TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:59, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 426/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTALENA Parte_1 C.F._1
PA e dell'avv. CANAPICCHI MARCO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.4.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “-accertare l'illegittimità della revoca della pensione cat. VDAI n.ro
06100250 liquidata l'8.7.2015 con decorrenza 1.2.2015 e, per l'effetto, condannare l' a ripristinarla con CP_1 medesima decorrenza e importo e a corrispondere i ratei arretrati dalla revoca sino all'effettivo ripristino maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria;
-accertare in capo al ricorrente la concorrenza dei requisiti di legge ai fini del pagina 1 di 9 diritto a pensione come da domanda presentata il 22.1.2015 e per l'effetto dichiarare che nulla egli deve all' a CP_1 titolo di indebito sul medesimo trattamento pensionistico, condannando l' alla restituzione degli importi CP_1 eventualmente corrisposti o recuperati sino alla concorrenza della somma netta di € 248.157,45 e oltre interessi e rivalutazione dalla corresponsione o dal recupero;
-condannare l' a risarcire al ricorrente il danno emergente CP_1 patito in ragione dell'annullamento della pensione nella misura di € 8.030,00, o nella maggiore o minore somma che emergerà dall'espletanda istruttoria”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente di essere stato dapprima dipendente della società per poi essere assunto, nell'ottobre 2009, da Controparte_2
appartenente al Gruppo Editoriale L'Espresso con il ruolo di Controparte_3 responsabile Area Tecnica e prestampa della testata “Il Tirreno”, con sede di lavoro presso la divisione operativa di Livorno. Esponeva, quindi, il ricorrente di essere stato collocato in cassa integrazione straordinaria nell'ambito di un procedimento di ristrutturazione ex artt. 35 e 37 L.
416/1981 che prevedeva, appunto, la collocazione in CIGS di complessivi 19 dipendenti individuati in base al criterio della maturazione dei requisiti per accedere al pensionamento di anzianità/vecchiaia/pensionamento anticipato. Chiariva, quindi, l'odierno attore che CP_3 disponeva, seppur provvisoriamente, l'ammortizzatore per sole 15 unità, preannunciando informalmente al ricorrente che sarebbe rientrato tra le unità da collocare in CIGS di talché, al fine di poter poi optare per l'esercizio del diritto al prepensionamento il in data 31.5.2012, Pt_1 presentava domanda di riscatto dei periodi di corso laurea, domanda che veniva accolta con provvedimento del 2.8.2012 e versava la somma pari ad € 71.793,28. Deduceva il ricorrente CP_1 che, sebbene avesse maturato i requisiti utili al suo prepensionamento ai sensi della L. 416/1981 già nel luglio 2013, nell'autunno dell'anno 2013 interveniva la cessione del contratto di lavoro in favore della Società Manzoni & C. S.p.A., società che, in data 14.11.2014, comunicava al ricorrente che sarebbe stato collocato in CIGS con decorrenza dal 23.1.2015. Allegava, ancora, il ricorrente che, in data 26.1.2015, rassegnava le proprie dimissioni e, in assenza di qualsivoglia reale prospettiva di ricollocazione sul mercato del lavoro, presentava domanda di pensione anticipata, domanda accolta l'8.7.2025 con liquidazione della pensione VDAI n.ro 06100250 avente decorrenza 1.2.2015 e importo lordo di € 3.280,81 mensili. Lamentava tuttavia il che, nel novembre 2022, esso Pt_1 ricorrente si vedeva sospendere senza alcun preavviso la pensione per poi subire la ripetizione di un indebito da parte dell' sulla medesima prestazione. Allegava, in particolare, il ricorrente CP_1 che, il 27.11.2022, l' gli comunicava che erano venuti meno i requisiti pensionistici a seguito CP_1 della cancellazione della contribuzione figurativa CIG precedentemente accreditata e che, pertanto, pagina 2 di 9 si era venuto a creare un indebito pari ad € 248.157,45. Lamentava il ricorrente che l'unica ragione che l'istituto poneva a fondamento, sia dell'annullamento della pensione che della ripetizione di indebito, risiedeva nella cancellazione della contribuzione figurativa CIG accreditata in favore del ricorrente. In ricorso, il evidenziava che l'illegittimo annullamento della pensione (e il Pt_1 conseguente recupero) nascevano da un evidente errore nell'ambito di un'indagine penale relativa proprio al processo di ristrutturazione aziendale adottato dal datore di lavoro, indagine che aveva visto il ricorrente coinvolto nonostante egli fosse del tutto estraneo alla vicenda, tanto che la
Procura della Repubblica del Tribunale di Roma aveva chiesto ed ottenuto l'archiviazione della notizia di reato nei suoi confronti.
