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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 06/02/2026, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1052/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'IMME' FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4248/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200061678340002 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TYJ/00724552377 IMP IPOTECARIA
- RUOLO n. 2020/000299 SANZ IMPOSTE IN 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 366/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per il ricorrente l'avv. Antonio Stefano La Rosa - in delega dell'avv. Difensore_1
- il quale si riporta agli atti ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. Resistente: La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 16.05.2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania,
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, in data 29.04.2024 propone ricorso all'Agenzia delle entrate di Catania per l'annullamento della cartella di pagamento n.
293.2020.00616783.40-002 emessa per il recupero di € 1.226,70 a titolo di sanzioni applicate al tardivo pagamento delle imposte ipocastali e di bollo in relazione alla successione in morte di Nominativo_1, giusta dichiarazione di successione anno 2019 volume 88888 n. 350705 sottonumero 000.
Parte ricorrente premette che in data 17/09/2019 veniva a mancare la Sig.ra Nominativo_1, senza lasciare testamento, i cui eredi legittimi sono i figli Nominativo_2 ed Nominativo_3 nonché il marito Ricorrente_1, che ha provveduto in data 14.11.2019 a presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catania la dichiarazione di successione per la quale sono stati liquidati € 4.141,69.
L'Ufficio rilasciava la ricevuta di andata in buon fine ( prot. Telematico 19111413475547680, Volume 88888,
Numero 350705, Anno 2019 ) della dichiarazione senza specificare nulla sul suo perfezionamento e senza inviare successivamente comunicazione di mancato addebito/pagamento dell'imposta.
In data 04.12.2019 veniva notificato agli eredi, in solido tra loro, l'avviso di liquidazione dell'Imposta
Irrogazione delle Sanzioni n. TYJ-00724552377, con la motivazione di "Mancato Pagamento Imposte in
Autoliquidazione e relative Sanzioni".
A seguito del tentativo di definire bonariamente la questione con l'Ufficio, non andato a buon fine, il ricorrente in data 31.01.2020 a mezzo modello F24 pagava l'importo di € 4.171,69 a titolo di imposte ipocastali dovuti in autoliquidazione e, ritenendoli non dovuti, ometteva di versare € 1.191,60 a titolo di sanzioni imposta catastale ed € 35,10 per imposta di bollo.
Presentata istanza di annullamento in autotutela delle sanzioni irrogate e poi dichiarazione sostitutiva, il ricorrente riteneva accolta la richiesta di annullamento essendo trascorso il termine di perenzione.
Ad oggi, al ricorrente non risulta trasmessa la comunicazione di mancato pagamento.
Nel merito lamenta:
- la violazione dell'art. 32, comma 1, del TUSD;
- l'illegittima applicazione della sanzione, visto che la relativa disposizione non la prevede e che non erano ancora scaduti il termine di presentazione della dichiarazione e il termine di versamento delle imposte ipocatastali;
- la carenza dell'elemento soggettivo, visto che così come previsto dall'art. 5 del D.L.G.S. n. 472/97 del 18 dicembre 1997, non vi è stata un'azione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, derivante da un indiscutibile comportamento imperito e negligente.
Conclude chiedendo il risarcimento dei danni causati dall'Ufficio e di annullare il recupero delle sanzioni impugnate, con vittoria di spese da distrarre a favore del procuratore antistatario. Inoltre, chiede la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e la trattazione della controversia in pubblica udienza.
Il 04.06.2024, l'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio. In riferimento alle disposizioni del TUSD, richiama in particolare quanto previsto dagli artt. 29, 30, 31 e 33.
In modo particolare, puntualizza che “ il pagamento dei tributi dovuti per la voltura deve essere effettuato all'atto della presentazione della dichiarazione di successione ”.
In ordine la sostenuta mancanza dell'elemento soggettivo, eccepisce che il D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, applicando alla materia fiscale il principio sancito, più in generale dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 3, statuisce che, in materia di violazioni tributarie punite con sanzioni amministrative, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma è richiesta anche la colpevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quanto meno negligente. Sul punto, la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso.
La invocata responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 del c.p.c., detta comunemente lite temeraria, presuppone la mala fede, intesa quale coscienza di operare slealmente e/o consapevolezza pur sapendo di avere torto o di procedere contro le regole previste.
Nel caso in esame, non sussiste alcun elemento doloso o di colpa grave in capo all'amministrazione che giustifichi la richiesta di risarcimento del danno.
Si oppone alla concessione della sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato mancando la prova della sussistenza sia del periculum in mora che del fumus boni iuris.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 28.01.2026, la Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato, per come di seguito motivato.
Nel caso in esame, ricorrendo l'ipotesi di successioni aperte prima del primo gennaio 2025, l'imposta è liquidata dall'ufficio competente in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione e il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è notificato l'avviso di liquidazione.
