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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 17/07/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1°grado promossa con ricorso depositato in data
11.12.2023 da
c.f. nata il Parte_1 C.F._1
2.10.1979 a Marcabeli (Ecuador), rappresentata e difesa dall' Avv. Patrizia
D'Arcangelo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cologno al Serio (BG),
Via Ariosto n.4, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE- contro c.f. nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(PR), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Da Vico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Borgo G. Cantelli n.9, in virtù di delega su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 20.5.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE E PER IL RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 Parte_1 chiedeva di sentire dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e successivamente, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con , in Fidenza (PR), il 28.8.2010, Controparte_1 precisando: R_ che dall'unione erano nati i figli (il 20.4.2010), (il PEna_2
24.9.2014) e (il 21.11.2004), quest'ultimo maggiorenne ed R_3 economicamente autosufficiente;
che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi già da diversi anni a causa delle inconciliabili divergenze caratteriali emerse nel corso della convivenza, con particolare riguardo alle scelte sul luogo in cui fissare la dimora familiare, nonché per divergenze in ordine alla crescita e all'educazione dei figli, oltre che per motivi riguardanti l'indipendenza economica della ricorrente;
che il marito – che fino al marzo 2019 era stato titolare di un panificio, nel quale aveva lavorato anche la ricorrente - era attualmente pensionato e percepiva una pensione di anzianità di circa euro 1.600,00/1.700,00 mensili, mentre essa ricorrente era casalinga;
che vani erano stati i tentativi di addivenire ad un accordo sulle condizioni di separazione, con particolare riguardo alla vendita della casa familiare.
La ricorrente, pertanto, chiedeva di sentire pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito a nonché lo scioglimento del matrimonio, alle CP_1 condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto in data 16.12.2023 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 9 aprile 2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria depositata in data 8.3.2024 si costituiva in giudizio il resistente contestando quanto rappresentato dalla ricorrente, in particolare, opponendosi alla domanda di addebito formulata nei suoi confronti.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 9.4.2024 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Sentite liberamente le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, le parti davano atto di avere, nelle more, raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, come da foglio dalle stesse sottoscritto ed allegato al verbale d'udienza.
Alla stessa udienza – rilevato che, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, l'ascolto dei figli minori risultava superfluo - venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art. 473 bis.21 c.p.c. in conformità all'accordo delle parti, con autorizzazione dei coniugi a vivere separati, mentre, sulle conformi conclusioni precisate congiuntamente, la causa veniva rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 495/2024 emessa in data 4.6.2024, il
Tribunale di Piacenza dichiarava la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza in pari data, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del
Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio, fissando l'udienza del 28.1.2025. Alla predetta udienza, comparivano le Parti, assistite dai rispettivi Difensori, le quali dichiaravano di non essersi riconciliate e che la separazione si era protratta ininterrottamente dall'udienza di comparizione nel procedimento di separazione.
Nella stessa udienza, parte ricorrente chiedeva un rinvio al quale parte resistente non si opponeva pur precisando che le condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione prevedevano anche le condizioni di divorzio congiunte. A questo punto, il Presidente di sezione in via temporanea ed urgente confermava le condizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 495/2024 depositata in data 4.6.2024 del
Tribunale di Piacenza e, su richiesta delle parti, rinviava ad altra udienza.
All'udienza del 20.5.2025 comparivano la ricorrente, senza l'assistenza di un Difensore, posto che il suo precedente procuratore aveva depositato rinuncia al mandato, oltre al resistente, assistito dal suo Difensore, che insisteva nella richiesta di pronuncia di divorzio tenuto conto delle condizioni già precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 9.4.2024, quando la ricorrente era assistita da Difensore, R_ dando atto nel contempo della circostanza che nelle more i figli minori (di 15 PE anni) e (di 11 anni) si erano trasferiti a vivere dal padre a Lugagnano Val
d'Arda, circostanza quest'ultima che veniva confermata anche dalla ricorrente personalmente. Alla stessa udienza, la causa veniva così trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò posto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e , il 28.8.2010, in Fidenza Parte_1 Controparte_1
(PR), trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 2010, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
In particolare, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio). Ed invero, secondo quanto previsto dall'art. 473bis.49 c.p.c., “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo
473-bis. 11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Il legislatore, dunque, ha espressamente previsto l'ammissibilità della domanda cumulativa di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con riferimento al solo giudizio contenzioso (art. 473bis.49
c.p.c.), mentre anche con riguardo al “procedimento su domanda congiunta” di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. si è pronunciata la Suprema Corte che ha stabilito come “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c.,
è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 28727 in data 16.10.2023).
