Art. 3.
E' punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila chiunque detiene, senza giustificato motivo:
a) uva passa e suoi derivati, nonche' sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita;
b) sostanze antisettiche o antifermentative non consentite dalle vigenti disposizioni, nonche' prodotti ad azione antibiotica;
c) vinelli e vinacce.
E' punito con la multa da lire 50 mila a lire 300 mila chiunque detiene, senza giustificato motivo:
a) uva passa e suoi derivati, nonche' sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita;
b) sostanze antisettiche o antifermentative non consentite dalle vigenti disposizioni, nonche' prodotti ad azione antibiotica;
c) vinelli e vinacce.