Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Martusciello, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 22.03.2002, con cui il Comune di -OMISSIS- ha ingiunto la demolizione di un “cordolo in cemento con relativo getto del solaio in c.a., e al di sopra dello stesso , del manufatto in muratura in assenza totale di concessione” ;
- dell’ordinanza di demolizione n -OMISSIS- del -OMISSIS-.02.2024, del Comune di -OMISSIS-, relativa alla “copertura in sopraelevazione di mt 10 x 10 x altezza variabile da mt 1,80 circa a mt 3,00” ;
- dell’ordinanza di sgombero e demolizione n. -OMISSIS- del 23.08.2023.
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio, la memoria e i relativi allegati del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 la dott.ssa IA TA ST MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 17 luglio 2025 e depositato in data 27 luglio 2025, la ricorrente, nelle vesti di proprietaria, impugna i provvedimenti in oggetto indicati, adottati esclusivamente nei confronti del responsabile degli abusi (e da quest'ultimo non impugnati, fatta eccezione per l’ordinanza n.-OMISSIS-/2023).
La ricorrente è proprietaria del terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, ubicato nel Comune di -OMISSIS- distinto in catasto al foglio -OMISSIS-part.lla-OMISSIS- (ex part.lla -OMISSIS-) di are 7,85 per atto di acquisto del 06.09.1979 n. 832 rep., n. 363 racc. Asserisce la ricorrente di aver concesso tale terreno in comodato gratuito al figlio -OMISSIS- e che quest’ultimo con lavori eseguiti nel 1995 e poi nel 2003 avrebbe realizzato un fabbricato per civile abitazione composto da due piani (piano terra e primo piano) di circa 100 mq. ciascuno. Tale costruzione è stata qualche anno dopo oggetto di accatastamento al catasto urbano con il nuovo numero di particella-OMISSIS- a nome dell’odierna ricorrente, sicchè la stessa afferma di esserne divenuta proprietaria in virtù del principio di accessione.
In relazione all’immobile sopraindicato, alla ricorrente è stata notificata nel 1995 ordinanza n. -OMISSIS- del 1995, di sospensione dei lavori inerenti la realizzazione di un “cordolo in cemento con relativo getto del solaio in c.a., e al di sopra dello stesso , del manufatto in muratura in assenza totale di concessione”, non impugnata.
Nei confronti del predetto immobile il Comune di -OMISSIS- ha adottato poi i seguenti provvedimenti, che la ricorrente sostiene non esserle mai stati notificati:
- Ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 22 marzo 2022 (emanata in seguito alla sopraindicata ordinanza di sospensione dei lavori n. -OMISSIS- del 1995), con cui è stata ordinata la demolizione di un “cordolo in cemento con relativo getto del solaio in c.a., e al di sopra dello stesso , del manufatto in muratura in assenza totale di concessione”, notificata al responsabile dell’abuso e da questi non impugnata (sicché la stessa è ormai divenuta nei confronti del predetto inoppugnabile). In relazione alle opere oggetto della predetta ordinanza di demolizione è peraltro intervenuta nei confronti del ricorrente sentenza penale del Tribunale di Latina del 19 maggio 2008, con la quale il -OMISSIS- è stato condannato alla demolizione delle opere abusive realizzate, poi riformata con sentenza n. -OMISSIS-/2009 del 18 settembre 2009 della Corte d’appello di Roma che ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti ed ha revocato le statuizioni di demolizione dell’opera e di ripristino dello stato dei luoghi.
- Ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- febbraio 2023, notificata al responsabile dell’abuso e da questi non impugnata (sicché anche tale ordinanza è ormai divenuta nei confronti del predetto responsabile inoppugnabile), con la quale il Comune di -OMISSIS- ha ordinato la demolizione della “copertura in sopraelevazione di mt 10 x 10 x altezza variabile da mt 1,80 circa a mt 3,00”. In relazione ai lavori oggetto della superiore ordinanza di demolizione è intervenuta sentenza del Tribunale penale di Latina n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con la quale il -OMISSIS- è stato condannato alla demolizione delle opere realizzate, divenuta irrevocabile il 10 aprile 1999.
In esecuzione delle superiori ordinanze di demolizione è stata emanata ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- del 2023, impugnata dal responsabile dell’abuso con ricorso dichiarato inammissibile con sentenza di questa sezione n.-OMISSIS- del -OMISSIS-.10.2023, appellata con richiesta di tutela cautelare davanti al Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 2-OMISSIS-4 del 26 giugno 2025, ha respinto la domanda cautelare.
Afferma la ricorrente che il fabbricato sarebbe abitato fin dal 1997 dal -OMISSIS- con la propria convivente e dal figlio -OMISSIS-con il suo nucleo familiare, tra cui una bambina di circa due anni e che solo nella settimana precedente alla notifica del ricorso il -OMISSIS- le avrebbe reso nota l’esistenza dei provvedimenti suindicati, mai notificati sino ad oggi nei confronti della ricorrente, effettiva proprietaria dell’immobile.
Nel ricorso, cumulativamente proposto, la ricorrente lamenta:
IN RELAZIONE ALL’ORDINANZA N. -OMISSIS- DEL 23.02. 2002:
I . Violazione di legge. (art. 4, 7 l. 47/1985) - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza perplessità e contraddittorietà.