A fronte di ciò, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con sentenza non definitiva n. 495/2024 del
[...] Controparte_1
4.6.2024, passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, in data
14.1.2025, ed essendo nel frattempo decorso il termine di legge dalla separazione – definita sulle conclusioni congiunte delle parti - ai fini della pronuncia di divorzio. Al riguardo, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio, quali, in particolare, la già intervenuta separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – ribadita congiuntamente dalle parti all'udienza del
28.1.2025 – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Fidenza (PR), in data
28.8.2010, da e . Parte_1 Controparte_1
Quanto alle condizioni di divorzio, ritiene il Collegio che, allo stato, non si ravvisino ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti all'udienza di separazione, confermate e sottoscritte dalle stesse, come da foglio costituente parte integrante del verbale d'udienza del 9.4.2024, da ritenersi pienamente valide, avendo le stesse a quella udienza precisato congiuntamente anche le condizioni di divorzio, pur dovendo prendersi atto delle circostanze successivamente intervenute R_ PE nelle more del procedimento, relativamente al fatto che i figli minori e si sono trasferiti a vivere presso il padre, con il consenso della madre, che ha nel frattempo iniziato a svolgere un'attività lavorativa. Siffatte mutate circostanze peraltro non risultano in discussione tra le parti.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni come riportate in dispositivo che riproducono le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 9.4.2024, salve le modifiche nel frattempo intervenute a seguito del collocamento prevalente dei due figli minori presso il padre, vadano confermate e R_ PE rispondano all'interesse dei due figli minori, e laddove le parti hanno concordato l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori, dando atto dell'attuale collocamento prevalente e residenza abituale dei minori presso il padre con regolamento di frequentazione libero dei figli con la madre.
Quanto al conseguente contributo per il mantenimento dei figli da stabilire a carico della madre, pare congruo doversi determinare in misura modesta tenuto conto delle difficoltà economiche rappresentate dalla ricorrente, che all'udienza del
20.5.2025 ha dichiarato di aver appena iniziato a svolgere un'attività lavorativa, così quantificandolo nella misura complessiva di Euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi.
In conformità a quanto già concordato dalle parti, devono essere altresì compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e , il 28.8.2010, in Fidenza (PR), trascritto nel
[...] Controparte_1 registro dello stato civile del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 2010;
Quanto alle condizioni di divorzio, in conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 9.4.2024, salve le modifiche relative alla successiva mutata residenza abituale dei minori attualmente presso il padre ed ai provvedimenti conseguenti, dispone come segue: R_ 1)I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad PEna_2 entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso l'abitazione paterna a
Lugagnano Val d'Arda (PC);
2)I figli minori incontreranno la madre ogni qualvolta lei lo desideri e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli infrasettimanalmente, previo avviso al padre il giorno precedente. La madre, inoltre, potrà tenere con sé i figli nei fine settimana alternati dal sabato mattina (dopo l'uscita da scuola) alla domenica sera alle ore 20,30. I figli minori trascorreranno almeno tre settimane, anche non consecutive, con la madre nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Entro la stessa data, la signora
[...] comunicherà le proprie vacanze estive, in particolare il soggiorno in Pt_1
Spagna presso i propri parenti con i figli minori, che non potrà avere una durata superiore alle due settimane, salvo diverso accordo tra i genitori. Le vacanze natalizie saranno trascorse dai figli per un pari tempo con ciascun genitore, avendo cura di alternare, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di Capodanno. I figli trascorreranno il periodo delle vacanze pasquali tre giorni con ciascun genitore, avendo cura di alternare di anno in anno la Pasqua e la Pasquetta. Il criterio dell'alternanza sarà applicato ad ogni festività. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi di villeggiatura dandone i recapiti e consentendo una comunicazione telefonica, anche quotidiana, con i figli.