Si costituiva l' resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_4 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta deduceva che, da indagini della Procura della Repubblica di Roma, era emersa una truffa ai danni dell' consistente nel CP_1 demansionamento (artificioso) dei dirigenti i quali erano così rientrati tra i soggetti prepensionabili.
In sostanza, deduceva l' odierno convenuto, senza il demansionamento, il ricorrente non CP_4 avrebbe potuto essere ammesso al prepensionamento, non avendo i contributi sufficienti per andare in pensione con i requisiti ordinari. Con la propria costituzione, l' deduceva tuttavia CP_1 che, in ragione di una nota dell' di Roma che dava atto che il Procuratore Aggiunto della CP_1
Procura aveva assegnato la complessiva somma pari ad euro 16.107.539,28 all' , rispetto alla CP_4 questione relativa all'indebito oggetto poteva dirsi cessata la materia del contendere, restando invece contestato il punto relativo al ripristino del trattamento pensionistico.
La causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto precisarsi, anche al fine di delimitare l'ambito (residuo) del presente giudizio, come alla udienza odierna parte ricorrente rinunciava alla domanda risarcitoria spiegata con le conclusioni del ricorso, mentre il procuratore dell'Ente prendeva atto (cfr. verbale di udienza odierna).
Avuto riguardo, poi, alla domanda spiegata in ricorso e relativa all'indebito pari ad euro 248.157,45
i procuratori concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere alla luce dell'annullamento dell'addebito secondo la comunicazione ricevuta dal ricorrente in data successiva al deposito del ricorso (cfr. verbale di udienza odierna).
pagina 3 di 9 Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuto annullamento dell'addebito, elimina l'interesse in punto alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Con riferimento, dunque, all'unica domanda controversa residua e relativa alla dedotta illegittimità della revoca della pensione deve richiamarsi, anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché condivisa la recente sentenza del Tribunale di Milano intervenuta su questione analoga laddove ha chiarito “(..) Il nominativo di (..) è stato inserito tra le risorse da sospendere in cassa integrazione con decorrenza
25 marzo 2015 (doc. 10, fascicolo ricorrente), nel quadro della procedura di riorganizzazione aziendale che ha interessato come da Decreto Ministeriale del 17 aprile 2014, n. 8106, e, poi, Decreto Ministeriale del 27 ottobre
2015, n. 92729 (docc. 10-10c, fascicolo ricorrente). In questo contesto, ha avuto accesso al trattamento pensionistico anticipato in forza delle previsioni di cui alla Legge 416/1981, il cui art. 37 dispone che “ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni;
i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;
l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni”; ai sensi del richiamato art. 35 Legge 416/1981 (nel testo ratione temporis applicabile), “il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento”. In forza delle suddette previsioni, un lavoratore può accedere al “prepensionamento” qualora: sia dipendente di un'impresa operante nel settore (imprese editrici e stampatrici di quotidiani); la datrice di pagina 4 di 9 lavoro sia stata autorizzata al trattamento di cassa integrazione straordinaria;
sia tra i dipendenti collocati in cassa integrazione;
sia lavoratore poligrafico in possesso di almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni, e non abbia, comunque, un'anzianità contributiva superiore a 35 anni;
eserciti l'opzione per il prepensionamento entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta. All'epoca dei fatti per cui è causa, il ricorrente risultava effettivamente in possesso di tutti i requisiti di legge: era dipendente di a far data dall'1 aprile 2014 (docc. 3-4, fascicolo ricorrente); era stata autorizzata al trattamento di cassa integrazione con provvedimento prorogato – per quanto concerne la specifica posizione di – con Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015,
n. 92729 (doc. 10b, fascicolo ricorrente); era in possesso dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa vigente per i lavoratori poligrafici;
era stato collocato in cassa integrazione;
aveva, infine, esercitato l'opzione per il prepensionamento nei termini e con le modalità di cui alla Legge 416/1981 (doc. 14, fascicolo ricorrente). 3.2.2.
