Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/03/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA minimale contributivo
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 1018/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Giuseppe Caforio) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
18.3.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato il 2.11.2022, Parte_1
per sentire dichiarare l'illegittimità del verbale ispettivo n. 2021003294/DDL e la
CP_ conseguente nullità/inefficacia dell'avviso di addebito emesso dall' nei suoi confronti n. 380 2022 00019749 08 000 per il pagamento dell'importo di € 22.732,50,
asseritamente spettante, a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili, alla gestione lavoratori dipendenti per il periodo corrente dal mese di marzo 2016 al mese di gennaio 2021. Ha eccepito la nullità del verbale ispettivo per violazione dell'art. 13
del d.lgs. 124/2004, in quanto corredato da una motivazione di stile che non indica con precisione le ragioni della contestazione e le relative fonti di prova. Nel merito, ha contestato l'affermazione degli ispettori, secondo i quali la società avrebbe versato paghe inferiori a quelle prescritte in base al c.d. minimale contributivo invocando il
“…il criterio del “minimale contributivo” - per il quale la retribuzione dovuta in
sinallagma nel rapporto di lavoro risulta rilevante (ai fini dell'obbligazione contributiva) solo
se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non
rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo di settore - risulta
assolutamente rispettato dalla società ricorrente…”. Ha precisato di avere applicato il
CCNL delle imprese artigiane di acconciatura e di estetica e che “in virtù del CCNL” la retribuzione tabellare era stabilita nei seguenti valori: “…al 31.05.2016: € 1.372,90 per il
livello 1; - € 1.254,16 per il livello 2; - € 1.189,00 per il livello 3 - € 1.121,04 per il livello 4; - dal
01.06.2016: - € 1.395,99 per il livello 1; - € 1.275,26 per il livello 2; - € 1.209,00 per il livello 3 -
€ 1.139,90 per il livello 4; - dal 01.07.2020: - € 1.522,88 per il livello 1; - € 1.391,18 per il livello
2; - € 1.318,89 per il livello 3 - € 1.243,51 per il livello 4…” ed ha aggiunto che dai cedolini paga del personale ispezionato emerge che l'azienda ha versato retribuzioni corrispondenti a quelle del CCNL di settore, con conseguente osservanza del criterio del c.d. minimale contributivo.
CP_ 2. Costituitosi con memoria depositata in data 6.11.2023, l' ha eccepito la tardività
ex art. 617 c.p.c. dell'eccezione di nullità del verbale ispettivo e ne ha confutato il fondamento nel merito, ricordando che l'oggetto del giudizio non è costituito dalla legittimità degli atti impugnati, ma dal diritto soggettivo vantato dall'ente. Nel merito ha rilevato che l'opponente non ha contestato che il CCNL applicato indica retribuzioni inferiori al minimale di legge e che dai cedolini paga in atti si evince che le retribuzioni pagate sono comunque inferiori al minimale, precisando che l'art. 25 della legge
549/1995 oggetto della dissertazione avversaria non è stato applicato dagli ispettori. Ha
osservato, inoltre, che non è stato contestato neppure che la contribuzione dovuta è
parametrata alla retribuzione teorica dovuta in base alla legge e al CCNL e non può
essere ridotta, come accaduto nel caso di specie, per espletamento, da parte del personale, di un orario inferiore a quello stabilito contrattualmente.
22 3. La causa è stata istruita disponendo una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare, in considerazione del contrasto esistente sul punto tra le parti, se le retribuzioni versate dalla società opponente al personale dipendente per il periodo oggetto di causa, corrente da Marzo 2016 a Gennaio 2021 in base al Libro Unico del
Lavoro, fossero inferiori o coerenti con i valori, progressivamente adeguati nel tempo,
del minimale determinato sulla base del meccanismo contemplato dall'art. 7 del d.l.
463/1983, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e discussa all'udienza del 24.9.2024 previo scambio di note difensive. Con ordinanza riservata del
15-16.10.2024 è stato disposto un supplemento dell'indagine demandata al perito per chiedere il ricalcolo dei contributi e sanzioni aggiuntive da versare nelle situazioni in
CP_ cui, “…avendo richiesto il versamento di contribuzione aggiuntiva in misura inferiore
rispetto al dovuto ricavabile applicando i criteri del minimale giornaliero di legge indicati nel
quesito, non ha rideterminato l'importo esattamente dovuto ritenendo invalicabili le cifre
richieste dall'ente..”. La causa è stata, quindi, discussa all'udienza del 18.3.2025, previo scambio di note difensive, depositate, in questo caso, soltanto dall'opponente.
4. In via del tutto preliminare, va rilevata (ex officio, cfr, per tutte, Cass. sez. VI-lavoro,
19226/2018), ai sensi del c.disp. dell'art. 30, comma 14, del d.l. 78/2010 e dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999 la tempestività del ricorso, in quanto depositato in data 2.11.2022 a fronte di notifica di avviso di addebito perfezionata mediante messaggio di posta elettronica certificata in data 28.09.2022.
5. Sempre in via preliminare, con riferimento alle censure di regolarità del verbale, va osservato che la presente controversia, ai sensi del c.disp. degli artt. 30, comma 14, del d.l. 78/2010 e 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999, ha ad oggetto la fondatezza della pretesa
CP_ contributiva vantata dall' e non la regolarità formale del procedimento ispettivo, i vizi del quale devono essere denunciati nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione eventualmente emessa dall'autorità competente ai sensi della legge 289/1981, trattandosi del rispetto di regole procedurali che, ove violate,
possono inficiare la validità delle ordinanze ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689/1981, ma non assumono in alcun caso valore
CP_ di fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto vantato dall' che nella
33 presente sede deve essere vagliato nel merito, come da costante insegnamento del S.C.,
secondo cui “…il particolare procedimento previsto dalla legge n. 689/1981 per l'irrogazione
delle sanzioni amministrative e, in specie, i requisiti di legittimità ed efficacia del relativo
provvedimento….non si estendono alla richiesta di adempimento delle obbligazioni
previdenziali (cfr. Cass. n. 9863 del 2004, il pronunciamento della quale è stato ribadito da
Cass. nn. 20309 del 2008, 14907 del 2012 e, da ult., da Cass. n. 19093 del 2017);…” (Cass.,
sez. lavoro, 2132/2018).
6. Nel merito, l'opposizione è fondata soltanto in parte, con conseguente necessità di
CP_ rideterminazione del credito vantato dall' per le considerazioni dappresso brevemente esposte.
6.1 Va rilevato in premessa che l'opponente, a fronte delle risultanze della relazione depositata dal perito il 16.5.2024, ha argomentato che nel presente giudizio, una volta verificato che il credito previdenziale oggetto dell'avviso di addebito opposto non può
essere confermato per l'intero, si dovrebbe procedere, in assenza di una domanda espressa dell'ente di rideterminazione del credito, esclusivamente a dichiarare
CP_ l'inefficacia del verbale ispettivo, accertando che nulla è dovuto all' Detta
argomentazione, traendo spunto sempre da quanto affermato al punto che precede, è
infondata, in quanto, secondo il consolidato orientamento di legittimità, il giudizio di opposizione a ruolo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, analogamente a quello in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto l'impugnazione dell'atto emesso a monte, ma l'accertamento dell'esistenza del credito, che deve esitare, quindi,
in una pronuncia di merito che ne determini la consistenza a prescindere dalla presenza di un'esplicita domanda della parte interessata: “L'azione proposta contro
l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali prima di una intimazione di pagamento è una
opposizione all'esecuzione, quindi un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a
cognizione piena, sicché la ritenuta decadenza dall'iscrizione, e la conseguente illegittimità della
stessa, non esimono il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva,
nell'"an" e nel "quantum", seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto
dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in
ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva
44 richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella.” (Cass., sez.
lavoro, 1558/2020, cfr anche, id., 20728/2019); nella motivazione della sentenza si legge,
fra l'altro, che “…ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (v., per tutte, Cass. n. 12311 del
1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione che,
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633, 644 e segg.
cod.proc.civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento
ordinario (art. 645 cod.proc.civ.) sicché il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere
di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e non può limitarsi ad
accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo emesso in assenza delle condizioni di
legge;…”.
