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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/11/2025, n. 11328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11328 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 44879 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. PERTICAROLI ROBERTA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione avviso di addebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 00171975 27 000, notificato in data 5.11.2024, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 4.420,71, a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 1/2017-12/2023.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del credito contributivo relativo agli anni 2017 e 2018. Ha inoltre contestato il merito della pretesa dell'ente, evidenziando di essere regolarmente iscritto alla gestione commercianti sin dal 2015, di aver sempre regolarmente versato i contributi dovuti, e di aver optato per il regime contributivo agevolato di cui alla legge 190/2014, giusta domanda
1 del 2.1.2017, usufruendo della riduzione pari al 35% sui contributi per gli anni d'imposta
2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021.
Assumendo dunque il diritto a fruire del regime agevolato e precisato di aver trasmesso, nel febbraio 2022, la dichiarazione integrativa atta ad emendare le dichiarazioni dei redditi precedentemente formulate in “regime dei minimi” optando per l'applicazione del regime forfettario relativamente agli anni d'imposta 2017 – 2018 – 2019 – 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998; rilevato inoltre di aver nuovamente presentato in data 22.2.2022 ulteriore domanda di opzione per il regime agevolato, ha chiesto dichiararsi l'inesistenza del credito contributivo di cui all'avviso di addebito opposto.
Si è costituito l' che ha contestato l'avversa eccezione di prescrizione, attesa la CP_1
sospensione dei termini per complessivi 532 giorni, in forza della legislazione emergenziale via via susseguitasi.
L'istituto ha poi dedotto l'infondatezza dell'opposizione anche nel merito, evidenziando che il ricorrente, nel presentare la dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria aveva compilato il quadro relativo al regime dei minimi e non già quello afferente al regime agevolato, con ciò mostrando di voler optare per tale primo regime, a nulla rilevando la dichiarazione integrativa del febbraio 2022. Ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione attorea.
1.L'eccezione di prescrizione relativa ai contributi pretesi per l'anno 2017 è infondata, considerato che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 30.6.2018
(cioè dalla data di scadenza del versamento contributivo) è stato ritualmente interrotto dall' mediante la comunicazione datata 14.1.2022 (ricevuta il 5.2.2022) avente ad CP_1
oggetto l'indebita fruizione per l'anno 2017 del regime di contribuzione agevolato e la connessa intimazione di pagamento dei maggiori contributi per il regime ordinario.
Del pari infondata è poi l'eccezione di prescrizione relativa ai contributi pretesi per l'anno 2018, tenuto conto che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal
30.6.2019, è rimasto sospeso per n. 311 giorni in forza della legislazione emergenziale e che, nel contempo, l'avviso di addebito opposto è stato notificato in data 5.11.2024.
2. Nel merito: ammesso dallo stesso di aver versato la contribuzione Parte_1
dovuta per gli anni dal 2017 al 2023 sulla scorta delle agevolazioni previste dalla L.
190/2014, si osserva che la pretesa contributiva dell' ha ad oggetto i maggiori contributi CP_1
2 dovuti nel periodo sopra indicato in forza del regime ordinario, sul presupposto che il ricorrente non poteva fruire del regime agevolato, non avendo compilato correttamente il modello della dichiarazione reddituale presentata all'Agenzia.
Tale erronea compilazione della denuncia dei redditi è ammessa dallo stesso e risulta documentalmente, laddove l' ha compilato il quadro LM Parte_1 Parte_1
sezione 1, anzicchè il quadro LM sezione 2, che l' assume essere necessaria per CP_1
l'adesione formale al regime agevolato ex L. n. 190/2014 e per l'accesso ai benefici contributivi.
Avvedutosi di tale erronea compilazione, l' in data 1.2.2022, ha Parte_1 rettificato le dichiarazioni già presentate all'amministrazione finanziaria, compilando correttamente il quadro LM sezione 2 di ciascuna dichiarazione (doc. 5 di parte ricorrente).
Tale rettifica, tuttavia, a detta dell' sarebbe irrilevante, avendo il ricorrente con CP_1
l'originaria compilazione manifestato la volontà di avvalersi del regime ordinario e non già di quello agevolato.
3. Tale tesi dell' tuttavia non è fondata. CP_1
Ai sensi dell'art. 1 comma 83 L. 90/2014: “Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività
d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall ”. CP_1
Risulta documentalmente che il ricorrente in data 2.1.2017 ha presentato domanda telematica all' per fruire del regime contributivo agevolato di cui all'art. 1 commi 76 e CP_1
77 L. 90/2014 (“adesione regime minimi”), in conformità con quanto appunto previsto dal comma 83.
E' pacifico fra le parti che il ricorrente era in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 1 comma 54 L. 90/2014, richiamato dal comma 82, per l'applicazione del suddetto beneficio, e risulta che tale domanda amministrativa sia stata tempestivamente presentata dall' nei termini previsti dall'art. 1 comma 83. Parte_1
Ai sensi del successivo comma 84: “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l e l stabiliscono le modalità Controparte_2 CP_1
operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato”.
