Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 7965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7965 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07965/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03855/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3855 del 2024, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Biamonte, Giovanna Cacciapuoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questore di Napoli, non costituito in giudizio;
U.T.G. - Prefettura di Napoli, Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) silenzio rigetto, formatosi in data 3.6.2024 ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 1191/1971, sul ricorso gerarchico proposto avverso il decreto di revoca porto d’armi (porto di fucile uso caccia n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Napoli in data 6.2.2024;
2) decreto di revoca porto d’armi (porto di fucile uso caccia n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Napoli in data 6.2.2024.
3) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, ove e per quanto occorra il successivo provvedimento recante il divieto di detenzione delle armi, comunque oggetto di separato ricorso gerarchico in attesa di definizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli e del Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AB EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia trae origine dal decreto emesso dal Questore di Napoli in data 6 febbraio 2024, con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia intestata al -OMISSIS-odierno ricorrente. Avverso tale provvedimento, quest’ultimo ha dapprima esperito ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli; a seguito del decorso del termine di legge senza che l'Amministrazione si pronunciasse, si è formato il silenzio-rigetto, impugnato in questa sede unitamente all'atto presupposto.
La vicenda che ha condotto all'adozione del provvedimento di revoca si è sviluppata a partire da un episodio occorso in data 30 settembre 2023. In tale data, il personale del Commissariato di P.S. San Paolo è intervenuto presso l'abitazione della madre del ricorrente per sedare una lite familiare. Secondo la ricostruzione offerta dall'Amministrazione, la lite ha coinvolto diversi membri della famiglia -OMISSIS- L'evento è culminato, in data 2 ottobre 2023, nella presentazione di una querela da parte del-OMISSIS- -OMISSIS-nei confronti del fratello -OMISSIS-, odierno ricorrente, per i reati di minaccia e lesioni personali. Nella presentata querela si asseriva che il ricorrente avesse sferrato un pugno al fratello proferendo minacce di morte. Tale querela, tuttavia, è stata rimessa dal denunciante il giorno successivo alla sua presentazione.
L'Autorità di pubblica sicurezza, sulla base di tale episodio e di ulteriori elementi raccolti, ha avviato il procedimento volto alla revoca della licenza. Nel provvedimento finale, la Questura ha posto a fondamento della propria decisione una serie di circostanze. In primo luogo, ha ravvisato una "condizione di conflittualità tra il nucleo familiare dell'interessato ed il nucleo familiare del fratello-OMISSIS-", ritenendo che tali dinamiche, indipendentemente dalle specifiche responsabilità, "connotano negativamente il contesto familiare del -OMISSIS- rendendolo controindicato al mantenimento di autorizzazioni in materia di armi". L'Amministrazione ha inoltre valorizzato altri episodi pregressi, quali un intervento delle forze dell'ordine richiesto dalla moglie del ricorrente e una denuncia sporta dalla figlia nei confronti dello zio (querelante), per corroborare il quadro di una perdurante tensione familiare.
In aggiunta, il decreto di revoca menziona un comportamento "poco collaborativo" tenuto dal ricorrente durante l'intervento della polizia e un atteggiamento "riluttante" e di "attaccamento morboso" manifestato in occasione del ritiro cautelare delle armi, circostanze che, secondo la Questura, denoterebbero una personalità non compatibile con i requisiti di affidabilità richiesti.
Il ricorrente, ritenendo il provvedimento illegittimo, ha proposto ricorso gerarchico, sul quale si è formato il silenzio-rigetto. Ha quindi adito questo Tribunale, affidando il gravame a plurime censure volte a dimostrare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione.
A sostegno della domanda di annullamento, la difesa del ricorrente ha articolato, in sintesi, i seguenti motivi di diritto:
1. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità e carenza di motivazione; violazione degli artt. 3 e 7 della L. 241/1990 e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La parte ricorrente lamenta, in primo luogo, che il provvedimento impugnato sia fondato su una base istruttoria palesemente carente e su una motivazione illogica e apparente. Si sostiene che l'intera costruzione accusatoria dell'Amministrazione si regga su un unico episodio, peraltro travisato nei suoi contorni fattuali, originato da una querela sporta dal fratello e immediatamente rimessa. La difesa evidenzia come l'Amministrazione abbia omesso di condurre un'autonoma e approfondita valutazione dei fatti, limitandosi a desumere in via automatica un giudizio di inaffidabilità dalla mera esistenza della querela, senza considerare né la sua remissione né la versione dei fatti fornita dal ricorrente, secondo cui il suo intervento era finalizzato unicamente a sedare una lite altrui e la sua estraneità alla dinamica conflittuale. Si contesta, inoltre, la stessa nozione di "contesto familiare negativo", evidenziando come il ricorrente non risieda nel medesimo stabile dei fratelli e come il dissidio originario coinvolgesse il fratello-OMISSIS- affetto da patologie psichiatriche, e non direttamente il ricorrente. L'istruttoria, pertanto, sarebbe stata orientata in modo pregiudiziale alla sola ricerca di elementi di conflitto, trascurando ogni valutazione concreta sulla personalità del ricorrente e sulla sua effettiva capacità di abusare delle armi. Il provvedimento sarebbe, dunque, sproporzionato e irragionevole, poiché dispone l’applicazione di una misura ablativa di estrema gravità in ragione di presupposti fattuali inconsistenti e non adeguatamente accertati.