6.2 Ciò posto, l'art. 12 della legge n. 153/1969 prevede, nei limiti di interesse, che: “Gli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo
unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e
l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi 1. Costituiscono redditi
di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1 [oggi art.
51, ndr], del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei
contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3. Le somme
e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di
qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso
articolo 48. 4. Sono esclusi dalla base imponibile: a) le somme corrisposte a titolo di trattamento
di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al
fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla
predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso…….5.
55 L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa…”. L'art. 51,
primo comma, del d.p.r. n. 917/1986, “Testo unico delle imposte sui redditi”, rubricato
“Determinazione del reddito di lavoro dipendente” stabilisce che “1. Il reddito di lavoro
dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in
genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo
d'imposta successivo a quello cui si riferiscono…”. L'art. 1 del d.l. n. 338/1989, convertito con modificazioni nella legge n. 389/1989 prevede che “…La retribuzione da assumere
come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere
inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base
nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una
retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo…”.
Dalle disposizioni riportate emerge che la retribuzione imponibile per il calcolo dei contributivi coincide tendenzialmente con quella fiscale ed è determinata non in base
agli importi che il lavoratore effettivamente percepisce dal datore di lavoro, ma in base a tutti quelli che ha diritto di percepire sulla base di leggi, regolamenti e del contratto collettivo stipulato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative o da accordi individuali qualora più favorevoli al dipendente e non solo quelli che costituiscono la retribuzione “giusta e sufficiente” considerata dall'art. 36 Cost. con riferimento al rapporto di lavoro. Trattasi del concetto di “minimale contributivo”, che è alla base del
CP_ diritto indisponibile dell' ad ottenere il versamento della provvista necessaria a finanziare le prestazioni previdenziali ai sensi dell'art. 38 Cost. e non è suscettibile di riduzione né per effetto di accordi transattivi stipulati fra lavoratori ed imprese, che restano inopponibili all'ente anche ai sensi dell'art. 2115 c.c. né per effetto del pagamento di una retribuzione di fatto più modesta di quella prevista dall'imponibile calcolato secondo il criterio del minimale. Quelli esposti sono principi agevolmente ricavabili dal testo letterale e dalla ratio delle disposizioni richiamate e sono stati ribaditi dall'orientamento pluriconsolidato del S.C. che va, in questa sede, richiamato:
66 “In materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed
il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui
all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve intendersi come tutto ciò che il
lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro poiché il rapporto assicurativo e
l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro ma
sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti
dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti
del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai
propri diritti.” (Cass., sez. lavoro, 2642/2014); nella motivazione della sentenza si legge che “…La totale estraneità e inefficacia della transazione eventualmente intervenuta tra datore
di lavoro e lavoratore nei riguardi del rapporto contributivo discende dal principio che, alla base
del calcolo dei contributi previdenziali, deve essere posta la retribuzione dovuta per legge o
per contratto individuale o collettivo e non quella di fatto corrisposta, in quanto
l'espressione usata dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile
("tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro...") va intesa nel senso di
"tutto ciò che ha diritto di ricevere", in considerazione del fatto che il rapporto assicurativo
e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma
sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso
l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei
confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore
abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr., ex aliis, Cass. 17 aprile 2012 n. 6001; Cass. 28. Luglio 2009
n. 17495; Cass. 3 marzo 2004 n. 6607; 13 aprile 1999, n. 3630; Cass. 15 maggio 1993, n.
5547).” Analogo principio è affermato dalla sentenza della stessa sezione con la pronuncia n. 6221/2009 “Gli atti di disposizione, ai quali si applica la disciplina dell'art. 2113
cod. civ., debbono attenere alle conseguenze patrimoniali del mancato o irregolare versamento
dei contributi e non già all'obbligo del datore di lavoro di corrispondere i contributi all CP_1
perché quest'obbligo non può mai venir meno per effetto di pattuizioni intercorse tra il
datore di lavoro ed il lavoratore all'inizio o durante lo svolgimento del rapporto,
essendo queste espressamente travolte dalla nullità ex art. 2115 cod. civ. ed inoperanti
nei confronti dell'ente previdenziale.” e dalla più recente 15120/2019: “La regola del cd.