3)Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita a Lugagnano Val D'Arda (PC),
Loc. Case Cerri 3, al signor avendo la signora già CP_1 Parte_1 reperito altra idonea sistemazione per sé nella quale si è trasferita;
4)La signora si impegna a mettere in vendita la casa coniugale sita Parte_1
a Lugagnano (PC), il signor potrà restare all'interno della casa coniugale CP_1
a lui assegnata fino al momento della vendita e più precisamente del rogito. Il ricavato della vendita verrà suddiviso al 50% tra entrambi i coniugi;
5)La signora al momento del rilascio della casa coniugale asporterà Parte_1 tutti i propri beni personali e quelli dei figli nonché eventuali letti ove necessitassero. Il resto degli arredi rimarrà nella disponibilità del signor CP_1 che ne farà l'uso che ne crederà anche al momento del rogito. Ciò ad eccezione della macchina da cucire, macchina da scrivere e della batteria nuova di pentole;
R_
6)Revoca l'assegno di mantenimento stabilito per i figli minori e
[...] pari ad €250,00 per ciascun figlio a carico del signor da R_2 CP_1 versarsi alla signora revoca a decorrere da marzo 2025 posto che i Parte_1 figli si sono trasferiti a vivere presso il padre;
7)Pone a carico della signora il versamento della somma di Euro Parte_1
200.00 al mese (Euro 100,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento R_ per i figli e da versarsi a entro il giorno 10 di ogni PEna_2 CP_1 mese, a decorrere da maggio 2025, con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti per i minori così come previste dal Protocollo del CNF.
8)Spese legali compensate.
Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Fidenza (PR) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 9 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1°grado promossa con ricorso depositato in data
11.12.2023 da
c.f. nata il Parte_1 C.F._1
2.10.1979 a Marcabeli (Ecuador), rappresentata e difesa dall' Avv. Patrizia
D'Arcangelo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cologno al Serio (BG),
Via Ariosto n.4, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
-RICORRENTE- contro c.f. nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(PR), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Da Vico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Borgo G. Cantelli n.9, in virtù di delega su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 20.5.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE E PER IL RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.12.2023 Parte_1 chiedeva di sentire dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, e successivamente, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio contratto con , in Fidenza (PR), il 28.8.2010, Controparte_1 precisando: R_ che dall'unione erano nati i figli (il 20.4.2010), (il PEna_2
24.9.2014) e (il 21.11.2004), quest'ultimo maggiorenne ed R_3 economicamente autosufficiente;
che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi già da diversi anni a causa delle inconciliabili divergenze caratteriali emerse nel corso della convivenza, con particolare riguardo alle scelte sul luogo in cui fissare la dimora familiare, nonché per divergenze in ordine alla crescita e all'educazione dei figli, oltre che per motivi riguardanti l'indipendenza economica della ricorrente;
che il marito – che fino al marzo 2019 era stato titolare di un panificio, nel quale aveva lavorato anche la ricorrente - era attualmente pensionato e percepiva una pensione di anzianità di circa euro 1.600,00/1.700,00 mensili, mentre essa ricorrente era casalinga;
che vani erano stati i tentativi di addivenire ad un accordo sulle condizioni di separazione, con particolare riguardo alla vendita della casa familiare.
La ricorrente, pertanto, chiedeva di sentire pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito a nonché lo scioglimento del matrimonio, alle CP_1 condizioni indicate nel ricorso.
Con decreto in data 16.12.2023 la Presidente di sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, fissava l'udienza del 9 aprile 2024 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con memoria depositata in data 8.3.2024 si costituiva in giudizio il resistente contestando quanto rappresentato dalla ricorrente, in particolare, opponendosi alla domanda di addebito formulata nei suoi confronti.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 9.4.2024 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Sentite liberamente le parti ed esperito il tentativo di conciliazione, le parti davano atto di avere, nelle more, raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, come da foglio dalle stesse sottoscritto ed allegato al verbale d'udienza.