Secondo la ricorrente, la normativa applicabile ratione temporis non sarebbe l’articolo 4 L. 47/1985, che prevede la demolizione d’ufficio nel caso di inizio dei lavori su aree assoggettate a vincolo paesaggistico e comunque nell’immediatezza dell’accertamento, bensì l’art. 7, che disciplina il procedimento di demolizione (anche sulle aree vincolate paesaggisticamente) quando l’immobile si trovi in stato di avanzata realizzazione o, come nel caso in esame, completato, rifinito ed abitato. Secondo la ricorrente, infatti, già dalla sentenza penale di condanna del -OMISSIS- emergerebbe che, alla data del 9 febbraio 1997, come constatato dal rapporto dei VV.UU., l’immobile era già ultimato e abitato dal -OMISSIS-.
L’art. 7 della L. 47/85 prevedeva infatti la previa ingiunzione a demolire, e solo nel caso di accertata inottemperanza nel termine di novanta giorni, l’adozione di un formale provvedimento di acquisizione dell’opera da notificarsi al proprietario, costituente titolo per l’immissione in possesso da parte dell’amministrazione comunale e per la trascrizione nei registri immobiliari.
Ai sensi della predetta norma, quindi, solo in caso di accertamento di inottemperanza alla spontanea demolizione e in seguito all’immissione in possesso l’amministrazione, divenuta proprietaria, può disporre la demolizione a spese del responsabile dell’abuso.
Si sostiene in ricorso quindi, che non essendo stata notificata l’ingiunzione di demolizione alla ricorrente, non si sarebbe verificato l’effetto traslativo della proprietà in capo al Comune, che non avrebbe titolo per procedere all’immissione in possesso e alla demolizione delle opere. In ogni caso, secondo la ricorrente, trattandosi di bene sottoposto a vincolo paesaggistico, troverebbe applicazione il sesto comma dell’articolo 7 della legge 47/85, ai sensi del quale l’effetto traslativo si verifica a favore dell’Ente competente alla tutela del vincolo (Ministero della Cultura, Sovrintendenza Paesaggistica del Lazio – Latina) e non già a favore del Comune di -OMISSIS-.
Secondo la ricorrente, poi, il provvedimento impugnato sarebbe viziato da contraddittorietà ed eccesso di potere. Ciò in quanto l’Ente, da un lato aveva ritenuto di adottare la procedura ordinaria, prevista dall’articolo 7, sospendendo i lavori in attesa della predisposizione dei provvedimenti definitivi (come disposto dall’art. 4 comma 3) salvo poi, contraddicendo la sua originaria scelta, adottare il provvedimento di demolizione “immediata” di cui all’articolo 4 comma 1 della legge n.47/85, peraltro a distanza di 7 anni dall’accertamento delle irregolarità ed a situazione dei luoghi completamente mutata a seguito del completamento del piano terra.
II. Violazione di Legge- (art. 4, l.47/1985)
Lamenta la ricorrente che sebbene le norme di cui agli artt. 4 e 7 L. 47/1985 indicate nell’ordinanza di demolizione si riferiscano al responsabile dell’abuso, una lettura costituzionalmente orientata delle predette norme avrebbe imposto la notifica dell’ordinanza di demolizione alla ricorrente, proprietaria dell’immobile, anche al fine di consentirle di beneficiare dei condoni intervenuti successivamente alla commissione degli abusi contestati, che ne avrebbero permesso la regolarizzazione.
III. Eccesso di potere - Violazione del principio della proporzionalita’- Difetto di motivazione.
L’ordinanza di demolizione in questione è stata emanata a distanza di oltre sette anni dall’ordine di sospensione dei lavori. Secondo la ricorrente, anche alla luce della previsione di cui all’articolo 4 comma 3 della l. 1985 n.47, applicabile ratione temporis, che prevedeva che i provvedimenti definitivi conseguenti alla ordinanza di sospensione fossero emanati entro 45 giorni dalla sua adozione, il Comune stante il lungo lasso di tempo intercorso tra l’adozione dell’ordine di sospensione dei lavori e l’ordinanza di demolizione, avrebbe dovuto dare conto nella motivazione del provvedimento, della comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’abuso e quello del privato al mantenimento della propria casa d’abitazione.
CON RIFERIMENTO ALL’ORDINANZA N. -OMISSIS- DEL -OMISSIS- FEBBRAIO 2004.
L’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 2004 si riferisce alla “ copertura in sopraelevazione di ml 10 x 10 e altezza da 1,80 circa a m. 3,00” , ovvero alla realizzazione del primo piano dell’edificio di proprietà della ricorrente, che già era stato interessato da ordinanza di demolizione relativa al piano terra, realizzato nel 1995. La predetta ordinanza di demolizione è stata preceduta da ordinanza di sospensione lavori n. -OMISSIS-, con la quale il Comune ha sospeso i lavori per la predisposizione dei provvedimenti definitivi. In ordine alla predetta ordinanza, in ricorso si lamenta:
I - Violazione di legge (artt. 27, 31 dpr -OMISSIS-0-2001) - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, perplessità e contraddittorietà.
Secondo la ricorrente, essendo stata emanata l’ordinanza di demolizione in questione sotto la vigenza del d.P.R. n.-OMISSIS-0/2001, poiché il Comune ha seguito la procedura ordinaria prevista dall’art. 27 comma 3 del citato d.P.R., ordinando la sospensione dei lavori per la predisposizione dei provvedimenti definitivi “di cui ai successivi articoli” non avrebbe poi potuto disporre sic et simpliciter la demolizione a cura del Comune, che rappresenta la soluzione urgente e cautelare prevista dal comma 2 dell’art. 27, ma avrebbe dovuto seguire la procedura delineata dall’art. 31, che prevede la previa ingiunzione a demolire, “da notificarsi al responsabile dell’abuso ed al proprietario” (2° comma) e nel caso di accertata inottemperanza, l’adozione di un formale provvedimento di acquisizione dell’opera da notificarsi ad entrambi, che costituisce titolo per la trascrizione, nonché per l’immissione in possesso, anche ai fini della demolizione.
