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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
DAINESE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 916/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02280202500005774000 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in epigrafe, notificata in data 16.09.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione a seguito del mancato pagamento della cartella di pagamento n.
02220240005552703000, dell'importo di euro 427,88, relativa a TARI – TEFA anno 2019, su richiesta del
Comune di Pomezia.
La ricorrente ha dedotto, in sintesi: a) la violazione del principio di proporzionalità, attesa la rilevante sproporzione tra il valore del veicolo sottoposto a fermo e l'entità del credito;
b) la violazione dell'art. 86 del
D.P.R. n. 602/1973 per difetto di motivazione in ordine all'esigenza cautelare;
c) l'illegittimità derivata del preavviso di fermo per nullità della cartella di pagamento presupposta, assumendo di non essere soggetto passivo del tributo per avere alienato l'immobile già nel 2016; d) la sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative alla cartella di pagamento e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passivasollevata dalla resistente è fondata e merita accoglimento.
È principio consolidato che l'Agente della riscossione sia privo di legittimazione passiva in ordine alle censure che attengono al merito della pretesa tributaria e ai vizi sostanziali dell'atto impositivo presupposto, essendo la sua attività vincolata alla riscossione di crediti iscritti a ruolo dagli enti impositori.
Nel caso di specie, le doglianze della ricorrente relative all'asserito errore di persona, alla non debenza della
TARI per l'anno 2019 e alla illegittimità della cartella di pagamento investono profili che attengono esclusivamente al rapporto tributario sostanziale e, pertanto, devono essere fatti valere nei confronti dell'ente impositore, ossia il Comune di Pomezia.
Ne consegue l'inammissibilità delle censure volte a contestare la cartella di pagamento nel presente giudizio.
Sui vizi propri del preavviso di fermo amministrativo si rileva in partcolare quanto segue:
sul principio di proporzionalità la censura è infondata.
Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, costituisce misura cautelare e non espropriativa, finalizzata a garantire l'adempimento dell'obbligazione tributaria mediante una pressione indiretta sul debitore. La normativa vigente non prevede alcun rapporto di necessaria proporzionalità tra il valore del bene sottoposto a fermo e l'entità del credito azionato, né individua soglie minime di debito al di sotto delle quali la misura sarebbe inibita.
La lamentata sproporzione, pertanto, non è di per sé idonea a determinare l'illegittimità del fermo, tanto più ove si consideri che il pregiudizio derivante dalla misura è integralmente rimovibile mediante il pagamento del debito, di importo modesto.
Circa la dedotta violazione dell'art. 86 D.P.R. n. 602/1973 e sul difetto di motivazione, si rileva che anche tale motivo è infondato. Infatti, il preavviso di fermo costituisce atto vincolato, il cui presupposto legittimante
è rappresentato dal mancato pagamento della cartella di pagamento nel termine di legge.
L'esigenza cautelare è insita nel perdurante inadempimento del debitore e non richiede una specifica e autonoma motivazione in ordine al periculum in mora, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta, regolarmente notificata.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che la cartella n. 02220240005552703000 è stata notificata in data
26.03.2024 mediante consegna in mani proprie, circostanza che esclude ogni difetto di conoscenza dell'atto presupposto.
Gli altri motivi ed eccezioni sono assorbite. Spese compensate per carenza di una giurisprudenza costante sul punto
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara inammissibili le censure relative alla cartella di pagamento presupposta per carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
rigetta per i motivi succitati il ricorso . Spese compensate come in parte motiva.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
DAINESE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 916/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brescia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02280202500005774000 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in epigrafe, notificata in data 16.09.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione a seguito del mancato pagamento della cartella di pagamento n.
02220240005552703000, dell'importo di euro 427,88, relativa a TARI – TEFA anno 2019, su richiesta del
Comune di Pomezia.
La ricorrente ha dedotto, in sintesi: a) la violazione del principio di proporzionalità, attesa la rilevante sproporzione tra il valore del veicolo sottoposto a fermo e l'entità del credito;
b) la violazione dell'art. 86 del
D.P.R. n. 602/1973 per difetto di motivazione in ordine all'esigenza cautelare;
c) l'illegittimità derivata del preavviso di fermo per nullità della cartella di pagamento presupposta, assumendo di non essere soggetto passivo del tributo per avere alienato l'immobile già nel 2016; d) la sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative alla cartella di pagamento e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passivasollevata dalla resistente è fondata e merita accoglimento.
È principio consolidato che l'Agente della riscossione sia privo di legittimazione passiva in ordine alle censure che attengono al merito della pretesa tributaria e ai vizi sostanziali dell'atto impositivo presupposto, essendo la sua attività vincolata alla riscossione di crediti iscritti a ruolo dagli enti impositori.
Nel caso di specie, le doglianze della ricorrente relative all'asserito errore di persona, alla non debenza della
TARI per l'anno 2019 e alla illegittimità della cartella di pagamento investono profili che attengono esclusivamente al rapporto tributario sostanziale e, pertanto, devono essere fatti valere nei confronti dell'ente impositore, ossia il Comune di Pomezia.
Ne consegue l'inammissibilità delle censure volte a contestare la cartella di pagamento nel presente giudizio.
Sui vizi propri del preavviso di fermo amministrativo si rileva in partcolare quanto segue:
sul principio di proporzionalità la censura è infondata.
Il fermo amministrativo di beni mobili registrati, disciplinato dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, costituisce misura cautelare e non espropriativa, finalizzata a garantire l'adempimento dell'obbligazione tributaria mediante una pressione indiretta sul debitore. La normativa vigente non prevede alcun rapporto di necessaria proporzionalità tra il valore del bene sottoposto a fermo e l'entità del credito azionato, né individua soglie minime di debito al di sotto delle quali la misura sarebbe inibita.
La lamentata sproporzione, pertanto, non è di per sé idonea a determinare l'illegittimità del fermo, tanto più ove si consideri che il pregiudizio derivante dalla misura è integralmente rimovibile mediante il pagamento del debito, di importo modesto.
Circa la dedotta violazione dell'art. 86 D.P.R. n. 602/1973 e sul difetto di motivazione, si rileva che anche tale motivo è infondato. Infatti, il preavviso di fermo costituisce atto vincolato, il cui presupposto legittimante
è rappresentato dal mancato pagamento della cartella di pagamento nel termine di legge.
L'esigenza cautelare è insita nel perdurante inadempimento del debitore e non richiede una specifica e autonoma motivazione in ordine al periculum in mora, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta, regolarmente notificata.
Nel caso di specie, dagli atti risulta che la cartella n. 02220240005552703000 è stata notificata in data
26.03.2024 mediante consegna in mani proprie, circostanza che esclude ogni difetto di conoscenza dell'atto presupposto.
Gli altri motivi ed eccezioni sono assorbite. Spese compensate per carenza di una giurisprudenza costante sul punto
P.Q.M.
Il giudice monocratico dichiara inammissibili le censure relative alla cartella di pagamento presupposta per carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
rigetta per i motivi succitati il ricorso . Spese compensate come in parte motiva.