Secondo la tesi dell' (..), tuttavia, una parte dei suddetti requisiti sarebbe stata presente solo in via meramente apparente e formale. (..) In primo luogo, non vi è prova alcuna che sia stato compartecipe del fraudolento disegno societario. (..) Di fatto, all'epoca della vicenda che qui ci occupa, era dipendente di – azienda poligrafica – ed era collocato in cassa integrazione: dunque, al momento della domanda e del successivo accesso, il ricorrente era in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento di cui alla Legge 416/1981. Difatti, il procedimento penale nei confronti del ricorrente si è concluso con l'archiviazione della posizione così motivata (..) In secondo luogo, proprio in ragione della sua estraneità all'operazione posta in essere dal Gruppo Editoriale GEDI, deve escludersi che la vicenda possa comportare la cancellazione della contribuzione figurativa e il conseguente venir meno del trattamento pensionistico a suo tempo riconosciuto a (..)
Come noto, nei periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale,
è previsto il diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 148/2015, a mente del quale “il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale”. L'art. 1bis, “Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria”, della Legge
172/2002 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza”, dispone che “1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell' Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'della contribuzione previdenziale figurativa e alla pagina 5 di 9 corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall'direttamente nei confronti dell'impresa”. La norma fa proprio un principio di ordine generale del nostro ordinamento, quello che esclude che il mancato accoglimento delle domande di ammissione alla cassa integrazione ovvero la revoca delle originarie concessioni di trattamenti straordinari di integrazione salariale possano produrre effetti lesivi delle posizioni dei lavoratori coinvolti nelle procedure medesime.
Come correttamente osservato da questo Tribunale, “6.2. Tale disposizione... rileva sotto un duplice profilo: da un lato, conferma che la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale possa essere oggetto di revoca in autotutela unicamente dall'organo deputato ad emetterlo, ovvero dal Ministero del Lavoro (cfr. art. 2 d.lgs.
223/1991); dall'altro, sancisce una particolare tutela nei confronti dei lavoratori. Sotto tale ultimo aspetto, la norma prevede che, qualora la revoca non sia riconducibile a comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi: non sono tenuti alla restituzione delle indennità ricevute;
hanno comunque diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa da parte dell' hanno diritto alla corresponsione di eventuali prestazioni CP_1 accessorie. La disposizione, inoltre, limita, in tale ipotesi, il potere di agire dell' per il recupero dei crediti CP_1 relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, individuando come legittimato passivo il solo datore di lavoro.
6.3 Si tratta di una norma evidentemente volta a salvaguardare tanto la buona fede quanto il legittimo affidamento dei lavoratori, ponendoli al riparo da eventi esterni che abbiano determinato il venir meno i presupposti per la CIGS.
In tal caso, è previsto che l' possa agire per il recupero dei crediti solo nei confronti del datore di lavoro, CP_1 escludendo espressamente effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica dei lavoratori, sempre che non vengano accertati comportamenti illegittimi in capo a questi ultimi. Per comportamenti illegittimi debbono intendersi atti posti in essere dal lavoratore, in violazione di leggi o regolamenti e causalmente determinanti la revoca del trattamento straordinario di integrazione salariale;
condizione che, a detta del giudicante, non può configurarsi con la mera consapevolezza del lavoratore circa l'eventuale illecito progetto societario.
