Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02147/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01298/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1298 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società New Edil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Napoliello, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
nei confronti
Pl2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Silenzio e Arnaldo Mascia, con domicilio digitale come da pec estratta dal Registro di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio diniego serbato dal Comune di Pontecagnano Faiano sulla richiesta di accesso agli atti inoltrato dalla ricorrente in data 09.06.2025;
nonché per la declaratoria dell'obbligo dello stesso Comune di dare riscontro alla istanza di accesso agli atti inoltrata in data 09 giugno 2025, nonché per l'accertamento del diritto ai sensi dell'art. 116 c.p.a. della società ricorrente ad ottenere l'ostensione e la copia della documentazione richiesta con la menzionata istanza del 09.06.2025;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
avverso il diniego parziale all’accesso frapposto dal Comune di Pontecagnano Faiano con nota inoltrata a mezzo pec in data 15.09.2025, con la quale si precisava che la documentazione consultabile ed eventualmente estraibile era solo quella “fino alla data del 25 febbraio 2025”, nonché per la declaratoria dell’obbligo del Comune di Pontecagnano Faiano a fornire pieno riscontro alla istanza di accesso agli atti inoltrata in data 09 giugno 2025 e dunque per l’accertamento del diritto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. della società ricorrente ad ottenere l’ostensione e la copia della documentazione richiesta con la menzionata istanza del 09.06.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pontecagnano Faiano e della società Pl2 S.r.l.;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. ER RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Mediante il ricorso in epigrafe la società New Edil ha contestato in prima battuta l’iniziale diniego opposto dal comune alla sua istanza di accesso vertente sugli atti dei procedimenti dalla stessa avviati, in nome e per conto della società sua mandante PL2 S.r.l., riguardanti le istanze finalizzate al conseguimento dei titoli edilizi per la realizzazione di complesso immobiliare su aree situate nel territorio comunale di Pontecagnano Faiano, nonché di presentare la relativa progettazione.
Successivamente, a seguito del parziale assenso dato dalla società controinteressata, il Comune ha fornito gli atti richiesti, fino a quelli emanati entro il 25.2.2025, data della revoca del mandato conferito dalla controinteressata mandante.
Rispetto agli atti restanti il Comune ha invece affermato l’insussistenza del diritto della ricorrente ad ottenerli, sul presupposto che a seguito della predetta revoca sarebbe venuta meno la procura conferita alla ricorrente dalla stessa LP2.
2. A questo punto la società ha proposto atto di motivi aggiunti sostenendo che in ogni caso, anche ai fini del diritto di difesa, la documentazione successiva alla data di revoca del mandato le sarebbe stata in ogni caso necessaria, quantomeno per esercitare eventuali azioni, anche di matrice contrattuale, nell’ottica processuale di vedersi riconosciute le spettanze derivanti dal suo rapporto di mandato con la predetta controinteressata. Segnatamente, ha argomentato la ricorrente, quella documentazione dimostrava che l’attività pregressa era stata effettivamente svolta e che siccome i procedimenti non si erano conclusi, la documentazione suppletiva era divenuta necessaria anche ai fini d’instaurare un contenzioso, evidentemente rivolto al pagamento delle proprie spettanze, nei confronti della società mandante.
2.1 Il Comune e la società si sono costituiti in giudizio sostenendo, invece, che tutta la documentazione successiva alla data del 25 Febbraio 2025 non dovesse essere conferita alla ex mandataria.
2.2 All’udienza odierna, sentite le parti come da verbale in atti, alle quali è stato dato avviso della sussistenza di possibili cause d’improcedibilità, anche parziale dei ricorsi, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
3. Il ricorso principale è improcedibile poiché l’originario atto ivi impugnato è stato sostituito da una nuova e diversa determinazione, mentre l’atto di motivi aggiunti è fondato e va accolto. Con il gravame introduttivo, difatti, parte ricorrente ha chiesto l’ostensione degli atti a fronte del rifiuto del Comune di consentirne complessivamente l’accesso.
4. Tuttavia il Comune, mediante un nuovo provvedimento, ha poi concesso solo in parte l’accesso trasmettendo anche i documenti, ma escludendo tutti quelli successivi al 25 febbraio 2025. Siccome la ricorrente ha contestato il nuovo e parziale diniego, per questa parte, nella quale è stato impugnato il nuovo atto, il ricorso è procedibile, oltre che fondato nel merito.
4.1 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo cui l’accesso difensivo è consentito indipendentemente da qualsiasi esame preventivo circa la fondatezza dell’instaurando o già instaurato contenzioso. Difatti “È preclusa sia all'Amministrazione detentrice del documento che al Giudice adito, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., qualunque valutazione ex ante sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, salva l'evidente e assoluta mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990 ” (Consiglio di Stato sez. V, n.7457/2025).
4.2 Ciò che invece il Tribunale è ora chiamato a valutare è se la documentazione richiesta possa avere attinenza con il contenzioso a cui fa riferimento il ricorrente. Ebbene, nella vicenda odierna, parte ricorrente ha ben spiegato che, sostanzialmente, è già in atto un contenzioso sulle proprie spettanze, seppure lo stesso non è ancora sfociato in un giudizio. Del resto, da quanto emerge dalla descrizione e dalla documentazione fornita in atti, la materia del contendere tra la ricorrente e, tra gli altri, la controinteressata attiene, in particolare, alla correttezza adempitiva della prima nell’esecuzione di un contratto di mandato professionale. A tal fine parte ricorrente ha, pertanto, ben donde di ritenere rilevanti gli atti dei procedimenti avviati prima della revoca e, ovviamente, dei loro esiti e sviluppi, ancorchè intervenuti a seguito dell’estinzione del rapporto contrattale.
5. A questo punto il Collegio reputa soddisfatti gli elementi che la giurisprudenza considera necessari ai fini del diritto d’accesso in prognosi difensiva e segnatamente quelli secondo cui : “ l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare, sebbene, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l'accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo, la P.A. detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non devono svolgere "ex ante" alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione ” (Consiglio di Stato sez. V, 04/04/2025, n.2922).
6. Consegue a quanto sopra che una volta definita come giudizialmente rilevante la documentazione, ad essa la ricorrente aveva diritto di accedere e occorre precisare che nell'ambito dell'accesso dovuto saranno inglobati gli atti correlati alla definizione dei procedimenti instaurati dalla ricorrente o avviati, comunque, dietro suo impulso.
7. Conclusivamente il ricorso introduttivo è improcedibile, mentre è fondato e va accolto l’atto di motivi aggiunti.
8. La peculiarità della vicenda fattuale consente di addivenire alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, mentre accoglie l’atto di motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
ER RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RA | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO