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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/06/2024, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Silvia Migliori Presidente dott.ssa Sonia Porreca Relatore dott.ssa Carmen Giraldi Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1942 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CERA STEFANO e dall'Avvocato ZULLO LINDA del Foro di
Bologna parte attrice contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato GUGLIELMINI MATTEO del Foro di Bologna parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 29/02/2024
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 16.2.2021 hiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con pagina 1 di 13 in FR LI (MO) il 30/05/2007, Controparte_1
PE unione dalla quale nascevano i figli (cl. 2007) ed (cl. 2011). La PE_1
separazione coniugale, al termine di una complessa e dolorosa vicenda familiare, era stata definita con sentenza n. 1332/2020 resa in data 27.10.2020 dal Tribunale di Modena, che aveva affidato la prole ai Servizi Sociali, cui era stato delegato il compito di avviare un percorso di riavvicinamento dei figli alla figura paterna con obbligo di segnalazione alle autorità competenti di ogni condotta materna non collaborante e pregiudizievole per i minori. Il ricorrente sosteneva che, nonostante l'intervento dei Servizi Sociali, aveva ancora enormi difficoltà di relazione con i figli a causa delle condotte materne;
ritenute invariate le condizioni economiche, concludeva in via principale per l'integrale conferma del regime separativo vigente, facendo tuttavia riserva di valutare in corso di causa, in caso di perdurante disagio dei figli, una eventuale formalizzazione della richiesta di loro affido eterofamiliare, quale ultima ed estrema soluzione per superare le inopportune influenze materne.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla Controparte_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio, ma offriva della vicenda e della situazione familiare una prospettazione affatto diversa;
riferiva che dopo la sentenza di separazione i Servizi Sociali avevano dato piena attuazione al progetto delineato dal Tribunale di Modena, pur con una necessaria gradualità, dovendo tenere conto delle esigenze e dei desiderata dei minori;
lamentava che il contributo economico paterno era insufficiente alla luce del poco tempo che lo di fatto trascorreva con i figli e, in conclusione, chiedeva la conferma del Pt_1
regime separativo per quanto concernente l'affido, il collocamento e le visite alla prole;
chiedeva, invece, un aumento del contributo paterno per il mantenimento ordinario della prole da € 300,00 per ciascun figlio (stabilito in sede separativa) ad
€ 500,00 mensili per la primogenita e € 400,00 mensili per il PE_1
PE secondogenito , ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori.
Con ordinanza del 14.9.2021, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei pagina 2 di 13 coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione.
La causa, intervenuto il PM con atto del 2.2.2022, era istruita con approfondimenti sulla capacità genitoriale delle parti e sulla situazione psico- emotiva dei minori;
venivano acquisite plurime relazioni dei Servizi Sociali, cui era affidato il compito di dare attuazione e monitorare gli esiti del progetto delineato in sede di CTU.
All'udienza del 29.2.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 7 giugno 2024.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile il 30/05/2007 in
FR LI (MO), vivono separati in forza di sentenza n.
1332/2020 resa in data 27.10.2020 dal Tribunale di Modena, passata in giudicato.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
➢ Sull'affido e sul collocamento della prole
• Lo scenario familiare e l'analisi della CTU genitoriale
Lo scenario familiare in esame ha rivelato, sin dall'inizio, un elevato grado di complessità per la problematicità delle dinamiche relazionali che per anni hanno permeato il nucleo.
La CTU disposta in istruttoria ha costituito il punto di partenza per l'avvio di un progetto che, in corso di causa, si è rivelato positivo per i figli della coppia e, nella sostanza, utile a consentire ai genitori di evolvere, almeno in parte, in direzione pagina 3 di 13 maturativa rispetto alle criticità del passato e che all'inizio del procedimento ancora ostacolavano la condivisione delle funzioni parentali, nonostante il legame affettivo indubbiamente sussistente in ciascun genitore nei confronti dei due figli.
La consulente nominata d'ufficio, dott.ssa , nella relazione PEsona_3
depositata in atti il 14.11.2022 ha ripercorso in modo chiaro e sintetico il dipanarsi delle vicende familiari, che hanno implicato risvolti giudiziari anche sul piano penale, con una pericolosa triangolazione tra dinamiche reciprocamente accusatorie dei coniugi e figli minori: “In particolare – scrive la dott.ssa
[...]
a pag. 6 della relazione cit. – a seguito della denuncia presentata dalla PE_3
signora RI in data 12.09.2018, successivamente integrata dalla stessa in data 14.09.2018, viene avviato un procedimento penale a carico del sig. Pt_1
e della di lui compagna, signora , entrambi accusati di violenza sessuale a CP_2
danno della minore ai sensi dell'art. 609 bis- ter c.p., che ha PEsona_4
implicato il diretto coinvolgimento della ragazzina con riferimento alla perizia disposta nell'ambito dell'incidente probatorio volto ad accertarne l'idoneità a rendere testimonianza sui fatti denunciati. La perizia ha concluso per la non idoneità alla testimonianza della minore, ritenuta suggestionata da una rappresentazione scissa e dicotomica della realtà familiare. Il complesso dipanarsi delle vicende familiari, ratificato dagli stravolgimenti dei suoi assetti, che hanno permesso di assistere in una prima fase allo sbilanciamento dei figli in favore del padre con l'espulsione della madre per poi lasciare spazio all'alleanza dei minori con la madre e all'estromissione del padre, tuttora mantenute, ha visto il coinvolgimento dei Servizi Sociali a partire dal 2015, in relazione all'esposizione dei figli alla elevata conflittualità intragenitoriale”.
All'inizio del presente giudizio di divorzio ed affidati al PE_1 CP_3
Servizio Sociale in ragione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena per la separazione coniugale dei genitori, erano in carico al Servizio Sociale di
San Giovanni in PEsiceto.
Quanto a , la dott.ssa aveva rilevato un'evoluzione in chiave PE_1 PE_3
peggiorativa del suo assetto psicoemotivo, con configurazione personologica problematica: “In effetti – scrive la CTU a pag. 7 della relazione cit. – gli aspetti
pagina 4 di 13 scissionali rinvenuti nel passato con riferimento alle rappresentazioni interne delle figure di accudimento, in relazione all'evinto conflitto di lealtà nei confronti delle figure genitoriali di cui è risultata ostaggio, connesso all'impropria PE_1
triangolazione ad opera dei due genitori, ovvero alla sua sovraesposizione, sin da epoca remota, alle problematiche afferenti alla relazione intragenitoriale, pare aver assunto nel tempo significato pervasivo, al punto da impedire tuttora alla ragazza quel compito integrativo necessario a traghettarla verso una strutturazione unitaria e armonica di sé. … Il problematico funzionamento di
registrato a livello personale, si associa inoltre a significative difficoltà PE_1
rinvenute sul versante delle relazioni interpersonali: vengono riferite fatiche nella declinazione del rapporto con i pari, con i quali si profila la necessità della mediazione dell'adulto e in generale l'inclinazione ad allacciare relazioni orientate alla dipendenza sul versante interpersonale, in grado di innalzare il rischio che la personalità si plasmi sulle aspettative dell'altro. Sul piano affettivo si rinviene la prevalente sintonizzazione su un registro emotivo di marca negativa, testimoniato dalla dominanza di sentimenti quali rabbia, sfiducia, sconforto e preoccupazione, che si accompagna ad una rinvenuta tendenza alla flessione dell'umore, con franche slatentizzazioni in direzione depressiva”. PE In riferimento ad , le valutazioni della dott.ssa erano state le PE_3
seguenti: il quadro psicologico del minore era ritenuto “contraddistinto da una valida dotazione cognitiva e dalla congrua disponibilità di risorse personali, anche rintracciate nell'adattività dei meccanismi di difesa, che allo stato
PE preservano l'equilibrio psicologico di , pur minacciato dalla complessità delle dinamiche e degli assetti relazionali familiari. … la registrata indefinitezza dei ricordi autobiografici relativi ai comportamenti genitoriali e agli eventi familiari, su cui comunque si reggono l'attuale polarizzazione del minore in direzione materna e la ferma espulsione della figura paterna, suggerisce la PE difficoltà di di mantenere i vissuti e le rappresentazioni interne al riparo dalle influenze suggestive cui è più o meno direttamente esposto, in grado di contaminarne lo stato psicologico e persino il percorso di definizione personale”
(cfr. pag. 8 della relazione cit.).
pagina 5 di 13 Il peggioramento della condizione psicologica dei figli, con perdurante estromissione della figura paterna dal dipanarsi della vita dei ragazzi anche per le ambivalenze materne alimentate dai sottesi convincimenti circa la dannosità del genitore, e il persistere di significative criticità afferenti alla relazione intragenitoriale inducevano, dunque, la CTU ad elaborare un dettagliato progetto di aiuto per i minori che, fermo l'affido della prole ai Servizi Sociali e il collocamento in ambito materno (dato il rischio correlato ad uno sradicamento dall'ambiente familiare), prevedeva per i ragazzi la possibilità di beneficiare di un ambiente neutro in cui declinare parte della propria quotidianità, e, nello specifico, la frequenza da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 pomeriggi alla settimana
PE da parte di di un centro educativo diurno con contestuale supporto psicologico e la frequenza diurna intensiva da parte di di una comunità PE_1
educativo-integrata con proseguimento della terapia psicologica e farmacologica in corso.
• Il percorso compiuto
L'attuazione del progetto delineato dalla CTU nella relazione depositata in atti il
14.11.2022 è stata immediatamente delegata ai Servizi Sociali affidatari con provvedimento reso a verbale di udienza del 17.11.2022.
Le relazioni periodicamente fatte pervenire dai Servizi Sociali hanno comprovato il lento ma positivo evolversi della situazione del nucleo e dei minori.
Quanto a nelle relazioni pervenute nell'aprile 2023 e poi nell'ottobre PE_1
2023 i Servizi Sociali hanno dato atto che la ragazza ha frequentato la comunità quotidianamente in modo intensivo;
pur manifestando una certa iniziale fatica nell'adattamento al nuovo regime, la ragazza ha sin da subito ridotto i gesti autolesivi;
il quadro clinico si è stabilizzato grazie ad una buona adesione alla terapia farmacologica e psicologica e il rendimento scolastico è migliorato nel tempo. I progressi sono stati, dunque, significativi, tenuto conto della gravità della situazione di partenza, pur rimanendo assai complessa l'area di gestione della figura paterna. PE Il EL , dal canto suo, ha iniziato a frequentare la comunità nei giorni stabiliti, intessendo buone relazioni con gli educatori;
dapprima restio a parlare pagina 6 di 13 della sua situazione familiare, si è pian piano aperto alla figura paterna, mostrando disponibilità a qualche incontro, pur in un setting che rispettasse le sue fragilità.
L'ultimo aggiornamento dei Servizi Sociali è contenuto nella relazione datata 23 febbraio 2024 agli atti.
peraltro ormai prossima alla maggiore età (che compirà a gennaio 2025), PE_1
ha mostrato notevoli miglioramenti in ambito familiare, scolastico e sociale: dalle verifiche effettuate in Comunità emerge che si è sempre mostrata precisa PE_1
e puntuale nel mantenere gli impegni presi;
con gli educatori si è rapportata in maniera adeguata, entusiasta e propositiva rispetto alle attività da fare insieme, confidandosi anche rispetto a situazioni di criticità; ha smesso la terapia farmacologica, ha continuato ad avere un buon rendimento scolastico e, su sua richiesta (originata da un certo disagio nel vivere in contesto comunitario), ha iniziato un percorso educativo individuale. Rispetto alla figura paterna ha più volte ribadito che il suo essere stata ascoltata rispetto alla sua difficoltà nel pensare ad un possibile riavvicinamento con il padre ha avuto un importante effetto stabilizzante, permettendole di concentrarsi su altri aspetti della sua vita;
quanto alla madre, pur rimanendo ambivalente la dinamica relazionale, è emerso un impegno reciproco verso più efficaci strategie di relazione.
