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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa AU OM in esito all'udienza del 2 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter
c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 966/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in via Fondo Fucile Pal. 19, rappresentata e difesa dall'avv. Oreste Puglisi per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
p.iva. Controparte_1
, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti Giuseppe Giordano, Concetta Conti e Simona Della Cava giusta procura in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: demansionamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 19.2.2024 premetteva di essere dipendente di Parte_1 ruolo a tempo indeterminato dell' , quale Controparte_1
Infermiere, dall'1.1.2004, disimpegnando la propria prestazione dapprima presso il reparto di pneumologia ed in seguito presso l'unità di terapia subintensiva.
Riferiva che fin dal momento della sua assegnazione al reparto e quanto meno fino al 2018, a causa della pressoché totale assenza, nella relativa dotazione organica, del personale di supporto
(Operatori socio-sanitari di Cat. BS), con cui devono essere assicurati all'interno dell' Pt_2
e nelle strutture sanitarie, gli interventi di assistenza alberghiera ed igienico-sanitaria in favore
1 dei degenti ricoverati, era stata sistematicamente e prevalentemente adibita, piuttosto che all'esercizio della professione infermieristica, a mansioni proprie di livelli professionali inferiori, cioè ad incombenze igieniche, di riordino, di trasporto e di assistenza di base dei pazienti.
Sottolineava che tali diverse attività rientravano, a pieno titolo, fra le mansioni inferiori di
“supporto gestionale” e di “intervento igienico sanitario”, che la declaratoria contrattuale elenca fra quelle proprie dell'Ausiliario (Cat. A del CCNL 2001) ovvero in quelle dell'Operatore
Socio-Sanitario (OSS – Cat. B del CCNL 2001).
Deduceva di avere diritto di ottenere il pagamento, a titolo risarcitorio, del danno patrimoniale derivante dall'oggettivo impoverimento della propria capacità professionale e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, da calcolare secondo giurisprudenza costante mediante l'utilizzo di un criterio equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c. che il giudice provvede a liquidare, anche in via equitativa, sulla base di una percentuale aggiuntiva della retribuzione tabellare per tutti gli anni in cui si è verificato il demansionamento e che si richiede nella misura non inferiore al 20%, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione di ogni singolo credito fino all'effettivo soddisfo. Deduceva, altresì, di avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la violazione del diritto costituzionalmente garantito alla libera esplicazione della personalità̀ sul luogo di lavoro e della conseguente alla lesione dell'immagine professionale, intesa come perdita di autostima ovvero di eterostima e lesione al prestigio goduto all'interno e all'esterno dell'ambiente lavorativo in ragione delle funzioni esercitate.
Concludeva chiedendo, pertanto, di riconoscere e dichiarare la nullità̀ e l'illegittimità̀ dell'avvenuta assegnazione della medesima, almeno sino al settembre 2018 (data di ingresso degli OSS nel reparto), anche solo in via di fatto, a mansioni inferiori riconducibili ai profili di operatore socio-sanitario Cat. BS e di ausiliario Cat. A e, cioè, inferiori di ben due categorie rispetto a quelle di propria precipua appartenenza e, per l'effetto, condannare l'
[...] ad adempiere al suo obbligo contrattuale di Controparte_1 adibirla in maniera prevalente e assorbente alle mansioni proprie della qualifica di infermiere professionale Cat. D;
condannare l' a Controparte_1 risarcirle i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, questi ultimi in misura non inferiore a euro 25.000,00 pari quanto meno al 20% della retribuzione globale di fatto per tutto il periodo nel quale aveva svolto attività demansionata, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore
2 dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 23.5.2024 si costituiva in giudizio l'
[...]
contestando il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Controparte_1
Eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto generico, rilevando altresì che la era stata assunta a far data dall'1.2.2004 e non dall'1.1.2004, come invece Pt_1 affermato in ricorso.
Nel merito, assumeva che la ricorrente aveva prestato servizio soltanto presso il reparto di pneumologia e mai presso l'unità di terapia subintensiva, fruendo, dal 29 maggio 2008 al giugno
2010, di tre giorni al mese di permessi giusta la L. 104/1992 per assistere il cognato.
