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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5005/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. CARLO AZZOLINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Controparte_1
Con l'avv. NICOLA COMPAGNO
e
MANUELA INCORVAIA
Con l'avv. MANUELA BENEFORTI
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 10/04/2025 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 06/12/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 02/07/1983 nel Comune di Venezia e dalla cui unione è nata la figlia Per_1
(27/06/1984), ad oggi maggiorenne ed economicamente indipendente.
1 Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva in conformità.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e dalla l. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine dal 24/09/2008, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Il tutto come da ricorso.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 02/07/1983 tra e MANUELA Controparte_1
INCORVAIA e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro
Atti di Matrimonio dell'Anno 1983, Parte 2, Serie A, n. 172.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
A. prende atto che la casa coniugale in Favaro Veneto, via Saluzzo 21/4 Marcon (VE) via
Boschette 4 e in comproprietà tra i coniugi è stata posta da loro in vendita e verrà alienata a terzi;
B. con il ricavato dalla vendita i coniugi hanno deciso di regolamentare ogni pendenza economica tra loro esistente, in relazione ad una fidejussione offerta dalla sig.ra Parte_1
2
[...] alla ditta Autosport di , con conseguente revoca della fideiussione da parte Controparte_1 della stessa RV e rinuncia al fido già in essere presso Agos, da parte del e CP_1 rimborso della quota parte in capo al già pagata integralmente dalla moglie del CP_1 mutuo a suo tempo sottoscritto e cointestato ai coniugi, risultando il debitore della CP_1 moglie per complessivi €. 18.396,72.
C. Detto importo verrà imputato a maggiorazione dell'importo pro quota spettante alla sig.ra
RV del corrispettivo di vendita e saldato mediante l'assegno, intestato alla stessa, così incrementato, consegnato dall'acquirente al momento del rogito.
D. Le spese per la sanatoria resasi necessaria ai fini della vendita saranno sostenute al 50% dai coniugi.
E. I coniugi hanno concordato che la sig.ra RV asporterà dalla casa già familiare i beni di cui alle fotografie allegate al ricorso come doc. 10 e all'elenco già noto al marito.
F. I coniugi confermano di aver separatamente definito ogni altra pendenza anche di natura economica e patrimoniale tra di loro intercorrente, dando specificatamente atto di essere ad oggi economicamente autosufficienti e, quindi, di nulla dovere a titolo di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 17 luglio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. CARLO AZZOLINI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Controparte_1
Con l'avv. NICOLA COMPAGNO
e
MANUELA INCORVAIA
Con l'avv. MANUELA BENEFORTI
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 10/04/2025 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 06/12/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 02/07/1983 nel Comune di Venezia e dalla cui unione è nata la figlia Per_1
(27/06/1984), ad oggi maggiorenne ed economicamente indipendente.
1 Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva in conformità.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 e dalla l. 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine dal 24/09/2008, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Il tutto come da ricorso.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Venezia il 02/07/1983 tra e MANUELA Controparte_1
INCORVAIA e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Venezia nel Registro
Atti di Matrimonio dell'Anno 1983, Parte 2, Serie A, n. 172.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
A. prende atto che la casa coniugale in Favaro Veneto, via Saluzzo 21/4 Marcon (VE) via
Boschette 4 e in comproprietà tra i coniugi è stata posta da loro in vendita e verrà alienata a terzi;
B. con il ricavato dalla vendita i coniugi hanno deciso di regolamentare ogni pendenza economica tra loro esistente, in relazione ad una fidejussione offerta dalla sig.ra Parte_1
2
[...] alla ditta Autosport di , con conseguente revoca della fideiussione da parte Controparte_1 della stessa RV e rinuncia al fido già in essere presso Agos, da parte del e CP_1 rimborso della quota parte in capo al già pagata integralmente dalla moglie del CP_1 mutuo a suo tempo sottoscritto e cointestato ai coniugi, risultando il debitore della CP_1 moglie per complessivi €. 18.396,72.
C. Detto importo verrà imputato a maggiorazione dell'importo pro quota spettante alla sig.ra
RV del corrispettivo di vendita e saldato mediante l'assegno, intestato alla stessa, così incrementato, consegnato dall'acquirente al momento del rogito.
D. Le spese per la sanatoria resasi necessaria ai fini della vendita saranno sostenute al 50% dai coniugi.
E. I coniugi hanno concordato che la sig.ra RV asporterà dalla casa già familiare i beni di cui alle fotografie allegate al ricorso come doc. 10 e all'elenco già noto al marito.
F. I coniugi confermano di aver separatamente definito ogni altra pendenza anche di natura economica e patrimoniale tra di loro intercorrente, dando specificatamente atto di essere ad oggi economicamente autosufficienti e, quindi, di nulla dovere a titolo di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Venezia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 17 luglio 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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