Secondo la ricorrente, non essendole stata l’ordinanza di demolizione notificata, non si sarebbe verificato il trasferimento della proprietà in capo al Comune, che gli avrebbe dato il titolo per l’immissione in possesso e per procedere alla demolizione. Inoltre, trattandosi di bene sottoposto a vincolo paesaggistico, l’eventuale trasferimento della proprietà del bene a seguito di eventuale accertamento dell’inottemperanza non avverrebbe a favore del Comune, ma dell’Ente competente alla tutela del vincolo, ossia del Ministero della Cultura, Sovrintendenza Paesaggistica e del Lazio – Latina, ai sensi dell’art. 31 comma 6 DPR -OMISSIS-0/2001.
II - Violazione di Legge - (art. 27, 31 DPR -OMISSIS-0/2001; art. 24 Costituzione)
Secondo la ricorrente, l’ordinanza di demolizione in questione avrebbe dovuto essere diretta anche nei confronti della ricorrente stessa proprietaria dell’immobile, ai sensi dell’art.31 DPR -OMISSIS-0/2001, che prescrive che il procedimento di svolga nei confronti del proprietario e del responsabile dell’abuso, ove non coincidenti. Ciò avrebbe consentito alla ricorrente di salvaguardare l’immobile, anche facendo ricorso ad eventuali procedure di regolarizzazione dell’abuso, nonché di esercitare il proprio diritto di difesa, mediante l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione.
III . Eccesso di Potere - Violazione del principio della Proporzionalita’- Difetto di motivazione.
Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto effettuare una adeguata comparazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato a al mantenimento dell’opera, in considerazione della propria inerzia ad eseguire la demolizione, cui si era autovincolato con l’ordinanza di demolizione impugnata e dell’affidamento nella conservazione dell’opera insorto in capo ai privati. Con particolare riferimento alla posizione della ricorrente, il Comune avrebbe dovuto consentirle di esercitare il proprio diritto di difesa, atteso che l’Ente era perfettamente a conoscenza della proprietà delle opere in capo alla ricorrente, avendo persino proceduto alla pratica di accatastamento dell’immobile a nome della ricorrente.
CON RIFERIMENTO ALL’ ORDINANZA DI SGOMBERO N. -OMISSIS-/2023
I. Illegittimita’ Derivata - Eccesso Di Potere- Violazione Di Legge
Il provvedimento sarebbe affetto da illegittimità derivata, per tutti i vizi che affliggono le ordinanze di demolizione qui impugnate, che ne costituiscono il provvedimento presupposto.
II. Violazione di legge- incompetenza- art. 41 d.P.R. n.-OMISSIS-0/2001
Si sostiene in ricorso che il provvedimento di sgombero costituirebbe l’atto di avvio per l’esecuzione delle ordinanze di demolizione impugnate. Detto provvedimento sarebbe affetto da vizio di incompetenza, ai sensi dell’art. 41 d.P.R. n.-OMISSIS-0/2001, secondo il quale “In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.
Nel caso di specie, essendo gli accertamenti risalenti al 1992 e al 2002, il Comune sarebbe decaduto dal potere di iniziare ed avviare le procedure di demolizione, trasferitosi al Prefetto, in virtù della normativa soprarichiamata.
III. Eccesso di Potere per difetto dei presupposti e sviamento - Violazione di Legge (art 27, 31 d.PR n. -OMISSIS-0/2001).
Secondo la ricorrente, non essendosi verificata l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere, stante la mancata notifica delle ordinanze di demolizione nei suoi confronti, il Comune non avrebbe alcun titolo per disporre lo sgombero.
IV. Eccesso di Potere per Difetto di Motivazione - Violazione del Principio della Proporzionalità
Secondo la ricorrente, poichè con il provvedimento impugnato il Comune di -OMISSIS- avrebbe dato avvio al procedimento di demolizione, rispettivamente dopo 28 e 21 anni dagli accertamenti relativi agli abusi (del 1995 e del 2002) il notevole lasso di tempo avrebbe comportato un onere di motivazione rafforzato, che tenesse in conto, oltre al legittimo affidamento del responsabile dell’abuso, quello radicatosi in capo alla proprietaria, del tutto ignara del procedimento di demolizione e la cui identità sarebbe ben nota all’Amministrazione, che ha proceduto all’accatastamento del bene nei suoi confronti.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-.
In via preliminare l’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, ritenendo che dall’eventuale accoglimento del ricorso non deriverebbe alcuna utilità per la ricorrente, poiché la demolizione delle opere avverrebbe comunque in esecuzione della sentenza di condanna n. -OMISSIS-/1999 del Tribunale di Latina, passata in giudicato.
Sempre in via preliminare, il Comune ha rilevato la tardività del ricorso, non avendo la ricorrente fornito la prova della data in cui sarebbe venuta a conoscenza dei provvedimenti impugnati, essendo l’unico dato certo la notifica a mani della stessa dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. -OMISSIS- del 1995 in data 2 novembre 1995.