Lamentava il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente, non avendo ella dimostrato l'assoluta inconferenza delle mansioni disimpegnate rispetto a quelle lei assegnate. Osservava come la predetta non si fosse mai lamentata di un presunto demansionamento prima della notifica del presente giudizio.
Evidenziava come a supporto degli infermieri, nel periodo per cui è causa (precedente all'introduzione della figura degli OSS, avvenuta nel 2018), vi erano comunque ulteriori figure professionali, fra cui gli infermieri generici, gli ausiliari specializzati e gli OTA. Chiariva come nell'U.O.C. di pneumologia prestassero la propria attività le dipendenti e Parte_3 Per_1
(dapprima quali ausiliarie specializzate e poi, dal 2018, quali OSS) nonché
[...] Per_2
(infermiere generico dal 2003 al 2012).
[...]
Censurava anche la domanda risarcitoria per non aver la provato i fatti né l'esistenza Pt_1 di un danno, avendo soltanto genericamente riportato di aver patito dei danni, contestando altresì la determinazione del quantum, non avendo la ricorrente indicato né lo stipendio percepito né i giorni di effettiva presenza sul posto di lavoro.
Aggiungeva che non corrispondeva a verità che la ricorrente non fosse in grado di accompagnare il medico nel giro quotidiano delle visite e che alla stessa fosse stato impedito la partecipazione a corsi di aggiornamento per coprire i turni di servizio.
Deduceva come controparte non potesse ottener alcun risarcimento dal 2018 in poi, avendo escluso qualsivoglia demansionamento per il periodo successivo.
Contestava la richiesta di interessi e rivalutazione.
Richiamava l'art. 1227 c.c., enfatizzando il comportamento dell'istante, la quale non aveva mai
3 lamentato alcunché per quasi 20 anni.
Eccepiva, infine, la prescrizione delle avverse pretese risarcitorie, per l'inutile decorso del relativo termine quinquennale.
Concludeva per l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
3.- La causa veniva istruita a mezzo prova per testi.
L'udienza del 2.12.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito delle quali la causa veniva decisa.
4.- Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di genericità del ricorso sollevata dall' resistente e comunque rilevabile d'ufficio. Controparte_1
Essa è destituita di fondamento, avendo parte ricorrente indicato, con sufficiente determinazione, i motivi della contestazione, con conseguente ammissibilità del ricorso.
5.- Giova preliminarmente chiarire la data di assunzione della , controversa fra le parti. Pt_1
Deve osservarsi che:
- parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha riferito di essere stata assunta dall'1.1.2004, producendo invero la Certificazione Unica 2023 ove però si evince, quale data di inizio del rapporto, l'1.2.2004;
- l' nella propria memoria costitutiva, ha affermato che il rapporto è iniziato il CP_1 giorno 1 febbraio, producendo il contratto indeterminato inter partes, dove chiaramente si legge che “Il rapporto di lavoro… ha inizio dalla data di effettiva presa di servizio, che fin da ora viene stabilita per il giorno 01.02.2004”;
- soltanto in uno alle proprie note autorizzate datate 19.11.2025, la ha prodotto Pt_1 un prospetto presenze, contestato da parte resistente, dal quale si evincerebbero alcune timbrature nel gennaio dello stesso anno, a riprova della correttezza della decorrenza individuata nell'atto introduttivo.
Ciò posto, deve ritenersi che il rapporto abbia effettivamente avuto inizio nel febbraio 2004, come sostenuto -e documentalmente provato- da parte resistente. Non riveste alcuna valenza contraria il prospetto presenze appena menzionato, sia in quanto tardivamente prodotto (e, come tale, inammissibile) sia giacché lo stesso non può superare la prova contraria rappresentata dal contratto e dalla CU di segno concorde (CU, fra l'altro, depositata dalla stessa ). Pt_1
6.- Al fine di valutare la fondatezza delle pretese attoree, occorre premettere che, analogamente
4 a quanto previsto per il rapporto di lavoro privato dall'art. 2103 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche disposte dal d.lgs. n. 81/2015), anche nell'impiego pubblico contrattualizzato vige il principio, sancito dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento: le due disposizioni indicano in via analoga l'esatto ambito delle mansioni esigibili dal lavoratore, precludendo in termini generali la possibilità di richiedere l'espletamento di mansioni ulteriori rispetto a quelle tipiche della professionalità acquisita (v. Cass. n. 17774/2006).