PE Anche per i progressi riscontrati sono stati significativi: la partecipazione del ragazzo alle attività della Comunità diurna (che frequenta a cadenza bisettimanale) è stata costante ed assidua;
si è mostrato socievole ed educato, con grande apertura verso le figure educative;
molto integrato nel contesto scolastico, dove ha instaurato relazioni significative con alcuni compagni e docenti, ha raggiunto buoni risultati di rendimento. In merito agli incontri protetti con il padre, il ragazzo è apparso spesso in difficoltà nel gestire una giusta distanza interpersonale e nell'accettare i tentativi del padre di accedere ad un livello più PE profondo di relazione, ma nonostante ciò, si è presentato con regolarità agli incontri, organizzati indicativamente ogni 3 settimane presso il Servizio, e ha accettato il supporto degli operatori in tale percorso affidandosi a loro.
I progressi dei minori in termini di serenità ed equilibrio sono conseguenza anche dei miglioramenti dell'assetto intragenitoriale, di cui pure hanno dato conto da pagina 7 di 13 ultimo i Servizi Sociali.
Nella citata relazione del febbraio 2024, infatti, l'assistente sociale e la psicologa firmatarie del documento riferiscono che “la conflittualità tra i due genitori sembra essersi abbassata”, anche perché “stanchi della dinamica conflittuale che li ha coinvolti per anni”; in questi mesi hanno dimostrato “un'ottima tenuta … presentandosi ai tanti incontri programmati a sostegno del nucleo, organizzandosi ogni volta, nonostante gli impegni lavorativi e familiari. In diversi momenti, seppur separatamente, hanno dimostrato di avere opinioni simili per ciò che riguarda l'educazione dei figli, condividendo i valori del dovere e dell'impegno nello studio e nel lavoro, l'importanza di costruire un futuro per i figli che possa garantire a questi ultimi una piena realizzazione di sé. Entrambi hanno dimostrato di saper accettare le scelte autonome dei ragazzi senza per questo sottrarsi alla loro funzione di guida, senza proiettare su di loro le proprie aspettative”, rimarcando come “queste posizioni condivise sembrano rappresentare un'opportunità per iniziare a costruire un ruolo genitoriale che sia fondato sulla condivisione e non più solo sullo scontro”.
Lo “ha preso atto dell'impossibilità di ad incontrarlo e più volte Pt_1 PE_1
ha dichiarato la speranza che in un futuro la figlia voglia riavvicinarsi a lui;
ad oggi ha accettato il limite posto da , attenendosi alle indicazioni del PE_1
PE Servizio, seppur con sofferenza”. Anche nei confronti del figlio , “il padre si sta dimostrando capace di accettare i tempi e le difficoltà del figlio nel percorso
PE di riavvicinamento, le volte in cui si è dimostrato in difficoltà nell'incontro protetto ha saputo accettare che quest'ultimo si concludesse anticipatamente ed ha sempre autorizzato il figlio a sottrarsi nei momenti di difficoltà emotiva”, PE ribadendo più volte “che vuole che si senta libero di decidere quale posto dargli nella sua vita, sottolineando che ci sarà per lui, ogni volta che vorrà a prescindere da quanto regolarmente o meno si vedranno”.
D'altro canto, anche la RI, da quando sono iniziati gli incontri tra il padre
PE ed , ha saputo mantenere una posizione “neutra, non giudicante, dichiarandosi favorevole al fatto che il figlio possa costruire un'immagine sua del padre”.
pagina 8 di 13 • L'analisi degli esiti
Il lungo e articolato percorso compiuto dal nucleo soprattutto in questi ultimi due anni induce il Collegio a valorizzare i miglioramenti conseguiti in termini di relazione intragenitoriale ed equilibrio psicoemotivo dei minori, con prognosi favorevole all'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori: le parti, pur con i limiti e le difficoltà correlate ad una storia familiare dolorosa e grave, hanno mostrato di saper comprendere quale sia l'unica strada da percorrere nell'interesse dei minori, abbandonando gli atteggiamenti recriminatori e antagonisti – che per anni hanno alimentato un vero e proprio fronte di guerra – iniziando, finalmente, a collaborare per rispettare le fragilità dei ragazzi.
I minori rimarranno collocati presso la madre. PE che tra pochi mesi PE_1
compirà 18 anni, nulla viene disposto quanto alle visite paterne, allo stato interrotte per indisponibilità della ragazza a riavvicinarsi alla figura genitoriale.
PE Quanto ad , il ragazzo proseguirà la frequenza del Centro diurno, con delega ai Servizi Sociali per la programmazione e la gestione delle visite paterne nel rispetto della periodicità ritenuta più confacente alla situazione psico-emotiva del minore, con facoltà di incremento e di progressiva liberalizzazione ove le condizioni concrete lo consentiranno.
Entrambi i ragazzi dovranno proseguire il percorso psicologico in corso.
Ai Servizi Sociali viene delegato il compito di vigilare, supportare e assistere il nucleo per i successivi tre anni, con facoltà di immediata segnalazione alla
Procura minorile di fatti e/o circostanze pregiudizievoli per i minori.
➢ Sulle questioni economiche
In sede di precisazione delle conclusioni è rimasto controverso il tema economico del mantenimento della prole: lo ha chiesto, infatti, la conferma delle Pt_1
determinazioni già assunte in sede separativa (che prevedevano un contributo paterno di € 600,00 mensili complessive, oltre al 50% delle spese straordinarie), mentre la RI ha chiesto un aumento del contributo paterno ad € 500,00 mensili per la primogenita e ad € 400,00 mensili per il secondogenito, ferma la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
pagina 9 di 13 Al riguardo, va rimarcato che entrambe le parti hanno un lavoro stabile, con redditi sostanzialmente equivalenti a quelli percepiti in epoca separativa.
Lo ha prodotto in atti dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta Pt_1
dal 2017 al 2022, comprovando un reddito netto (ottenuto sottraendo all'imponibile l'imposta netta e le addizionali) mediamente pari a € 33.895,00 netti annui, corrispondente a circa € 2.824,00 netti mensili [nel dettaglio: anno 2017/€
18.450 netti annui (€ 1.537 netto mese); anno 2018/€ 18.479 netti annui (€ 1.539 netto mese); anno 2019/€ 17.298 netti annui (€ 1.441 netto mese); anno 2020/€ 18.198 netti annui (€ 1.516 netto mese); anno 2021/€ 18.920 netti annui (€ 1.576 netto mese); anno 2022/€ 19.767 netti annui
(€ 1.647 netto mese)]; vive in casa intestata alla compagna ( , per il Parte_2
cui acquisto hanno entrambi contratto un mutuo ipotecario (cfr. doc. n. 22 fasc.
Avv.ti Cera-Zullo); ha documentato di avere due finanziamenti in corso, uno a sé intestato per far fronte alle spese del procedimento penale con rata di € 384,00 mensili e scadenza nel luglio 2029 (cfr. doc. n. 20 fasc. Avv.ti Cera-Zullo), e l'altro, cointestato con la compagna, con rata complessiva di € 451,00 mensili con scadenza luglio 2028 (cfr. doc. n. 21 fasc. Avv.ti Cera-Zullo).
Quanto alla RI, ha prodotto in atti dichiarazioni fiscali relative al medesimo periodo di imposta dal 2017 al 2022, comprovando un reddito netto (ottenuto sottraendo all'imponibile l'imposta netta e le addizionali) mediamente pari a €
18.518,00 netti annui, corrispondente a circa € 1.543,00 netti mensili [nel dettaglio: anno 2017/€ 18.450 netti annui (€ 1.537 netto mese); anno 2018/€ 18.479 netti annui (€ 1.539 netto mese); anno 2019/€ 17.298 netti annui (€ 1.441 netto mese); anno 2020/€ 18.198 netti annui
(€ 1.516 netto mese); anno 2021/€ 18.920 netti annui (€ 1.576 netto mese); anno 2022/€ 19.767 netti annui (€ 1.647 netto mese)]; vive in locazione al canone di € 600,00 mensili (cfr. doc. n. 2 fasc. convenuta).
Considerata la profilazione delle parti come sin qui tratteggiata, tenuto conto delle significative maggiori disponibilità dello anche al netto degli oneri su di Pt_1
sé gravanti, valutato il tempo decisamente prevalente che i figli della coppia trascorrono con la madre, considerate altresì le esigenze correlate alla crescita dei ragazzi rispetto all'epoca separativa, il contributo paterno per il mantenimento dei figli va aumentato con decorrenza dalla data della presente decisione ad € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio), somma, rivalutabile in base agli indici Istat
pagina 10 di 13 annuali, da corrispondere mediante versamento alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui disciplina si fa integrale richiamo al Protocollo in uso presso questo Tribunale.
• Sulle spese di lite
All'esito del giudizio l'attore è risultato prevalentemente soccombente sia sotto il profilo del regime di affido della prole che, sia pure in minima parte, sotto il profilo delle determinazioni economiche.
Le spese di lite sono, dunque, compensate tra le parti nella misura di 4/5, con residua quota di 1/5 a carico di . La relativa liquidazione è fatta Parte_1
in dispositivo per l'intero sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta, nonché della notula depositata in atti.
Il compenso liquidato al CTU, dott.ssa , viene definitivamente PEsona_3
posto a carico di entrambe le parti in via solidale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 30/05/2007 in
FR LI (MO) tra (nato a Parte_1
BOLOGNA (BO) il 07/07/1970) e (nata a [...] il Controparte_1
17/07/1978), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
FR LI (MO), atto n. n. 16 – Parte 1 – Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di FR LI
(MO); PE 2) DISPONE che i figli minori della coppia, (n. il 12.1.2007) ed PE_1
(n. il 23.6.2011), siano affidati ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
3) DISPONE che i minori mantengano la residenza unitamente alla madre;
4) DELEGA ai Servizi Sociali il compito di vigilare, supportare e assistere il pagina 11 di 13 nucleo per la durata di anni 3, con il compito specifico (a) di proseguire il percorso di ausilio psicologico per i minori e (b) di programmare e gestire le visite
PE tra il padre ed nel rispetto della periodicità ritenuta più confacente alla situazione psico-emotiva del minore, con facoltà di incremento e di progressiva liberalizzazione ove le condizioni concrete lo consentiranno;
5) PONE a carico di l'obbligo di versare a Parte_1
la somma di € 800,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento ordinario della prole (€ 400,00 per ciascun figlio), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere con decorrenza dalla data della presente decisione entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto
2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, di seguito riportato: I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a)
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata
dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali,
precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto
pubblici; e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti
a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da
concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non
abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo
pagina 12 di 13 adeguatamente, salvi diversi accordi: III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità
dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa
e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie
relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
6) CONDANNA a rifondere a Parte_1 CP_1
1/5 delle spese di lite (compensate tra le parti nella residua quota di
[...]