A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, avvenuta n data 14.11.2019, l'Agenzia delle Entrate In data 04.12.2019 notificava al ricorrente, in solido con gli altri eredi, l'avviso di liquidazione dell'Imposta Irrogazione delle Sanzioni n. TYJ-00724552377, con la motivazione di "Mancato Pagamento
Imposte in Autoliquidazione e relative Sanzioni".
Constatato che nei sessanta giorni successivi alla data di notifica dell'avviso di liquidazione non risultava versata alcuna somma dagli eredi, l'Ufficio recuperava le imposte ed applicava la sanzione per l'omesso pagamento. Mediante l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio procedeva al recupero dell'importo di € 4.141,69 per le imposte e dell'importo di € 1.226,70 per le sanzioni.
In giudizio, il ricorrente, per sua esplicita ammissione, ha versato in data 30.01.2020, a mezzo F24, le imposte dovute e ritenendoli non dovuti volontariamente ometteva di pagare le sanzioni.
Conseguentemente risulta evidente che il pagamento delle imposte è avvenuto tardivamente, dopo i sessanta giorni dalla data in cui è notificato l'avviso di liquidazione, e che volontariamente e coscientemente il contribuente ha omesso di pagare le sanzioni.
Constatato che in conformità a quanto previsto del Testo Unico del 31.10.1990 n. 346, attinente alle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, l'Ufficio per la dichiarazione presentata, per una successione aperta prima del primo gennaio 2025, ha legittimamente provveduto, ai sensi dell'art. 33 del TUSD, alla liquidazione dell'imposta dovuta e all'applicazione della sanzione, ai sensi dell'art. 5 del
D.Lgs. n. 472 del 1997, non essendo stato rispettato per il pagamento il termine di sessanta giorni, dalla data in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione n. TYJ-00724552377.
Assorbite le altre questioni.
Per quanto prima esposto, la Corte, in composizione monocratica, ritiene doversi rigettare il ricorso e ritiene doversi condannare parte ricorrente a pagare a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania le spese di lite che si liquidano in € 250,00, oltre il 15 % per spese generali, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania le spese di lite che si liquidano in € 250,00, oltre il 15 % per spese generali, se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 28.01.2026. Il Giudice monocratico Dott. Francesco D'Immè
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
D'IMME' FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4248/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200061678340002 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TYJ/00724552377 IMP IPOTECARIA
- RUOLO n. 2020/000299 SANZ IMPOSTE IN 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 366/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per il ricorrente l'avv. Antonio Stefano La Rosa - in delega dell'avv. Difensore_1
- il quale si riporta agli atti ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. Resistente: La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 16.05.2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania,
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, in data 29.04.2024 propone ricorso all'Agenzia delle entrate di Catania per l'annullamento della cartella di pagamento n.
293.2020.00616783.40-002 emessa per il recupero di € 1.226,70 a titolo di sanzioni applicate al tardivo pagamento delle imposte ipocastali e di bollo in relazione alla successione in morte di Nominativo_1, giusta dichiarazione di successione anno 2019 volume 88888 n. 350705 sottonumero 000.
Parte ricorrente premette che in data 17/09/2019 veniva a mancare la Sig.ra Nominativo_1, senza lasciare testamento, i cui eredi legittimi sono i figli Nominativo_2 ed Nominativo_3 nonché il marito Ricorrente_1, che ha provveduto in data 14.11.2019 a presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catania la dichiarazione di successione per la quale sono stati liquidati € 4.141,69.
L'Ufficio rilasciava la ricevuta di andata in buon fine ( prot. Telematico 19111413475547680, Volume 88888,
Numero 350705, Anno 2019 ) della dichiarazione senza specificare nulla sul suo perfezionamento e senza inviare successivamente comunicazione di mancato addebito/pagamento dell'imposta.
In data 04.12.2019 veniva notificato agli eredi, in solido tra loro, l'avviso di liquidazione dell'Imposta
Irrogazione delle Sanzioni n. TYJ-00724552377, con la motivazione di "Mancato Pagamento Imposte in
Autoliquidazione e relative Sanzioni".
A seguito del tentativo di definire bonariamente la questione con l'Ufficio, non andato a buon fine, il ricorrente in data 31.01.2020 a mezzo modello F24 pagava l'importo di € 4.171,69 a titolo di imposte ipocastali dovuti in autoliquidazione e, ritenendoli non dovuti, ometteva di versare € 1.191,60 a titolo di sanzioni imposta catastale ed € 35,10 per imposta di bollo.
Presentata istanza di annullamento in autotutela delle sanzioni irrogate e poi dichiarazione sostitutiva, il ricorrente riteneva accolta la richiesta di annullamento essendo trascorso il termine di perenzione.
