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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 4502/2022 RG
PROMOSSA DA
con sede legale in Napoli al viale Maria Cristina di Savoia n.18/A Pt_1 CP_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
GI. con sede legale in Napoli al viale Maria Cristina di Savoia n. CP_2 CP_1 18/A (c.f. ), in persona dell'amministratore unico ing. , P.IVA_2 CP_3 nato a [...] il [...] (C.F. ), in qualità di consigliere di C.F._1 amministrazione della che agisce anche in proprio Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Ciappa (c.f. ), con C.F._2 studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 81
- ATTORI -
NEI CONFRONTI DI con sede legale in Napoli alla via dei Mille n. 74 Parte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
Controparte_4 con sede legale in Napoli al viale Maria Cristina di Savoia n. 18/A (c.f. ), P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Alberto Mario Garofalo (c.f. ), C.F._3 con studio in Napoli alla via Carrozzieri a Monteoliveto n.13
con sede legale in Controparte_5
Napoli al viale Diocleziano n. 42 (c.f. , in persona del legale P.IVA_5 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo SS (C.F. ) e CodiceFiscale_4
Carlo Domenico SS (C. F. ), con studio in Napoli alla via F. C.F._5
Crispi n.62
- CONVENUTE – CONCLUSIONI All'udienza del 13.09.2024 le parti concludevano come da verbale di udienza da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.02.2022, le summenzionate parti attrici evocavano in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata la
[...] [...]
la e la Controparte_6 Controparte_7
al fine di sentire dichiarare ed accertare Controparte_5 l'annullamento della delibera della assunta in data Parte_2
19.11.2021 di revoca del consigliere di amministrazione ing. con CP_3 condanna della e della in solido al risarcimento CP_4 Controparte_5 del danno in favore dell'ing.. . CP_3
Premettevano in fatto:
- che la costituita nel gennaio 1977 era attiva nel settore Parte_2 della progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture pubbliche e private e si era occupata di importanti opere infrastrutturali, tra le quali venivano annoverate il porto di Pozzuoli, il Museo Madre di Napoli, la terza corsia dell'autostrada Napoli- Roma e la costruzione dello Stadio San Paolo di Napoli;
- che il capitale sociale della predetta compagine societaria era detenuto da sei soci persone giuridiche riconducibili a tre rami familiari e così suddiviso:
[...]
titolare di azioni Controparte_8 di categoria “A” dotate di diritto di voto, socia al 36% e ICIT Immobiliare Costruzioni Iniziative Turistiche s.r.l., titolare di azioni di categoria “B” prive di diritto di voto, socia al 4%; , titolare Controparte_5 di azioni di categoria “A” dotate di diritto di voto, socia al 27% e
[...]
, titolare di azioni di categoria “B” prive di diritto Controparte_9 di voto, socia al 3%; titolare di azioni di categoria “A” dotate di Controparte_10 diritto di voto, socia al 27% e Fin.An.Gi. s.r.l., titolare di azioni di categoria “B” prive di diritto di voto, socia al 3%, riconducibile al ramo familiare facente capo all'ing. ed a;
CP_3 Controparte_11
- che la società era stata amministrata a partire dal 1995 da un amministratore unico, nella persona di (fratello di , per il ramo Parte_3 Parte_4 riconducibile ai soci ed ICIT) rimasto in carica in maniera non continua CP_4 fino al 22.10.2019, quando sulla base di un accordo “avente natura sostanzialmente parasociale”, veniva nominato un consiglio di amministrazione composto dall'ing.
, dall'ing. , dall'avv. Tiziana ON (per il ramo CP_3 Parte_4 riconducibile a ) e dal dott. , in qualità di Parte_5 Persona_1
Presidente del Cda neutrale ed indipendente rispetto ai tre rami familiari che detenevano il capitale sociale;
- che al momento della nomina dell'organo consiliare la società versava in una situazione economico-finanziaria assai critica, fotografata dal bilancio al 31.12.2019 che presentava un patrimonio netto negativo per € 78.111.697,00, situazione di crisi che aveva convinto l'organo gestorio a presentare al Tribunale di Napoli domanda ex art. 161 comma 6 l. fall. di concordato “in bianco”;
- che successivamente nell'ottobre 2020 la società aveva presentato domanda di concordato basata su un piano in “continuità aziendale piena e diretta” i cui impegni potevano essere riassunti nel pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati ed il pagamento parziale dei creditori commerciali e dei creditori finanziari;
- che con riferimento alle modalità di realizzazione del piano concordatario era stata prevista la realizzazione di flussi in entrata netti per € 61,5 milioni, di cui 42,4 milioni di euro al servizio del debito concordatario;
l'incremento del fondo per 3 contenziosi civili nella misura di € 1.917.157 mediante aumento del capitale sociale demandato al consiglio di amministrazione;
- che le criticità del piano concordatario con la messa in discussione dello stesso venivano evidenziate dal commissario giudiziale che riteneva che i flussi attivi da porre al servizio del passivo dovevano essere dimezzati a circa 26 milioni di euro per l'aleatorietà di molte delle poste attive prospettiche e della mancata considerazione di costi di gestione dei cantieri da corrispondere in prededuzione;
ciò però non impediva l'omologazione del concordato da parte del tribunale di Napoli con decreto del 26 maggio – 1 giugno 2021;
- che con delibera assembleare del 29.06.2021 veniva approvato il bilancio al
31.12.2020 che riportava un patrimonio netto negativo per oltre 80 milioni di euro
(ante esdebitazione);
- che le criticità già menzionate si inveravano con l'esame della situazione patrimoniale aggiornata al 31.08.2021 predisposta dal Cda dalla quale emergeva un patrimonio netto negativo di oltre 20 milioni di euro (post esdebitazione) con sostanziale assenza di ricavi nel periodo rilevante;
- che in data 27.09.2021 il commissario giudiziale depositava relazione ex art. 185 l. fall. nella quale dava atto della mancata esecuzione dell'aumento del capitale sociale finalizzato ad implementare il fondo contenziosi civili e con il quale chiedeva al Tribunale di chiarire «se l'obbligo di aumentare il capitale previsto nella proposta di concordato debba essere adempiuto, e nella affermativa in quale misura, oppure – come sembra ritenere la Società – esso sia divenuto superfluo» e,
«nel caso in cui dovesse essere adempiuto, [di] adottare gli interventi sostitutivi necessari a farlo»;
- che in attesa di una pronuncia del Tribunale veniva assunta in data 27.10.2021 la delibera di aumento del capitale con aumento scindibile di € 600.000,00 «da sottoscriversi e liberarsi in denaro in cinque tranches annuali, risolutivamente condizionando tale delibera, quanto alle tranches successive alla prima, alla eventuale revoca del concordato, sua risoluzione, ovvero comunque suo non proseguimento anche a causa di conversione in altra procedura»;
- che in sede consiliare mentre il presidente del CdA (dott. aveva Per_1 annunciato la propria intenzione di astenersi, l'ing. aveva votato a CP_3 favore della delibera di aumento, pur manifestando le proprie perplessità legate all'inutilità di una delibera di siffatto tenore alla luce delle ingenti perdite della società;
- che in data 31.10.2021 il presidente del CdA aveva rassegnato le dimissioni dall'organo per motivi legati a problemi di salute e successivamente in data 04.11.2021 avevano rassegnato le proprie dimissioni anche gli altri due consiglieri di amministrazione, e ON Tiziana, così determinando la Parte_4 decadenza della maggioranza del consiglio e la sua permanenza in carica in regime di prorogatio;
- che sebbene non fosse ancora intervenuto il provvedimento del Tribunale su sollecitazione del commissario giudiziale si procedeva comunque a convocare l'assemblea per la data del 19.11.2021 con all'ordine del giorno «
1. Revoca dell'Amministratore non dimissionario;
2. Determinazione del numero degli 4
Amministratori in Consiglio o scelta di un Amministratore Unico;
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione del compenso dell'organo amministrativo»;
- che sulla base della dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, ing. Parte_4
, che stigmatizzava il comportamento ostativo del consigliere
[...] [...]
che aveva ritardato l'adempimento del concordato provocando l'avvio del CP_3 procedimento ex art. 185 l.fall. da parte del commissario giudiziale, con il voto favorevole di e di l'assemblea senza motivare CP_4 Controparte_5 in delibera assumeva la decisione di revocare dalla carica l'ing. con CP_3 effetto immediato;
nella medesima delibera si affidava l'amministrazione della società ad un Cda composto da tre membri, tra i quali figuravano l'ing. Parte_4
in qualità di presidente e come consiglieri, l'avv. Tiziana ON ed il
[...] dott. , con approvazione della proposta del presidente relativa ai Persona_2 compensi degli amministratori;
- che la scelta della composizione del CDA realizzava l'intenzione di estromettere definitivamente dall'organo gestorio il ramo familiare che faceva capo all'ing. ; CP_3
- che in data 25.11.2021, il tribunale aveva nominato il prof. Persona_3 amministratore giudiziario della il quale con delibera Parte_2 del 28.12.2021 revocava la delibera di aumento del capitale sociale assunta in data 27.10.2021 deliberando un aumento del capitale per € 1.917.157 inscindibile sino a
€ 600.000,00 e scindibile per il resto, da versarsi in un'unica soluzione;
- che indici sintomatici dell'abuso di maggioranza perseguito con la delibera impugnata potevano essere individuati nell'inesistenza di qualsivoglia motivazione rispetto alla revoca del consigliere di amministrazione unitamente all'inconsistenza delle accuse mosse al consigliere revocato, ing. , che disvelavano la CP_3 pretestuosità della delibera impugnata;
- che la revoca dell'ing. era stata l'occasione per estromettere il ramo CP_3
dal CdA, così acquisendo il controllo assoluto Parte_6 dell'organo consiliare;
- che la delibera di revoca del consigliere di amministrazione aveva cagionato un danno all'immagine ed alla reputazione dell'ing. oltrechè gravi CP_3 sofferenze psicologiche consistite in “un grave stato d'ansia e depressivo”;
- che in subordine, nel caso in cui non fosse ravvisabile il vizio dell'abuso di maggioranza della delibera impugnata, comunque sussisterebbe il diritto al risarcimento del danno provocato all'amministratore revocato in mancanza di una giusta causa ex art. 2383 comma 2 c.c. come agevolmente evincibile dal deliberato di revoca che non menzionava neppure la locuzione “per giusta causa”.
Ciò premesso, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via principale
- accertare e dichiarare che la deliberazione dell'assemblea ordinaria della
[...] di revoca dell'amministratore ing. , assunta in data Parte_2 CP_3
19 novembre 2021 con il voto favorevole di
[...]
, per OP 5 tutte le ragioni di cui in narrativa, non è conforme alla legge e, per l'effetto, annullare la delibera impugnata;
- condannare OP
, in via solidale tra loro, al
[...] risarcimento del danno in favore di e Fin.An.Gi s.r.l., in misura CP_2 CP_1 proporzionale alla partecipazione di ciascuna di esse in da CP_3 Parte_2 liquidarsi in via equitativa;
- condannare OP
, in via solidale tra loro, al
[...] risarcimento del danno in favore dell'ing. , da liquidarsi in misura non CP_3 inferiore a € 100.000,00, salva miglior quantificazione in corso di causa, ovvero alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, anche mediante liquidazione equitativa, oltre rivalutazione e interessi;
in subordine
- accertare e dichiarare la carenza (anche sotto il profilo della mancata allegazione) di giusta causa di revoca dell'amministratore ing. e, comunque, l'illiceità CP_3 della revoca anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c. e, per l'effetto,
- condannare la Parte_2 [...]
, in via OP solidale tra loro, al risarcimento del danno in suo favore, da liquidarsi in misura non inferiore a € 100.000,00, salva miglior quantificazione in corso di causa, ovvero alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, anche mediante valutazione equitativa, oltre rivalutazione e interessi;
in ogni caso
- condannare i convenuti all'integrale rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.” Si costituivano nel giudizio la e la Parte_2 [...] depositando analoga comparsa di TR risposta nella quale contestavano la fondatezza della domanda attorea chiedendo la condanna ex art. 96 c.p.c.. Deducevano che nel nostro ordinamento la giusta causa di revoca dell'amministratore non assurge né a presupposto di validità né tantomeno a condizione di efficacia della delibera di revoca;
ma svolge esclusivamente la funzione di esimente del diritto al risarcimento del danno.