4/5), spese liquidate per l'intero in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, tributi e contributi come per legge;
7) PONE definitivamente a carico solidale delle parti il compenso spettante al
CTU, dott.ssa , liquidato con separato decreto agli atti. PEsona_3
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
FR LI (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti per quanto delegato al capo 4) del dispositivo.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 07/06/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Sonia Porreca
IL PRESIDENTE dott.ssa Silvia Migliori
pagina 13 di 13
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Silvia Migliori Presidente dott.ssa Sonia Porreca Relatore dott.ssa Carmen Giraldi Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1942 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2021 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CERA STEFANO e dall'Avvocato ZULLO LINDA del Foro di
Bologna parte attrice contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato GUGLIELMINI MATTEO del Foro di Bologna parte convenuta
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 29/02/2024
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 16.2.2021 hiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con pagina 1 di 13 in FR LI (MO) il 30/05/2007, Controparte_1
PE unione dalla quale nascevano i figli (cl. 2007) ed (cl. 2011). La PE_1
separazione coniugale, al termine di una complessa e dolorosa vicenda familiare, era stata definita con sentenza n. 1332/2020 resa in data 27.10.2020 dal Tribunale di Modena, che aveva affidato la prole ai Servizi Sociali, cui era stato delegato il compito di avviare un percorso di riavvicinamento dei figli alla figura paterna con obbligo di segnalazione alle autorità competenti di ogni condotta materna non collaborante e pregiudizievole per i minori. Il ricorrente sosteneva che, nonostante l'intervento dei Servizi Sociali, aveva ancora enormi difficoltà di relazione con i figli a causa delle condotte materne;
ritenute invariate le condizioni economiche, concludeva in via principale per l'integrale conferma del regime separativo vigente, facendo tuttavia riserva di valutare in corso di causa, in caso di perdurante disagio dei figli, una eventuale formalizzazione della richiesta di loro affido eterofamiliare, quale ultima ed estrema soluzione per superare le inopportune influenze materne.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla Controparte_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio, ma offriva della vicenda e della situazione familiare una prospettazione affatto diversa;
riferiva che dopo la sentenza di separazione i Servizi Sociali avevano dato piena attuazione al progetto delineato dal Tribunale di Modena, pur con una necessaria gradualità, dovendo tenere conto delle esigenze e dei desiderata dei minori;
lamentava che il contributo economico paterno era insufficiente alla luce del poco tempo che lo di fatto trascorreva con i figli e, in conclusione, chiedeva la conferma del Pt_1
regime separativo per quanto concernente l'affido, il collocamento e le visite alla prole;
chiedeva, invece, un aumento del contributo paterno per il mantenimento ordinario della prole da € 300,00 per ciascun figlio (stabilito in sede separativa) ad
€ 500,00 mensili per la primogenita e € 400,00 mensili per il PE_1
PE secondogenito , ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie tra i genitori.
Con ordinanza del 14.9.2021, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei pagina 2 di 13 coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, nominando il Giudice Istruttore per la prosecuzione.
La causa, intervenuto il PM con atto del 2.2.2022, era istruita con approfondimenti sulla capacità genitoriale delle parti e sulla situazione psico- emotiva dei minori;
venivano acquisite plurime relazioni dei Servizi Sociali, cui era affidato il compito di dare attuazione e monitorare gli esiti del progetto delineato in sede di CTU.
All'udienza del 29.2.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione;
decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 7 giugno 2024.
§
La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero i coniugi, che hanno celebrato matrimonio civile il 30/05/2007 in
FR LI (MO), vivono separati in forza di sentenza n.
1332/2020 resa in data 27.10.2020 dal Tribunale di Modena, passata in giudicato.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e succ. mod. per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Venendo alle domande accessorie, si osserva quanto segue.
➢ Sull'affido e sul collocamento della prole
• Lo scenario familiare e l'analisi della CTU genitoriale
Lo scenario familiare in esame ha rivelato, sin dall'inizio, un elevato grado di complessità per la problematicità delle dinamiche relazionali che per anni hanno permeato il nucleo.
La CTU disposta in istruttoria ha costituito il punto di partenza per l'avvio di un progetto che, in corso di causa, si è rivelato positivo per i figli della coppia e, nella sostanza, utile a consentire ai genitori di evolvere, almeno in parte, in direzione pagina 3 di 13 maturativa rispetto alle criticità del passato e che all'inizio del procedimento ancora ostacolavano la condivisione delle funzioni parentali, nonostante il legame affettivo indubbiamente sussistente in ciascun genitore nei confronti dei due figli.
La consulente nominata d'ufficio, dott.ssa , nella relazione PEsona_3
depositata in atti il 14.11.2022 ha ripercorso in modo chiaro e sintetico il dipanarsi delle vicende familiari, che hanno implicato risvolti giudiziari anche sul piano penale, con una pericolosa triangolazione tra dinamiche reciprocamente accusatorie dei coniugi e figli minori: “In particolare – scrive la dott.ssa
[...]
a pag. 6 della relazione cit. – a seguito della denuncia presentata dalla PE_3
signora RI in data 12.09.2018, successivamente integrata dalla stessa in data 14.09.2018, viene avviato un procedimento penale a carico del sig. Pt_1
e della di lui compagna, signora , entrambi accusati di violenza sessuale a CP_2
danno della minore ai sensi dell'art. 609 bis- ter c.p., che ha PEsona_4
implicato il diretto coinvolgimento della ragazzina con riferimento alla perizia disposta nell'ambito dell'incidente probatorio volto ad accertarne l'idoneità a rendere testimonianza sui fatti denunciati. La perizia ha concluso per la non idoneità alla testimonianza della minore, ritenuta suggestionata da una rappresentazione scissa e dicotomica della realtà familiare. Il complesso dipanarsi delle vicende familiari, ratificato dagli stravolgimenti dei suoi assetti, che hanno permesso di assistere in una prima fase allo sbilanciamento dei figli in favore del padre con l'espulsione della madre per poi lasciare spazio all'alleanza dei minori con la madre e all'estromissione del padre, tuttora mantenute, ha visto il coinvolgimento dei Servizi Sociali a partire dal 2015, in relazione all'esposizione dei figli alla elevata conflittualità intragenitoriale”.
All'inizio del presente giudizio di divorzio ed affidati al PE_1 CP_3
Servizio Sociale in ragione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Modena per la separazione coniugale dei genitori, erano in carico al Servizio Sociale di
San Giovanni in PEsiceto.