Ad oggi, al ricorrente non risulta trasmessa la comunicazione di mancato pagamento.
Nel merito lamenta:
- la violazione dell'art. 32, comma 1, del TUSD;
- l'illegittima applicazione della sanzione, visto che la relativa disposizione non la prevede e che non erano ancora scaduti il termine di presentazione della dichiarazione e il termine di versamento delle imposte ipocatastali;
- la carenza dell'elemento soggettivo, visto che così come previsto dall'art. 5 del D.L.G.S. n. 472/97 del 18 dicembre 1997, non vi è stata un'azione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, derivante da un indiscutibile comportamento imperito e negligente.
Conclude chiedendo il risarcimento dei danni causati dall'Ufficio e di annullare il recupero delle sanzioni impugnate, con vittoria di spese da distrarre a favore del procuratore antistatario. Inoltre, chiede la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e la trattazione della controversia in pubblica udienza.
Il 04.06.2024, l'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio. In riferimento alle disposizioni del TUSD, richiama in particolare quanto previsto dagli artt. 29, 30, 31 e 33.
In modo particolare, puntualizza che “ il pagamento dei tributi dovuti per la voltura deve essere effettuato all'atto della presentazione della dichiarazione di successione ”.
In ordine la sostenuta mancanza dell'elemento soggettivo, eccepisce che il D. Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, applicando alla materia fiscale il principio sancito, più in generale dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 3, statuisce che, in materia di violazioni tributarie punite con sanzioni amministrative, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma è richiesta anche la colpevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quanto meno negligente. Sul punto, la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso.
La invocata responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 del c.p.c., detta comunemente lite temeraria, presuppone la mala fede, intesa quale coscienza di operare slealmente e/o consapevolezza pur sapendo di avere torto o di procedere contro le regole previste.
Nel caso in esame, non sussiste alcun elemento doloso o di colpa grave in capo all'amministrazione che giustifichi la richiesta di risarcimento del danno.
Si oppone alla concessione della sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato mancando la prova della sussistenza sia del periculum in mora che del fumus boni iuris.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 28.01.2026, la Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato, per come di seguito motivato.
Nel caso in esame, ricorrendo l'ipotesi di successioni aperte prima del primo gennaio 2025, l'imposta è liquidata dall'ufficio competente in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione e il pagamento dell'importo dovuto deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è notificato l'avviso di liquidazione.
A seguito della presentazione della dichiarazione di successione, avvenuta n data 14.11.2019, l'Agenzia delle Entrate In data 04.12.2019 notificava al ricorrente, in solido con gli altri eredi, l'avviso di liquidazione dell'Imposta Irrogazione delle Sanzioni n. TYJ-00724552377, con la motivazione di "Mancato Pagamento
Imposte in Autoliquidazione e relative Sanzioni".
Constatato che nei sessanta giorni successivi alla data di notifica dell'avviso di liquidazione non risultava versata alcuna somma dagli eredi, l'Ufficio recuperava le imposte ed applicava la sanzione per l'omesso pagamento. Mediante l'iscrizione a ruolo, l'Ufficio procedeva al recupero dell'importo di € 4.141,69 per le imposte e dell'importo di € 1.226,70 per le sanzioni.
In giudizio, il ricorrente, per sua esplicita ammissione, ha versato in data 30.01.2020, a mezzo F24, le imposte dovute e ritenendoli non dovuti volontariamente ometteva di pagare le sanzioni.
Conseguentemente risulta evidente che il pagamento delle imposte è avvenuto tardivamente, dopo i sessanta giorni dalla data in cui è notificato l'avviso di liquidazione, e che volontariamente e coscientemente il contribuente ha omesso di pagare le sanzioni.
Constatato che in conformità a quanto previsto del Testo Unico del 31.10.1990 n. 346, attinente alle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, l'Ufficio per la dichiarazione presentata, per una successione aperta prima del primo gennaio 2025, ha legittimamente provveduto, ai sensi dell'art. 33 del TUSD, alla liquidazione dell'imposta dovuta e all'applicazione della sanzione, ai sensi dell'art. 5 del
D.Lgs. n. 472 del 1997, non essendo stato rispettato per il pagamento il termine di sessanta giorni, dalla data in cui è stato notificato l'avviso di liquidazione n. TYJ-00724552377.
Assorbite le altre questioni.
Per quanto prima esposto, la Corte, in composizione monocratica, ritiene doversi rigettare il ricorso e ritiene doversi condannare parte ricorrente a pagare a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania le spese di lite che si liquidano in € 250,00, oltre il 15 % per spese generali, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania le spese di lite che si liquidano in € 250,00, oltre il 15 % per spese generali, se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 28.01.2026. Il Giudice monocratico Dott. Francesco D'Immè