Contestavano che nella delibera impugnata fosse ravvisabile un abuso della maggioranza, in quanto non sussisteva alcun patto parasociale che vincolasse alla previsione della rappresentanza di tutti i rami familiari nell'organo gestorio. In mancanza peraltro di pubblicità di tale patto parasociale, lo stesso avrebbe una valenza puramente obbligatoria, non potendo assumere presupposto di validità della delibera, residuando unicamente un diritto risarcitorio. L'interesse sociale sotteso alla delibera era quello della maggioranza assembleare che aveva stigmatizzato il comportamento ostativo dell'ing. che si era CP_3 opposto all'esecuzione del concordato e che aveva dato avvio al procedimento ex art. 185 l. fall. con la divulgazione di notizie false, tra cui l'omesso finanziamento di un contratto inviata al commissario giudiziale e sulla base della quale era stata chiesta ed ottenuta la nomina dell'amministratore giudiziale. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno per la mancanza di giusta causa di revoca dell'amministratore, in difetto della previsione di un compenso, non 6 sussisterebbe alcun profilo risarcitorio, che dovrebbe essere parametrato ai compensi spettanti per il periodo di preavviso.
Secondo parte convenuta, la richiesta di risarcimento danni parametrata ad un inesistente danno all'immagine ed a quello biologico sarebbero temerarie, non potendosi correlare al lecito esercizio di un diritto connesso alla discrezionalità della maggioranza assembleare.
Pertanto concludevano chiedendo il rigetto delle domande con condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Si costituiva altresì la , depositando Controparte_5 comparsa di costituzione nella quale si contestava in primis la ricostruzione in fatto contenuta nell'atto di citazione. In particolare, la società convenuta deduceva che non rispondeva al vero quanto affermato in citazione circa la partecipazione al CDA con un proprio rappresentante del ramo familiare facente capo a e Pt_5 Controparte_11
e quindi di Controparte_5
Invero il nuovo Cda costituito nel 2019 non coinvolgeva in alcuna decisione amministrativa la che non aveva contribuito nemmeno Controparte_5 alla decisione di presentare istanza di concordato preventivo. Dopo l'omologazione del concordato, la società convenuta insisteva per l'adempimento degli obblighi assunti a tutela dell'interesse sociale. Invero, secondo la ricostruzione di parte, la delibera di revoca dell'ing. CP_3 era conforme a legge, nella parte in cui prendeva atto delle intervenute dimissioni degli altri consiglieri di amministrazione non potendo rimanere in carica il solo consigliere non dimissionario.
Infondata, secondo la società convenuta, risultava anche la domanda di risarcimento del danno per la mancata allegazione di una giusta causa di revoca dell'amministratore, che non poteva rivendicare alcun lucro cessante non essendo previsto un compenso in favore dell'ing. , già beneficiato di uno stipendio come dirigente della CP_3 società.
Si contestava inoltre la formulazione della domanda nei confronti della società convenuta a titolo di concorso di colpa, laddove la decisione assembleare poteva essere imputata esclusivamente al deliberato assunto dalla . Parte_2
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, all'udienza del 13.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. In via preliminare, mette conto evidenziare che la figura dell'abuso del potere di maggioranza non trova diretto fondamento nella legge, ma ha origini di matrice giurisprudenziale.
Tale profilo di invalidità del deliberato assembleare è considerato integrato laddove la delibera risulti arbitrariamente e fraudolentemente volta al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari, ovvero preordinata alla lesione degli interessi dei soci di minoranza. Così delineata, è l'unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della delibera societaria, esorbitando pertanto dai limiti di un controllo di mera legalità formale. In tali ipotesi formalmente non vi è violazione di alcuna disposizione di legge o di atto costitutivo, ma il principio di maggioranza, usato per l'approvazione delle delibere societarie, viene impiegato a danno degli interessi della minoranza assembleare. 7
Orientamento ormai consolidato sostiene che l'abuso di potere costituisca una violazione della clausola generale di correttezza e buona fede contrattuale nell'esecuzione del contratto sociale, che trova fondamento negli artt. 1175 e 1375 c.c., sull'assunto che le delibere assembleari costituiscono fondamentali momenti esecutivi del contratto di società. Tali norme impongono che i soci informino il proprio operato ai suddetti principi, imponendo un impegno di cooperazione in base al quale ciascun socio deve tenere condotte “idonee a soddisfare le legittime aspettative degli altri membri della compagine societaria” (Cass. 11 giugno 2003, n. 9353). In sostanza, una delibera può definirsi invalida per abuso del potere di maggioranza quando la deliberazione persegua un interesse dei soci antitetico rispetto a quello dell'ente ovvero quando essa sia preordinata a danneggiare i diritti di partecipazione dei soci di minoranza. Giova rimarcare che con la creazione di una società, l'interesse del socio ha una portata negativa, nel senso che intanto sarà annullabile una delibera quando essa non trovi alcun riscontro nell'interesse della società. Come chiarito in recenti pronunce, l'attenzione deve essere polarizzata sull'interesse sociale, “laddove si richiede che la lesione dell'interesse sociale del socio minoritario sia “ingiustificata” o “arbitraria”, dove appunto la “giustificazione” si rinviene nella realizzazione, a mezzo della delibera, dell'interesse sociale” (Trib. Roma, 21.07.2015). Pertanto alla luce dei risultati interpretativi raggiunti, è possibile dichiarare l'invalidità della delibera impugnata quando essa, in primo luogo, non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, o perché tesa al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico con quello sociale, oppure perché espressione di un'attività fraudolenta dei soci di maggioranza preordinata a ledere i diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza.
Quindi le deliberazioni assembleari sono annullabili se la maggioranza si è ispirata esclusivamente ad interessi extrasociali, con danno anche solo potenziale per la società.
In tali casi, si condivide quanto affermato da autorevole dottrina circa la definizione dell'interesse sociale come limite della libertà di espressione del voto, sia se si concepisce l'interesse sociale come interesse comune dei soci all'esercizio di un'attività economica a scopo di lucro (privilegiando la teoria contrattuale), sia se lo si concepisce come interesse dell'impresa sociale come tale, superiore e diverso dall'interesse dei soci (privilegiando la teoria istituzionale).
Prima di esaminare le specifiche doglianze, per valutarne la fondatezza, è necessario chiarire come si configuri l'onere della prova nelle impugnazioni di delibera per abuso della maggioranza, aspetto che può risultare dirimente per la tipologia di impugnazioni in questione. L'esatta portata dell'istituto, in assenza di una disciplina normativa, è stata delineata dalla giurisprudenza, anche sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova. La giurisprudenza è univoca nel ritenere che la prova circa l'abuso del diritto di voto da parte del socio di maggioranza, gravi sul socio di minoranza che agisce per far valere l'annullamento della delibera. Il socio che assume l'illegittimità della deliberazione per abuso della maggioranza sarà tenuto a provare che la maggioranza, attraverso il deliberato impugnato, abbia perseguito interessi extrasociali, ovvero che questi interessi erano finalizzati a danneggiare la minoranza. Soprattutto sarà onere della parte impugnante dimostrare che 8 alla base della decisione della maggioranza non vi fosse alcun interesse sociale, e che alcun vantaggio per la società possa derivarne.
Proprio per la difficoltà della prova in questione, la giurisprudenza ha cercato di rendere meno gravoso tale onere, concedendo al danneggiato la possibilità di provare questi elementi anche attraverso presunzioni, sulla scorta di indici gravi e manifesti delle reali intenzioni della maggioranza.
Venendo al caso in esame, il Collegio ritiene che la domanda sia infondata. In via preliminare, va disattesa l'eccezione proposta dalla società convenuta nella memoria I termine ex art. 183 comma 6 c.p.c. di improcedibilità per carenza di interesse della domanda che tuttavia non è stata riproposta negli scritti conclusionali. Secondo la società convenuta l'approvazione della delibera in data 01.06.2022 con la quale la ha nominato un nuovo Cda avrebbe comportato la Parte_2 sostituzione della delibera oggetto di impugnativa ai sensi dell'art. 2377 comma 8 c.c. così non potendosi più pervenire ad una declaratoria di annullamento della delibera impugnata poiché oggetto di sostituzione. Dal suo canto, parte attrice ha contestato che il meccanismo di cui all'art. 2377 comma 8 c.c. possa essere applicabile all'impugnativa di una delibera per vizio di abuso della maggioranza, insistendo al contrario che quel deliberato del 01.06.2024 confermerebbe il piano persecutorio ordito dalla maggioranza societaria che nel nominare il nuovo organo consiliare avrebbe perpetrato l'esclusione dell'ing. e di CP_3 conseguenza di un rappresentante del ramo familiare riconducibile al “ramo
[...]
”. Parte_6
Non è chi non veda che la delibera assunta dalla in data Parte_2
01.06.2022 non svolge alcuna funzione sostitutiva della delibera oggetto della presente impugnativa il cui oggetto principale era rappresentato dalla revoca del consigliere di amministrazione non dimissionario e nomina del nuovo CDA.
Invero, la delibera del 01.06.2022 come si legge nel medesimo deliberato assembleare era la diretta conseguenza della mutata compagine societaria con un nuovo socio di maggioranza relativa ( ) che aveva determinato le dimissioni del Cda Parte_7 nominato con la delibera del 19.11.2021. Pertanto la volontà assembleare non si poneva in chiave di sostituzione della delibera impugnata, essendo stata assunta sulla base di altri presupposti (modifica della compagine societaria con introduzione di un nuovo socio di maggioranza relativa e dimissioni dell'organo consiliare in carica) che escludono che le due delibere assembleari condividessero lo stesso oggetto.
La delibera del 01.06.2022 non interviene in alcun punto sulla questione della revoca del consigliere non dimissionario ing. che è fattispecie già maturata CP_3 all'esito della delibera oggetto di impugnazione e pertanto resta fermo ed impregiudicato – a differenza di quanto vorrebbe sostenere parte convenuta - l'interesse della attuale parte attrice a far valere il vizio dell'abuso di maggioranza di cui ritiene inficiata la delibera oggetto della presente impugnativa. Orbene, al fine di sindacare la sussistenza del dedotto vizio di abuso di maggioranza della delibera del 19.11.2021, il Tribunale ritiene doverosa la puntuale ricostruzione dei fatti che riguardano la compagine societaria e ciò sul rilievo che l'accurata ed attenta disamina delle vicende connesse alla domanda di concordato preventivo ex art. 161 l. fall. formulata dalla società convenuta consente di indagare in maniera pregnante se quella delibera abbia rappresentato una deviazione dagli scopi sociali, connotandosi come integrante una fraudolenta attività della maggioranza sociale volta a perseguire un interesse extrasociale o comunque la lesione del diritto di partecipazione e dei connessi 9 diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza.
La è una realtà imprenditoriale attiva nel settore della Parte_2 progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture pubbliche e private che dal 1977 ha assunto la forma azionaria.
Soltanto in data 22.10.2019 la compagine societaria riconducibile ai diversi rami della famiglia ha optato per il modello consiliare di amministrazione, essendo stata CP_3 gestita fino a quel momento da un amministratore unico. Dal verbale di assemblea del 22.10.2019 si desume chiaramente che l'opzione per la nomina del CDA sembra orientata dalla necessità di responsabilizzare i tre rami familiari che detengono le partecipazioni azionarie (sia le azioni di categoria A che quelle di categoria B, prive queste ultime di diritto di voto) e ciò si appalesa dalle dichiarazioni dell'ing. che sul capo all'ordine del giorno relativo alla Parte_4
“nomina Organo Amministrativo” proponeva di nominare un CdA composto da quattro membri di cui uno per ciascun socio avente diritto al voto ed uno esterno (cfr. pag. 4 del predetto verbale assembleare in atti). Proposta che viene sostanzialmente condivisa dagli altri soci tra cui anche che testualmente “propone un Consiglio composto tre Controparte_14 membri ognuno designato da ciascun socio, avente diritto al voto, rimandando la nomina di un ulteriore quarto membro esterno”. All'esito della delibera, verrà quindi designato un Consiglio di amministrazione composto da un consigliere in rappresentanza di ciascun ramo familiare ed un quarto membro esterno con funzione di Presidente del CDA nelle persone dell'ing. Parte_4
(per il ramo ), l'avv. Tiziana ON (per il ramo
[...] Parte_3 Pt_5
), l'ing. (per il ramo ) ed il dott.
[...] CP_3 Parte_6 [...]