3 E' pacifico che il ricorrente ha compilato un quadro diverso da quello inserito da nel modello di dichiarazione dei redditi per il beneficio de quo. CP_2
Trattasi tuttavia di una mera irregolarità, posto che la compilazione di tale “quadro” è una mera “modalità operativa di attuazione” e non già elemento costitutivo della fattispecie, né condizione per fruire delle agevolazioni, (condizione invece pacificamente in possesso del ricorrente e prevista dal comma 54). Né tale erronea compilazione è causa di decadenza dal beneficio, prevista invece dal comma 82, allorquando vengano meno le condizioni di cui all'art. 54, ovvero si verifichi taluna delle condizioni di cui al comma 57.
Tra l'altro, nel caso di specie, il ricorrente aveva anche emendato le denunce dei redditi, compilando correttamente la sezione II del quadro LM.
Ebbene, sulla natura della denuncia dei redditi, quale mera dichiarazione di scienza, priva di carattere negoziale, si è ripetutamente espressa la S.C. (si veda da ultimo Cass.
23093/24) che ha ritenuto emendabile il contenuto della denuncia dei redditi anche in sede contenziosa, in forza del principio di impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).
4. In tale contesto, vista la domanda amministrativa presentata dall' ed Parte_1 accertato che egli è in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dall'art. 1 comma
54 L. 90/2014 per beneficiare del regime contributivo agevolato, deve dichiararsi l'inesistenza della pretesa contributiva dell' contenuta nell'avviso di addebito opposto. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa previdenziale (scaglione sino ad € 5.200,00) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza della pretesa contributiva dell' CP_1
contenuta nell'avviso di addebito n. n. 397 2024 00171975 27 000, notificato in data
5.11.2024; condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.770,00 oltre rimborso spese CP_1
al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
4 Roma 9.11.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 21.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 44879 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'Avv. PERTICAROLI ROBERTA
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione avviso di addebito
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2024, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2024 00171975 27 000, notificato in data 5.11.2024, avente ad oggetto l'intimazione di pagamento dell'importo di € 4.420,71, a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo 1/2017-12/2023.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione del credito contributivo relativo agli anni 2017 e 2018. Ha inoltre contestato il merito della pretesa dell'ente, evidenziando di essere regolarmente iscritto alla gestione commercianti sin dal 2015, di aver sempre regolarmente versato i contributi dovuti, e di aver optato per il regime contributivo agevolato di cui alla legge 190/2014, giusta domanda
1 del 2.1.2017, usufruendo della riduzione pari al 35% sui contributi per gli anni d'imposta
2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021.
Assumendo dunque il diritto a fruire del regime agevolato e precisato di aver trasmesso, nel febbraio 2022, la dichiarazione integrativa atta ad emendare le dichiarazioni dei redditi precedentemente formulate in “regime dei minimi” optando per l'applicazione del regime forfettario relativamente agli anni d'imposta 2017 – 2018 – 2019 – 2020, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, Dpr 322/1998; rilevato inoltre di aver nuovamente presentato in data 22.2.2022 ulteriore domanda di opzione per il regime agevolato, ha chiesto dichiararsi l'inesistenza del credito contributivo di cui all'avviso di addebito opposto.
Si è costituito l' che ha contestato l'avversa eccezione di prescrizione, attesa la CP_1
sospensione dei termini per complessivi 532 giorni, in forza della legislazione emergenziale via via susseguitasi.
L'istituto ha poi dedotto l'infondatezza dell'opposizione anche nel merito, evidenziando che il ricorrente, nel presentare la dichiarazione dei redditi all'amministrazione finanziaria aveva compilato il quadro relativo al regime dei minimi e non già quello afferente al regime agevolato, con ciò mostrando di voler optare per tale primo regime, a nulla rilevando la dichiarazione integrativa del febbraio 2022. Ha pertanto concluso per il rigetto dell'opposizione attorea.
1.L'eccezione di prescrizione relativa ai contributi pretesi per l'anno 2017 è infondata, considerato che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 30.6.2018
(cioè dalla data di scadenza del versamento contributivo) è stato ritualmente interrotto dall' mediante la comunicazione datata 14.1.2022 (ricevuta il 5.2.2022) avente ad CP_1
oggetto l'indebita fruizione per l'anno 2017 del regime di contribuzione agevolato e la connessa intimazione di pagamento dei maggiori contributi per il regime ordinario.
