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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3343/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to COSTANZA ORSOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to COSTANZA ORSOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio civile in Pordenone (PN) il 29/08/2020;
separati consensualmente con decreto di omologa del 06/04/2023 – R.G.
293/2023 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il Persona_1
10/06/2012 e , nata a [...] il [...]; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni congiunte del
20/12/2024 e cioè “1) i coniugi intendono regolare ogni loro rapporto economico ancora in essere fra loro, e quindi altresì provvedendo alla
reciproca cessione della comproprietà delle abitazioni site nel Comune di
Pordenone, alla Via Monte Pelmo, n. 2, e censite al foglio 14 mappale 34, sub
34 e 120, interno 2 e 3 -con l'impegno a provvedere al previo eventuale frazionamento delle stesse-, in modo tale che il signor diventi CP_1
l'esclusivo proprietario della porzione di immobile da frazionare con accesso
dall'interno 2 (sub 34), e la signora divenga l'esclusiva proprietaria Parte_1 della porzione dell'appartamento con accesso dall'interno 3 (sub. 120).
Il frazionamento dovrà avvenire in modo che la porzione d'immobile con accesso dall'interno 2 ( sia composto da soggiorno, cucina, CP_1
cameretta, camera matrimoniale, bagno, un terrazzo; mentre la porzione di immobile con accesso dall'interno 3 ( ) dovrà essere composta da Parte_1
soggiorno/cucina, bagno, cameretta, camera matrimoniale e un terrazzo. Il
tutto come attualmente suddiviso di fatto.
La cessione reciproca delle suddette proprietà, oggi condivise, avverrà in epoca successiva al pronunciando divorzio, CON l'esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria catastale ed ogni altra tassa a norma dell'articolo
19 della legge 74/87, delle sentenze della Corte Costituzionale 154 del 1999 e
202 del 2003, come confermato dalla circolare del Ministero delle Finanze 49/e del 16 marzo 2000, nonché dallo studio di data 16 luglio 1999. C.F._3
2) I coniugi dunque convengono che la porzione di abitazione familiare sita in
Pordenone alla Via Monte Pelmo, n. 2, con l'ingresso dall'interno n. 2, così
come attualmente divisa di fatto, resti in uso e godimento di divenga di proprietà del marito, signor mentre l'abitazione con accesso dal CP_1
2 medesimo civico, ma dall'interno 3, rimanga in godimento ed uso e divenga di proprietà esclusiva della moglie, signora . Parte_1
3) Le parti si impegnano a semplice richiesta di uno dei due a provvedere all'eventuale frazionamento dell'immobile sito nel Comune di Pordenone alla
Via Monte Pelmo, n. 2, censito al foglio 14 mappale 34, sub 34 e 120 (doc. n. 7),
secondo lo stato attuale su descritto, nonché a recarsi dal notaio che verrà
scelto per procedere alla suddetta cessione con le esenzioni richieste;
4) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, dichiarandosi e riconfermandosi economicamente autosufficienti. Pertanto non si prevede alcun assegno divorzile;
5) il signor e la signora confermano le condizioni di CP_1 Parte_1
separazione, oltre riportate, e si impegnano a rispettarsi come genitori,
nonché a riscontrare nel più breve tempo possibile le loro reciproche comunicazioni per le esigenze organizzative delle figlie, nel maggiore interesse di queste ultime;
6) le figlie minorenni verranno affidate ad entrambi i genitori, con
collocazione prevalente presso la madre, e con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé a fine settimana alternati, secondo il seguente schema ciclico:
- il mercoledì dalle ore 18:00 e tutta la giornata del giovedì le figlie staranno con il padre, che il venerdì mattina le accompagnerà alle loro attività; nel fine
Per_ Per settimana immediatamente successivo e staranno con la madre fino al martedì pomeriggio, quando trascorreranno il martedì dalle ore 18.00 con il padre, che le accompagnerà alle loro attività l'indomani. Il padre poi terrà le figlie anche il successivo fine settimana dalle ore 18:00 del venerdì, fino al lunedì mattina, quando le accompagnerà alle loro attività.