Ancora in via preliminare, il Comune rileva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente, estranea all’abuso; secondo il Comune, infatti, le censure avverso i provvedimenti impugnati potrebbero essere sollevate esclusivamente dal responsabile dell’abuso.
Sempre in via preliminare, l’Ente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva a impugnare l’ordinanza di sgombero, per non essere la ricorrente nè residente né domiciliata nell’immobile da demolire.
Nel merito il Comune ha contestato la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 716 del 9 settembre 2025 questo Collegio ha così statuito:
“Rilevato, a una prima sommaria delibazione propria della presente fase, che vista anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione, le numerose e complesse questioni dedotte in giudizio devono essere esaminate con l’idoneo approfondimento che solo la più appropriata sede della cognizione di merito può offrire” ed ha fissato l’udienza per la trattazione di merito del ricorso l’11 novembre 2025.
In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie, nelle quali hanno insistito nelle rispettive difese.
3. A seguito di rinvio d’ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 13 novembre 2025.
4. Si esaminano preliminarmente le eccezioni sollevate dalla difesa comunale.
4 .1. In via preliminare, va innanzitutto esaminata l’eccezione di tardività del ricorso.
Sul punto, occorre rammentare i consolidati principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui: “La prova della tardività dell'impugnazione di un provvedimento amministrativo deve essere rigorosa e va data dalla parte che la eccepisce, la quale è tenuta a dimostrare quale fosse effettivamente la data alla quale la controparte ebbe piena conoscenza dell'atto da impugnare” (Consiglio di Stato, Sez. II, 19 gennaio 2024, n. 617; Consiglio di Stato, Sez. IV, 24 aprile 2023, n. 4134). In termini ancora più rigorosi, è stato ritenuto necessario che chi solleva l’eccezione di tardività fornisca univoci riscontri oggettivi, dai quali possa arguirsi con assoluta certezza il momento della piena conoscenza dell'atto o del fatto in capo al ricorrente. Nello stesso senso si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. III, 20 agosto 2020, n. 5151, secondo cui: “L’onere della prova della conoscenza dell'atto lesivo da parte del ricorrente, ai fini di individuare la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, incombe su chi eccepisce la tardività, secondo i generali criteri di riparto del relativo onere, e deve essere assistita da rigorosi e univoci riscontri oggettivi, dai quali possa arguirsi con assoluta certezza il momento della piena conoscenza dell'atto o del fatto; a tale riguardo la verifica della «piena conoscenza», deve essere estremamente cauta e rigorosa, non potendo basarsi su mere supposizioni ovvero su deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche” (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. IV, 3 aprile 2024 n. 3045).
Nella fattispecie, per quanto riguarda la tempestività del ricorso avverso le ordinanze di demolizione n. -OMISSIS-/2002 e n. -OMISSIS-/2004, nonché avverso l’ordinanza di sgombero e demolizione n. -OMISSIS-/2023, anche dall’avvenuta notifica dell’ordinanza di sospensione dei lavori n. -OMISSIS- del 1995, a mani della ricorrente- seppur proprietaria del terreno- non è possibile ritenere che ella fosse a conoscenza degli ulteriori provvedimenti amministrativi adottati in relazione all’immobile, nella motivazione dei quali è omesso qualsiasi riferimento alla proprietaria ed emessi esclusivamente a carico del responsabile dell’abuso, mai notificati alla ricorrente.
All’ordine di sospensione dei lavori non ha fatto seguito alcun ulteriore contatto della ricorrente con l’amministrazione comunale, dal quale si possa ritenere che la ricorrente abbia potuto avere la conoscenza o la conoscibilità delle ordinanze di demolizione qui impugnate.
Infatti, le ordinanze di demolizione n. -OMISSIS-/2002 e n. -OMISSIS-/2004 sono state adottate a distanza rispettivamente di sette anni e di nove anni dalla notifica nelle mani della ricorrente dell’ordine di sospensione dei lavori. L’amministrazione non ha fornito alcun elemento per dimostrare la data della asserita conoscenza degli atti impugnati da parte della ricorrente, al fine di potere individuare la decorrenza del termine per impugnare a carico di quest’ultima.
Quanto all’ordine di sgombero e demolizione n.-OMISSIS-/2023, detto provvedimento è intervenuto dopo ben ventotto anni dalla notifica dell’ordine di sospensione dei lavori nelle mani della ricorrente, per cui è impensabile che la ricorrente potesse ritenere che il procedimento di demolizione relativo all’ordine di sospensione dei lavori n. -OMISSIS- del 1995 fosse ancora in corso dopo un temporale tanto esteso.
Ne consegue, alla luce del pacifico indirizzo giurisprudenziale soprarichiamato, il rigetto dell’eccezione di tardività del ricorso formulata dal Comune.
4.2. Il Collegio, in via preliminare ritiene invece di dover invece accogliere l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse della ricorrente all’impugnazione dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 23 agosto 2023, limitatamente alla parte in cui dispone lo sgombero dell’immobile.
Ai sensi dell’art. 100 c.p.c., l’interesse ad agire che fonda la legittimazione all’azione è caratterizzato dalla prospettazione di una lesione personale, diretta, concreta ed attuale, cui fa seguito la proposizione della domanda di tutela giurisdizionale.
Nella fattispecie, la ricorrente non è destinataria dell’ordine di sgombero e nessun effetto potrebbe spiegare detto provvedimento nei suoi confronti, atteso che la stessa non è residente né domiciliata nell’immobile in questione, abitato dal figlio e dalla sua famiglia, come pacificamente ammesso negli atti di causa dalla stessa ricorrente. Non sussiste pertanto, in capo alla ricorrente la posizione giuridica qualificata che ne legittimerebbe l’agire giudizio, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.