6.4. La portata generale del principio espresso in tale disposizione è stata, peraltro, recepita anche dall' con il messaggio n. 7674 del 30.3.2011, in cui si specifica CP_1 che “Nelle previsioni normative sopra elencate è accolto quindi il principio in base al quale la ripetizione per prestazioni indebite non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori sia esercitata esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non dei beneficiari della prestazione stessa, ancorché i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati dall'Istituto al lavoratore Si ritiene, quindi che questo principio generale possa essere applicato anche nell'ipotesi enunciate nei quesiti in argomento, e che nel momento in cui sia revocato dalla Regione il provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione guadagni in deroga, l' debba procedere alla ripetizione delle somme erogate nei confronti dell'azienda e non dei lavoratori che le abbiano percepite a titolo di integrazione salariale”.” (Trib. Milano, Sez. Lav., 10 aprile 2024, n. 2136). In modo conforme si è pronunziato pagina 6 di 9 il Tribunale di Agrigento: “sulla scorta della richiamata disciplina legislativa e delle direttive interpretative promananti dallo stesso Istituto previdenziale, deve quindi ritenersi infondata la pretesa dell'(..) di agire in ripetizione direttamente nei confronti dei lavoratori beneficiari invece che nei confronti del datore di lavoro, il quale rappresenta l'unico soggetto cui sarebbe imputabile il comportamento illegittimo riscontrato a seguito di accesso ispettivo e sanzionato in via amministrativa. Sul punto, giova altresì osservare come l'accertamento ispettivo della
DTL e l'irrogazione delle relative sanzioni abbiano riguardato il solo datore di lavoro e non anche i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale e come il provvedimento regionale di revoca del beneficio concesso sia stato motivato in ragione dell'accertamento in via amministrativa di una condotta illegittima del datore di lavoro rispetto alla quale nessuna contestazione o addebito di responsabilità sono stati mossi contestualmente ai lavoratori beneficiari dell'integrazione ai quali, di conseguenza, non può essere richiesto alcunché venendo a mancare il presupposto che, ai sensi dell'art. 1 bis della L. n. 172/2002, legittimerebbe l' a richiedere la restituzione dell'indennità erogata direttamente a questi ultimi. Alla luce di tali considerazioni, deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente a ritenere quanto da lei percepito per la CIG” (Trib. Agrigento, Sez. Lav., 12 marzo 2021,
n. 299).” (cfr., in parte motiva, sentenza Tribunale di Milano, 9.5.2024, est. Dott.ssa C. Colosimo, in atti versata;
ma v. anche in senso conforme le sentenze della Corte di Appello di Milano in atti versate).
Deve anche osservarsi che in seno alla richiesta di archiviazione relativa alla posizione del ricorrente ricorrente (cfr. doc. 22 allegato al ricorso) si legge “(..) dalla documentazione presentata in sede di memoria difensiva, avere già maturato al momento del trasferimento Infragruppo i requisiti per accedere alla pensione. Il suo percorso professionale vede inizialmente l'indagato operare con funzioni di quadro dal 2009 presso la direzione operativa di Livorno della F3 (con una esperienza nel settore della editoria che risaliva al 2000). Dal suo estratto contributivo risulta che avesse iniziato a lavorare come dipendente dal 1983 e che comunque avesse da tempo riscattato anche gli anni di laurea oltre ai servizio militare (pagando personalmente) e che dunque sin dal
2013 avesse interesse ad accedere al prepensionamento. E' pertanto verosimile quanto da lui dichiarato secondo cui aveva accettato trasferimento, ovviamente con distacco presso la sede di Livorno, a seguito di richiesta aziendale per portare a termine alcuni progetti già iniziati”.
Anche il teste , poi, sentito all'udienza del 17.4.2025 confermava la questione del Testimone_1 riscatto per essere il ZZ soggetto prepensionabile.
In ragione delle condivisibili e diffuse argomentazioni richiamate ritiene il giudicante che la contribuzione figurativa a suo tempo accreditata in favore del ricorrente non possa essere oggetto di annullamento da parte dell' posto che non avrebbe potuto essere annullata nemmeno CP_1
pagina 7 di 9 qualora il Ministero del Lavoro avesse ritenuto di revocare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale mentre, nel caso di specie, è pacifico che nessun provvedimento di revoca sia mai intervenuto.
Ancora, nel corpo della sentenza del Tribunale di Milano richiamata (Supra) viene chiarito che “la norma non si preoccupa solo delle prestazioni accessorie, ma anche dei contributi figurativi per i quali viene prevista la loro conservazione. Orbene, se tale effetto consegue persino alla revoca della a maggior ragione deve Pt_2 realizzarsi allorquando non vi è stata revoca. La norma, quindi, risulta coerente e confacente al caso in esame in quanto stabilisce il principio della non cancellazione dei contributi figurativi, ovvero proprio quanto, invece, l'ha disposto” (Trib. Milano, Sez. Lav., 6 maggio 2024, n. 2248).”.