Quanto a , la dott.ssa aveva rilevato un'evoluzione in chiave PE_1 PE_3
peggiorativa del suo assetto psicoemotivo, con configurazione personologica problematica: “In effetti – scrive la CTU a pag. 7 della relazione cit. – gli aspetti
pagina 4 di 13 scissionali rinvenuti nel passato con riferimento alle rappresentazioni interne delle figure di accudimento, in relazione all'evinto conflitto di lealtà nei confronti delle figure genitoriali di cui è risultata ostaggio, connesso all'impropria PE_1
triangolazione ad opera dei due genitori, ovvero alla sua sovraesposizione, sin da epoca remota, alle problematiche afferenti alla relazione intragenitoriale, pare aver assunto nel tempo significato pervasivo, al punto da impedire tuttora alla ragazza quel compito integrativo necessario a traghettarla verso una strutturazione unitaria e armonica di sé. … Il problematico funzionamento di
registrato a livello personale, si associa inoltre a significative difficoltà PE_1
rinvenute sul versante delle relazioni interpersonali: vengono riferite fatiche nella declinazione del rapporto con i pari, con i quali si profila la necessità della mediazione dell'adulto e in generale l'inclinazione ad allacciare relazioni orientate alla dipendenza sul versante interpersonale, in grado di innalzare il rischio che la personalità si plasmi sulle aspettative dell'altro. Sul piano affettivo si rinviene la prevalente sintonizzazione su un registro emotivo di marca negativa, testimoniato dalla dominanza di sentimenti quali rabbia, sfiducia, sconforto e preoccupazione, che si accompagna ad una rinvenuta tendenza alla flessione dell'umore, con franche slatentizzazioni in direzione depressiva”. PE In riferimento ad , le valutazioni della dott.ssa erano state le PE_3
seguenti: il quadro psicologico del minore era ritenuto “contraddistinto da una valida dotazione cognitiva e dalla congrua disponibilità di risorse personali, anche rintracciate nell'adattività dei meccanismi di difesa, che allo stato
PE preservano l'equilibrio psicologico di , pur minacciato dalla complessità delle dinamiche e degli assetti relazionali familiari. … la registrata indefinitezza dei ricordi autobiografici relativi ai comportamenti genitoriali e agli eventi familiari, su cui comunque si reggono l'attuale polarizzazione del minore in direzione materna e la ferma espulsione della figura paterna, suggerisce la PE difficoltà di di mantenere i vissuti e le rappresentazioni interne al riparo dalle influenze suggestive cui è più o meno direttamente esposto, in grado di contaminarne lo stato psicologico e persino il percorso di definizione personale”
(cfr. pag. 8 della relazione cit.).
pagina 5 di 13 Il peggioramento della condizione psicologica dei figli, con perdurante estromissione della figura paterna dal dipanarsi della vita dei ragazzi anche per le ambivalenze materne alimentate dai sottesi convincimenti circa la dannosità del genitore, e il persistere di significative criticità afferenti alla relazione intragenitoriale inducevano, dunque, la CTU ad elaborare un dettagliato progetto di aiuto per i minori che, fermo l'affido della prole ai Servizi Sociali e il collocamento in ambito materno (dato il rischio correlato ad uno sradicamento dall'ambiente familiare), prevedeva per i ragazzi la possibilità di beneficiare di un ambiente neutro in cui declinare parte della propria quotidianità, e, nello specifico, la frequenza da un minimo di 3 fino ad un massimo di 5 pomeriggi alla settimana
PE da parte di di un centro educativo diurno con contestuale supporto psicologico e la frequenza diurna intensiva da parte di di una comunità PE_1
educativo-integrata con proseguimento della terapia psicologica e farmacologica in corso.
• Il percorso compiuto
L'attuazione del progetto delineato dalla CTU nella relazione depositata in atti il
14.11.2022 è stata immediatamente delegata ai Servizi Sociali affidatari con provvedimento reso a verbale di udienza del 17.11.2022.
Le relazioni periodicamente fatte pervenire dai Servizi Sociali hanno comprovato il lento ma positivo evolversi della situazione del nucleo e dei minori.
Quanto a nelle relazioni pervenute nell'aprile 2023 e poi nell'ottobre PE_1
2023 i Servizi Sociali hanno dato atto che la ragazza ha frequentato la comunità quotidianamente in modo intensivo;
pur manifestando una certa iniziale fatica nell'adattamento al nuovo regime, la ragazza ha sin da subito ridotto i gesti autolesivi;
il quadro clinico si è stabilizzato grazie ad una buona adesione alla terapia farmacologica e psicologica e il rendimento scolastico è migliorato nel tempo. I progressi sono stati, dunque, significativi, tenuto conto della gravità della situazione di partenza, pur rimanendo assai complessa l'area di gestione della figura paterna. PE Il EL , dal canto suo, ha iniziato a frequentare la comunità nei giorni stabiliti, intessendo buone relazioni con gli educatori;
dapprima restio a parlare pagina 6 di 13 della sua situazione familiare, si è pian piano aperto alla figura paterna, mostrando disponibilità a qualche incontro, pur in un setting che rispettasse le sue fragilità.
L'ultimo aggiornamento dei Servizi Sociali è contenuto nella relazione datata 23 febbraio 2024 agli atti.
peraltro ormai prossima alla maggiore età (che compirà a gennaio 2025), PE_1
ha mostrato notevoli miglioramenti in ambito familiare, scolastico e sociale: dalle verifiche effettuate in Comunità emerge che si è sempre mostrata precisa PE_1
e puntuale nel mantenere gli impegni presi;
con gli educatori si è rapportata in maniera adeguata, entusiasta e propositiva rispetto alle attività da fare insieme, confidandosi anche rispetto a situazioni di criticità; ha smesso la terapia farmacologica, ha continuato ad avere un buon rendimento scolastico e, su sua richiesta (originata da un certo disagio nel vivere in contesto comunitario), ha iniziato un percorso educativo individuale. Rispetto alla figura paterna ha più volte ribadito che il suo essere stata ascoltata rispetto alla sua difficoltà nel pensare ad un possibile riavvicinamento con il padre ha avuto un importante effetto stabilizzante, permettendole di concentrarsi su altri aspetti della sua vita;
quanto alla madre, pur rimanendo ambivalente la dinamica relazionale, è emerso un impegno reciproco verso più efficaci strategie di relazione.