La suindicata ordinanza è inammissibile, per carenza di legittimazione e per carenza di interesse, anche nella parte in cui nell’ordinanza n.-OMISSIS-/2023 il Comune ha diffidato il sig.-OMISSIS- a procedere alla demolizione delle opere entro la data del -OMISSIS-.09.2023 – termine ormai decorso- e che, in mancanza, si procederà a demolizione in danno ai sensi dell’art.41 del TUEL.
Infatti, anche per procedere alla demolizione in danno nei confronti della odierna ricorrente il Comune, per quanto di seguito precisato, dovrà comunque formalmente diffidare la sig.ra -OMISSIS- a procedere spontaneamente alla riduzione in pristino dell’abuso, del quale la predetta ha ormai peraltro una precisa contezza quantomeno dalla data di notifica del presente ricorso.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in parte qua.
4.3. E’ invece infondata l’eccezione di carenza di interesse ad agire formulata dal Comune, sull’assunto che la ricorrente non è autrice dell’abuso.
La ricorrente è proprietaria sia del terreno sia dell’immobile ivi insistente, realizzato in assenza di titolo edificatorio.
L’omissione della notifica dell’ordinanza di demolizione non ha consentito alla stessa, completamente ignara dei provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale, di ottemperare spontaneamente alle ordinanze di demolizione, al fine di evitare l‘acquisizione gratuita dell’immobile abusivo e dell’area di sedime al patrimonio comunale, né di adoperarsi affinchè la demolizione venisse eseguita ad opera del figlio, responsabile degli abusi ed occupante dell’immobile.
Ne consegue che la ricorrente ha interesse all’annullamento delle ordinanze di demolizione adottate e notificate esclusivamente nei confronti del responsabile dell’abuso, sia al fine di essere messa in condizione di ottemperare spontaneamente all’ordinanza di demolizione, in modo da evitare l’effetto automatico dell’acquisizione gratuita degli immobili al patrimonio comunale, sia al fine di adoperarsi per la regolarizzazione degli abusi, ove possibile.
L’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione nei confronti della proprietaria, infatti, seppur non ne determina in via astratta l’illegittimità, determina come conseguenza che l’ignaro proprietario al quale non sia imputabile l’inosservanza dell’ordine di demolizione debba essere messo in condizione, prima di essere privato dei beni di sua proprietà, di effettuare la rimessione in pristino.
E’ stato infatti ritenuto che “L'omessa notifica dell'ordinanza di demolizione al proprietario dell'immobile non implica l'illegittimità del provvedimento demolitorio, ma, afferendo all'integrazione dell'efficacia, rileva ai fini della possibilità di poterne pretendere l'adempimento dal soggetto rimastone ignaro. In ossequio ad un elementare criterio di conoscenza e di esigibilità occorre, infatti, che il proprietario, tenuto al pari del responsabile alla rimozione dell'opera abusiva (o, comunque, a subire le conseguenze della demolizione), abbia avuto piena conoscenza dell'abuso e, quindi, abbia avuto modo di attivarsi per ripristinare la situazione preesistente all'illegalità compiuta. Nell'ipotesi in cui il proprietario sia ignaro dell'ingiunzione adottata dall'Amministrazione, di cui non risulti la relativa formale comunicazione, il provvedimento di acquisizione del bene al patrimonio comunale, quale conseguenza dell'inadempimento rispetto ad un ordine di demolizione che il destinatario non ha potuto eseguire perché non ne era a conoscenza, è illegittimo” (T.A.R. Palermo, Sicilia, sez. II, 02/10/2024, n. 2735).
Pertanto, “affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. -OMISSIS-0 del 2001 occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Risponde infatti ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa, dell'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale, all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest'ultima non abbiano ricevuto regolare notifica e ai quali dunque, per definizione, non possa imputarsi l'inosservanza. Con la sanzione dell'acquisizione, inoltre, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge), per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, non essendo possibile una spoliazione solo pro quota. Diversamente opinando, si finirebbe infatti per mettere il contitolare nelle condizioni di subire a sua insaputa la confisca del bene e dell'area di sedime. Ne consegue che il soggetto nel cui interesse è prevista detta comunicazione può legittimamente censurare la relativa omissione, che assume un valore sostanziale e non meramente procedimentale o processuale; ciò in ragione della funzione assolta dall'istituto, consistente nell'esigenza di portare a conoscenza dell'atto il suo destinatario” (T.A.R. Napoli, sez. III, 03/03/2025, n. 1692).
Del resto, essendo l'acquisizione una sanzione rivolta al proprietario del bene, non può avere alcun effetto l'ordine di demolizione notificato ad altri soggetti i quali, pur se responsabili dell'abuso, non subiscono l'effetto acquisitivo della proprietà (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 15/09/2023, n. 8339).