2. Mancata valorizzazione degli elementi a favore e vizio di sviamento.
In stretta connessione con la prima censura, il ricorrente deduce che l'Amministrazione abbia del tutto omesso di considerare il cospicuo materiale probatorio offerto a sua difesa, sia in sede procedimentale che con il ricorso gerarchico. In particolare, non sarebbe stata data alcuna rilevanza alla circostanza che il -OMISSIS-è titolare di porto d'armi ininterrottamente dal 1982 senza mai aver dato adito a rilievi; ha svolto in passato la professione di guardia particolare giurata armata; attualmente presta servizio di sicurezza, seppur non armata, presso il Consolato Americano, ricevendo anche un encomio. Inoltre, sono state prodotte recenti perizie medico-legali e psicodiagnostiche che attestano la sua piena idoneità psico-fisica e il suo profilo di personalità "ben equilibrato", nonché numerose dichiarazioni di familiari, colleghi e conoscenti che ne descrivono il carattere pacifico e affidabile. Il rigetto di tali elementi, liquidati dall'Amministrazione come non utili in quanto "confermative del sussistente conflitto", rivelerebbe un vizio logico e una motivazione circolare, dimostrando che la decisione era già stata presa sulla base di un preconcetto. Si configura, pertanto, un palese eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei fatti, avendo l'Amministrazione ignorato elementi decisivi per una corretta e completa valutazione della personalità del ricorrente.
L'Amministrazione, costituitasi in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto in quanto infondato nel merito e sostenendo la piena legittimità del proprio operato. La difesa erariale fonda le proprie argomentazioni sul principio consolidato secondo cui il porto d'armi non costituisce un diritto, ma una deroga eccezionale al generale divieto di portare armi. Tale natura eccezionale giustificherebbe l'ampia discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza nel valutare, con estremo rigore, la sussistenza dei requisiti di "perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi".
Nel merito della vicenda, l'Amministrazione sostiene che la decisione di revoca non sia scaturita unicamente dalla querela, quanto piuttosto da una valutazione complessiva di una pluralità di elementi che, nel loro insieme, hanno ingenerato "dubbi e perplessità" sull'affidabilità del ricorrente. La querela, sebbene rimessa, rappresenta un fatto storico oggettivo, sintomatico di una situazione di "scarsa armonia dei rapporti familiari". Tale conflittualità, a prescindere dalle singole responsabilità, è di per sé un elemento che può compromettere l'equilibrio psicofisico di un soggetto autorizzato a detenere armi, rendendolo potenzialmente incapace di dominare le proprie emozioni in situazioni di stress, come dimostrerebbe anche il malore che ha colpito il ricorrente. L'Avvocatura dello Stato sottolinea, inoltre, la rilevanza del comportamento tenuto dal -OMISSIS-nei confronti degli agenti intervenuti, definito "oggettivamente poco equilibrato", "poco collaborativo" e "ostruzionistico", denotando una reazione eccessiva e un "morboso sentimento di possesso" verso le armi. Tali atteggiamenti sarebbero incompatibili con i requisiti di affidabilità e buona condotta richiesti dalla legge. In conclusione, l'Amministrazione ritiene che il provvedimento sia legittimo in quanto frutto di una corretta e prudente ponderazione di tutti gli elementi, finalizzata a prevenire ogni possibile abuso e a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Prima di procedere all'esame puntuale delle censure sollevate, appare opportuno richiamare i principi cardine, normativi e giurisprudenziali, che governano la materia del contendere e che costituiscono la cornice entro cui deve essere valutata la legittimità dell'azione amministrativa.
2.1.- In primo luogo, si deve qualificare la natura del presente giudizio. Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sul suo ricorso gerarchico avverso il decreto questorile di revoca del porto d'armi.