Pertanto, sussiste il diritto del al riaccredito della contribuzione figurativa relativa al periodo Pt_1 di cassa integrazione, al ripristino della pensione Cat. VDAI n. 06100250, nonché al pagamento di tutti i ratei maturati a partire dalla revoca.
Per l'effetto l' deve essere condannato a provvedere all'immediato ripristino della pensione CP_1 per cui è causa nonché al pagamento dei ratei maturati a partire dalla revoca, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite possono essere compensate in misura della metà attesa l'assoluta complessità delle questioni trattate e la peculiarità della situazione di fatto alla base del presente giudizio;
per l'ulteriore metà le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa (cause di previdenza), valore indeterminabile e all'attività processuale in concreto svolta secondo il D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
- accerta e dichiara il diritto di al riaccredito della contribuzione figurativa relativa al Parte_1 periodo di CIG e, conseguentemente, al ripristino della pensione Cat. VDAI n. 06100250, nonché il diritto al pagamento di tutti i ratei maturati a partire dalla revoca e per l'effetto condanna l' CP_1
a provvedere all'immediato ripristino della pensione Cat. VDAI n. 06100250 e al pagamento dei ratei maturati a partire dalla data della revoca, oltre interessi come per legge;
- dichiara, per il resto, la cessazione della materia del contendere;
pagina 8 di 9 - compensa le spese di lite in misura della metà e condanna l' a rifondere al ricorrente le spese CP_1 di lite che liquida per la residua frazione in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Livorno, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Maffei
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 16:59, mediante lettura del dispositivo con motivazione riservata assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 426/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARTALENA Parte_1 C.F._1
PA e dell'avv. CANAPICCHI MARCO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINICUCCI MASSIMILIANO CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.4.2024 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “-accertare l'illegittimità della revoca della pensione cat. VDAI n.ro
06100250 liquidata l'8.7.2015 con decorrenza 1.2.2015 e, per l'effetto, condannare l' a ripristinarla con CP_1 medesima decorrenza e importo e a corrispondere i ratei arretrati dalla revoca sino all'effettivo ripristino maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria;
-accertare in capo al ricorrente la concorrenza dei requisiti di legge ai fini del pagina 1 di 9 diritto a pensione come da domanda presentata il 22.1.2015 e per l'effetto dichiarare che nulla egli deve all' a CP_1 titolo di indebito sul medesimo trattamento pensionistico, condannando l' alla restituzione degli importi CP_1 eventualmente corrisposti o recuperati sino alla concorrenza della somma netta di € 248.157,45 e oltre interessi e rivalutazione dalla corresponsione o dal recupero;
-condannare l' a risarcire al ricorrente il danno emergente CP_1 patito in ragione dell'annullamento della pensione nella misura di € 8.030,00, o nella maggiore o minore somma che emergerà dall'espletanda istruttoria”, con vittoria delle spese di lite. Allegava il ricorrente di essere stato dapprima dipendente della società per poi essere assunto, nell'ottobre 2009, da Controparte_2
appartenente al Gruppo Editoriale L'Espresso con il ruolo di Controparte_3 responsabile Area Tecnica e prestampa della testata “Il Tirreno”, con sede di lavoro presso la divisione operativa di Livorno. Esponeva, quindi, il ricorrente di essere stato collocato in cassa integrazione straordinaria nell'ambito di un procedimento di ristrutturazione ex artt. 35 e 37 L.