Ed ancora “In tema di costruzioni abusive, considerato che la notifica dell'ordine di demolizione al proprietario, oltreché all'autore dell'abuso, costituisce il presupposto per il successivo provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive e della corrispondente area di sedime, deve rilevarsi come tale provvedimento non può essere pronunciato nei confronti di chi non sia stato concreto destinatario di quest'ultimo” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 16/03/2022, n. 1771); “L'acquisizione al patrimonio disponibile del Comune dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva, costituendo una conseguenza oggettivamente incidente sul diritto di proprietà (estesa al sedime ed eventualmente all'area necessaria per opere analoghe), e postulante un volontario inadempimento da parte dell'obbligato, presuppone — in omaggio a un elementare criterio di conoscenza ed esigibilità — che la persona dell'obbligato medesimo alla rimozione (o a partire l'operazione demolitoria comunale) sia stata fatta formalmente destinataria del previo ordine di demolizione e abbia avuto a sua disposizione il termine per provvedere alla demolizione stessa (nel caso di specie, l'ordine di demolizione era stato notificato solo all'allora vivente proprietario, di cui gli attuali ricorrenti sono i successivi eredi)” (T.A.R. Aosta, (Valle d'Aosta) sez. I, 24/05/2017, n. 32); “È illegittimo disporre l'acquisizione gratuita, o, in ipotesi, effettuare questo materiale intervento comunale, in danno di chi non è responsabile dell'abuso e nei cui confronti sia mancata la notifica dell'ordine di demolizione. Essendo l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale una misura prevista per l'ipotesi di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, essa postula comunque un'inottemperanza da parte di chi va a patirne le pur giuste conseguenze. Dunque, la misura dell'acquisizione gratuita — o della demolizione pubblica in danno — può essere rivolta soltanto all'autore della violazione ovvero a chi, subentrato nella titolarità del bene, sia stato destinatario dell'ordine di demolizione e non lo abbia ottemperato nei termini previsti dalla legge” (Consiglio di Stato, sez. VI, 15/04/2015, n. 1927).
Le citate sentenze sono indicative del prevalente indirizzo giurisprudenziale per il quale l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale non è una misura strumentale per consentire al Comune di eseguire la demolizione, né una sanzione accessoria di questa, bensì costituisce una sanzione autonoma che consegue ad un duplice ordine di condotte, poste in essere da chi, dapprima, esegue un'opera abusiva e, poi, non adempie all'obbligo di demolirla.
Al riguardo, è possibile anche richiamare l'orientamento della Corte costituzionale favorevole alla configurazione della natura sanzionatoria dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale (Corte cost., -OMISSIS- settembre 1995 n. 427, in www.giurcost.org; Id., 14 luglio 1991 n. 345, ivi; Id. 28 gennaio 1991 n. 82, ivi) configurata quale “reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi dapprima esegue un'opera abusiva e poi non adempie all'obbligo di demolirla, che si riferisce esclusivamente al responsabile dell'abuso, non potendo di certo operare nella sfera di altri soggetti e, in particolare, nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento”. (cfr. Tar Campania, Sezione sesta, 1 dicembre 2025 n. 2263)
Alla luce del predetto orientamento giurisprudenziale, che il Collegio ritiene di dover condividere, si ritiene ravvisabile la sussistenza dell’interesse al ricorso della ricorrente, fatta eccezione per quanto attiene all’ordinanza n.-OMISSIS-/2023. Deve essere conseguentemente rigettata, quanto agli altri provvedimenti impugnati, l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione.
4.3. Infine, va esaminata l’eccezione comunale di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse per via del giudicato formatosi sulla sentenza penale di condanna n. -OMISSIS-/1999 del Tribunale di Latina, con la ritenuta conseguenza che dall’accoglimento del ricorso non deriverebbe alcuna utilità per la ricorrente, dovendo comunque l’immobile essere demolito in esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza.
L’eccezione non merita accoglimento.
Sui rapporti tra giudicato penale e giudizio amministrativo il Consiglio di stato ha statuito: “Nella sostanza, nel giudizio amministrativo la sentenza penale che ha accertato la sussistenza di fatti materiali ha autorità di cosa giudicata quanto ai fatti accertati solo se l’Amministrazione, in esso intimata, si sia costituita parte civile nel giudizio penale, mentre, se essa non è intervenuta, i suoi poteri istituzionali non possono essere incisi da accertamenti o da valutazioni del giudice penale resi in un processo al quale l’Amministrazione è rimasta estranea” .(Consiglio di Stato 23 febbraio 2021 n. 1595).
In virtù del principio espresso dal Consiglio di Stato è stata pertanto ritenuta la piena potestà del giudice amministrativo “di autonomo accertamento e apprezzamento dei fatti posti a fondamento della contestata attività amministrativa, non potendo nel caso di specie ravvisarsi un giudicato opponibile all’Amministrazione rimasta estranea al richiamato giudizio in sede penale” (Tar Piemonte, -OMISSIS- maggio 2024 n. 586). Nella fattispecie, nel processo penale che si è concluso con la sentenza n. -OMISSIS-/1999 del Tribunale di Latina, passata in giudicato, il Comune di -OMISSIS- non si è costituito parte civile. Ne consegue che il giudicato penale non può in alcun modo incidere sull’apprezzamento dei fatti oggetto del presente giudizio.
La circostanza che, nell’ipotesi di mancata esecuzione spontanea ad opera del responsabile dell’abuso, l’esito finale sia in entrambi i casi quello dell’esecuzione in danno, a spese dello stesso responsabile, non toglie che i due procedimenti sanzionatori siano e restino distinti sul piano formale e sostanziale, ancorché coordinati: si pensi ancora una volta alle variabili che, per iniziativa della stessa amministrazione procedente, possono condizionare le sorti dell’ordine di ripristino pronunciato dal Comune (la sopravvenienza di una sanatoria, o di una delibera consiliare che dichiari il prevalente interesse pubblico alla conservazione delle opere abusive acquisite), ed i cui eventuali riflessi sulla parallela esecuzione dell’ordine di demolire impartito dal giudice penale sono valutati da quest’ultimo (cfr. TAR Toscana, n. 1119 del 2022).
