Fra l' art. 596 e l' art. 597 del Codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 596-bis. (Diffamazione col mezzo della stampa). - Se il delitto di diffamazione e' commesso col mezzo della stampa le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all'editore e allo stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58".