77 minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto
alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro,
che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale,
e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di
sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o
nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta
del datore di lavoro.”.
A ciò va aggiunto che l'art. 7 (primo comma, secondo alinea e secondo comma) del d.l.
463/1983, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638 prescrive,
comunque, un livello minimo inderogabile della retribuzione imponibile ai fini contributivi che non può essere superato per legge: “…A decorrere dal periodo di paga in
corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi
compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere
inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
2. In
caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente
arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta,
dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma
precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti ad
un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all'accreditamento
figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere
dall'ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell'anno…”. L'art. 1,
secondo comma, del d.l. n. 338/1989, conv. con modificazioni nella legge 389/1989 ha elevato al 9,50% la percentuale indicata dal secondo alinea del primo comma. Con
specifico riferimento ai lavoratori assunti part time trova applicazione l'art. 11 del d.lgs.
81/2015, secondo cui: “
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo
dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando
alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
88 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario
normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a
tempo pieno.”.
6.3 Gli ispettori hanno dato atto di avere ricalcolato la contribuzione dovuta dall'opponente in quanto versata in misura inferiore al dovuto poiché, per un verso,
l'azienda non ha pagato, in alcuni casi, la contribuzione rapportata all'intero orario contrattuale, ma ad un orario espletato in misura di fatto ridotta e, per altro verso,
poiché il valore della retribuzione oraria registrato nel Libro Unico del Lavoro risulta inferiore a quello stabilito dalla disposizione appena sopra richiamata.
E' stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di dirimere il contrasto contabile sussistente fra le parti sul punto per accertare se ed in quale misura fosse corrispondente alla realtà la ricostruzione ispettiva. L'affermazione, che si legge (solo)
nelle note difensive dell'opponente del 28.2.2025, secondo cui la consulenza tecnica sarebbe esplorativa e non potrebbe supplire le lacune di offerta probatoria gravante
CP_ sull' non corrisponde ai fatti di causa, in quanto l'incarico al perito è stato conferito proprio al fine di verificare se i rilievi puntualmente formulati dagli ispettori sulla base del controllo delle denunce retributive in ordine all'entità della retribuzione imponibile presa a riferimento dall'opponente e recepiti dall'opposto per le conseguenze contributive fossero o meno corrispondenti al reale tenendo conto delle contestazioni mosse dall'opponente.
All'esito dell'espletamento dell'incarico e del supplemento di indagine demandatogli,
il Consulente si è così espresso (le enfasi sono apposte dallo scrivente):
“…la differenza di imponibile per gli anni dal 2016 al 2021 (prospetti A/bis)
ammonta ad € 17.543,07 oltre ad € 8.249,00 per il mese di maggio 2020 (di cui non era
stato trasmesso il modello Uniemens) e così in totale € 25.792,07 (riepilogo prospetto
D/Ter); i contributi omessi su detto imponibile sono pari a € 9.702,10 (di cui €
3.189,00 relativi a maggio 2020) come da prospetti B/bis e riepilogo D/ter; le sanzioni
civili calcolate nella misura stabilita dalla legge n° 388/2000 art. 116 c.8 lettera b) fino
al 24-10-2022 e gli interessi di mora sommano € 6.089,41 di cui € 1.947,59 relativi al
mese di maggio 2020 (prospetto C/bis); nel prospetto di riepilogo D/bis il totale dei
99 contributi omessi per € 9.702,10 è stato esposto mensilmente per il periodo da marzo
2016 a gennaio 2021…”.