Anche la Cassazione penale ha affermato il principio generale per cui il giudice dell’esecuzione, proprio perché la competenza ad eseguire l’ordine di demolizione stabilito con sentenza spetta all’Autorità Giudiziaria procedente, in quanto espressione di un potere autonomo rispetto a quello analogo alla P.A., deve risolvere tutte le questioni afferenti la eseguibilità di qualsiasi pronuncia ed in particolare la compatibilità dell’ordine adottato con i provvedimenti assunti dall’autorità o dalla giurisdizione amministrativa o da quella penale (Cass., pen., sez. III sentenza 16 ottobre 2024 n. 37948; Cass. 11/11/2010, n. 39768; Cass. 20/4/2009, n. 16686; Cass. 30/3/2000, n. 1-OMISSIS-8).
Ancora, sempre la Cassazione penale ha più volte sottolineato che l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3 n. 3456 del 21/11/20-OMISSIS- (dep. 23/01/2013) Rv. 254426-01).
Il giudicato penale, quindi, non condiziona il procedimento amministrativo e l’eventuale sentenza amministrativa in contrasto con il giudicato penale si configura come un incidente d’esecuzione, ovvero una sopravvenienza che incide sull’esecuzione del giudicato penale e va, pertanto sottoposta all’attenzione del giudice dell’esecuzione penale, che può revocare l’eventuale ordine di esecuzione emesso a seguito dell’irrevocabilità della sentenza penale di condanna.
Pur divenendo la sentenza di condanna irrevocabile, infatti, l’immobile non può essere demolito coattivamente dall’autorità penale fin tanto che non venga emanato l’ordine di esecuzione da parte Pubblico Ministero presso il Tribunale che ha emesso la sentenza passata in giudicato. Nella fattispecie non risulta ancora emesso l’ordine di esecuzione della predetta sentenza, con la conseguenza che, allo stato, l’immobile non può essere demolito dall’autorità penale.
Da quanto argomentato discende la sussistenza dell’interesse alla decisione del presente ricorso, atteso che il giudicato penale non influisce sulla valutazione dei fatti oggetto del presente giudizio.
A ciò si aggiunge, come osservato nella memoria difensiva della ricorrente, che il giudicato penale si riferisce solo ai lavori del primo piano, oggetto dell’ordinanza di demolizione, mentre non riguarda la realizzazione del piano di copertura, oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- febbraio 2004.
Alla luce di quanto argomentato, il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità.
5. Nel merito il ricorso è fondato nei termini che seguono.
5.1. CON RIFERIMENTO ALL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. -OMISSIS- DEL 22 MARZO 2002.
Si esaminano congiuntamente i motivi di ricorso relativi alla superiore ordinanza.
Meritano accoglimento i primi due motivi di ricorso.
L’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 22 marzo 2002 è stato infatti emanata prima dell’entrata in vigore del Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. -OMISSIS-0 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ancora durante la vigenza della Legge 28/02/1985, n. 47, prorogata al 30 giugno 2003 dall'art 2, comma 1, D.L. 20 giugno 2002, n. -OMISSIS-2, convertito con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2002, n. 185 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive).
Dalla sentenza del Tribunale di Latina n. -OMISSIS-/1999 del -OMISSIS-, passata in giudicato, risulta che “ Il V.U., tornato sui luoghi in data 9.2.1997 accertava che i lavori erano proseguiti ed ultimati ed il manufatto era abitato dallo stesso imputato”.
Ne consegue che la normativa applicabile ratione temporis era non l’art.4 bensì l’articolo 7 della L. 1987 n. 45, in virtù del quale “Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo art. 8, ingiunge la demolizione.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonchè quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali”.
Alla luce della superiore normativa, applicabile ratione temporis, l’ordine di demolizione deve essere ingiunto al responsabile dell’abuso e, solo in caso di inottemperanza all’ingiunzione nel termine di novanta giorni, l'accertamento dell'inottemperanza costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari dell’amministrazione che, divenuta proprietaria del bene, può legittimamente procedere alla demolizione in danno.
Nella fattispecie è stata invece ordinata la demolizione “a cura del Comune”, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 e 27 della L. 47/85 citata, che si riferisce all’inizio dei lavori e consente la demolizione immediata ex officio.
La differenza di contenuto tra le due norme sopra indicate, si giustifica con la esigenza della immediata repressione degli abusi edilizi che, tuttavia, non può ledere il diritto di proprietà del privato che non sia posto in condizione di ripristinare la legittimità della res.
Pertanto, ai sensi della disciplina vigente ratione temporis, nel caso in cui l’amministrazione avesse accertato “l’inizio” dei lavori poteva senz’altro procedere alla demolizione immediata; qualora, invece, l’opera fosse stata completata, la demolizione da parte del Comune poteva avvenire solo a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza da parte del responsabile o del proprietario all’ordine di demolizione e, quindi, dell’acquisizione del bene al patrimonio del Comune che poteva dunque procedere alla demolizione.
Ne consegue l’illegittimità dell’ordine di demolizione in quanto viziata da erroneità dei presupposti applicativi, non avendo il Comune ingiunto la demolizione a carico del responsabile dell’abuso né, tantomeno nei confronti della proprietaria, che ai sensi dell’art.7 della legge 47/85 costituiva presupposto per il successivo accertamento dell’inottemperanza e quindi, a seguito dell’acquisizione al patrimonio comunale, per disporre la demolizione in danno ai sensi dell’art.27 della legge 47/85.