Alla stessa udienza – rilevato che, alla luce dell'accordo raggiunto dalle parti, l'ascolto dei figli minori risultava superfluo - venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art. 473 bis.21 c.p.c. in conformità all'accordo delle parti, con autorizzazione dei coniugi a vivere separati, mentre, sulle conformi conclusioni precisate congiuntamente, la causa veniva rimessa in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 495/2024 emessa in data 4.6.2024, il
Tribunale di Piacenza dichiarava la separazione personale dei coniugi
[...]
e . Parte_1 Controparte_1
Con ordinanza in pari data, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo del
Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio, fissando l'udienza del 28.1.2025. Alla predetta udienza, comparivano le Parti, assistite dai rispettivi Difensori, le quali dichiaravano di non essersi riconciliate e che la separazione si era protratta ininterrottamente dall'udienza di comparizione nel procedimento di separazione.
Nella stessa udienza, parte ricorrente chiedeva un rinvio al quale parte resistente non si opponeva pur precisando che le condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione prevedevano anche le condizioni di divorzio congiunte. A questo punto, il Presidente di sezione in via temporanea ed urgente confermava le condizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 495/2024 depositata in data 4.6.2024 del
Tribunale di Piacenza e, su richiesta delle parti, rinviava ad altra udienza.
All'udienza del 20.5.2025 comparivano la ricorrente, senza l'assistenza di un Difensore, posto che il suo precedente procuratore aveva depositato rinuncia al mandato, oltre al resistente, assistito dal suo Difensore, che insisteva nella richiesta di pronuncia di divorzio tenuto conto delle condizioni già precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 9.4.2024, quando la ricorrente era assistita da Difensore, R_ dando atto nel contempo della circostanza che nelle more i figli minori (di 15 PE anni) e (di 11 anni) si erano trasferiti a vivere dal padre a Lugagnano Val
d'Arda, circostanza quest'ultima che veniva confermata anche dalla ricorrente personalmente. Alla stessa udienza, la causa veniva così trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
Ciò posto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto da e , il 28.8.2010, in Fidenza Parte_1 Controparte_1
(PR), trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 2010, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
In particolare, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio). Ed invero, secondo quanto previsto dall'art. 473bis.49 c.p.c., “Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo
473-bis. 11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti”.
Il legislatore, dunque, ha espressamente previsto l'ammissibilità della domanda cumulativa di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con riferimento al solo giudizio contenzioso (art. 473bis.49
c.p.c.), mentre anche con riguardo al “procedimento su domanda congiunta” di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c. si è pronunciata la Suprema Corte che ha stabilito come “in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c.,
è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass. civ., sez. I, sent. n. 28727 in data 16.10.2023).
A fronte di ciò, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/70 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e con sentenza non definitiva n. 495/2024 del
[...] Controparte_1
4.6.2024, passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, in data
14.1.2025, ed essendo nel frattempo decorso il termine di legge dalla separazione – definita sulle conclusioni congiunte delle parti - ai fini della pronuncia di divorzio. Al riguardo, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio, quali, in particolare, la già intervenuta separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – ribadita congiuntamente dalle parti all'udienza del
28.1.2025 – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Fidenza (PR), in data
28.8.2010, da e . Parte_1 Controparte_1
Quanto alle condizioni di divorzio, ritiene il Collegio che, allo stato, non si ravvisino ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti all'udienza di separazione, confermate e sottoscritte dalle stesse, come da foglio costituente parte integrante del verbale d'udienza del 9.4.2024, da ritenersi pienamente valide, avendo le stesse a quella udienza precisato congiuntamente anche le condizioni di divorzio, pur dovendo prendersi atto delle circostanze successivamente intervenute R_ PE nelle more del procedimento, relativamente al fatto che i figli minori e si sono trasferiti a vivere presso il padre, con il consenso della madre, che ha nel frattempo iniziato a svolgere un'attività lavorativa. Siffatte mutate circostanze peraltro non risultano in discussione tra le parti.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni come riportate in dispositivo che riproducono le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 9.4.2024, salve le modifiche nel frattempo intervenute a seguito del collocamento prevalente dei due figli minori presso il padre, vadano confermate e R_ PE rispondano all'interesse dei due figli minori, e laddove le parti hanno concordato l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi i genitori, dando atto dell'attuale collocamento prevalente e residenza abituale dei minori presso il padre con regolamento di frequentazione libero dei figli con la madre.