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento pressoché uniforme, ha tuttavia affermato l'esigibilità da parte del datore di lavoro di attività corrispondenti a mansioni inferiori allorché le stesse abbiano natura residuale e accessoria, rispondano a esigenze organizzative, di efficienza e di economia del lavoro, ovvero di sicurezza, rimangano circoscritte ad un breve lasso temporale e non intacchino lo svolgimento prevalente delle mansioni corrispondenti all'inquadramento del lavoratore (v. Cass. n. 4301/2013); resterebbe invece ininfluente, secondo i più recenti orientamenti, che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto all'integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività (v. Cass. n. 19419/2020).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio vertente sull'asserito demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe sul lavoratore l'onere di allegare in maniera specifica gli elementi di fatto significativi dell'illegittimo esercizio del potere datoriale e dunque di indicare i compiti di cui egli assume il carattere dequalificante (v. Cass. n. 16129/2020); grava invece sul datore di lavoro l'onere di provare l'esatto adempimento di tale obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che lo stesso fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari (v. Cass. nn.
1169/2018 e 4211/2016).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di aver prestato, quanto meno fino al 2018 e per non meno della metà del proprio tempo di lavoro, assistenza alberghiera e igienico-sanitaria in favore dei degenti ricoverati, per lo più non autosufficienti, occupandosi stabilmente e direttamente delle necessità di pulizia, della gestione e del riordino dell'ambiente, del trasporto dei pazienti e del supporto alla loro alimentazione;
ha poi specificato di essersi fatta carico,
5 specie nel turno di notte – svolto da ogni infermiere almeno sei volte al mese - o nel caso dei frequenti ricoveri d'urgenza, dell'ulteriore onere di trasportare i pazienti dall'ambulatorio delle emergenze alla corsia, di sistemarli a letto, aiutarli ad andare in bagno e, in alcune circostanze, provvedere ad interventi immediati e necessari di pulizia dei locali.
L resistente non ha contestato lo svolgimento da parte della ricorrente delle specifiche CP_1 mansioni dedotte, ma ne ha eccepito l'inerenza alla categoria professionale di appartenenza, atteso che, a seguito dell'abrogazione del mansionario contenuto nel d.P.R. n. 225/1974 ad opera della legge n. 42/1999, venendo meno il modello organizzativo rigido e vincolante che imponeva un'organizzazione del lavoro con precise e separate competenze, l'infermiere professionale risulterebbe comunque responsabile di tutti gli aspetti igienico sanitari del reparto in cui opera, anche quando si avvale degli OSS in ambito assistenziale.
Occorre dunque in primo luogo individuare le mansioni proprie delle due diverse categorie, le differenze sussistenti tra le figure e l'eventuale ambito comune in cui ciascuna di esse opera.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739/1994 a norma del quale l'infermiere professionale è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza generale infermieristica. In particolare, l'infermiere partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività, ne identifica i bisogni di assistenza infermieristica e formula i relativi obiettivi, pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico, garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche. Il decreto stabilisce, altresì, che l'infermiere agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali, si avvale per l'espletamento delle funzioni, ove necessario, dell'opera del personale di supporto e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Il C.C.N.L. Comparto Sanità 1998-2001, che richiama tale D.M., inquadra gli infermieri nella categoria D, cui appartengono “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
Viceversa, appartengono alla inferiore categoria A i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici, nonché́ autonomia esecutiva e responsabilità̀ nell'ambito delle specifiche istruzioni fornite: vi rientrano
6 gli ausiliari specializzati, i quali provvedono all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.