Ritiene lo scrivente che le conclusioni formulate dal perito siano frutto di uno studio del caso attento ed approfondito, che esprimano valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e contemporaneamente prive di errori sul piano logico e su quello giuridico e che le stesse, come rettificate all'esito del supplemento di indagine,
non siano state oggetto di critica ad opera delle parti e debbano, per questo, essere condivise e poste a fondamento della decisione. Invero, il perito ha riscontrato che le retribuzioni imponibili denunciate sulla base delle quali sono stati determinati e versati i contributi sono, per il periodo oggetto di causa, inferiori a quelle corrette imposte dai principi giuridici illustrati anche se in misura inferiore a quanto ipotizzati dagli
CP_ ispettori e dall' in questa sede. L'operazione di riconduzione dell'imponibile alla misura esatta, alla luce del rilievo formulato al punto 6.1, va effettuata anche nei casi in cui l'opposto ha quantificato i contributi da versare in misura erronea per difetto e per questa ragione è stato affidato al perito il supplemento di indagine correggendo l'analisi iniziale.
Non meritano accoglimento, invece, le ulteriori osservazioni formulate dal consulente
CP_ di parte dell' reiterate dall'istituto con memoria del 3.9.2024, secondo cui gli oneri differiti (ROL, permessi ex festività non goduti, ferie non godute), a differenza di quanto accade per la tredicesima, dovrebbero essere calcolati non come componenti della retribuzione imponibile per poi verificare se l'importo complessivo rispetta il valore di legge, ma scorporati dal totale ed oggetto di una separata verifica su base oraria, perché oraria è la retribuzione minima di legge ai sensi dell'art. 11 del d.lgs.
81/2015. Il perito ha replicato, nella relazione depositata il 16.5.2024 (pag. 20,21 e 22 cui si fa rinvio) di avere controllato l'osservanza del minimo imponibile sulla base del valore della retribuzione giornaliera: “…Il CTU ha conteggiato il minimale mensile dei
dipendenti a tempo pieno con riguardo all'importo giornaliero e alle giornate di lavoro,
confrontando il risultato con l'imponibile contributivo, comprensivo degli oneri differiti…”,
precisando che la normativa non impone un'ulteriore verifica del minimale. Tale modo di procedere appare corretto in quanto, come s'è detto al punto n. 6.2, il minimale
1100 contributivo è imposto dal legislatore su base giornaliera e non oraria, apparendo
CP_ impropria l'applicazione estensiva che l' fa della disposizione (l'art. 11 del d.lgs.
81/2015) che è dettata allo specifico fine di individuare, indicando un criterio di ragguaglio, la retribuzione da prendere a riferimento in caso di relazione a tempo
parziale.
7. Alla luce delle considerazioni precedenti, l'opponente è debitrice dell'opposto, con riferimento alla pretesa vantata mediante l'avviso di addebito n. 380 2022
0001974908000, dell'importo, calcolato alla data del 24.10.2022, di € 15.791,51 per contributi previdenziali destinati alla gestione lavoratori dipendenti, sanzioni civili ed interessi di mora.
Tenuto conto della reciprocità della soccombenza, posto che la pretesa creditoria
CP_ vantata da ammontava ad € 22.732,50, le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura di 1/2 e l'opponente va condannato a rimborsare all'opposto il residuo 1/2. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., tenendo conto del valore del decisum (scaglione compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia. Per le medesime considerazioni, gli oneri di CTU, liquidati con decreti del 13/15.7.2024 e del
31.12.2024/2.1.2025, vanno posti definitivamente a carico solidale delle parti con riparto
CP_ interno di 1/2 a carico dell' e di 1/2 a carico dell'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- accerta che l'opponente è debitrice dell'opposto, con riferimento alla pretesa vantata mediante l'avviso di addebito n. 380 2022 0001974908000, della somma,
ricalcolata alla data del 24.10.2022, di € 15.791,51 per contributi previdenziali,
sanzioni civili ed interessi di mora;
- compensa per 1/2 le spese di lite tra le parti e condanna l'opponente a rimborsare all'opposto il residuo 1/2, che qui si liquida nell'importo di €
2.000,00 per compenso professionale, oltre r.f.;
1111 - pone definitivamente a carico solidale delle parti gli oneri di CTU come liquidati con decreti del 13/15.7.2024 e del 31.12.2024/2.1.2025, con riparto interno di 1/2 a carico dell'opposto e 1/2 a carico dell'opponente.
Perugia, lì 18.3.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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