Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4263/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. , CP_1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], CP_2 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Daniela Fizzotti;
con l'intervento di
, C.F. nata a [...], il [...], Controparte_3 C.F._3
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Monica Bennati;
conclusioni congiunte dei ricorrenti e dell'intervenuta: come da note scritte del 23.12.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 17.7.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che all'udienza del 12.12.2024 i ricorrenti hanno precisato le condizioni concordate, alla luce della richiesta di chiarimenti formulata dal giudice delegato;
alla medesima udienza
è comparsa personalmente altresì la GL (nata dall'unione coniugale il _3
22.5.2003), maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, la quale ha prestato adesione alle condizioni di separazione oggetto di accordo tra i genitori;
letta la comparsa del 16.12.2024 con cui si è costituita in giudizio la predetta _3
, ed esaminate le note scritte depositate congiuntamente dalle parti, con le quali i
[...]
coniugi hanno confermato le condizioni di separazione tra loro concordate e la GL ha rinnovato l'adesione alle predette condizioni;
***
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in Ottone (PC) il 5.6.2010, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
2 , C.F. , nata a [...], il [...], CP_2 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. La casa familiare sita in Genova, Via Pietro Ameglio 7/10 scala sinistra, di proprietà della
OR , resta assegnata, con tutti gli arredi e suppellettili alla moglie, la quale CP_2
ivi vivrà con la GL , maggiorenne, studentessa universitaria, non _3
economicamente autosufficiente. Si dà atto che il IG ha già Parte_1
rilasciato la casa familiare, portando con sé i propri beni ed effetti personali, e ha già trasferire altresì la propria residenza anagrafica.
3. Il IG si obbliga a corrispondere direttamente alla GL Parte_1
, sul conto corrente alla stessa intestato (Iban [...]), _3
entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al suo mantenimento ordinario la somma mensile pari ad € 600,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. Le spese straordinarie da sostenersi per la GL , così come individuate nel _3
Verbale di riunione del 15/09/2016 della Sezione IV del Tribunale di Genova, sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno (prod. n. 4).
5. Il IG e la OR dichiarano di essere Parte_1 CP_2
economicamente autosufficienti, di rinunciare reciprocamente al contributo per il proprio mantenimento, di aver provveduto alla ripartizione dei beni comuni e di non aver più nulla a pretendere salvo il puntuale adempimento di quanto qui pattuito.
6. Le parti esprimono il proprio assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o di ogni documento equipollente valido per l'espatrio.
7. Le spese della presente procedura rimangono tra le parti integralmente compensate”.
3 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 2, parte II, serie C, anno 2010) e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10.1.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dalla dott.ssa Monica Arthemalle, G.O.P.
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