PE Anche per i progressi riscontrati sono stati significativi: la partecipazione del ragazzo alle attività della Comunità diurna (che frequenta a cadenza bisettimanale) è stata costante ed assidua;
si è mostrato socievole ed educato, con grande apertura verso le figure educative;
molto integrato nel contesto scolastico, dove ha instaurato relazioni significative con alcuni compagni e docenti, ha raggiunto buoni risultati di rendimento. In merito agli incontri protetti con il padre, il ragazzo è apparso spesso in difficoltà nel gestire una giusta distanza interpersonale e nell'accettare i tentativi del padre di accedere ad un livello più PE profondo di relazione, ma nonostante ciò, si è presentato con regolarità agli incontri, organizzati indicativamente ogni 3 settimane presso il Servizio, e ha accettato il supporto degli operatori in tale percorso affidandosi a loro.
I progressi dei minori in termini di serenità ed equilibrio sono conseguenza anche dei miglioramenti dell'assetto intragenitoriale, di cui pure hanno dato conto da pagina 7 di 13 ultimo i Servizi Sociali.
Nella citata relazione del febbraio 2024, infatti, l'assistente sociale e la psicologa firmatarie del documento riferiscono che “la conflittualità tra i due genitori sembra essersi abbassata”, anche perché “stanchi della dinamica conflittuale che li ha coinvolti per anni”; in questi mesi hanno dimostrato “un'ottima tenuta … presentandosi ai tanti incontri programmati a sostegno del nucleo, organizzandosi ogni volta, nonostante gli impegni lavorativi e familiari. In diversi momenti, seppur separatamente, hanno dimostrato di avere opinioni simili per ciò che riguarda l'educazione dei figli, condividendo i valori del dovere e dell'impegno nello studio e nel lavoro, l'importanza di costruire un futuro per i figli che possa garantire a questi ultimi una piena realizzazione di sé. Entrambi hanno dimostrato di saper accettare le scelte autonome dei ragazzi senza per questo sottrarsi alla loro funzione di guida, senza proiettare su di loro le proprie aspettative”, rimarcando come “queste posizioni condivise sembrano rappresentare un'opportunità per iniziare a costruire un ruolo genitoriale che sia fondato sulla condivisione e non più solo sullo scontro”.
Lo “ha preso atto dell'impossibilità di ad incontrarlo e più volte Pt_1 PE_1
ha dichiarato la speranza che in un futuro la figlia voglia riavvicinarsi a lui;
ad oggi ha accettato il limite posto da , attenendosi alle indicazioni del PE_1
PE Servizio, seppur con sofferenza”. Anche nei confronti del figlio , “il padre si sta dimostrando capace di accettare i tempi e le difficoltà del figlio nel percorso
PE di riavvicinamento, le volte in cui si è dimostrato in difficoltà nell'incontro protetto ha saputo accettare che quest'ultimo si concludesse anticipatamente ed ha sempre autorizzato il figlio a sottrarsi nei momenti di difficoltà emotiva”, PE ribadendo più volte “che vuole che si senta libero di decidere quale posto dargli nella sua vita, sottolineando che ci sarà per lui, ogni volta che vorrà a prescindere da quanto regolarmente o meno si vedranno”.
D'altro canto, anche la RI, da quando sono iniziati gli incontri tra il padre
PE ed , ha saputo mantenere una posizione “neutra, non giudicante, dichiarandosi favorevole al fatto che il figlio possa costruire un'immagine sua del padre”.
pagina 8 di 13 • L'analisi degli esiti
Il lungo e articolato percorso compiuto dal nucleo soprattutto in questi ultimi due anni induce il Collegio a valorizzare i miglioramenti conseguiti in termini di relazione intragenitoriale ed equilibrio psicoemotivo dei minori, con prognosi favorevole all'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori: le parti, pur con i limiti e le difficoltà correlate ad una storia familiare dolorosa e grave, hanno mostrato di saper comprendere quale sia l'unica strada da percorrere nell'interesse dei minori, abbandonando gli atteggiamenti recriminatori e antagonisti – che per anni hanno alimentato un vero e proprio fronte di guerra – iniziando, finalmente, a collaborare per rispettare le fragilità dei ragazzi.
I minori rimarranno collocati presso la madre. PE che tra pochi mesi PE_1
compirà 18 anni, nulla viene disposto quanto alle visite paterne, allo stato interrotte per indisponibilità della ragazza a riavvicinarsi alla figura genitoriale.
PE Quanto ad , il ragazzo proseguirà la frequenza del Centro diurno, con delega ai Servizi Sociali per la programmazione e la gestione delle visite paterne nel rispetto della periodicità ritenuta più confacente alla situazione psico-emotiva del minore, con facoltà di incremento e di progressiva liberalizzazione ove le condizioni concrete lo consentiranno.
Entrambi i ragazzi dovranno proseguire il percorso psicologico in corso.
Ai Servizi Sociali viene delegato il compito di vigilare, supportare e assistere il nucleo per i successivi tre anni, con facoltà di immediata segnalazione alla
Procura minorile di fatti e/o circostanze pregiudizievoli per i minori.
➢ Sulle questioni economiche
In sede di precisazione delle conclusioni è rimasto controverso il tema economico del mantenimento della prole: lo ha chiesto, infatti, la conferma delle Pt_1
determinazioni già assunte in sede separativa (che prevedevano un contributo paterno di € 600,00 mensili complessive, oltre al 50% delle spese straordinarie), mentre la RI ha chiesto un aumento del contributo paterno ad € 500,00 mensili per la primogenita e ad € 400,00 mensili per il secondogenito, ferma la ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie.
pagina 9 di 13 Al riguardo, va rimarcato che entrambe le parti hanno un lavoro stabile, con redditi sostanzialmente equivalenti a quelli percepiti in epoca separativa.