Quanto al conseguente contributo per il mantenimento dei figli da stabilire a carico della madre, pare congruo doversi determinare in misura modesta tenuto conto delle difficoltà economiche rappresentate dalla ricorrente, che all'udienza del
20.5.2025 ha dichiarato di aver appena iniziato a svolgere un'attività lavorativa, così quantificandolo nella misura complessiva di Euro 200,00 mensili (euro 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi.
In conformità a quanto già concordato dalle parti, devono essere altresì compensate le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
-Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e , il 28.8.2010, in Fidenza (PR), trascritto nel
[...] Controparte_1 registro dello stato civile del predetto Comune al n. 23, parte I, anno 2010;
Quanto alle condizioni di divorzio, in conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 9.4.2024, salve le modifiche relative alla successiva mutata residenza abituale dei minori attualmente presso il padre ed ai provvedimenti conseguenti, dispone come segue: R_ 1)I figli minori e vengono affidati in modo condiviso ad PEna_2 entrambi i genitori e collocati prevalentemente presso l'abitazione paterna a
Lugagnano Val d'Arda (PC);
2)I figli minori incontreranno la madre ogni qualvolta lei lo desideri e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli infrasettimanalmente, previo avviso al padre il giorno precedente. La madre, inoltre, potrà tenere con sé i figli nei fine settimana alternati dal sabato mattina (dopo l'uscita da scuola) alla domenica sera alle ore 20,30. I figli minori trascorreranno almeno tre settimane, anche non consecutive, con la madre nel periodo estivo, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Entro la stessa data, la signora
[...] comunicherà le proprie vacanze estive, in particolare il soggiorno in Pt_1
Spagna presso i propri parenti con i figli minori, che non potrà avere una durata superiore alle due settimane, salvo diverso accordo tra i genitori. Le vacanze natalizie saranno trascorse dai figli per un pari tempo con ciascun genitore, avendo cura di alternare, di anno in anno, il giorno di Natale e quello di Capodanno. I figli trascorreranno il periodo delle vacanze pasquali tre giorni con ciascun genitore, avendo cura di alternare di anno in anno la Pasqua e la Pasquetta. Il criterio dell'alternanza sarà applicato ad ogni festività. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i luoghi di villeggiatura dandone i recapiti e consentendo una comunicazione telefonica, anche quotidiana, con i figli.
3)Conferma l'assegnazione della casa coniugale sita a Lugagnano Val D'Arda (PC),
Loc. Case Cerri 3, al signor avendo la signora già CP_1 Parte_1 reperito altra idonea sistemazione per sé nella quale si è trasferita;
4)La signora si impegna a mettere in vendita la casa coniugale sita Parte_1
a Lugagnano (PC), il signor potrà restare all'interno della casa coniugale CP_1
a lui assegnata fino al momento della vendita e più precisamente del rogito. Il ricavato della vendita verrà suddiviso al 50% tra entrambi i coniugi;
5)La signora al momento del rilascio della casa coniugale asporterà Parte_1 tutti i propri beni personali e quelli dei figli nonché eventuali letti ove necessitassero. Il resto degli arredi rimarrà nella disponibilità del signor CP_1 che ne farà l'uso che ne crederà anche al momento del rogito. Ciò ad eccezione della macchina da cucire, macchina da scrivere e della batteria nuova di pentole;
R_
6)Revoca l'assegno di mantenimento stabilito per i figli minori e
[...] pari ad €250,00 per ciascun figlio a carico del signor da R_2 CP_1 versarsi alla signora revoca a decorrere da marzo 2025 posto che i Parte_1 figli si sono trasferiti a vivere presso il padre;
7)Pone a carico della signora il versamento della somma di Euro Parte_1
200.00 al mese (Euro 100,00 per ciascun figlio), quale contributo al mantenimento R_ per i figli e da versarsi a entro il giorno 10 di ogni PEna_2 CP_1 mese, a decorrere da maggio 2025, con rivalutazione annuale secondo gli indici
Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie occorrenti per i minori così come previste dal Protocollo del CNF.
8)Spese legali compensate.
Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Fidenza (PR) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Piacenza, 9 luglio 2025
Il Presidente rel. est.
dott.ssa Marisella Gatti