Persona_1
La circostanza tratta dal verbale assembleare smentisce la tesi della difesa di secondo la quale non risponderebbe al Controparte_5 vero che ciascuno dei rami familiari avesse una rappresentanza all'interno dell'organo consiliare.
Ciò detto, le emergenze processuali evidenziano che la società versava in uno stato di crisi conclamata dal riferimento al patrimonio netto negativo emergente dal bilancio al 31.12.2019 per € 78.111.697. Pertanto, l'organo amministrativo presentava al Tribunale di Napoli domanda ex art. 161 comma 6 l. fall. di concordato in bianco. Successivamente nell'ottobre 2020 la società presentava domanda di concordato preventivo basata su un piano in continuità aziendale piena e diretta (cfr. domanda
“completa” di ammissione alla procedura di concordato preventivo e relativo piano concordatario allegato n. 11 dell'atto introduttivo del giudizio). Parte attrice ha evidenziato che con la relazione ex art. 172 l. fall. il nominato commissario giudiziale segnalava alcune criticità con particolare riferimento alla realizzabilità del piano concordatario ed al suo successo con particolare riferimento ai flussi attivi da porre al servizio del passivo e stimati nel piano in circa 42,5 milioni, concludendo in questi termini: “…sembra ragionevole prevedere che la prosecuzione dell'attività possa consentire – salvo imprevisti – di generare somme al servizio del passivo concordatario per € 26.190.000 circa, mentre gli altri incassi previsti nel piano si potranno realizzare solo al verificarsi di altre condizioni in relazione alle quali non è possibile oggi formulare previsioni dotate di un sufficiente grado di attendibilità” (cfr. allegato n. 12 dell'atto introduttivo). Nonostante le suddette criticità, si giungeva comunque all'omologazione del 10 concordato con decreto del Tribunale di Napoli del 26 maggio – 1 giugno 2021 che nella parte finale espressamente statuiva: “Per quel che riguarda l'aumento del capitale funzionale a garantire un incremento del fondo rischio contenzioso per i Creditori chirografari, il Tribunale dà atto che, all'udienza del 26 maggio 2021, l'avv. Marotta ha ribadito l'impegno, contenuto negli atti difensivi precedenti – e funzionali a rispondere ad alcuni rilievi del commissario in vista delle operazioni di voto – al ricorso in omologa, a un aumento del capitale sottoscritto, per una quota di 600 mila euro, dai sigg.ri ed in contanti, a seguito dell'omologa del concordato. Sulla CP_3 tempestiva esecuzione di tale impegno, il commissario giudiziale è chiamato a vigilare in special modo e a riferire al Tribunale” (cfr. decreto di omologazione ex art. 180 l. fall. allegato n. 13 dell'atto introduttivo). Dopo l'omologa del Tribunale, veniva approvato il bilancio al 31.12.2020 che evidenziava un patrimonio netto negativo per oltre 80 milioni di euro ed invero anche la situazione patrimoniale aggiornata al 31.08.2021 riportava post esdebitazione un patrimonio netto negativo di oltre 20 milioni di euro (cfr. situazione patrimoniale aggiornata allegato n. 15 dell'atto introduttivo). Infine, nella relazione del 27.09.2021 ex art. 185 l. fall. il commissario giudiziale si soffermava in prima battuta sulle difficoltà della società a rispettare l'impegno assunto con specifico riferimento all'aumento del capitale sociale segnalando - a dispetto di quanto rilevato da parte attrice - che: “Il Cda iniziava a dare esecuzione a quell'impegno con deliberazione del 12 luglio 2021 (doc. 5); nell'occasione, peraltro, uno dei suoi Componenti si opponeva, rilevandone la (a suo dire) intervenuta superfluità, a seguito del maturare di una sopravvenienza attiva di importo significativo che formerà oggetto di separato esame.” Nel corpo della relazione ed in più punti il commissario giudiziale riferiva – e nemmeno tali aspetti sono stati rimarcati da parte attrice - l'esplosione di un conflitto tra i soci ed all'interno del Cda (cfr. pag. 4 della predetta relazione, allegato n. 16 dell'atto introduttivo) fino a mettere nero su bianco la reale situazione gestoria in cui versava la società, che veniva così descritta: “…il problema non è se quell'aumento di capitale viene eseguito un giorno prima oppure un giorno dopo, ma la circostanza che il CDA da mesi sembra in stato di immobilismo per i suoi conflitti interni, tanto da avere prima deliberato l'aumento di capitale, e poi averlo rinviato in assenza sia di una autorizzazione dell'On.le Tribunale che di un piano finanziario, ipotizzando però di eseguire nel frattempo quei pagamenti di prededucibili che avrebbero dovuto seguire, e non precedere, l'aumento stesso” (cfr. pag. 6 della citata relazione). Nella parte conclusiva della relazione, il commissario giudiziale riferiva che: “il CDA sembra ormai paralizzato dal contrasto tra diverse interpretazioni sulla ampiezza degli impegni assunti, e sulla possibilità di considerarli in parte “superati” a seguito del maturare della sopravvenienza fiscale. Sembra anche, però, che tale contrasto si stia riverberando sulla stessa operatività della Società: lo scrivente non può non sottolineare che sono passati quattro mesi dalla omologa, ma non si parla nemmeno più di lavori da acquisire o da eseguire” (cfr. pag. 20 della citata relazione). Soltanto in data 27.10.2021 il Cda deliberava l'aumento del capitale sociale a pagamento per € 600.000,00 con il voto favorevole di tutti i consiglieri ad eccezione del presidente del Cda che si asteneva (cfr. delibera del Cda del 27.10.2021 allegato n. 17 dell'atto introduttivo). Da ultimo nel verbale del Cda del 04.11.2021 i consiglieri di amministrazione 11 prendevano atto delle dimissioni rassegnate dal presidente dell'organo consiliare, dott. e come si legge nello stesso verbale “a causa dell'aspra conflittualità che si Per_1 è venuta a creare negli ultimi tempi nel C.D.A. anche l'ing. e l'avv. Parte_8
Tiziana ON hanno intenzione di rassegnare, come in effetti, oggi rassegnano le proprie dimissioni” (cfr. allegato n. 18 dell'atto introduttivo). Questo in sintesi il contesto fattuale che conduce alla delibera del 19.11.2021 con la quale si procede alla revoca dell'unico consigliere non dimissionario (ing.
[...]
) ed alla nomina del nuovo Cda. CP_3
Secondo la ricostruzione di parte attrice, elementi sintomatici del vizio di abuso della maggioranza che affligge la delibera impugnata sarebbero da una parte il mancato perseguimento dell'interesse sociale, non rispondendo peraltro al vero che l'ing.
[...]
si fosse posto in chiave ostativa al rispetto degli obblighi del piano CP_3 concordatario ed avendo lo stesso contribuito a deliberare in sedo al Cda l'aumento di capitale sociale prescritto dallo stesso tribunale fallimentare.
Secondo parte attrice, in particolare, la delibera impugnata non perseguirebbe l'interesse sociale ed infatti, al netto dei presunti ostacoli frapposti dall'ing.
[...]
all'esecuzione del concordato, “il testardo e cieco perseguimento del CP_3 programma concordatario (e in particolare, dell'esecuzione dell'aumento di capitale, che comunque era stato deliberato nel momento in cui l'ing. é stato CP_3 revocato), a fronte del radicale mutamento delle condizioni e dei presupposti sulla base dei quali tale piano è stato messo a punto, non può essere considerato in linea con l'interesse sociale”. Invero, la stessa cennata deduzione difensiva diretta a disvelare il denunciato vizio dell'abuso di maggioranza mostra tutte le resistenze che l'ing. ha CP_3 nutrito nei confronti di un piano concordatario ritenuto affetto da gravi criticità. Al netto di questa valutazione, che però assume rilievo nella misura in cui non si comprende il senso della difesa di parte attrice volta a sminuire il comportamento ostativo del consigliere di amministrazione non dimissionario che aveva fatto esplodere il conflitto in seno all'organo consiliare come già rilevato dallo stesso commissario giudiziale, comunque non si apprezza in quale modo la delibera impugnata non sia funzionale al perseguimento dell'interesse sociale. La asettica disamina dei fatti come riportata in premessa descrive una situazione tale per cui a fronte di un contrasto insanabile all'interno del CdA che aveva cagionato il grave ritardo nell'esecuzione dell'aumento del capitale sociale indicato dallo stesso tribunale fallimentare come condizione necessaria all'esito dell'omologazione del concordato e sulla quale si era invocata l'opera di vigilanza del commissario giudiziale, dopo le dimissioni del Presidente del Cda e degli altri due consiglieri, l'unica strada che aveva l'assemblea per rimuovere lo stallo gestorio creato dalla mancanza di dimissioni dell'ing. non poteva essere che la revoca dello stesso, pena la definitiva CP_3 paralisi dell'organo amministrativo con il sicuro fallimento della proposta concordataria. E' ben noto e di tanto né è consapevole la stessa parte attrice che la delibera di revoca dell'amministratore non deve essere fondata su una giusta causa, essendo manifestazione di un potere discrezionale dell'assemblea che ritiene di cessare il rapporto che lega la società al suo organo amministrativo e quindi il difetto della giusta causa di revoca non può in alcun modo assurgere ad elemento sintomatico dell'abuso di maggioranza. Peraltro, il perseguimento dell'interesse sociale che esclude la sussistenza del vizio 12 denunciato si apprezza vieppiù sol che si consideri il contesto in cui matura tale deliberato. La situazione di criticità e di paralisi dell'organo gestorio è stata denunciata in più occasioni dallo stesso commissario giudiziale che l'ha addotta come motivo impediente all'impegno di eseguire l'aumento del capitale sociale indispensabile per il rispetto degli obblighi concordatari. Pertanto, la scelta dell'ing. di non CP_3 rassegnare le dimissioni, continuando a palesare le proprie perplessità per un piano concordatario ritenuto fallimentare si atteggia come un'opzione difficilmente compatibile con il perseguimento dell'interesse sociale, a fonte di un concordato preventivo che ove risolto avrebbe inevitabilmente condotto alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. Insistere come fa parte attrice sull'insussistenza della probabilità di positiva esecuzione del concordato preventivo della non fa che attestare che l'ing. Parte_2
non ha mai creduto al successo della procedura e ciò colora CP_3 inequivocabilmente il comportamento ostruzionistico assunto dallo stesso, rafforzando però la convinzione della maggioranza societaria che l'unico modo per provare a rispettare gli obblighi concordatari nell'interesse sociale imponeva la revoca dell'amministratore non dimissionario e così porre le condizioni per la nomina del nuovo management societario. E' privo di pregio il tentativo di parte attrice che valorizza la scelta dell'ing.