Del pari infondata è poi l'eccezione di prescrizione relativa ai contributi pretesi per l'anno 2018, tenuto conto che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal
30.6.2019, è rimasto sospeso per n. 311 giorni in forza della legislazione emergenziale e che, nel contempo, l'avviso di addebito opposto è stato notificato in data 5.11.2024.
2. Nel merito: ammesso dallo stesso di aver versato la contribuzione Parte_1
dovuta per gli anni dal 2017 al 2023 sulla scorta delle agevolazioni previste dalla L.
190/2014, si osserva che la pretesa contributiva dell' ha ad oggetto i maggiori contributi CP_1
2 dovuti nel periodo sopra indicato in forza del regime ordinario, sul presupposto che il ricorrente non poteva fruire del regime agevolato, non avendo compilato correttamente il modello della dichiarazione reddituale presentata all'Agenzia.
Tale erronea compilazione della denuncia dei redditi è ammessa dallo stesso e risulta documentalmente, laddove l' ha compilato il quadro LM Parte_1 Parte_1
sezione 1, anzicchè il quadro LM sezione 2, che l' assume essere necessaria per CP_1
l'adesione formale al regime agevolato ex L. n. 190/2014 e per l'accesso ai benefici contributivi.
Avvedutosi di tale erronea compilazione, l' in data 1.2.2022, ha Parte_1 rettificato le dichiarazioni già presentate all'amministrazione finanziaria, compilando correttamente il quadro LM sezione 2 di ciascuna dichiarazione (doc. 5 di parte ricorrente).
Tale rettifica, tuttavia, a detta dell' sarebbe irrilevante, avendo il ricorrente con CP_1
l'originaria compilazione manifestato la volontà di avvalersi del regime ordinario e non già di quello agevolato.
3. Tale tesi dell' tuttavia non è fondata. CP_1
Ai sensi dell'art. 1 comma 83 L. 90/2014: “Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti di cui al comma 54 che intraprendono l'esercizio di un'attività
d'impresa presentano, mediante comunicazione telematica, apposita dichiarazione messa a disposizione dall ”. CP_1
Risulta documentalmente che il ricorrente in data 2.1.2017 ha presentato domanda telematica all' per fruire del regime contributivo agevolato di cui all'art. 1 commi 76 e CP_1
77 L. 90/2014 (“adesione regime minimi”), in conformità con quanto appunto previsto dal comma 83.
E' pacifico fra le parti che il ricorrente era in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'art. 1 comma 54 L. 90/2014, richiamato dal comma 82, per l'applicazione del suddetto beneficio, e risulta che tale domanda amministrativa sia stata tempestivamente presentata dall' nei termini previsti dall'art. 1 comma 83. Parte_1
Ai sensi del successivo comma 84: “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l e l stabiliscono le modalità Controparte_2 CP_1
operative e i termini per la trasmissione dei dati necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato”.
3 E' pacifico che il ricorrente ha compilato un quadro diverso da quello inserito da nel modello di dichiarazione dei redditi per il beneficio de quo. CP_2
Trattasi tuttavia di una mera irregolarità, posto che la compilazione di tale “quadro” è una mera “modalità operativa di attuazione” e non già elemento costitutivo della fattispecie, né condizione per fruire delle agevolazioni, (condizione invece pacificamente in possesso del ricorrente e prevista dal comma 54). Né tale erronea compilazione è causa di decadenza dal beneficio, prevista invece dal comma 82, allorquando vengano meno le condizioni di cui all'art. 54, ovvero si verifichi taluna delle condizioni di cui al comma 57.
Tra l'altro, nel caso di specie, il ricorrente aveva anche emendato le denunce dei redditi, compilando correttamente la sezione II del quadro LM.
Ebbene, sulla natura della denuncia dei redditi, quale mera dichiarazione di scienza, priva di carattere negoziale, si è ripetutamente espressa la S.C. (si veda da ultimo Cass.
23093/24) che ha ritenuto emendabile il contenuto della denuncia dei redditi anche in sede contenziosa, in forza del principio di impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.), e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.).
4. In tale contesto, vista la domanda amministrativa presentata dall' ed Parte_1 accertato che egli è in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali previsti dall'art. 1 comma
54 L. 90/2014 per beneficiare del regime contributivo agevolato, deve dichiararsi l'inesistenza della pretesa contributiva dell' contenuta nell'avviso di addebito opposto. CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa previdenziale (scaglione sino ad € 5.200,00) e delle tariffe in vigore, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza della pretesa contributiva dell' CP_1
contenuta nell'avviso di addebito n. n. 397 2024 00171975 27 000, notificato in data
5.11.2024; condanna l' alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 1.770,00 oltre rimborso spese CP_1
al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
4 Roma 9.11.2025
Il Giudice
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