TAR Latina, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 120
TAR
Ordinanza collegiale 12 settembre 2025
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TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per erroneità dei presupposti applicativi

    L'ordinanza è illegittima perché emessa sotto la vigenza della L. 47/1985, ma applicando una procedura per l'inizio dei lavori (art. 4) anziché per opere completate (art. 7), che prevedeva la previa ingiunzione a demolire e solo in caso di inottemperanza l'acquisizione al patrimonio comunale e la successiva demolizione in danno. La mancata notifica alla proprietaria impedisce l'acquisizione del bene al patrimonio comunale.

  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere per erroneità dei presupposti applicativi

    Applicando mutatis mutandis le argomentazioni relative all'ordinanza precedente, l'ordinanza di demolizione è illegittima perché, nonostante la sospensione dei lavori, la successiva ordinanza di demolizione non è stata notificata alla proprietaria, impedendo l'acquisizione del bene al patrimonio comunale e la successiva demolizione in danno, come previsto dall'art. 31 del TUED.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse

    Il Collegio accoglie l'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse della ricorrente all'impugnazione dell'ordinanza di sgombero, poiché la stessa non è destinataria dell'ordine e nessun effetto potrebbe spiegare nei suoi confronti non essendo residente né domiciliata nell'immobile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 120
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 120
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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