[...]
di deliberare in seno al CdA l'aumento del capitale sociale per escludere che CP_3 lo stesso volesse perseguire una condotta ostativa in danno al programma concordatario. L'aumento del capitale sociale in sede di omologa del tribunale fallimentare è stata posta come una condizione necessaria senza la quale la proposta concordataria sarebbe miseramente fallita. Sostenere inoltre che l'aumento del capitale sociale non poteva essere deliberato in difetto della copertura delle perdite maturate come previsto dalla normativa emergenziale che ha sterilizzato tali perdite al fine di venire incontro alle imprese in crisi nel periodo della pandemia significa negare la portata innovativa della disciplina emergenziale che ha voluto escludere le conseguenze pregiudizievoli in termini di doverosità delle operazioni straordinarie sul capitale sociale in caso di erosione dello stesso oltre il minimo legale e quindi la deroga non può che riverberarsi sull'esercizio in cui si dovrebbe intervenire con l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 2446- 2447 c.c. e non quando si è verificata l'erosione del capitale sociale come pretenderebbe parte attrice (cfr. in tal senso orientamento costante di questo Tribunale già enucleato nell'ordinanza del 02.04.2022 in atti). Parte attrice infine ha sostenuto che l'aumento di capitale era fraudolentemente diretto a diluire la partecipazione dei soci di minoranza, ma l'assunto è privo di pregio poiché come più volte ribadito il presupposto della necessaria dotazione di capitali in favore della trovava il proprio fondamento nello stesso decreto di Parte_2 omologa del concordato preventivo e comunque anche l'amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 185 l. fall. ha proceduto a tale capitalizzazione (peraltro revocando quell'aumento di capitale approvato con il voto dell'ing. ) e CP_3 di certo non può ritenersi che il fine di tale operazione sul capitale deliberata dall'amministratore giudiziario fosse quella denunciata dall'odierna parte attrice. Altro indice sintomatico della condotta abusiva perpetrata dai soci di maggioranza (le società convenute in questo giudizio con la ) consisterebbe Parte_2 13 secondo parte attrice nella voluta esclusione del socio di minoranza dalla rappresentanza nell'organo gestorio e tale volontà di nuocere agli stessi diritti di partecipazione nell'attività gestoria del ramo familiare facente capo all'ing. sarebbe CP_3 stata confermata nelle successive delibere di nomina del Cda in cui il ramo già rappresentato da parte attrice non risultava più presente nell'organo consiliare. A fondamento di tale tesi, parte attrice ha dedotto che la decisione di avere una rappresentanza di tutti i rami familiari in seno all'organo gestorio della società convenuta aveva “natura sostanzialmente parasociale”. Non è stato provato in sede di giudizio alcun patto parasociale assunto tra i soci che li vincolavano ad una determinata composizione dell'organo gestorio idonea a garantire la presenza dei tre rami familiari che detengono l'integrale partecipazione azionaria della . Parte_2 E pure laddove fosse stata dimostrata l'esistenza di un patto parasociale di tale tenore, lo stesso - che ha efficacia vincolante per coloro che lo hanno sottoscritto - non poteva avere effetti sulla validità della delibera oggetto di impugnativa. Ma l'argomento è privo di pregio nella misura in cui nella non breve vita della compagine sociale in esame soltanto dal 2019 i soci condividevano la necessità di rimettere la governance societaria ad un organo pluripersonale, in rappresentanza di tutti i rami familiari e forse anche in ragione della complessa situazione di crisi che involgeva la compagine sociale, così responsabilizzando tutti i rami sociali ad investire in una soluzione che potesse evitare la dichiarazione di fallimento. Pertanto, la scelta di estromettere dall'organo gestorio l'ing. e con lo CP_3 stesso il ramo familiare dal medesimo rappresentato non può essere interpretata come atto lesivo diretto ad incidere sulla posizione sociale delle parti attrici, che non potevano rivendicare alcun diritto ad essere presenti nell'organo di gestione consiliare così come avevano accettato almeno fino all'ottobre 2019 senza rivendicare alcuna presenza nell'organo amministrativo. Nell'esaminare la fattispecie dell'abuso di maggioranza, la giurisprudenza ha sottolineato che l'annullabilità della delibera si determina quando la stessa non abbia una sua propria ed autonoma giustificazione sulla base dei legittimi interessi dei soci di maggioranza, ma la finalità fraudolenta in danno della minoranza ne costituisca l'unica ragione (Cass. n. 23282/07); e quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. 1361/2011). Nella fattispecie, dopo aver chiarito che la delibera impugnata perseguiva l'interesse sociale strettamente correlato al successo dell'injziativa concordataria che presupponeva l'esecuzione di un aumento del capitale sociale funzionale a dotare la società delle risorse finanziarie per non far naufragare la procedura ex art. 161 l. fall., non residuano spazi per ritenere - come sostiene parte attrice - che l'intento della delibera impugnata fosse esclusivamente quello di sbarazzarsi di un amministratore
“scomodo”. E ciò perché le risultanze probatorie testè esaminate hanno rivelato che la conflittualità nell'ambito dell'organo consiliare ed il contrasto che aveva paralizzato l'attività amministrativa rispondevano ad una precisa strategia di parte attrice diretta a
“boicottare” il piano concordatario pur dopo l'omologazione del tribunale e pur a fronte degli sforzi del commissario giudiziale a convincere i soci nel rispettare l'impegno assunto alla tempestiva esecuzione dell'aumento del capitale sociale della
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. Parte_9 Che non vi fosse alcun intento volto a marginalizzare e quindi diluire con l'aumento del capitale sociale la partecipazione sociale del ramo familiare facente capo a
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è stato corroborato dalla decisione dell'amministratore giudiziario Parte_6 nominato dal Tribunale (“Al punto di sostanziale inerzia cui la gestione della società in concordato è giunta per conflitti interni tra i soci, in effetti, soltanto la presenza di un amministratore di nomina giudiziaria potrà rassicurare il Tribunale ed il ceto creditorio sull'eseguibilità effettiva del concordato omologato”, questo il contenuto inequivocabile del decreto di nomina dell'amministratore giudiziario ex art. 185 l. fall.) di procedere all'aumento del capitale sociale, revocando la delibera assunta dal precedente organo consiliare.
Il rigetto della domanda di annullamento della delibera impugnata esclude che tale delibera abbia potuto cagionare un danno a tutte le parti attrici, venendo meno il profilo causale delle eventuali conseguenze pregiudizievoli correlate alla assunzione della delibera impugnata. Per quanto riguarda poi la domanda subordinata, in difetto dell'annullamento della delibera del 19.11.2021, parte attrice chiede il risarcimento del danno cagionato all'amministratore revocato in difetto di giusta causa, limitato al danno non patrimoniale che nella ricostruzione di parte consta del “danno all'immagine ed alla reputazione” e del “danno biologico di natura psichica” sofferto dall'amministratore revocato. Tale danno di cui si invoca il risarcimento viene imputato anche ai soci ( che hanno contribuito all'assunzione OP della delibera di revoca dell'ing. . CP_3 A norma dell'art. 2383 co. 3 c.c. l'assemblea può revocare gli amministratori “in qualunque tempo”, ossia durante tutta la durata del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica. La “giusta causa” di revoca è nozione distinta sia dal mero ”inadempimento”, sia dalle “gravi irregolarità” di cui all'art. 2409 c.c..: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o non dall'amministratore stesso, che però pregiudicano l'affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità: in una parola, il rapporto fiduciario tra le parti (cfr., in tal senso, Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037; 23 marzo 2017, n. 7475;15 ottobre 2013, n. 23381; 14 maggio 2012, n. 7425; 5 agosto 2005, n. 16526; 7 agosto 2004, n. 15322; 21 novembre
1998, n. 11801; 22 giugno 1985, n. 3768).
Il legame di fiducia con la società, e, per essa, con i soci fonda, infatti, il rapporto di amministrazione, donde la giusta causa è integrata da ogni fatto che sia idoneo a comprometterlo. Proprio l'ampiezza dei poteri attribuiti all'organo amministrativo presuppone, invero, un'alta intensità di tale fiducia: onde giocoforza è “più ampio lo spazio aperto ai fatti idonei a scuoterla, e, conseguentemente, alla giustificatezza”, mentre la proporzionalità della revoca ai fatti imputati all'amministratore si risolve nella valutazione dell'idoneità di questi ultimi a turbare il rapporto di fiducia (così, in tema di dirigente aziendale, Cass. 7 agosto 2004, n. 15322).
Il potere di revoca è concesso dalla legge con notevole latitudine, alla luce dell'essenziale funzione svolta dall'amministratore di società per azioni, al fine del perseguimento degli scopi di questa. Tale potere discende dall'esercizio dell'autonomia privata, il cui esercizio è libero, ma “il confine di questa libertà è nella giusta causa della revoca” (cfr. in motivazione Cass. sent. n 2037/2018). Al riguardo, può parlarsi
“non già di un potere illimitato dell'assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata, che è limitata, ovviamente, non già in vista del conseguimento degli 15 interessi e degli obiettivi societari ma solo in considerazione del rispetto della posizione sociale ed economica dell'amministratore di società. Ossia in ragione della dignità e del sacrificio economico imposto alle persone che rivestono la carica amministrativa e che, in ragione dell'atto di revoca, vedono sacrificata, in una misura più o meno ampia, la propria posizione” (Cass. 15 aprile 2016, n. 7587, in motivazione). In estrema sintesi, quindi, la società ha un potere sostanziale di recesso ad nutum anche immotivato dal rapporto con l'amministratore nei cui confronti non ripone più fiducia, ma è tenuta al risarcimento del pregiudizio cagionato dalla scelta, ove essa eserciti tale facoltà in difetto di una giusta causa espressa ed illustrata nella delibera che determina la cessazione dell'incarico. Ciò premesso, sembra ultroneo indugiare sul difetto della giusta causa di revoca dell'amministratore non dimissionario e comunque la domanda di risarcimento del danno asseritamente cagionato dalla delibera impugnata deve essere disattesa.
La mancata previsione di un compenso per lo svolgimento della funzione gestoria esonera dal verificare se nella fattispecie sussista un danno patrimoniale connesso al compenso che avrebbe percepito sino alla scadenza naturale dell'incarico qualora fosse stato revocato senza giusta causa.
Esclusa la tutela del danno patrimoniale, parte attrice rivendica sia il danno all'immagine ed alla reputazione liquidato in una somma non inferiore a € 50.000, sia il danno biologico di natura psichica anch'esso non inferiore ad € 50.000. Parte attrice ha allegato il danno reputazionale, ritenendolo integrato dalla circostanza che la delibera è stata assunta mediante atto pubblico ed iscritta nel registro delle imprese in costanza di una procedura concorsuale che comporta “un elevato livello di attenzione” e da ultimo che il verbale della delibera conteneva dichiarazioni ingiuste e false. In questi termini, il Collegio ritiene che non sussiste alcun danno reputazionale cagionato all'ing. in ragione della delibera di revoca dall'incarico CP_3 amministrativo. La pubblicità della delibera connessa alla forma assunta nell'atto pubblico e dall'iscrizione nel registro delle imprese ha di certo comportato una diffusione all'esterno della notizia in questione comunque fisiologica e proporzionata con l'interesse della società a provvedervi, senza quindi l'utilizzo di forme e modalità integranti lesione della dignità personale.
Nessuna rilevanza ai fini della lesione alla propria reputazione può essere ascritta alla circostanza che la delibera sia intervenuta nel corso di una procedura concorsuale. Infine, l'allegazione relativa al contenuto della delibera riportante dichiarazioni ingiuste e false non risponde al vero in quanto la documentazione allegata che compendia gli esiti della procedura concordataria attesta che l'ing. ha assunto a più CP_3 riprese un atteggiamento ostativo, innescando quel conflitto e quei contrasti in seno all'organo consiliare che sono stati stigmatizzati nella delibera di revoca e che sono stati puntualmente rilevati anche dagli organi della procedura. Non è stata quindi fornita alcuna allegazione circa l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità.
Quanto infine al danno biologico determinato dalle gravi sofferenze psicologiche per la rimozione dall'organo gestorio, nessuno dei certificati medici prodotti in giudizio pone in relazione causale le sofferenze accertate con la delibera oggetto di impugnazione, bensì riconducono tali patemi a generiche “difficoltà lavorative” o all'intervenuto licenziamento che esclude il nesso causale con la delibera impugnata in questa sede (cfr. certificati medici 16 prodotti con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.). Come efficacemente controdedotto da controparte, l'insorgenza di gravi sofferenze psicologiche che parte attrice vorrebbe ascrivere alla perdita del ruolo di consigliere di amministrazione difficilmente possono essere poste in relazione eziologica con lo svolgimento di tale incarico limitato al triennio di svolgimento dello stesso. Diversa sarebbe l'ipotesi in cui l'incarico amministrativo fosse stato svolto in un ampio arco temporale, generando l'affidamento alla durevole conservazione della gestione societaria idonea a cagionare in tale fattispecie una forte sofferenza per la perdita di un ruolo centrale e duraturo nella governance societaria.
Non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate nei termini indicati nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n.