- Un tanto sempre e comunque nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e degli impegni, scolastici, culturali e sportivi delle figlie.
Per_ Per 7) Il signor potrà poi vedere e tenere con sé e nel corso CP_1
3 delle vacanze natalizie, nel periodo compreso dalla fine delle attività
scolastiche al giorno 30 dicembre fino alle ore 18.00, e, ad anni alterni, dalle ore 18.00 del 30 dicembre fino al termine delle vacanze natalizie, quando le accompagnerà alle proprie attività (anno 2024 il primo periodo verrà trascorso con il padre); parimenti nel corso delle festività pasquali i genitori si accordano che le figlie minori trascorreranno ad anni alterni tutto il periodo estivo con l'uno o l'altro genitore (anno 2025 il periodo di Pasqua verrà
trascorso interamente con la madre).
8) Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con le figlie
15 giorni anche non consecutivi, in periodo da concordarsi fra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno, sempre nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e delle superiori esigenze delle minori.
9) Per quanto riguarda le festività infra annuali i genitori si accordano di trascorrerle in via alternata con le figlie, cercando di suddividerle in modo equo ed avvicendato.
10) Resta inteso che i genitori potranno modificare quanto qui stabilito solo su comune accordo, e purché vi sia un previo, congruo e tempestivo preavviso,
sempre compatibilmente con i rispettivi orari di lavoro e con gli eventuali impegni scolastici, culturali, sportivi, e secondo le manifestate esigenze di
Per_ Per ed .
11) Considerata la capacità reddituale, economica e patrimoniale come dichiarata dai genitori, ed alla luce degli accordi raggiunti dagli stessi, ed ipotizzando un reddito medio mensile per la signora di € 1.300,00, Parte_1
nonché secondo l'attuale assetto ed organizzazione familiare, il padre si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minorenni la somma complessiva di € 340,00 (euro trecentoquaranta//00)
mensili, da corrispondersi secondo le modalità che verranno concordate fra i genitori, ma comunque mensilmente entro il giorno 15 di ogni mese, ed in
4 forma tracciata, con rivalutazione annua ed automatica secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dal 13° mese compreso e successivo alla data portata dall'accordo iniziale (11.7.2024).
12) Il signor si accollerà per intero il pagamento del mutuo per CP_1
l'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Pordenone alla Via Monte Pelmo,
n. 2, censito al foglio 14 mappale 34, sub 34 e 120 (doc. n. 7), con la suddivisione interna su indicata, rinunciando fin d'ora a richiedere qualsiasi cifra alla moglie.
13) Quest'ultima beneficerà altresì dell'assegno unico e di ogni contributo e/o indennizzo a favore della famiglia e/o delle figlie;
14) il padre provvederà al versamento del 60% di tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per entrambe le figlie, secondo il protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Pordenone ed allegato sub. n. 8,
che i genitori dichiarano di ben conoscere.
Ogni versamento fra i genitori dovrà avvenire in forma tracciata.
15) I coniugi concordano che eventuali detrazioni fiscali saranno poste al
100% a favore del padre.
Per_ Per 16) I genitori concordano che le figlie e potranno espatriare per ferie con uno dei genitori, ed entrambi esprimono reciproco consenso altresì al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli, compreso il passaporto.
17) Ciascuno dei coniugi affronterà le spese legali della presente procedura in via disgiunta.
18) I coniugi e dichiarano di prestare la loro completa e Parte_1 CP_1
totale acquiescenza all'emanando provvedimento di divorzio, e pertanto rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione avverso lo stesso”.
Motivi della decisione
FATTO
5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte,
riportate in epigrafe.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 dichiara la separazione personale tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Pordenone Controparte_1
(PN), in data 29/08/2020;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2020, atto n. 36, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 27/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3343/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to COSTANZA ORSOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to COSTANZA ORSOLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio civile in Pordenone (PN) il 29/08/2020;
separati consensualmente con decreto di omologa del 06/04/2023 – R.G.