416/1981 che prevedeva, appunto, la collocazione in CIGS di complessivi 19 dipendenti individuati in base al criterio della maturazione dei requisiti per accedere al pensionamento di anzianità/vecchiaia/pensionamento anticipato. Chiariva, quindi, l'odierno attore che CP_3 disponeva, seppur provvisoriamente, l'ammortizzatore per sole 15 unità, preannunciando informalmente al ricorrente che sarebbe rientrato tra le unità da collocare in CIGS di talché, al fine di poter poi optare per l'esercizio del diritto al prepensionamento il in data 31.5.2012, Pt_1 presentava domanda di riscatto dei periodi di corso laurea, domanda che veniva accolta con provvedimento del 2.8.2012 e versava la somma pari ad € 71.793,28. Deduceva il ricorrente CP_1 che, sebbene avesse maturato i requisiti utili al suo prepensionamento ai sensi della L. 416/1981 già nel luglio 2013, nell'autunno dell'anno 2013 interveniva la cessione del contratto di lavoro in favore della Società Manzoni & C. S.p.A., società che, in data 14.11.2014, comunicava al ricorrente che sarebbe stato collocato in CIGS con decorrenza dal 23.1.2015. Allegava, ancora, il ricorrente che, in data 26.1.2015, rassegnava le proprie dimissioni e, in assenza di qualsivoglia reale prospettiva di ricollocazione sul mercato del lavoro, presentava domanda di pensione anticipata, domanda accolta l'8.7.2025 con liquidazione della pensione VDAI n.ro 06100250 avente decorrenza 1.2.2015 e importo lordo di € 3.280,81 mensili. Lamentava tuttavia il che, nel novembre 2022, esso Pt_1 ricorrente si vedeva sospendere senza alcun preavviso la pensione per poi subire la ripetizione di un indebito da parte dell' sulla medesima prestazione. Allegava, in particolare, il ricorrente CP_1 che, il 27.11.2022, l' gli comunicava che erano venuti meno i requisiti pensionistici a seguito CP_1 della cancellazione della contribuzione figurativa CIG precedentemente accreditata e che, pertanto, pagina 2 di 9 si era venuto a creare un indebito pari ad € 248.157,45. Lamentava il ricorrente che l'unica ragione che l'istituto poneva a fondamento, sia dell'annullamento della pensione che della ripetizione di indebito, risiedeva nella cancellazione della contribuzione figurativa CIG accreditata in favore del ricorrente. In ricorso, il evidenziava che l'illegittimo annullamento della pensione (e il Pt_1 conseguente recupero) nascevano da un evidente errore nell'ambito di un'indagine penale relativa proprio al processo di ristrutturazione aziendale adottato dal datore di lavoro, indagine che aveva visto il ricorrente coinvolto nonostante egli fosse del tutto estraneo alla vicenda, tanto che la
Procura della Repubblica del Tribunale di Roma aveva chiesto ed ottenuto l'archiviazione della notizia di reato nei suoi confronti.
Si costituiva l' resistente variamente contestando le argomentazioni di cui al ricorso del CP_4 quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte convenuta deduceva che, da indagini della Procura della Repubblica di Roma, era emersa una truffa ai danni dell' consistente nel CP_1 demansionamento (artificioso) dei dirigenti i quali erano così rientrati tra i soggetti prepensionabili.
In sostanza, deduceva l' odierno convenuto, senza il demansionamento, il ricorrente non CP_4 avrebbe potuto essere ammesso al prepensionamento, non avendo i contributi sufficienti per andare in pensione con i requisiti ordinari. Con la propria costituzione, l' deduceva tuttavia CP_1 che, in ragione di una nota dell' di Roma che dava atto che il Procuratore Aggiunto della CP_1
Procura aveva assegnato la complessiva somma pari ad euro 16.107.539,28 all' , rispetto alla CP_4 questione relativa all'indebito oggetto poteva dirsi cessata la materia del contendere, restando invece contestato il punto relativo al ripristino del trattamento pensionistico.
La causa era istruita per testi e mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto precisarsi, anche al fine di delimitare l'ambito (residuo) del presente giudizio, come alla udienza odierna parte ricorrente rinunciava alla domanda risarcitoria spiegata con le conclusioni del ricorso, mentre il procuratore dell'Ente prendeva atto (cfr. verbale di udienza odierna).
Avuto riguardo, poi, alla domanda spiegata in ricorso e relativa all'indebito pari ad euro 248.157,45
i procuratori concordemente chiedevano dichiararsi cessata materia del contendere alla luce dell'annullamento dell'addebito secondo la comunicazione ricevuta dal ricorrente in data successiva al deposito del ricorso (cfr. verbale di udienza odierna).
pagina 3 di 9 Tanto premesso, deve essere dichiarata cessata materia del contendere, dichiarazione che presuppone, invero, che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti, idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto e che vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa, proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore a ciò legittimato (v. Cass. n.16785 del 08/11/2003): nel caso di specie l'intervenuto annullamento dell'addebito, elimina l'interesse in punto alla pronuncia del giudice sul ricorso presentato.