147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia (per € 100.000) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente Parte pronunziando sulle domande proposte da EDIL. I. e Pt_1 CP_1 CP_1 da nei confronti di CP_3 Parte_2 [...]
e Controparte_4
disattesa ogni altra Controparte_5 istanza, difesa o eccezione così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna le parti attrici in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
Parte_2 [...] che si liquidano in € 15.000,00 per Controparte_4 compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Alberto Maria Garofalo dichiaratosi antistatario nonché in favore di
, che si liquidano in Controparte_5
€ 12.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione (pro quota ed in parti uguali) agli avv.ti Filippo SS e Carlo
Domenico SS dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
DR. LEONARDO PICA PRESIDENTE
DR.SSA ORNELLA MINUCCI GIUDICE
DR. ADRIANO DEL BENE GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente n. 4502/2022 RG
PROMOSSA DA
con sede legale in Napoli al viale Maria Cristina di Savoia n.18/A Pt_1 CP_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
GI. con sede legale in Napoli al viale Maria Cristina di Savoia n. CP_2 CP_1 18/A (c.f. ), in persona dell'amministratore unico ing. , P.IVA_2 CP_3 nato a [...] il [...] (C.F. ), in qualità di consigliere di C.F._1 amministrazione della che agisce anche in proprio Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Ciappa (c.f. ), con C.F._2 studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. 81
- ATTORI -
NEI CONFRONTI DI con sede legale in Napoli alla via dei Mille n. 74 Parte_2
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
Controparte_4 con sede legale in Napoli al viale Maria Cristina di Savoia n. 18/A (c.f. ), P.IVA_4 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avv. Alberto Mario Garofalo (c.f. ), C.F._3 con studio in Napoli alla via Carrozzieri a Monteoliveto n.13
con sede legale in Controparte_5
Napoli al viale Diocleziano n. 42 (c.f. , in persona del legale P.IVA_5 rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo SS (C.F. ) e CodiceFiscale_4
Carlo Domenico SS (C. F. ), con studio in Napoli alla via F. C.F._5
Crispi n.62
- CONVENUTE – CONCLUSIONI All'udienza del 13.09.2024 le parti concludevano come da verbale di udienza da intendersi qui riportato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 16.02.2022, le summenzionate parti attrici evocavano in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata la
[...] [...]
la e la Controparte_6 Controparte_7
al fine di sentire dichiarare ed accertare Controparte_5 l'annullamento della delibera della assunta in data Parte_2
19.11.2021 di revoca del consigliere di amministrazione ing. con CP_3 condanna della e della in solido al risarcimento CP_4 Controparte_5 del danno in favore dell'ing.. . CP_3
Premettevano in fatto:
- che la costituita nel gennaio 1977 era attiva nel settore Parte_2 della progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture pubbliche e private e si era occupata di importanti opere infrastrutturali, tra le quali venivano annoverate il porto di Pozzuoli, il Museo Madre di Napoli, la terza corsia dell'autostrada Napoli- Roma e la costruzione dello Stadio San Paolo di Napoli;
- che il capitale sociale della predetta compagine societaria era detenuto da sei soci persone giuridiche riconducibili a tre rami familiari e così suddiviso:
[...]
titolare di azioni Controparte_8 di categoria “A” dotate di diritto di voto, socia al 36% e ICIT Immobiliare Costruzioni Iniziative Turistiche s.r.l., titolare di azioni di categoria “B” prive di diritto di voto, socia al 4%; , titolare Controparte_5 di azioni di categoria “A” dotate di diritto di voto, socia al 27% e
[...]
, titolare di azioni di categoria “B” prive di diritto Controparte_9 di voto, socia al 3%; titolare di azioni di categoria “A” dotate di Controparte_10 diritto di voto, socia al 27% e Fin.An.Gi. s.r.l., titolare di azioni di categoria “B” prive di diritto di voto, socia al 3%, riconducibile al ramo familiare facente capo all'ing. ed a;
CP_3 Controparte_11
- che la società era stata amministrata a partire dal 1995 da un amministratore unico, nella persona di (fratello di , per il ramo Parte_3 Parte_4 riconducibile ai soci ed ICIT) rimasto in carica in maniera non continua CP_4 fino al 22.10.2019, quando sulla base di un accordo “avente natura sostanzialmente parasociale”, veniva nominato un consiglio di amministrazione composto dall'ing.
, dall'ing. , dall'avv. Tiziana ON (per il ramo CP_3 Parte_4 riconducibile a ) e dal dott. , in qualità di Parte_5 Persona_1
Presidente del Cda neutrale ed indipendente rispetto ai tre rami familiari che detenevano il capitale sociale;
- che al momento della nomina dell'organo consiliare la società versava in una situazione economico-finanziaria assai critica, fotografata dal bilancio al 31.12.2019 che presentava un patrimonio netto negativo per € 78.111.697,00, situazione di crisi che aveva convinto l'organo gestorio a presentare al Tribunale di Napoli domanda ex art. 161 comma 6 l. fall. di concordato “in bianco”;
- che successivamente nell'ottobre 2020 la società aveva presentato domanda di concordato basata su un piano in “continuità aziendale piena e diretta” i cui impegni potevano essere riassunti nel pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati ed il pagamento parziale dei creditori commerciali e dei creditori finanziari;
- che con riferimento alle modalità di realizzazione del piano concordatario era stata prevista la realizzazione di flussi in entrata netti per € 61,5 milioni, di cui 42,4 milioni di euro al servizio del debito concordatario;
l'incremento del fondo per 3 contenziosi civili nella misura di € 1.917.157 mediante aumento del capitale sociale demandato al consiglio di amministrazione;
- che le criticità del piano concordatario con la messa in discussione dello stesso venivano evidenziate dal commissario giudiziale che riteneva che i flussi attivi da porre al servizio del passivo dovevano essere dimezzati a circa 26 milioni di euro per l'aleatorietà di molte delle poste attive prospettiche e della mancata considerazione di costi di gestione dei cantieri da corrispondere in prededuzione;
ciò però non impediva l'omologazione del concordato da parte del tribunale di Napoli con decreto del 26 maggio – 1 giugno 2021;
- che con delibera assembleare del 29.06.2021 veniva approvato il bilancio al
31.12.2020 che riportava un patrimonio netto negativo per oltre 80 milioni di euro
(ante esdebitazione);
- che le criticità già menzionate si inveravano con l'esame della situazione patrimoniale aggiornata al 31.08.2021 predisposta dal Cda dalla quale emergeva un patrimonio netto negativo di oltre 20 milioni di euro (post esdebitazione) con sostanziale assenza di ricavi nel periodo rilevante;
- che in data 27.09.2021 il commissario giudiziale depositava relazione ex art. 185 l. fall. nella quale dava atto della mancata esecuzione dell'aumento del capitale sociale finalizzato ad implementare il fondo contenziosi civili e con il quale chiedeva al Tribunale di chiarire «se l'obbligo di aumentare il capitale previsto nella proposta di concordato debba essere adempiuto, e nella affermativa in quale misura, oppure – come sembra ritenere la Società – esso sia divenuto superfluo» e,
«nel caso in cui dovesse essere adempiuto, [di] adottare gli interventi sostitutivi necessari a farlo»;
- che in attesa di una pronuncia del Tribunale veniva assunta in data 27.10.2021 la delibera di aumento del capitale con aumento scindibile di € 600.000,00 «da sottoscriversi e liberarsi in denaro in cinque tranches annuali, risolutivamente condizionando tale delibera, quanto alle tranches successive alla prima, alla eventuale revoca del concordato, sua risoluzione, ovvero comunque suo non proseguimento anche a causa di conversione in altra procedura»;
- che in sede consiliare mentre il presidente del CdA (dott. aveva Per_1 annunciato la propria intenzione di astenersi, l'ing. aveva votato a CP_3 favore della delibera di aumento, pur manifestando le proprie perplessità legate all'inutilità di una delibera di siffatto tenore alla luce delle ingenti perdite della società;
- che in data 31.10.2021 il presidente del CdA aveva rassegnato le dimissioni dall'organo per motivi legati a problemi di salute e successivamente in data 04.11.2021 avevano rassegnato le proprie dimissioni anche gli altri due consiglieri di amministrazione, e ON Tiziana, così determinando la Parte_4 decadenza della maggioranza del consiglio e la sua permanenza in carica in regime di prorogatio;
- che sebbene non fosse ancora intervenuto il provvedimento del Tribunale su sollecitazione del commissario giudiziale si procedeva comunque a convocare l'assemblea per la data del 19.11.2021 con all'ordine del giorno «
1. Revoca dell'Amministratore non dimissionario;
2. Determinazione del numero degli 4
Amministratori in Consiglio o scelta di un Amministratore Unico;
3. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Presidente del nuovo Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione del compenso dell'organo amministrativo»;
- che sulla base della dichiarazione del Presidente dell'Assemblea, ing. Parte_4
, che stigmatizzava il comportamento ostativo del consigliere
[...] [...]
che aveva ritardato l'adempimento del concordato provocando l'avvio del CP_3 procedimento ex art. 185 l.fall. da parte del commissario giudiziale, con il voto favorevole di e di l'assemblea senza motivare CP_4 Controparte_5 in delibera assumeva la decisione di revocare dalla carica l'ing. con CP_3 effetto immediato;
nella medesima delibera si affidava l'amministrazione della società ad un Cda composto da tre membri, tra i quali figuravano l'ing. Parte_4
in qualità di presidente e come consiglieri, l'avv. Tiziana ON ed il
[...] dott. , con approvazione della proposta del presidente relativa ai Persona_2 compensi degli amministratori;
- che la scelta della composizione del CDA realizzava l'intenzione di estromettere definitivamente dall'organo gestorio il ramo familiare che faceva capo all'ing. ; CP_3
- che in data 25.11.2021, il tribunale aveva nominato il prof. Persona_3 amministratore giudiziario della il quale con delibera Parte_2 del 28.12.2021 revocava la delibera di aumento del capitale sociale assunta in data 27.10.2021 deliberando un aumento del capitale per € 1.917.157 inscindibile sino a
€ 600.000,00 e scindibile per il resto, da versarsi in un'unica soluzione;
- che indici sintomatici dell'abuso di maggioranza perseguito con la delibera impugnata potevano essere individuati nell'inesistenza di qualsivoglia motivazione rispetto alla revoca del consigliere di amministrazione unitamente all'inconsistenza delle accuse mosse al consigliere revocato, ing. , che disvelavano la CP_3 pretestuosità della delibera impugnata;
- che la revoca dell'ing. era stata l'occasione per estromettere il ramo CP_3
dal CdA, così acquisendo il controllo assoluto Parte_6 dell'organo consiliare;
- che la delibera di revoca del consigliere di amministrazione aveva cagionato un danno all'immagine ed alla reputazione dell'ing. oltrechè gravi CP_3 sofferenze psicologiche consistite in “un grave stato d'ansia e depressivo”;
- che in subordine, nel caso in cui non fosse ravvisabile il vizio dell'abuso di maggioranza della delibera impugnata, comunque sussisterebbe il diritto al risarcimento del danno provocato all'amministratore revocato in mancanza di una giusta causa ex art. 2383 comma 2 c.c. come agevolmente evincibile dal deliberato di revoca che non menzionava neppure la locuzione “per giusta causa”.
Ciò premesso, parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“in via principale
- accertare e dichiarare che la deliberazione dell'assemblea ordinaria della
[...] di revoca dell'amministratore ing. , assunta in data Parte_2 CP_3
19 novembre 2021 con il voto favorevole di
[...]
, per OP 5 tutte le ragioni di cui in narrativa, non è conforme alla legge e, per l'effetto, annullare la delibera impugnata;
- condannare OP
, in via solidale tra loro, al
[...] risarcimento del danno in favore di e Fin.An.Gi s.r.l., in misura CP_2 CP_1 proporzionale alla partecipazione di ciascuna di esse in da CP_3 Parte_2 liquidarsi in via equitativa;
- condannare OP
, in via solidale tra loro, al
[...] risarcimento del danno in favore dell'ing. , da liquidarsi in misura non CP_3 inferiore a € 100.000,00, salva miglior quantificazione in corso di causa, ovvero alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, anche mediante liquidazione equitativa, oltre rivalutazione e interessi;
in subordine
- accertare e dichiarare la carenza (anche sotto il profilo della mancata allegazione) di giusta causa di revoca dell'amministratore ing. e, comunque, l'illiceità CP_3 della revoca anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c. e, per l'effetto,
- condannare la Parte_2 [...]
, in via OP solidale tra loro, al risarcimento del danno in suo favore, da liquidarsi in misura non inferiore a € 100.000,00, salva miglior quantificazione in corso di causa, ovvero alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, anche mediante valutazione equitativa, oltre rivalutazione e interessi;
in ogni caso
- condannare i convenuti all'integrale rifusione di spese e compensi del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.” Si costituivano nel giudizio la e la Parte_2 [...] depositando analoga comparsa di TR risposta nella quale contestavano la fondatezza della domanda attorea chiedendo la condanna ex art. 96 c.p.c.. Deducevano che nel nostro ordinamento la giusta causa di revoca dell'amministratore non assurge né a presupposto di validità né tantomeno a condizione di efficacia della delibera di revoca;
ma svolge esclusivamente la funzione di esimente del diritto al risarcimento del danno.