Orbene, secondo un consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, in tali ipotesi, l'oggetto del sindacato del giudice amministrativo non è il silenzio in sé, il quale costituisce un mero presupposto processuale avente valore legale di provvedimento di rigetto, bensì l'atto originariamente impugnato in via amministrativa. La cognizione del Collegio è, di conseguenza, integralmente devoluta alla verifica della legittimità del decreto del Questore di Napoli del 6 febbraio 2024, alla luce dei vizi dedotti dal ricorrente.
2.2.- In secondo luogo, è imprescindibile ribadire la natura delle autorizzazioni di polizia in materia di armi. Come costantemente affermato dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa, nel nostro ordinamento non è configurabile un diritto soggettivo ad essere armati (Corte Cost., sentenza n. 109 del 15 maggio 2019). La licenza di porto d'armi costituisce, difatti, una deroga di carattere eccezionale al generale divieto di portare armi sancito dall'ordinamento penale. Tale autorizzazione, come sottolineato dalla Corte Costituzionale, "può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il 'buon uso' delle armi stesse" (Corte Cost., sent. n. 440/1993 e, più recentemente, n. 109/2019).
Da tale premessa discende che l'Autorità di pubblica sicurezza è titolare di un'amplissima discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto. Il giudizio che essa è chiamata a compiere non ha carattere sanzionatorio o repressivo, ma squisitamente preventivo e cautelare, essendo preordinato a tutelare, con la massima efficacia, il preminente interesse pubblico all'ordine, alla sicurezza e all'incolumità della collettività (Consiglio di Stato num. 11382 del 2022). Tale valutazione prognostica può legittimamente fondarsi su qualsiasi elemento o circostanza che, pur non avendo rilevanza penale o non costituendo un illecito accertato, sia ragionevolmente sintomatico di una possibile inaffidabilità o della capacità del soggetto di abusare delle armi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 31 maggio 2024, n. 4914; Consiglio di Stato num. 10599 del 2023). Anche un singolo episodio, se ritenuto significativo, o un contesto familiare e sociale connotato da tensioni e conflittualità, possono legittimamente incrinare il giudizio di piena affidabilità richiesto (Consiglio di Stato, Sez. III, 19 settembre 2013 n. 4666). Il sindacato di questo Giudice deve, pertanto, limitarsi alla verifica della non manifesta irragionevolezza, illogicità o carenza di motivazione della valutazione operata dall'Amministrazione, senza potersi sostituire ad essa nell'apprezzamento di merito (Consiglio di Stato num. 11382 del 2022).
3.- Alla luce dei principi sopra esposti, le doglianze del ricorrente si rivelano prive di pregio e non possono trovare accoglimento.
Con entrambi i motivi di ricorso, che per la loro intima connessione logica possono essere esaminati congiuntamente, il ricorrente lamenta l'eccesso di potere sotto i profili della carenza di istruttoria, del difetto dei presupposti e della manifesta illogicità della motivazione. Sostiene, in buona sostanza, che il provvedimento gravato si fondi in modo sproporzionato ed automatico su un singolo episodio, peraltro di modesta entità e originato da una querela immediatamente rimessa, senza operare una concreta e attuale valutazione della sua personalità e trascurando colpevolmente i numerosi e significativi elementi a suo favore.
Le esposte tesi censorie non possono essere condivise.
Contrariamente a quanto asserito dalla difesa del ricorrente, il provvedimento impugnato non si basa affatto su un automatismo derivante da un singolo fatto, essendo di contro il risultato di una valutazione complessa, sintetica e globale di una pluralità di elementi fattuali che, letti nel loro insieme, hanno ragionevolmente e legittimamente indotto l'Amministrazione a ritenere venuto meno quel requisito di totale e incondizionata affidabilità che deve necessariamente connotare il titolare di una licenza di porto d'armi.
L'Autorità di P.S., nell'esercizio della sua ampia discrezionalità, ha infatti considerato una serie convergente di indici sintomatici:
La gravità dell'episodio del 30 settembre 2023 e la rilevanza della querela. La querela per minacce e lesioni, sebbene successivamente rimessa, costituisce un fatto storico oggettivo e incontestabile, indicativo di una grave frizione familiare sfociata, secondo la denuncia, in un'aggressione fisica e in minacce di morte. La giurisprudenza amministrativa, e in particolare quella del Consiglio di Stato, è costante nell'affermare che l'Amministrazione può e deve valorizzare tali episodi, a prescindere dal loro esito giudiziario, quali indici sintomatici di una personalità non del tutto equilibrata o di un contesto relazionale instabile (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. nr. 649/2017). La remissione della querela o l'archiviazione del procedimento penale non elidono la rilevanza del fatto storico ai fini del giudizio prognostico sulla affidabilità, la cui finalità è preventiva e non sanzionatoria (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2007 n. 6181; Consiglio di Stato, sez. III, 01/04/2015, n.1731; Consiglio di Stato num. 11382 del 2022; Tar Piemonte - Torino num. 780 del 2018). L'Autorità amministrativa, infatti, "gode di autonomia di giudizio in ordine a quei comportamenti che – pur non idonei a sostenere l’accusa in giudizio– sono tuttavia sintomatici di uno scarso autocontrollo del soggetto, da cui deriva il giudizio di inaffidabilità dello stesso" (Consiglio di Stato, Sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11290).
