ed integrazioni), al codice ICD 10 paragrafo 74 lettere a-b
(lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti). Sul punto, si osserva poi che l' non ha esplicitamente contestato lo svolgimento CP_1 delle mansioni di carpentiere, che pertanto devono ritenersi provate.
Appurata l'esistenza della patologia e l'esposizione a rischio morbigeno, è presunto il nesso eziologico tra stato patologico e attività lavorativa svolta.
A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose è stata disposta consulenza medico legale.
Il CTU ha fatto presente che la mansione lavorativa di manovale edile, svolta con carattere continuativo mediante l'utilizzo di mazza e martello, ha sottoposto a frequenti sollecitazioni biomeccaniche e microtraumatismi articolari l'arto superiore destro del periziando, costringendole a posture obbligate e concorrendo alla progressione della patologia degenerativa in aderenza ai criteri del nesso causale cronologico, topografico, dell' adeguatezza quantitativa e della continuità fenomenologica.
A fronte di tale quadro, il CTU ha ritenuto sussistenti i presupposti clinici per il riconoscimento di malattia professionale.
Secondo le tabelle valutative del DM 12/07/2000 “I codici cui fare riferimento sono i seguenti: 224: limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale ai gradi estremi – fino a 3% 223: anchilosi completa della articolazione scapolo omerale –
25% Nel caso di specie la condizione è intermedia tra quelle previste dai codici sopra indicati e pertanto si ritiene adeguata una valutazione pari all'11” L'Ausiliario ha quindi concluso ritenendo il ricorrente affetto da: “Esiti di intervento di protesi inversa di spalla dx per tendinopatia. La patologia deve essere considerata malattia professionale e la valutazione deve essere pari al 11%”.
3 Il CTU, peraltro, ha ampiamente risposto alle osservazioni mosse dal CTP dell'Istituto alla bozza dell'elaborato peritale secondo cui il periziando fosse affetto da una grave
“artosi scapolo omerale” che costituiva patologia dominante e in ragione della quale veniva sottoposto a trattamento chirurgico.
Invero, l'ausiliario del Giudice ha risposto motivando le sue determinazioni ritenendo che: “Nella fattispecie le patologie che hanno reso necessario il trattamento chirurgico sono due: la artrosi e la tendinopatia. Come precedentemente argomentato la tendinopatia è da considerare malattia professionale e pertanto il giudizio deve essere confermato”.
Le conclusioni sopra richiamate appaiono sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'attività svolta e della materia;
spese di
CTU in capo ad come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta in capo al ricorrente la sussistenza di postumi invalidanti con la diminuzione dell'attitudine al lavoro nella misura dell'11%; condanna al pagamento della prestazione richiesta, oltre interessi dalla CP_1 domanda;
condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.800,00, oltre spese CP_1
IVA e CPA se dovuti, da distarsi;
pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, che vengono CP_1 liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 07/05/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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