Contestavano che nella delibera impugnata fosse ravvisabile un abuso della maggioranza, in quanto non sussisteva alcun patto parasociale che vincolasse alla previsione della rappresentanza di tutti i rami familiari nell'organo gestorio. In mancanza peraltro di pubblicità di tale patto parasociale, lo stesso avrebbe una valenza puramente obbligatoria, non potendo assumere presupposto di validità della delibera, residuando unicamente un diritto risarcitorio. L'interesse sociale sotteso alla delibera era quello della maggioranza assembleare che aveva stigmatizzato il comportamento ostativo dell'ing. che si era CP_3 opposto all'esecuzione del concordato e che aveva dato avvio al procedimento ex art. 185 l. fall. con la divulgazione di notizie false, tra cui l'omesso finanziamento di un contratto inviata al commissario giudiziale e sulla base della quale era stata chiesta ed ottenuta la nomina dell'amministratore giudiziale. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno per la mancanza di giusta causa di revoca dell'amministratore, in difetto della previsione di un compenso, non 6 sussisterebbe alcun profilo risarcitorio, che dovrebbe essere parametrato ai compensi spettanti per il periodo di preavviso.
Secondo parte convenuta, la richiesta di risarcimento danni parametrata ad un inesistente danno all'immagine ed a quello biologico sarebbero temerarie, non potendosi correlare al lecito esercizio di un diritto connesso alla discrezionalità della maggioranza assembleare.
Pertanto concludevano chiedendo il rigetto delle domande con condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c..
Si costituiva altresì la , depositando Controparte_5 comparsa di costituzione nella quale si contestava in primis la ricostruzione in fatto contenuta nell'atto di citazione. In particolare, la società convenuta deduceva che non rispondeva al vero quanto affermato in citazione circa la partecipazione al CDA con un proprio rappresentante del ramo familiare facente capo a e Pt_5 Controparte_11
e quindi di Controparte_5
Invero il nuovo Cda costituito nel 2019 non coinvolgeva in alcuna decisione amministrativa la che non aveva contribuito nemmeno Controparte_5 alla decisione di presentare istanza di concordato preventivo. Dopo l'omologazione del concordato, la società convenuta insisteva per l'adempimento degli obblighi assunti a tutela dell'interesse sociale. Invero, secondo la ricostruzione di parte, la delibera di revoca dell'ing. CP_3 era conforme a legge, nella parte in cui prendeva atto delle intervenute dimissioni degli altri consiglieri di amministrazione non potendo rimanere in carica il solo consigliere non dimissionario.
Infondata, secondo la società convenuta, risultava anche la domanda di risarcimento del danno per la mancata allegazione di una giusta causa di revoca dell'amministratore, che non poteva rivendicare alcun lucro cessante non essendo previsto un compenso in favore dell'ing. , già beneficiato di uno stipendio come dirigente della CP_3 società.
Si contestava inoltre la formulazione della domanda nei confronti della società convenuta a titolo di concorso di colpa, laddove la decisione assembleare poteva essere imputata esclusivamente al deliberato assunto dalla . Parte_2
Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda spiegata nei suoi confronti.
Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e rigettate le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, all'udienza del 13.09.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. In via preliminare, mette conto evidenziare che la figura dell'abuso del potere di maggioranza non trova diretto fondamento nella legge, ma ha origini di matrice giurisprudenziale.
Tale profilo di invalidità del deliberato assembleare è considerato integrato laddove la delibera risulti arbitrariamente e fraudolentemente volta al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari, ovvero preordinata alla lesione degli interessi dei soci di minoranza. Così delineata, è l'unica ipotesi in cui al giudice è concesso un esame del merito della delibera societaria, esorbitando pertanto dai limiti di un controllo di mera legalità formale. In tali ipotesi formalmente non vi è violazione di alcuna disposizione di legge o di atto costitutivo, ma il principio di maggioranza, usato per l'approvazione delle delibere societarie, viene impiegato a danno degli interessi della minoranza assembleare. 7
Orientamento ormai consolidato sostiene che l'abuso di potere costituisca una violazione della clausola generale di correttezza e buona fede contrattuale nell'esecuzione del contratto sociale, che trova fondamento negli artt. 1175 e 1375 c.c., sull'assunto che le delibere assembleari costituiscono fondamentali momenti esecutivi del contratto di società. Tali norme impongono che i soci informino il proprio operato ai suddetti principi, imponendo un impegno di cooperazione in base al quale ciascun socio deve tenere condotte “idonee a soddisfare le legittime aspettative degli altri membri della compagine societaria” (Cass. 11 giugno 2003, n. 9353). In sostanza, una delibera può definirsi invalida per abuso del potere di maggioranza quando la deliberazione persegua un interesse dei soci antitetico rispetto a quello dell'ente ovvero quando essa sia preordinata a danneggiare i diritti di partecipazione dei soci di minoranza. Giova rimarcare che con la creazione di una società, l'interesse del socio ha una portata negativa, nel senso che intanto sarà annullabile una delibera quando essa non trovi alcun riscontro nell'interesse della società. Come chiarito in recenti pronunce, l'attenzione deve essere polarizzata sull'interesse sociale, “laddove si richiede che la lesione dell'interesse sociale del socio minoritario sia “ingiustificata” o “arbitraria”, dove appunto la “giustificazione” si rinviene nella realizzazione, a mezzo della delibera, dell'interesse sociale” (Trib. Roma, 21.07.2015). Pertanto alla luce dei risultati interpretativi raggiunti, è possibile dichiarare l'invalidità della delibera impugnata quando essa, in primo luogo, non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, o perché tesa al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico con quello sociale, oppure perché espressione di un'attività fraudolenta dei soci di maggioranza preordinata a ledere i diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza.
Quindi le deliberazioni assembleari sono annullabili se la maggioranza si è ispirata esclusivamente ad interessi extrasociali, con danno anche solo potenziale per la società.
In tali casi, si condivide quanto affermato da autorevole dottrina circa la definizione dell'interesse sociale come limite della libertà di espressione del voto, sia se si concepisce l'interesse sociale come interesse comune dei soci all'esercizio di un'attività economica a scopo di lucro (privilegiando la teoria contrattuale), sia se lo si concepisce come interesse dell'impresa sociale come tale, superiore e diverso dall'interesse dei soci (privilegiando la teoria istituzionale).
Prima di esaminare le specifiche doglianze, per valutarne la fondatezza, è necessario chiarire come si configuri l'onere della prova nelle impugnazioni di delibera per abuso della maggioranza, aspetto che può risultare dirimente per la tipologia di impugnazioni in questione. L'esatta portata dell'istituto, in assenza di una disciplina normativa, è stata delineata dalla giurisprudenza, anche sotto il profilo della distribuzione dell'onere della prova. La giurisprudenza è univoca nel ritenere che la prova circa l'abuso del diritto di voto da parte del socio di maggioranza, gravi sul socio di minoranza che agisce per far valere l'annullamento della delibera. Il socio che assume l'illegittimità della deliberazione per abuso della maggioranza sarà tenuto a provare che la maggioranza, attraverso il deliberato impugnato, abbia perseguito interessi extrasociali, ovvero che questi interessi erano finalizzati a danneggiare la minoranza. Soprattutto sarà onere della parte impugnante dimostrare che 8 alla base della decisione della maggioranza non vi fosse alcun interesse sociale, e che alcun vantaggio per la società possa derivarne.
Proprio per la difficoltà della prova in questione, la giurisprudenza ha cercato di rendere meno gravoso tale onere, concedendo al danneggiato la possibilità di provare questi elementi anche attraverso presunzioni, sulla scorta di indici gravi e manifesti delle reali intenzioni della maggioranza.
Venendo al caso in esame, il Collegio ritiene che la domanda sia infondata. In via preliminare, va disattesa l'eccezione proposta dalla società convenuta nella memoria I termine ex art. 183 comma 6 c.p.c. di improcedibilità per carenza di interesse della domanda che tuttavia non è stata riproposta negli scritti conclusionali. Secondo la società convenuta l'approvazione della delibera in data 01.06.2022 con la quale la ha nominato un nuovo Cda avrebbe comportato la Parte_2 sostituzione della delibera oggetto di impugnativa ai sensi dell'art. 2377 comma 8 c.c. così non potendosi più pervenire ad una declaratoria di annullamento della delibera impugnata poiché oggetto di sostituzione. Dal suo canto, parte attrice ha contestato che il meccanismo di cui all'art. 2377 comma 8 c.c. possa essere applicabile all'impugnativa di una delibera per vizio di abuso della maggioranza, insistendo al contrario che quel deliberato del 01.06.2024 confermerebbe il piano persecutorio ordito dalla maggioranza societaria che nel nominare il nuovo organo consiliare avrebbe perpetrato l'esclusione dell'ing. e di CP_3 conseguenza di un rappresentante del ramo familiare riconducibile al “ramo
[...]
”. Parte_6
Non è chi non veda che la delibera assunta dalla in data Parte_2
01.06.2022 non svolge alcuna funzione sostitutiva della delibera oggetto della presente impugnativa il cui oggetto principale era rappresentato dalla revoca del consigliere di amministrazione non dimissionario e nomina del nuovo CDA.
Invero, la delibera del 01.06.2022 come si legge nel medesimo deliberato assembleare era la diretta conseguenza della mutata compagine societaria con un nuovo socio di maggioranza relativa ( ) che aveva determinato le dimissioni del Cda Parte_7 nominato con la delibera del 19.11.2021. Pertanto la volontà assembleare non si poneva in chiave di sostituzione della delibera impugnata, essendo stata assunta sulla base di altri presupposti (modifica della compagine societaria con introduzione di un nuovo socio di maggioranza relativa e dimissioni dell'organo consiliare in carica) che escludono che le due delibere assembleari condividessero lo stesso oggetto.
La delibera del 01.06.2022 non interviene in alcun punto sulla questione della revoca del consigliere non dimissionario ing. che è fattispecie già maturata CP_3 all'esito della delibera oggetto di impugnazione e pertanto resta fermo ed impregiudicato – a differenza di quanto vorrebbe sostenere parte convenuta - l'interesse della attuale parte attrice a far valere il vizio dell'abuso di maggioranza di cui ritiene inficiata la delibera oggetto della presente impugnativa. Orbene, al fine di sindacare la sussistenza del dedotto vizio di abuso di maggioranza della delibera del 19.11.2021, il Tribunale ritiene doverosa la puntuale ricostruzione dei fatti che riguardano la compagine societaria e ciò sul rilievo che l'accurata ed attenta disamina delle vicende connesse alla domanda di concordato preventivo ex art. 161 l. fall. formulata dalla società convenuta consente di indagare in maniera pregnante se quella delibera abbia rappresentato una deviazione dagli scopi sociali, connotandosi come integrante una fraudolenta attività della maggioranza sociale volta a perseguire un interesse extrasociale o comunque la lesione del diritto di partecipazione e dei connessi 9 diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza.
La è una realtà imprenditoriale attiva nel settore della Parte_2 progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture pubbliche e private che dal 1977 ha assunto la forma azionaria.
Soltanto in data 22.10.2019 la compagine societaria riconducibile ai diversi rami della famiglia ha optato per il modello consiliare di amministrazione, essendo stata CP_3 gestita fino a quel momento da un amministratore unico. Dal verbale di assemblea del 22.10.2019 si desume chiaramente che l'opzione per la nomina del CDA sembra orientata dalla necessità di responsabilizzare i tre rami familiari che detengono le partecipazioni azionarie (sia le azioni di categoria A che quelle di categoria B, prive queste ultime di diritto di voto) e ciò si appalesa dalle dichiarazioni dell'ing. che sul capo all'ordine del giorno relativo alla Parte_4
“nomina Organo Amministrativo” proponeva di nominare un CdA composto da quattro membri di cui uno per ciascun socio avente diritto al voto ed uno esterno (cfr. pag. 4 del predetto verbale assembleare in atti). Proposta che viene sostanzialmente condivisa dagli altri soci tra cui anche che testualmente “propone un Consiglio composto tre Controparte_14 membri ognuno designato da ciascun socio, avente diritto al voto, rimandando la nomina di un ulteriore quarto membro esterno”. All'esito della delibera, verrà quindi designato un Consiglio di amministrazione composto da un consigliere in rappresentanza di ciascun ramo familiare ed un quarto membro esterno con funzione di Presidente del CDA nelle persone dell'ing. Parte_4
(per il ramo ), l'avv. Tiziana ON (per il ramo
[...] Parte_3 Pt_5
), l'ing. (per il ramo ) ed il dott.