Con riferimento, dunque, all'unica domanda controversa residua e relativa alla dedotta illegittimità della revoca della pensione deve richiamarsi, anche a norma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. poiché condivisa la recente sentenza del Tribunale di Milano intervenuta su questione analoga laddove ha chiarito “(..) Il nominativo di (..) è stato inserito tra le risorse da sospendere in cassa integrazione con decorrenza
25 marzo 2015 (doc. 10, fascicolo ricorrente), nel quadro della procedura di riorganizzazione aziendale che ha interessato come da Decreto Ministeriale del 17 aprile 2014, n. 8106, e, poi, Decreto Ministeriale del 27 ottobre
2015, n. 92729 (docc. 10-10c, fascicolo ricorrente). In questo contesto, ha avuto accesso al trattamento pensionistico anticipato in forza delle previsioni di cui alla Legge 416/1981, il cui art. 37 dispone che “ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti: a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni;
i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera;
l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni”; ai sensi del richiamato art. 35 Legge 416/1981 (nel testo ratione temporis applicabile), “il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento”. In forza delle suddette previsioni, un lavoratore può accedere al “prepensionamento” qualora: sia dipendente di un'impresa operante nel settore (imprese editrici e stampatrici di quotidiani); la datrice di pagina 4 di 9 lavoro sia stata autorizzata al trattamento di cassa integrazione straordinaria;
sia tra i dipendenti collocati in cassa integrazione;
sia lavoratore poligrafico in possesso di almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni, e non abbia, comunque, un'anzianità contributiva superiore a 35 anni;
eserciti l'opzione per il prepensionamento entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35, ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta. All'epoca dei fatti per cui è causa, il ricorrente risultava effettivamente in possesso di tutti i requisiti di legge: era dipendente di a far data dall'1 aprile 2014 (docc. 3-4, fascicolo ricorrente); era stata autorizzata al trattamento di cassa integrazione con provvedimento prorogato – per quanto concerne la specifica posizione di – con Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015,
n. 92729 (doc. 10b, fascicolo ricorrente); era in possesso dei requisiti contributivi richiesti dalla normativa vigente per i lavoratori poligrafici;
era stato collocato in cassa integrazione;
aveva, infine, esercitato l'opzione per il prepensionamento nei termini e con le modalità di cui alla Legge 416/1981 (doc. 14, fascicolo ricorrente). 3.2.2.
Secondo la tesi dell' (..), tuttavia, una parte dei suddetti requisiti sarebbe stata presente solo in via meramente apparente e formale. (..) In primo luogo, non vi è prova alcuna che sia stato compartecipe del fraudolento disegno societario. (..) Di fatto, all'epoca della vicenda che qui ci occupa, era dipendente di – azienda poligrafica – ed era collocato in cassa integrazione: dunque, al momento della domanda e del successivo accesso, il ricorrente era in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento di cui alla Legge 416/1981. Difatti, il procedimento penale nei confronti del ricorrente si è concluso con l'archiviazione della posizione così motivata (..) In secondo luogo, proprio in ragione della sua estraneità all'operazione posta in essere dal Gruppo Editoriale GEDI, deve escludersi che la vicenda possa comportare la cancellazione della contribuzione figurativa e il conseguente venir meno del trattamento pensionistico a suo tempo riconosciuto a (..)
Come noto, nei periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale,
è previsto il diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 148/2015, a mente del quale “il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale”. L'art. 1bis, “Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria”, della Legge
172/2002 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza”, dispone che “1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell' Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'della contribuzione previdenziale figurativa e alla pagina 5 di 9 corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.
2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall'direttamente nei confronti dell'impresa”. La norma fa proprio un principio di ordine generale del nostro ordinamento, quello che esclude che il mancato accoglimento delle domande di ammissione alla cassa integrazione ovvero la revoca delle originarie concessioni di trattamenti straordinari di integrazione salariale possano produrre effetti lesivi delle posizioni dei lavoratori coinvolti nelle procedure medesime.
Come correttamente osservato da questo Tribunale, “6.2. Tale disposizione... rileva sotto un duplice profilo: da un lato, conferma che la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale possa essere oggetto di revoca in autotutela unicamente dall'organo deputato ad emetterlo, ovvero dal Ministero del Lavoro (cfr. art. 2 d.lgs.