In materia di edilizia, in caso di abusi edilizi, la mancata notifica dell'ordine di demolizione, oltre che al responsabile dell’abuso, al proprietario (pur non facendo venir meno per ciò solo la legittimità dello stesso, ogni qual volta il provvedimento sia stato notificato almeno al responsabile dell'abuso) preclude l'effetto ex lege della acquisizione gratuita al patrimonio comunale, che si verifica solo in caso di mancata spontanea ottemperanza, da parte dell'autore dell'abuso o comunque del proprietario del bene, all'ordine impartito e, dunque, la possibilità di disporre la c.d.”esecuzione in danno”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, peraltro, non vale ad escludere l'incombenza dei doveri di gestione dominicale la circostanza della stipulazione del contratto di locazione- equiparabile, nel caso in esame, al comodato d’uso del bene- in quanto tale negozio, se comporta il trasferimento al conduttore della disponibilità materiale e del godimento dell'immobile, non fa affatto venire meno in assoluto in capo al proprietario i poteri e i doveri di controllo, cura e vigilanza spettanti al proprietario locatore, il quale, anche se in un ambito diverso da quello in cui si esplica a sua volta il potere di custodia del conduttore, conserva un effettivo potere fisico sull'entità immobiliare locata (si pensi alla manutenzione straordinaria), con conseguente obbligo, sotto tutti i profili, di vigilanza sull'immobile (Cass. civ. n. 16422 del 2011; in tal senso, anche Cass. Pen. n. 37051 del 2003; cfr. anche Cass. Pen. n. 37-OMISSIS-0 del 2005; id. n. 22853 del 2007 in fattispecie riguardante un immobile alienato).
Ne consegue l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-/2022 che va, pertanto, annullata.
L’accoglimento delle censure sollevate con il primo e con il secondo motivo, di carattere assorbente, esime il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso formulati avverso l’impugnata ordinanza.
5.2. CON RIFERIMENTO ALL’ORDINANZA N. -OMISSIS- DEL -OMISSIS- FEBBRAIO 2004
Possono essere esaminati congiuntamente i motivi di ricorso sollevati nei confronti della superiore ordinanza di demolizione.
Le argomentazioni svolte per l’accoglimento dei motivi di ricorso afferenti l’ordinanza n. -OMISSIS- del 22 marzo 2002 posso essere rivolte, mutatis mutandis, anche all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- febbraio 2004, adottata sotto la vigenza del TUED.
Ai sensi dell’articolo 31 TUED nel testo vigente all’epoca: “….2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.”
Nella fattispecie esaminata, con ordinanza n. -OMISSIS- /24 notificata al sig. -OMISSIS- il Dirigente comunale, ai sensi dell’art. 27 comma 3 TUE ha sospeso i lavori relativi alla sopraelevazione del primo piano (su piano terra realizzato nel 1995) per la predisposizione dei provvedimenti definitivi “di cui ai successivi articoli”.
Il -OMISSIS-.02.2024 è stata emessa l’ordinanza di demolizione impugnata, che dispone la demolizione d’ufficio a cura del Comune.
Come già spiegato nella trattazione dei motivi di ricorso rivolti all’ordinanza n. -OMISSIS-/2002, solo l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e la conseguente acquisizione della proprietà del bene, in seguito all’inottemperanza dell’ordine di demolizione, dà titolo all’Ente di immettersi nel possesso del bene e procedere alla demolizione c.d. “in danno”.
Se nei confronti del responsabile dell’abuso, non essendo stata impugnata detta ordinanza, tale effetto si è verificato, non può dirsi altrettanto per quanto riguarda l’odierna ricorrente, proprietaria del terreno (ed asseritamente anche dell’immobile abusivo, per accessione) alla quale l’ordinanza de qua non è stata mai notificata.
Ne consegue che, non essendo la stessa in condizione di eseguire spontaneamente l’ordine di demolizione, impartito solo al responsabile dell’abuso, l’ordine di demolizione c.d. “in danno” va ritenuto illegittimo per erroneità dei presupposti.
Ne deriva, sotto tale profilo, l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del -OMISSIS- febbraio 2004.
Il carattere assorbente delle censure esime il Collegio dalla trattazione dei motivi di ricorso non espressamente esaminati.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile quanto all’ordinanza n. -OMISSIS- del 23 agosto 2023.
Il ricorso va invece accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, quanto all’impugnazione delle ordinanze di demolizione n. -OMISSIS- del 22 marzo 2002 e n. -OMISSIS- del -OMISSIS- febbraio 2004, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione nei confronti della proprietaria ricorrente, in sede di esercizio del proprio potere (di natura permanente) di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi commessi in zona vincolata.
6. Le spese di lite, in ragione della complessità giuridica e parziale novità delle questioni trattate, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
quanto all’impugnativa dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 23 agosto 2023 lo dichiara inammissibile.
quanto all’impugnativa delle ordinanze di demolizione n. -OMISSIS- del 22 marzo 2002 e n. -OMISSIS- del -OMISSIS- febbraio 2004, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione nei confronti della ricorrente, nell’esercizio del proprio potere di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES IM AT PI, Presidente
Massimiliano Scalise, Primo Referendario
IA TA ST MB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA TA ST MB | ES IM AT PI |
IL SEGRETARIO