[...] CP_3 Parte_6 [...]
Persona_1
La circostanza tratta dal verbale assembleare smentisce la tesi della difesa di secondo la quale non risponderebbe al Controparte_5 vero che ciascuno dei rami familiari avesse una rappresentanza all'interno dell'organo consiliare.
Ciò detto, le emergenze processuali evidenziano che la società versava in uno stato di crisi conclamata dal riferimento al patrimonio netto negativo emergente dal bilancio al 31.12.2019 per € 78.111.697. Pertanto, l'organo amministrativo presentava al Tribunale di Napoli domanda ex art. 161 comma 6 l. fall. di concordato in bianco. Successivamente nell'ottobre 2020 la società presentava domanda di concordato preventivo basata su un piano in continuità aziendale piena e diretta (cfr. domanda
“completa” di ammissione alla procedura di concordato preventivo e relativo piano concordatario allegato n. 11 dell'atto introduttivo del giudizio). Parte attrice ha evidenziato che con la relazione ex art. 172 l. fall. il nominato commissario giudiziale segnalava alcune criticità con particolare riferimento alla realizzabilità del piano concordatario ed al suo successo con particolare riferimento ai flussi attivi da porre al servizio del passivo e stimati nel piano in circa 42,5 milioni, concludendo in questi termini: “…sembra ragionevole prevedere che la prosecuzione dell'attività possa consentire – salvo imprevisti – di generare somme al servizio del passivo concordatario per € 26.190.000 circa, mentre gli altri incassi previsti nel piano si potranno realizzare solo al verificarsi di altre condizioni in relazione alle quali non è possibile oggi formulare previsioni dotate di un sufficiente grado di attendibilità” (cfr. allegato n. 12 dell'atto introduttivo). Nonostante le suddette criticità, si giungeva comunque all'omologazione del 10 concordato con decreto del Tribunale di Napoli del 26 maggio – 1 giugno 2021 che nella parte finale espressamente statuiva: “Per quel che riguarda l'aumento del capitale funzionale a garantire un incremento del fondo rischio contenzioso per i Creditori chirografari, il Tribunale dà atto che, all'udienza del 26 maggio 2021, l'avv. Marotta ha ribadito l'impegno, contenuto negli atti difensivi precedenti – e funzionali a rispondere ad alcuni rilievi del commissario in vista delle operazioni di voto – al ricorso in omologa, a un aumento del capitale sottoscritto, per una quota di 600 mila euro, dai sigg.ri ed in contanti, a seguito dell'omologa del concordato. Sulla CP_3 tempestiva esecuzione di tale impegno, il commissario giudiziale è chiamato a vigilare in special modo e a riferire al Tribunale” (cfr. decreto di omologazione ex art. 180 l. fall. allegato n. 13 dell'atto introduttivo). Dopo l'omologa del Tribunale, veniva approvato il bilancio al 31.12.2020 che evidenziava un patrimonio netto negativo per oltre 80 milioni di euro ed invero anche la situazione patrimoniale aggiornata al 31.08.2021 riportava post esdebitazione un patrimonio netto negativo di oltre 20 milioni di euro (cfr. situazione patrimoniale aggiornata allegato n. 15 dell'atto introduttivo). Infine, nella relazione del 27.09.2021 ex art. 185 l. fall. il commissario giudiziale si soffermava in prima battuta sulle difficoltà della società a rispettare l'impegno assunto con specifico riferimento all'aumento del capitale sociale segnalando - a dispetto di quanto rilevato da parte attrice - che: “Il Cda iniziava a dare esecuzione a quell'impegno con deliberazione del 12 luglio 2021 (doc. 5); nell'occasione, peraltro, uno dei suoi Componenti si opponeva, rilevandone la (a suo dire) intervenuta superfluità, a seguito del maturare di una sopravvenienza attiva di importo significativo che formerà oggetto di separato esame.” Nel corpo della relazione ed in più punti il commissario giudiziale riferiva – e nemmeno tali aspetti sono stati rimarcati da parte attrice - l'esplosione di un conflitto tra i soci ed all'interno del Cda (cfr. pag. 4 della predetta relazione, allegato n. 16 dell'atto introduttivo) fino a mettere nero su bianco la reale situazione gestoria in cui versava la società, che veniva così descritta: “…il problema non è se quell'aumento di capitale viene eseguito un giorno prima oppure un giorno dopo, ma la circostanza che il CDA da mesi sembra in stato di immobilismo per i suoi conflitti interni, tanto da avere prima deliberato l'aumento di capitale, e poi averlo rinviato in assenza sia di una autorizzazione dell'On.le Tribunale che di un piano finanziario, ipotizzando però di eseguire nel frattempo quei pagamenti di prededucibili che avrebbero dovuto seguire, e non precedere, l'aumento stesso” (cfr. pag. 6 della citata relazione). Nella parte conclusiva della relazione, il commissario giudiziale riferiva che: “il CDA sembra ormai paralizzato dal contrasto tra diverse interpretazioni sulla ampiezza degli impegni assunti, e sulla possibilità di considerarli in parte “superati” a seguito del maturare della sopravvenienza fiscale. Sembra anche, però, che tale contrasto si stia riverberando sulla stessa operatività della Società: lo scrivente non può non sottolineare che sono passati quattro mesi dalla omologa, ma non si parla nemmeno più di lavori da acquisire o da eseguire” (cfr. pag. 20 della citata relazione). Soltanto in data 27.10.2021 il Cda deliberava l'aumento del capitale sociale a pagamento per € 600.000,00 con il voto favorevole di tutti i consiglieri ad eccezione del presidente del Cda che si asteneva (cfr. delibera del Cda del 27.10.2021 allegato n. 17 dell'atto introduttivo). Da ultimo nel verbale del Cda del 04.11.2021 i consiglieri di amministrazione 11 prendevano atto delle dimissioni rassegnate dal presidente dell'organo consiliare, dott. e come si legge nello stesso verbale “a causa dell'aspra conflittualità che si Per_1 è venuta a creare negli ultimi tempi nel C.D.A. anche l'ing. e l'avv. Parte_8
Tiziana ON hanno intenzione di rassegnare, come in effetti, oggi rassegnano le proprie dimissioni” (cfr. allegato n. 18 dell'atto introduttivo). Questo in sintesi il contesto fattuale che conduce alla delibera del 19.11.2021 con la quale si procede alla revoca dell'unico consigliere non dimissionario (ing.
[...]
) ed alla nomina del nuovo Cda. CP_3
Secondo la ricostruzione di parte attrice, elementi sintomatici del vizio di abuso della maggioranza che affligge la delibera impugnata sarebbero da una parte il mancato perseguimento dell'interesse sociale, non rispondendo peraltro al vero che l'ing.
[...]
si fosse posto in chiave ostativa al rispetto degli obblighi del piano CP_3 concordatario ed avendo lo stesso contribuito a deliberare in sedo al Cda l'aumento di capitale sociale prescritto dallo stesso tribunale fallimentare.
Secondo parte attrice, in particolare, la delibera impugnata non perseguirebbe l'interesse sociale ed infatti, al netto dei presunti ostacoli frapposti dall'ing.
[...]
all'esecuzione del concordato, “il testardo e cieco perseguimento del CP_3 programma concordatario (e in particolare, dell'esecuzione dell'aumento di capitale, che comunque era stato deliberato nel momento in cui l'ing. é stato CP_3 revocato), a fronte del radicale mutamento delle condizioni e dei presupposti sulla base dei quali tale piano è stato messo a punto, non può essere considerato in linea con l'interesse sociale”. Invero, la stessa cennata deduzione difensiva diretta a disvelare il denunciato vizio dell'abuso di maggioranza mostra tutte le resistenze che l'ing. ha CP_3 nutrito nei confronti di un piano concordatario ritenuto affetto da gravi criticità. Al netto di questa valutazione, che però assume rilievo nella misura in cui non si comprende il senso della difesa di parte attrice volta a sminuire il comportamento ostativo del consigliere di amministrazione non dimissionario che aveva fatto esplodere il conflitto in seno all'organo consiliare come già rilevato dallo stesso commissario giudiziale, comunque non si apprezza in quale modo la delibera impugnata non sia funzionale al perseguimento dell'interesse sociale. La asettica disamina dei fatti come riportata in premessa descrive una situazione tale per cui a fronte di un contrasto insanabile all'interno del CdA che aveva cagionato il grave ritardo nell'esecuzione dell'aumento del capitale sociale indicato dallo stesso tribunale fallimentare come condizione necessaria all'esito dell'omologazione del concordato e sulla quale si era invocata l'opera di vigilanza del commissario giudiziale, dopo le dimissioni del Presidente del Cda e degli altri due consiglieri, l'unica strada che aveva l'assemblea per rimuovere lo stallo gestorio creato dalla mancanza di dimissioni dell'ing. non poteva essere che la revoca dello stesso, pena la definitiva CP_3 paralisi dell'organo amministrativo con il sicuro fallimento della proposta concordataria. E' ben noto e di tanto né è consapevole la stessa parte attrice che la delibera di revoca dell'amministratore non deve essere fondata su una giusta causa, essendo manifestazione di un potere discrezionale dell'assemblea che ritiene di cessare il rapporto che lega la società al suo organo amministrativo e quindi il difetto della giusta causa di revoca non può in alcun modo assurgere ad elemento sintomatico dell'abuso di maggioranza. Peraltro, il perseguimento dell'interesse sociale che esclude la sussistenza del vizio 12 denunciato si apprezza vieppiù sol che si consideri il contesto in cui matura tale deliberato. La situazione di criticità e di paralisi dell'organo gestorio è stata denunciata in più occasioni dallo stesso commissario giudiziale che l'ha addotta come motivo impediente all'impegno di eseguire l'aumento del capitale sociale indispensabile per il rispetto degli obblighi concordatari. Pertanto, la scelta dell'ing. di non CP_3 rassegnare le dimissioni, continuando a palesare le proprie perplessità per un piano concordatario ritenuto fallimentare si atteggia come un'opzione difficilmente compatibile con il perseguimento dell'interesse sociale, a fonte di un concordato preventivo che ove risolto avrebbe inevitabilmente condotto alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. Insistere come fa parte attrice sull'insussistenza della probabilità di positiva esecuzione del concordato preventivo della non fa che attestare che l'ing. Parte_2
non ha mai creduto al successo della procedura e ciò colora CP_3 inequivocabilmente il comportamento ostruzionistico assunto dallo stesso, rafforzando però la convinzione della maggioranza societaria che l'unico modo per provare a rispettare gli obblighi concordatari nell'interesse sociale imponeva la revoca dell'amministratore non dimissionario e così porre le condizioni per la nomina del nuovo management societario. E' privo di pregio il tentativo di parte attrice che valorizza la scelta dell'ing.