Appartengono invece alla categoria B gli operatori socio sanitari (OSS), già operatori tecnici addetti all'assistenza (OTA), le cui mansioni sono disciplinate dall'accordo conferenza Stato-
Regioni del 2001: assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero, intervento igienico-sanitario e di carattere sociale, supporto gestionale, organizzativo e formativo. Con particolare riferimento alla prima tipologia di attività, l'allegato A descrive le principali attività di detta figura professionale, la quale assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. In altri termini, l'operatore socio-sanitario coadiuva il medico e soprattutto il personale infermieristico nello svolgimento delle attività, dedicandosi ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere, ed è dunque una figura di supporto.
Così ricostruita la normativa contrattuale di riferimento, va anzitutto escluso che le mansioni di assistenza di base ai pazienti (igienica, di trasporto, di mobilizzazione e accompagnamento) rientrino nei doveri degli infermieri professionali: lo stesso art. 1 della legge n. 42/1999, pur abrogando quasi interamente il D.M. n. 225/1974, ha invece fatto salvo il citato D.M. n.
739/1994, con la conseguenza che permane la diversità di mansioni proprie delle analizzate figure.
E' poi necessario stabilire, per ritenersi integrato il lamentato demansionamento, se l'attività̀ denunciata sia stata effettuata in maniera continuativa e prevalente rispetto a quella propria del profilo di appartenenza.
Gli assunti di parte ricorrente hanno trovato piena conferma nelle deposizioni testimoniali rese dai colleghi di lavoro (la quale ha conoscenza diretta dei fatti per essere stata Testimone_1 nel reparto di pneumologia sino al 2008) e (dipendente dal 2003 presso il Testimone_2 reparto di pneumologia e terapia subintensiva come infermiere), i quali di fatto hanno potuto riferire per tutto il periodo oggetto della pretesa attorea (2004-2018).
7 I testi hanno in particolare concordemente riferito che la ricorrente ha provveduto “alle incombenze igieniche personali dei pazienti, di riordino, somministrazione vitto ed ausilio all'alimentazione ove necessario, trasporto ed alla loro assistenza di base”; è stata sottoposta a stress per la necessità di disinfettarsi minuziosamente e ripetutamente in seguito ai contatti con i fluidi dei pazienti, per evitare di divenire veicolo patogeno. Hanno altresì confermato come i posti letto nel reparto di pneumologia fossero occupati per lo più da pazienti non autosufficienti, che in base alle esigenze la ricorrente svolgeva a volte più della metà dell'orario di servizio e che nel reparto vi erano di solito massimo due infermieri per turno. A tal uopo la teste ha precisato che “sempre per il periodo in cui io ho lavorato nel reparto Tes_1 pneumologia e terapia subintensiva, gli infermieri erano di solito due per turno, però vi è stato un periodo che gli infermieri era-no la mattina due per turno e il pomeriggio un solo infermiere,
e la notte cercavo sempre di inserire, in qualità di caposala, due infermieri per turno”, così rappresentando le difficoltà nel reperire personale di supporto agli infermieri e, fra di essi, alla ricorrente. Hanno escluso la presenza degli OSS e, infine, ricordato che a volte i pazienti si lamentavano con gli infermieri (in tal senso, deposizione della teste per cui “i pazienti Tes_1 volevano che fossero aiutati e in questa prospettiva gli infermieri dovevano intervenire per il soddisfacimento delle loro esigenze”). Il teste ha anche evidenziato che “non sempre la Tes_2 ricorrente ha potuto partecipare ai corsi di aggiornamento, in base ai turni di lavoro per non lasciare scoperti i turni”.