Il contesto di conclamata conflittualità familiare. Il decreto impugnato evidenzia, in modo logico e coerente, una "condizione di conflittualità" che non si esaurisce nell'episodio del 30 settembre, ma che trova conferma in precedenti interventi delle forze dell'ordine e in altre denunce intercorse tra i familiari. Come correttamente osservato dalla giurisprudenza, "in relazione ad una situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, è ragionevole, e comunque insindacabile in sede di legittimità se non per manifesta irrazionalità, la scelta dell’Amministrazione di prevenire che la situazione possa degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risulta comunque coinvolto in tali tensioni familiari" (Cons. Stato, Sez. III, 18 marzo 2019, n. 1790) (TAR per la Campania - Napoli num. 1332 del 2025). La valutazione dell'Amministrazione non è volta ad attribuire torti o ragioni, ma a prendere atto di una situazione oggettiva di tensione che, per sua natura, può degenerare in atti violenti. Un soggetto inserito in un simile contesto, anche se non ne fosse il principale responsabile, non offre quella "completa sicurezza" e quel "vivere in modo tranquillo e trasparente in famiglia" che la giurisprudenza ritiene requisiti imprescindibili per il mantenimento della licenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. nr. 1440/1997; Consiglio di Stato, Sez. III, nr. 500/2021).
Il comportamento personale del ricorrente. L'Amministrazione ha dato specifico e autonomo rilievo all'atteggiamento "poco collaborativo" tenuto dal ricorrente verso gli agenti intervenuti e alla sua reazione al momento del ritiro delle armi, definita come un "attaccamento morboso". Tali comportamenti, osservati direttamente dal personale di polizia, costituiscono elementi autonomi e concreti di valutazione, idonei a ingenerare dubbi sulla capacità del soggetto di gestire con equilibrio e distacco situazioni di stress e di rapportarsi correttamente con l'autorità, profili essenziali per chi detiene armi. Il malore stesso, accusato dal ricorrente durante la lite, è stato ragionevolmente interpretato come un segno di difficoltà nel dominare le proprie reazioni emotive in momenti di alta tensione, un fattore che non può essere trascurato in un giudizio di affidabilità (cfr. Consiglio di Stato, sent. nr. 5398/2014 e sent. nr. 1270/2015).
Quanto agli elementi favorevoli dedotti dal ricorrente (la lunga titolarità della licenza senza rilievi, l'assenza di precedenti penali, le valutazioni mediche positive e le dichiarazioni di terzi), si osserva che l'Amministrazione non li ha ignorati, avendoli viceversa correttamente ritenuti recessivi rispetto agli elementi negativi, recenti e concreti, emersi a carico dell'interessato. Il giudizio di affidabilità deve essere improntato al criterio dell'attualità, e la condotta pregressa, per quanto irreprensibile, non può neutralizzare il significato di nuovi episodi che incrinano la fiducia nel corretto uso futuro delle armi (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15.10.2019, n. 6995; Consiglio di Stato num. 9968 del 2022 ) . Le perizie psicologiche, pur essendo un elemento di valutazione, non vincolano l'Autorità di P.S., la quale compie un più ampio apprezzamento che include anche le manifestazioni comportamentali concrete del soggetto.
In definitiva, l'istruttoria condotta dall'Amministrazione appare adeguata e la motivazione del provvedimento, fondata su una pluralità di indici convergenti e coerenti, si sottrae a ogni censura di illogicità e irragionevolezza. Essa rappresenta una legittima espressione del potere ampiamente discrezionale riconosciuto all'Amministrazione in questa delicata materia, dove il principio di massima cautela impone di privilegiare la tutela della sicurezza collettiva rispetto all'interesse, pur legittimo ma eccezionale, del privato (Corte Cost., sentenza n. 139 del 12 luglio 2023 ) .
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AV CE, Presidente FF
Gianluca Di Vita, Consigliere
AB EI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB EI | AV CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.