293/2023 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il Persona_1
10/06/2012 e , nata a [...] il [...]; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni congiunte del
20/12/2024 e cioè “1) i coniugi intendono regolare ogni loro rapporto economico ancora in essere fra loro, e quindi altresì provvedendo alla
reciproca cessione della comproprietà delle abitazioni site nel Comune di
Pordenone, alla Via Monte Pelmo, n. 2, e censite al foglio 14 mappale 34, sub
34 e 120, interno 2 e 3 -con l'impegno a provvedere al previo eventuale frazionamento delle stesse-, in modo tale che il signor diventi CP_1
l'esclusivo proprietario della porzione di immobile da frazionare con accesso
dall'interno 2 (sub 34), e la signora divenga l'esclusiva proprietaria Parte_1 della porzione dell'appartamento con accesso dall'interno 3 (sub. 120).
Il frazionamento dovrà avvenire in modo che la porzione d'immobile con accesso dall'interno 2 ( sia composto da soggiorno, cucina, CP_1
cameretta, camera matrimoniale, bagno, un terrazzo; mentre la porzione di immobile con accesso dall'interno 3 ( ) dovrà essere composta da Parte_1
soggiorno/cucina, bagno, cameretta, camera matrimoniale e un terrazzo. Il
tutto come attualmente suddiviso di fatto.
La cessione reciproca delle suddette proprietà, oggi condivise, avverrà in epoca successiva al pronunciando divorzio, CON l'esenzione delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria catastale ed ogni altra tassa a norma dell'articolo
19 della legge 74/87, delle sentenze della Corte Costituzionale 154 del 1999 e
202 del 2003, come confermato dalla circolare del Ministero delle Finanze 49/e del 16 marzo 2000, nonché dallo studio di data 16 luglio 1999. C.F._3
2) I coniugi dunque convengono che la porzione di abitazione familiare sita in
Pordenone alla Via Monte Pelmo, n. 2, con l'ingresso dall'interno n. 2, così
come attualmente divisa di fatto, resti in uso e godimento di divenga di proprietà del marito, signor mentre l'abitazione con accesso dal CP_1
2 medesimo civico, ma dall'interno 3, rimanga in godimento ed uso e divenga di proprietà esclusiva della moglie, signora . Parte_1
3) Le parti si impegnano a semplice richiesta di uno dei due a provvedere all'eventuale frazionamento dell'immobile sito nel Comune di Pordenone alla
Via Monte Pelmo, n. 2, censito al foglio 14 mappale 34, sub 34 e 120 (doc. n. 7),
secondo lo stato attuale su descritto, nonché a recarsi dal notaio che verrà
scelto per procedere alla suddetta cessione con le esenzioni richieste;
4) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, dichiarandosi e riconfermandosi economicamente autosufficienti. Pertanto non si prevede alcun assegno divorzile;
5) il signor e la signora confermano le condizioni di CP_1 Parte_1
separazione, oltre riportate, e si impegnano a rispettarsi come genitori,
nonché a riscontrare nel più breve tempo possibile le loro reciproche comunicazioni per le esigenze organizzative delle figlie, nel maggiore interesse di queste ultime;
6) le figlie minorenni verranno affidate ad entrambi i genitori, con
collocazione prevalente presso la madre, e con facoltà per il padre di vederle e tenerle con sé a fine settimana alternati, secondo il seguente schema ciclico:
- il mercoledì dalle ore 18:00 e tutta la giornata del giovedì le figlie staranno con il padre, che il venerdì mattina le accompagnerà alle loro attività; nel fine
Per_ Per settimana immediatamente successivo e staranno con la madre fino al martedì pomeriggio, quando trascorreranno il martedì dalle ore 18.00 con il padre, che le accompagnerà alle loro attività l'indomani. Il padre poi terrà le figlie anche il successivo fine settimana dalle ore 18:00 del venerdì, fino al lunedì mattina, quando le accompagnerà alle loro attività.