Sull'attendibilità dei testi non vi è ragione di dubitare, avendo i predetti dimostrato di avere conoscenza piena e diretta dei fatti di causa, non ostando la circostanza che il abbia Tes_2 incardinato giudizio avente ad oggetto le medesime pretese avanzate dalla . Pt_1
Nè acquistano valore dirimente, in senso contrario, le dichiarazioni della teste Tes_3
(dirigente medico dell' i pneumologia dal 2013) sia perché ella ha riferito di un periodo Pt_4 limitato sia in quanto non ha, comunque, escluso in maniera netta lo svolgimento delle mansioni invece elencate dalla , avendo dichiarato di aver “visto occasionalmente la ricorrente Pt_1 svolgere le mansioni di igiene personale del paziente e rifacimento del letto” e di aver visto la ricorrente “…quando non vi era nel reparto la figura di Oss… svolgere le mansioni di igiene personale e rifacimento letti”. Non acquistano rilievo determinante neanche le deposizioni di
, ora direttore dell'U.O.C. di pneumologia, che ha anzi ammesso che la ricorrente Testimone_4 ha provveduto “alle incombenze igieniche personali dei pazienti, di riordino, somministrazione vitto ed ausilio all'alimentazione ove necessario, trasporto ed alla loro assistenza di base” ed a svolgere mansioni prettamente alberghiere, e le dichiarazioni di , dirigente CP_2
8 medico, rimaste isolate.
Relativamente alle dichiarazioni di , ancora, va evidenziato che le stesse sono Parte_3 limitate al periodo dal marzo 2016 al maggio 2018, avendo svolto mansioni di ausiliaria presso il reparto di pneomologia e, comunque, non escludono la fondatezza della domanda attorea, avendo ella chiarito che “aiutavo l'infermiera a spostare il paziente, ma la pulizia del malato allettato era eseguita dall'infermiera”.
Da ultimo la teste , ausiliaria presso il reparto dal 2009 al 2018, ha dichiarato Persona_1 che “quando ero in reparto collaboravo con l'infermiera a girare il paziente allettato ed a secondo la necessità del paziente lo sistemavamo, gli lavavo la faccia, e la pulizia intima del malato veniva effettuata dall'infermiera”, così riconoscendo un ruolo della Pt_1 nell'espletamento di tali specifici compiti.
Non deve neanche considerarsi, in senso contrario, come gli OSS siano entrati in reparto dopo il 30.9.2018, avendo la ricorrente ripetutamente chiarito che il demansionamento per cui è causa si sarebbe protratto dall'assunzione (1.2.2004) al 30.9.2018.
Deve dunque ritenersi provata l'adibizione continuativa della ricorrente, in via niente affatto marginale, dal 2004 e sino al 2018, allo svolgimento di compiti inferiori – seppur non del tutto estranei rispetto alla sua professionalità – tale da condizionare il pieno e satisfattivo svolgimento delle attività tipiche della qualifica di appartenenza e da comportare un mutamento apprezzabile delle mansioni, esulante dall'adempimento del generale dovere di collaborazione gravante sul dipendente pubblico.
Quanto alla connessa domanda risarcitoria, per ius receptum in materia di dequalificazione il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato;
va infatti distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo meramente eventuale.
In base ai principi generali dettati dall'art. 2697 c.c., le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta datoriale colpevole, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta (v. da ultimo Cass. n. 27910/2020).
L'onere della prova incombe dunque sul lavoratore, il quale può assolverlo anche allegando
9 elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa pregressa, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione (v., ex multis, Cass. n. 434/2021 e n. 19923/2019).
Nel caso di specie, non vi è prova del preteso danno patrimoniale per il surplus di mansioni, esercitate pur sempre nell'ambito dell'orario di lavoro normale. Del resto, il lavoratore pubblico che pretenda un compenso per prestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionale di appartenenza, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, è tenuto a fornire anche gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico ricevuto, rispetto al parametro di cui all'art. 36 Cost., nonché l'aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimento all'orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerosità della stessa
(v. Cass. n. 3816/2021).
Né risulta dimostrato il pregiudizio per la perdita di valore della capacità lavorativa in termini di spendibilità sul mercato del lavoro o comunque di chance, non avendo il ricorrente allegato conseguenze economiche, dirette o anche solo potenziali, dell'impoverimento del proprio bagaglio professionale.
Merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine professionale intesa come perdita di autostima o etero stima e come lesione del prestigio goduto in regione delle funzioni esercitate, per come accertato sulla base degli elementi emersi (v. Cass. n. 24585/2019) quanto a caratteristiche del demansionamento (e quindi alla persistenza del comportamento lesivo e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale), a natura dell'attività (prettamente manuale rispetto alla natura intellettuale di quella propria del lavoratore), a visibilità della dequalificazione sia nell'ambiente di lavoro che all'esterno (posto che l'esercizio promiscuo di mansioni improprie e di livello assai inferiore è avvenuto alla presenza dei degenti e dei loro familiari, ingenerando negli utenti del servizio una confusione di ruoli).
Dall'istruttoria compiuta è emerso infatti che nel periodo sopra indicato, ha Parte_1 svolto mansioni relative a qualifiche professionali di ben due livelli di inquadramento inferiori al proprio;
che il demansionamento ha avuto riflessi sull'immagine della stessa.
Per la liquidazione di tale danno è possibile ricorrere a un criterio di tipo equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c. (v., ex multis, Cass. n. 16595/2019). In particolare, appare ragionevole
10 rapportare la somma del risarcimento dovuto a una quota, pari al 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dal 2004 al 2018 (al lordo delle ritenute fiscali: cfr. Cass. n. 2472/2021), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994 applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
7.- A tali conclusioni non osta il riferimento, operato da parte resistente, all'art. 1227 c.c., non potendosi ritenere comportamento valutabile in tal senso la sola omessa denuncia della Pt_1 nel periodo di accertato demansionamento.
8.- Va quindi esaminata l'eccezione di prescrizione formulata dall' resistente. CP_1
Essa è destituita di fondamento. Ed invero, costituisce ius receptum in giurisprudenza che in tema di domanda di risarcimento del danno, conseguente all'inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro e di tutela delle condizioni di lavoro del dipendente (v., tra le altre,
Cass. 6/5/2013 n. 10414), è applicabile la prescrizione decennale.
Inoltre, fermo restando che la natura di illecito permanente, che la Suprema Corte, con orientamento costante (da ultimo, ribadito con la sentenza n. 31558/2021) ha conferito alla condotta demansionante del datore di lavoro, fa sì che la pretesa risarcitoria sia destinata a rinnovarsi in relazione al perpetrarsi dell'evento dannoso e che tale natura impedisce, dunque, il decorso della prescrizione fino al momento in cui il comportamento contra jus non sia cessato.
Avuto riguardo al caso di specie, il periodo di demansionamento accertato è cessato nel settembre 2018 ed il ricorso è stato depositato nel febbraio 2024, sicché la fattispecie estintiva non si è perfezionata.
9.- Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande,
l' resistente va condannata a risarcire alla ricorrente il danno non patrimoniale subito CP_1 per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto dall'1.2.2004 al 30.9.2018, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, così uniformandosi ai precedenti dell'Ufficio che si condividono e che si richiamano in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (Trib. Messina n. 925/2022; id. n. 950/2022; id. n.
1324/2023).
10.- Il limitato accoglimento delle domande risarcitorie, limitato al solo danno non patrimoniale da lesione dell'immagine professionale, giustifica la compensazione di un terzo delle spese del giudizio. La restante quota segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo ai sensi del
11 D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della serialità del contenzioso. Di essa va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Oreste Puglisi, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 19.2.2024 nei confronti dell' Controparte_1
in persona del Commissario Straordinario pro tempore, disattesa ogni
[...] contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, condanna l'
[...]
a risarcire a il danno Controparte_1 Parte_1 non patrimoniale subito per effetto dell'accertato demansionamento, liquidato nella misura del 20% della retribuzione globale di fatto percepita per i giorni di effettiva presenza dall'1 febbraio 2004 al 30 settembre 2018, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- rigetta quanto al resto;
- condanna, altresì, l' resistente al pagamento di due terzi delle spese dal giudizio, CP_1 che liquida – già ridotte – in € 118,50 per contributo unificato ed in € 3.085,67 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Oreste PUGLISI, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 3 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
AU OM
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