Lo ha prodotto in atti dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta Pt_1
dal 2017 al 2022, comprovando un reddito netto (ottenuto sottraendo all'imponibile l'imposta netta e le addizionali) mediamente pari a € 33.895,00 netti annui, corrispondente a circa € 2.824,00 netti mensili [nel dettaglio: anno 2017/€
18.450 netti annui (€ 1.537 netto mese); anno 2018/€ 18.479 netti annui (€ 1.539 netto mese); anno 2019/€ 17.298 netti annui (€ 1.441 netto mese); anno 2020/€ 18.198 netti annui (€ 1.516 netto mese); anno 2021/€ 18.920 netti annui (€ 1.576 netto mese); anno 2022/€ 19.767 netti annui
(€ 1.647 netto mese)]; vive in casa intestata alla compagna ( , per il Parte_2
cui acquisto hanno entrambi contratto un mutuo ipotecario (cfr. doc. n. 22 fasc.
Avv.ti Cera-Zullo); ha documentato di avere due finanziamenti in corso, uno a sé intestato per far fronte alle spese del procedimento penale con rata di € 384,00 mensili e scadenza nel luglio 2029 (cfr. doc. n. 20 fasc. Avv.ti Cera-Zullo), e l'altro, cointestato con la compagna, con rata complessiva di € 451,00 mensili con scadenza luglio 2028 (cfr. doc. n. 21 fasc. Avv.ti Cera-Zullo).
Quanto alla RI, ha prodotto in atti dichiarazioni fiscali relative al medesimo periodo di imposta dal 2017 al 2022, comprovando un reddito netto (ottenuto sottraendo all'imponibile l'imposta netta e le addizionali) mediamente pari a €
18.518,00 netti annui, corrispondente a circa € 1.543,00 netti mensili [nel dettaglio: anno 2017/€ 18.450 netti annui (€ 1.537 netto mese); anno 2018/€ 18.479 netti annui (€ 1.539 netto mese); anno 2019/€ 17.298 netti annui (€ 1.441 netto mese); anno 2020/€ 18.198 netti annui
(€ 1.516 netto mese); anno 2021/€ 18.920 netti annui (€ 1.576 netto mese); anno 2022/€ 19.767 netti annui (€ 1.647 netto mese)]; vive in locazione al canone di € 600,00 mensili (cfr. doc. n. 2 fasc. convenuta).
Considerata la profilazione delle parti come sin qui tratteggiata, tenuto conto delle significative maggiori disponibilità dello anche al netto degli oneri su di Pt_1
sé gravanti, valutato il tempo decisamente prevalente che i figli della coppia trascorrono con la madre, considerate altresì le esigenze correlate alla crescita dei ragazzi rispetto all'epoca separativa, il contributo paterno per il mantenimento dei figli va aumentato con decorrenza dalla data della presente decisione ad € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascun figlio), somma, rivalutabile in base agli indici Istat
pagina 10 di 13 annuali, da corrispondere mediante versamento alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per la cui disciplina si fa integrale richiamo al Protocollo in uso presso questo Tribunale.
• Sulle spese di lite
All'esito del giudizio l'attore è risultato prevalentemente soccombente sia sotto il profilo del regime di affido della prole che, sia pure in minima parte, sotto il profilo delle determinazioni economiche.
Le spese di lite sono, dunque, compensate tra le parti nella misura di 4/5, con residua quota di 1/5 a carico di . La relativa liquidazione è fatta Parte_1
in dispositivo per l'intero sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta, nonché della notula depositata in atti.
Il compenso liquidato al CTU, dott.ssa , viene definitivamente PEsona_3
posto a carico di entrambe le parti in via solidale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 30/05/2007 in
FR LI (MO) tra (nato a Parte_1
BOLOGNA (BO) il 07/07/1970) e (nata a [...] il Controparte_1
17/07/1978), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
FR LI (MO), atto n. n. 16 – Parte 1 – Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di FR LI
(MO); PE 2) DISPONE che i figli minori della coppia, (n. il 12.1.2007) ed PE_1
(n. il 23.6.2011), siano affidati ad entrambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità genitoriale;
3) DISPONE che i minori mantengano la residenza unitamente alla madre;
4) DELEGA ai Servizi Sociali il compito di vigilare, supportare e assistere il pagina 11 di 13 nucleo per la durata di anni 3, con il compito specifico (a) di proseguire il percorso di ausilio psicologico per i minori e (b) di programmare e gestire le visite
PE tra il padre ed nel rispetto della periodicità ritenuta più confacente alla situazione psico-emotiva del minore, con facoltà di incremento e di progressiva liberalizzazione ove le condizioni concrete lo consentiranno;
5) PONE a carico di l'obbligo di versare a Parte_1
la somma di € 800,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento ordinario della prole (€ 400,00 per ciascun figlio), importo, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere con decorrenza dalla data della presente decisione entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo dell'agosto
2017 in uso presso il Tribunale di Bologna, di seguito riportato: I] spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a)
spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata
dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali,
precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto
pubblici; e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti
a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II] Spese straordinarie da
concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto
(con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non
abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo
pagina 12 di 13 adeguatamente, salvi diversi accordi: III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità
dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa
e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie
relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”;
6) CONDANNA a rifondere a Parte_1 CP_1
1/5 delle spese di lite (compensate tra le parti nella residua quota di
[...]
4/5), spese liquidate per l'intero in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, tributi e contributi come per legge;
7) PONE definitivamente a carico solidale delle parti il compenso spettante al
CTU, dott.ssa , liquidato con separato decreto agli atti. PEsona_3
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
FR LI (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali territorialmente competenti per quanto delegato al capo 4) del dispositivo.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 07/06/2024.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Sonia Porreca
IL PRESIDENTE dott.ssa Silvia Migliori
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