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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 10/12/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ivrea
Sezione civile
Il Tribunale di Ivrea, composto dai magistrati
Dott.ssa IA MU Presidente rel.
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 38/2025 r.g.
promosso da
, in persona del Responsabile del Contenzioso Parte_1
Regionale della , rappresentata e difesa Parte_2
come in atti nei confronti di
c.f./p.IVA , con sede legale in Villareggia TO via della Controparte_1 P.IVA_1
Piazza n. 7/9, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Controparte_2 avente ad oggetto attività di fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli ricerca e sviluppo;
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
dato atto della costituzione di parte debitrice con memoria depositata in data
18.09.2025;
sentite le parti all'udienza del 24.09.2025 e 1°.10.2025;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che la creditrice vanta un credito per Parte_1
debiti erariali per oltre 7.660.000,00 euro per importi scaduti comprensivi di oneri e accessori e al netto di eventuali provvedimenti di sospensione o sgravio come da avvisi di accertamento in atti (cfr. doc. 5 e 5 bis e informative in atti);
rilevato che la società debitrice si è costituita con memoria depositata in data
18.09.2025 contestando la pretesa creditoria dell'Erario derivante dal mancato riconoscimento dei crediti fiscali per attività di ricerca e sviluppo maturati e utilizzati in compensazione negli anni 2018, 2019 de 2020 e derivante, in realtà, da erronee indicazioni dei codici tributo nelle precedenti dichiarazioni reddituali. Parte convenuta, al riguardo, ha evidenziato che è in corso procedura di accertamento per adesione la cui domanda è stata inoltrata in data 25.7.2025 per chiarire la situazione e, in ogni caso, eccepisce la sussistenza di ulteriori crediti da portare in compensazione per oltre 2.500.000,00 euro che, in parte, eliderebbero già la pretesa debitoria erariale. La convenuta precisa, inoltre, che risulta attualmente in corso un pagamento rateale per rottamazione quater autorizzata per l'importo di euro
12.942,81 e cartelle già emesse per euro 623.253,49. Per tali motivi parte convenuta ha insistito per un rinvio dell'udienza al fine di verificare l'esito della procedura di accertamento in corso e verificare l'effettivo storno delle cartelle ingiustificatamente emesse che eliderebbero buona parte del debito erariale;
Parte ricorrente ha confermato la propria richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale atteso che i bilanci successivi al 2022 risultano depositati solo nelle more dell'odierno procedimento in considerazione, altresì, dell'esposizione debitoria in ogni caso sussistente per altri debiti erariali e delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società nonché dell'assenza di dipendenti;
dato atto che non risultano depositati gli allegati di cui alla memoria di costituzione e che con la remissione della causa al collegio tale deposito non può essere più effettuato. Sul punto, si evidenzia che la produzione e trasmissione telematica dei documenti non prevede più il visto di conformità da parte del Cancelliere tra quanto prodotto e quanto esistente con ciò implicando un dovere di autoresponsabilità della parte (cfr. Corte Cass. N. 28721/2020 e Corte App. Palermo n. 1774/2021);
ritenuto che, in ogni caso, la società versi effettivamente in stato di Controparte_1
insolvenza non essendo più in grado di far fronte al regolare adempimento delle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: dal credito di parte ricorrente in considerazione della natura e dell'importo anche al netto dei crediti contestati (si evidenzia che dalla documentazione allegata al ricorso emerge che, oltre alla voce recupero credito d'imposta per indebita compensazione, risultano voci di debiti erariali per IRPEF, IRES, IRAP, TFR, INPS, INAIL, ritenute retribuzioni/pensioni, IVA, sanzioni civili ecc.); dal mancato deposito dei bilanci successivi al 31.12.2022 se non nelle more dell'odierno procedimento;
dalla situazione di decozione già emergente dall'ultimo bilancio depositato nel 2022 che mostra una perdita di esercizio di oltre 400.000,00 euro e l'azzeramento delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché una perdita di esercizio per oltre 2.000.000,00 di euro al
31.12.2021 e la presenza di oltre 1.600.00,00 euro di immobilizzazioni immateriali;
nonché dalla totale assenza di dipendenti come dichiarato dal legale rappresentante della società ed emergente dalla visura camerale in atti;
dalla circostanza che l' nelle informative depositate in atti, dalle quali emerge Parte_1
l'esposizione debitoria per oltre 7.700.000,00 euro, ha precisato che “Per completezza si precisa che, ad oggi, non risultano ancora liquidate le dichiarazioni Unico 2024 e 2023
(relative agli anni di imposta 2023 e 2022) e che è in corso la notifica della comunicazione di irregolarità per il modello Unico 2022 (per l'anno di imposta 2021).”;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di c.f./p.IVA Controparte_1
, con sede legale in Villareggia TO via della Piazza n. 7/9, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, sig. , avente ad oggetto attività di Controparte_2
fabbricazione di altre parti e accessori per autoveicoli ricerca e sviluppo;
nomina la dott.ssa IA MU Giudice Delegato per la procedura
nomina
il dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis
c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 14.1.2026 ore 09.30 Palazzo di Giustizia scala A piano III, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso nella camera di consiglio del 1°.10.2025
Il Presidente
IA MU