- Un tanto sempre e comunque nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e degli impegni, scolastici, culturali e sportivi delle figlie.
Per_ Per 7) Il signor potrà poi vedere e tenere con sé e nel corso CP_1
3 delle vacanze natalizie, nel periodo compreso dalla fine delle attività
scolastiche al giorno 30 dicembre fino alle ore 18.00, e, ad anni alterni, dalle ore 18.00 del 30 dicembre fino al termine delle vacanze natalizie, quando le accompagnerà alle proprie attività (anno 2024 il primo periodo verrà trascorso con il padre); parimenti nel corso delle festività pasquali i genitori si accordano che le figlie minori trascorreranno ad anni alterni tutto il periodo estivo con l'uno o l'altro genitore (anno 2025 il periodo di Pasqua verrà
trascorso interamente con la madre).
8) Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà trascorrere con le figlie
15 giorni anche non consecutivi, in periodo da concordarsi fra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno, sempre nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e delle superiori esigenze delle minori.
9) Per quanto riguarda le festività infra annuali i genitori si accordano di trascorrerle in via alternata con le figlie, cercando di suddividerle in modo equo ed avvicendato.
10) Resta inteso che i genitori potranno modificare quanto qui stabilito solo su comune accordo, e purché vi sia un previo, congruo e tempestivo preavviso,
sempre compatibilmente con i rispettivi orari di lavoro e con gli eventuali impegni scolastici, culturali, sportivi, e secondo le manifestate esigenze di
Per_ Per ed .
11) Considerata la capacità reddituale, economica e patrimoniale come dichiarata dai genitori, ed alla luce degli accordi raggiunti dagli stessi, ed ipotizzando un reddito medio mensile per la signora di € 1.300,00, Parte_1
nonché secondo l'attuale assetto ed organizzazione familiare, il padre si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie minorenni la somma complessiva di € 340,00 (euro trecentoquaranta//00)
mensili, da corrispondersi secondo le modalità che verranno concordate fra i genitori, ma comunque mensilmente entro il giorno 15 di ogni mese, ed in
4 forma tracciata, con rivalutazione annua ed automatica secondo le variazioni degli indici ISTAT a partire dal 13° mese compreso e successivo alla data portata dall'accordo iniziale (11.7.2024).
12) Il signor si accollerà per intero il pagamento del mutuo per CP_1
l'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Pordenone alla Via Monte Pelmo,
n. 2, censito al foglio 14 mappale 34, sub 34 e 120 (doc. n. 7), con la suddivisione interna su indicata, rinunciando fin d'ora a richiedere qualsiasi cifra alla moglie.
13) Quest'ultima beneficerà altresì dell'assegno unico e di ogni contributo e/o indennizzo a favore della famiglia e/o delle figlie;
14) il padre provvederà al versamento del 60% di tutte le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per entrambe le figlie, secondo il protocollo attualmente in vigore presso il Tribunale di Pordenone ed allegato sub. n. 8,
che i genitori dichiarano di ben conoscere.
Ogni versamento fra i genitori dovrà avvenire in forma tracciata.
15) I coniugi concordano che eventuali detrazioni fiscali saranno poste al
100% a favore del padre.
Per_ Per 16) I genitori concordano che le figlie e potranno espatriare per ferie con uno dei genitori, ed entrambi esprimono reciproco consenso altresì al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli, compreso il passaporto.
17) Ciascuno dei coniugi affronterà le spese legali della presente procedura in via disgiunta.
18) I coniugi e dichiarano di prestare la loro completa e Parte_1 CP_1
totale acquiescenza all'emanando provvedimento di divorzio, e pertanto rinunciano a qualsiasi forma di impugnazione avverso lo stesso”.
Motivi della decisione
FATTO
5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
Le parti hanno, altresì, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con successive note scritte le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte,
riportate in epigrafe.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3,
comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
6 dichiara la separazione personale tra e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Pordenone Controparte_1
(PN), in data 29/08/2020;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2020, atto n. 36, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 27/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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