[...]
di deliberare in seno al CdA l'aumento del capitale sociale per escludere che CP_3 lo stesso volesse perseguire una condotta ostativa in danno al programma concordatario. L'aumento del capitale sociale in sede di omologa del tribunale fallimentare è stata posta come una condizione necessaria senza la quale la proposta concordataria sarebbe miseramente fallita. Sostenere inoltre che l'aumento del capitale sociale non poteva essere deliberato in difetto della copertura delle perdite maturate come previsto dalla normativa emergenziale che ha sterilizzato tali perdite al fine di venire incontro alle imprese in crisi nel periodo della pandemia significa negare la portata innovativa della disciplina emergenziale che ha voluto escludere le conseguenze pregiudizievoli in termini di doverosità delle operazioni straordinarie sul capitale sociale in caso di erosione dello stesso oltre il minimo legale e quindi la deroga non può che riverberarsi sull'esercizio in cui si dovrebbe intervenire con l'attivazione delle procedure di cui agli artt. 2446- 2447 c.c. e non quando si è verificata l'erosione del capitale sociale come pretenderebbe parte attrice (cfr. in tal senso orientamento costante di questo Tribunale già enucleato nell'ordinanza del 02.04.2022 in atti). Parte attrice infine ha sostenuto che l'aumento di capitale era fraudolentemente diretto a diluire la partecipazione dei soci di minoranza, ma l'assunto è privo di pregio poiché come più volte ribadito il presupposto della necessaria dotazione di capitali in favore della trovava il proprio fondamento nello stesso decreto di Parte_2 omologa del concordato preventivo e comunque anche l'amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'art. 185 l. fall. ha proceduto a tale capitalizzazione (peraltro revocando quell'aumento di capitale approvato con il voto dell'ing. ) e CP_3 di certo non può ritenersi che il fine di tale operazione sul capitale deliberata dall'amministratore giudiziario fosse quella denunciata dall'odierna parte attrice. Altro indice sintomatico della condotta abusiva perpetrata dai soci di maggioranza (le società convenute in questo giudizio con la ) consisterebbe Parte_2 13 secondo parte attrice nella voluta esclusione del socio di minoranza dalla rappresentanza nell'organo gestorio e tale volontà di nuocere agli stessi diritti di partecipazione nell'attività gestoria del ramo familiare facente capo all'ing. sarebbe CP_3 stata confermata nelle successive delibere di nomina del Cda in cui il ramo già rappresentato da parte attrice non risultava più presente nell'organo consiliare. A fondamento di tale tesi, parte attrice ha dedotto che la decisione di avere una rappresentanza di tutti i rami familiari in seno all'organo gestorio della società convenuta aveva “natura sostanzialmente parasociale”. Non è stato provato in sede di giudizio alcun patto parasociale assunto tra i soci che li vincolavano ad una determinata composizione dell'organo gestorio idonea a garantire la presenza dei tre rami familiari che detengono l'integrale partecipazione azionaria della . Parte_2 E pure laddove fosse stata dimostrata l'esistenza di un patto parasociale di tale tenore, lo stesso - che ha efficacia vincolante per coloro che lo hanno sottoscritto - non poteva avere effetti sulla validità della delibera oggetto di impugnativa. Ma l'argomento è privo di pregio nella misura in cui nella non breve vita della compagine sociale in esame soltanto dal 2019 i soci condividevano la necessità di rimettere la governance societaria ad un organo pluripersonale, in rappresentanza di tutti i rami familiari e forse anche in ragione della complessa situazione di crisi che involgeva la compagine sociale, così responsabilizzando tutti i rami sociali ad investire in una soluzione che potesse evitare la dichiarazione di fallimento. Pertanto, la scelta di estromettere dall'organo gestorio l'ing. e con lo CP_3 stesso il ramo familiare dal medesimo rappresentato non può essere interpretata come atto lesivo diretto ad incidere sulla posizione sociale delle parti attrici, che non potevano rivendicare alcun diritto ad essere presenti nell'organo di gestione consiliare così come avevano accettato almeno fino all'ottobre 2019 senza rivendicare alcuna presenza nell'organo amministrativo. Nell'esaminare la fattispecie dell'abuso di maggioranza, la giurisprudenza ha sottolineato che l'annullabilità della delibera si determina quando la stessa non abbia una sua propria ed autonoma giustificazione sulla base dei legittimi interessi dei soci di maggioranza, ma la finalità fraudolenta in danno della minoranza ne costituisca l'unica ragione (Cass. n. 23282/07); e quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. 1361/2011). Nella fattispecie, dopo aver chiarito che la delibera impugnata perseguiva l'interesse sociale strettamente correlato al successo dell'injziativa concordataria che presupponeva l'esecuzione di un aumento del capitale sociale funzionale a dotare la società delle risorse finanziarie per non far naufragare la procedura ex art. 161 l. fall., non residuano spazi per ritenere - come sostiene parte attrice - che l'intento della delibera impugnata fosse esclusivamente quello di sbarazzarsi di un amministratore
“scomodo”. E ciò perché le risultanze probatorie testè esaminate hanno rivelato che la conflittualità nell'ambito dell'organo consiliare ed il contrasto che aveva paralizzato l'attività amministrativa rispondevano ad una precisa strategia di parte attrice diretta a
“boicottare” il piano concordatario pur dopo l'omologazione del tribunale e pur a fronte degli sforzi del commissario giudiziale a convincere i soci nel rispettare l'impegno assunto alla tempestiva esecuzione dell'aumento del capitale sociale della
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. Parte_9 Che non vi fosse alcun intento volto a marginalizzare e quindi diluire con l'aumento del capitale sociale la partecipazione sociale del ramo familiare facente capo a
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è stato corroborato dalla decisione dell'amministratore giudiziario Parte_6 nominato dal Tribunale (“Al punto di sostanziale inerzia cui la gestione della società in concordato è giunta per conflitti interni tra i soci, in effetti, soltanto la presenza di un amministratore di nomina giudiziaria potrà rassicurare il Tribunale ed il ceto creditorio sull'eseguibilità effettiva del concordato omologato”, questo il contenuto inequivocabile del decreto di nomina dell'amministratore giudiziario ex art. 185 l. fall.) di procedere all'aumento del capitale sociale, revocando la delibera assunta dal precedente organo consiliare.
Il rigetto della domanda di annullamento della delibera impugnata esclude che tale delibera abbia potuto cagionare un danno a tutte le parti attrici, venendo meno il profilo causale delle eventuali conseguenze pregiudizievoli correlate alla assunzione della delibera impugnata. Per quanto riguarda poi la domanda subordinata, in difetto dell'annullamento della delibera del 19.11.2021, parte attrice chiede il risarcimento del danno cagionato all'amministratore revocato in difetto di giusta causa, limitato al danno non patrimoniale che nella ricostruzione di parte consta del “danno all'immagine ed alla reputazione” e del “danno biologico di natura psichica” sofferto dall'amministratore revocato. Tale danno di cui si invoca il risarcimento viene imputato anche ai soci ( che hanno contribuito all'assunzione OP della delibera di revoca dell'ing. . CP_3 A norma dell'art. 2383 co. 3 c.c. l'assemblea può revocare gli amministratori “in qualunque tempo”, ossia durante tutta la durata del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica. La “giusta causa” di revoca è nozione distinta sia dal mero ”inadempimento”, sia dalle “gravi irregolarità” di cui all'art. 2409 c.c..: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o non dall'amministratore stesso, che però pregiudicano l'affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità: in una parola, il rapporto fiduciario tra le parti (cfr., in tal senso, Cass. 26 gennaio 2018, n. 2037; 23 marzo 2017, n. 7475;15 ottobre 2013, n. 23381; 14 maggio 2012, n. 7425; 5 agosto 2005, n. 16526; 7 agosto 2004, n. 15322; 21 novembre
1998, n. 11801; 22 giugno 1985, n. 3768).
Il legame di fiducia con la società, e, per essa, con i soci fonda, infatti, il rapporto di amministrazione, donde la giusta causa è integrata da ogni fatto che sia idoneo a comprometterlo. Proprio l'ampiezza dei poteri attribuiti all'organo amministrativo presuppone, invero, un'alta intensità di tale fiducia: onde giocoforza è “più ampio lo spazio aperto ai fatti idonei a scuoterla, e, conseguentemente, alla giustificatezza”, mentre la proporzionalità della revoca ai fatti imputati all'amministratore si risolve nella valutazione dell'idoneità di questi ultimi a turbare il rapporto di fiducia (così, in tema di dirigente aziendale, Cass. 7 agosto 2004, n. 15322).
Il potere di revoca è concesso dalla legge con notevole latitudine, alla luce dell'essenziale funzione svolta dall'amministratore di società per azioni, al fine del perseguimento degli scopi di questa. Tale potere discende dall'esercizio dell'autonomia privata, il cui esercizio è libero, ma “il confine di questa libertà è nella giusta causa della revoca” (cfr. in motivazione Cass. sent. n 2037/2018). Al riguardo, può parlarsi
“non già di un potere illimitato dell'assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata, che è limitata, ovviamente, non già in vista del conseguimento degli 15 interessi e degli obiettivi societari ma solo in considerazione del rispetto della posizione sociale ed economica dell'amministratore di società. Ossia in ragione della dignità e del sacrificio economico imposto alle persone che rivestono la carica amministrativa e che, in ragione dell'atto di revoca, vedono sacrificata, in una misura più o meno ampia, la propria posizione” (Cass. 15 aprile 2016, n. 7587, in motivazione). In estrema sintesi, quindi, la società ha un potere sostanziale di recesso ad nutum anche immotivato dal rapporto con l'amministratore nei cui confronti non ripone più fiducia, ma è tenuta al risarcimento del pregiudizio cagionato dalla scelta, ove essa eserciti tale facoltà in difetto di una giusta causa espressa ed illustrata nella delibera che determina la cessazione dell'incarico. Ciò premesso, sembra ultroneo indugiare sul difetto della giusta causa di revoca dell'amministratore non dimissionario e comunque la domanda di risarcimento del danno asseritamente cagionato dalla delibera impugnata deve essere disattesa.
La mancata previsione di un compenso per lo svolgimento della funzione gestoria esonera dal verificare se nella fattispecie sussista un danno patrimoniale connesso al compenso che avrebbe percepito sino alla scadenza naturale dell'incarico qualora fosse stato revocato senza giusta causa.
Esclusa la tutela del danno patrimoniale, parte attrice rivendica sia il danno all'immagine ed alla reputazione liquidato in una somma non inferiore a € 50.000, sia il danno biologico di natura psichica anch'esso non inferiore ad € 50.000. Parte attrice ha allegato il danno reputazionale, ritenendolo integrato dalla circostanza che la delibera è stata assunta mediante atto pubblico ed iscritta nel registro delle imprese in costanza di una procedura concorsuale che comporta “un elevato livello di attenzione” e da ultimo che il verbale della delibera conteneva dichiarazioni ingiuste e false. In questi termini, il Collegio ritiene che non sussiste alcun danno reputazionale cagionato all'ing. in ragione della delibera di revoca dall'incarico CP_3 amministrativo. La pubblicità della delibera connessa alla forma assunta nell'atto pubblico e dall'iscrizione nel registro delle imprese ha di certo comportato una diffusione all'esterno della notizia in questione comunque fisiologica e proporzionata con l'interesse della società a provvedervi, senza quindi l'utilizzo di forme e modalità integranti lesione della dignità personale.
Nessuna rilevanza ai fini della lesione alla propria reputazione può essere ascritta alla circostanza che la delibera sia intervenuta nel corso di una procedura concorsuale. Infine, l'allegazione relativa al contenuto della delibera riportante dichiarazioni ingiuste e false non risponde al vero in quanto la documentazione allegata che compendia gli esiti della procedura concordataria attesta che l'ing. ha assunto a più CP_3 riprese un atteggiamento ostativo, innescando quel conflitto e quei contrasti in seno all'organo consiliare che sono stati stigmatizzati nella delibera di revoca e che sono stati puntualmente rilevati anche dagli organi della procedura. Non è stata quindi fornita alcuna allegazione circa l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità.
Quanto infine al danno biologico determinato dalle gravi sofferenze psicologiche per la rimozione dall'organo gestorio, nessuno dei certificati medici prodotti in giudizio pone in relazione causale le sofferenze accertate con la delibera oggetto di impugnazione, bensì riconducono tali patemi a generiche “difficoltà lavorative” o all'intervenuto licenziamento che esclude il nesso causale con la delibera impugnata in questa sede (cfr. certificati medici 16 prodotti con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.). Come efficacemente controdedotto da controparte, l'insorgenza di gravi sofferenze psicologiche che parte attrice vorrebbe ascrivere alla perdita del ruolo di consigliere di amministrazione difficilmente possono essere poste in relazione eziologica con lo svolgimento di tale incarico limitato al triennio di svolgimento dello stesso. Diversa sarebbe l'ipotesi in cui l'incarico amministrativo fosse stato svolto in un ampio arco temporale, generando l'affidamento alla durevole conservazione della gestione societaria idonea a cagionare in tale fattispecie una forte sofferenza per la perdita di un ruolo centrale e duraturo nella governance societaria.
Non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate nei termini indicati nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n.
147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia (per € 100.000) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente Parte pronunziando sulle domande proposte da EDIL. I. e Pt_1 CP_1 CP_1 da nei confronti di CP_3 Parte_2 [...]
e Controparte_4
disattesa ogni altra Controparte_5 istanza, difesa o eccezione così provvede:
- rigetta le domande;
- condanna le parti attrici in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
Parte_2 [...] che si liquidano in € 15.000,00 per Controparte_4 compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione all'avv. Alberto Maria Garofalo dichiaratosi antistatario nonché in favore di
, che si liquidano in Controparte_5
€ 12.000,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%, con attribuzione (pro quota ed in parti uguali) agli avv.ti Filippo SS e Carlo
Domenico SS dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE DR. ADRIANO DEL BENE DR. LEONARDO PICA