223/1991); dall'altro, sancisce una particolare tutela nei confronti dei lavoratori. Sotto tale ultimo aspetto, la norma prevede che, qualora la revoca non sia riconducibile a comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi: non sono tenuti alla restituzione delle indennità ricevute;
hanno comunque diritto al riconoscimento della contribuzione figurativa da parte dell' hanno diritto alla corresponsione di eventuali prestazioni CP_1 accessorie. La disposizione, inoltre, limita, in tale ipotesi, il potere di agire dell' per il recupero dei crediti CP_1 relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, individuando come legittimato passivo il solo datore di lavoro.
6.3 Si tratta di una norma evidentemente volta a salvaguardare tanto la buona fede quanto il legittimo affidamento dei lavoratori, ponendoli al riparo da eventi esterni che abbiano determinato il venir meno i presupposti per la CIGS.
In tal caso, è previsto che l' possa agire per il recupero dei crediti solo nei confronti del datore di lavoro, CP_1 escludendo espressamente effetti pregiudizievoli nella sfera giuridica dei lavoratori, sempre che non vengano accertati comportamenti illegittimi in capo a questi ultimi. Per comportamenti illegittimi debbono intendersi atti posti in essere dal lavoratore, in violazione di leggi o regolamenti e causalmente determinanti la revoca del trattamento straordinario di integrazione salariale;
condizione che, a detta del giudicante, non può configurarsi con la mera consapevolezza del lavoratore circa l'eventuale illecito progetto societario.
6.4. La portata generale del principio espresso in tale disposizione è stata, peraltro, recepita anche dall' con il messaggio n. 7674 del 30.3.2011, in cui si specifica CP_1 che “Nelle previsioni normative sopra elencate è accolto quindi il principio in base al quale la ripetizione per prestazioni indebite non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori sia esercitata esclusivamente nei confronti del datore di lavoro e non dei beneficiari della prestazione stessa, ancorché i pagamenti di integrazione salariale siano stati direttamente erogati dall'Istituto al lavoratore Si ritiene, quindi che questo principio generale possa essere applicato anche nell'ipotesi enunciate nei quesiti in argomento, e che nel momento in cui sia revocato dalla Regione il provvedimento di autorizzazione della cassa integrazione guadagni in deroga, l' debba procedere alla ripetizione delle somme erogate nei confronti dell'azienda e non dei lavoratori che le abbiano percepite a titolo di integrazione salariale”.” (Trib. Milano, Sez. Lav., 10 aprile 2024, n. 2136). In modo conforme si è pronunziato pagina 6 di 9 il Tribunale di Agrigento: “sulla scorta della richiamata disciplina legislativa e delle direttive interpretative promananti dallo stesso Istituto previdenziale, deve quindi ritenersi infondata la pretesa dell'(..) di agire in ripetizione direttamente nei confronti dei lavoratori beneficiari invece che nei confronti del datore di lavoro, il quale rappresenta l'unico soggetto cui sarebbe imputabile il comportamento illegittimo riscontrato a seguito di accesso ispettivo e sanzionato in via amministrativa. Sul punto, giova altresì osservare come l'accertamento ispettivo della
DTL e l'irrogazione delle relative sanzioni abbiano riguardato il solo datore di lavoro e non anche i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale e come il provvedimento regionale di revoca del beneficio concesso sia stato motivato in ragione dell'accertamento in via amministrativa di una condotta illegittima del datore di lavoro rispetto alla quale nessuna contestazione o addebito di responsabilità sono stati mossi contestualmente ai lavoratori beneficiari dell'integrazione ai quali, di conseguenza, non può essere richiesto alcunché venendo a mancare il presupposto che, ai sensi dell'art. 1 bis della L. n. 172/2002, legittimerebbe l' a richiedere la restituzione dell'indennità erogata direttamente a questi ultimi. Alla luce di tali considerazioni, deve quindi essere riconosciuto il diritto del ricorrente a ritenere quanto da lei percepito per la CIG” (Trib. Agrigento, Sez. Lav., 12 marzo 2021,
n. 299).” (cfr., in parte motiva, sentenza Tribunale di Milano, 9.5.2024, est. Dott.ssa C. Colosimo, in atti versata;
ma v. anche in senso conforme le sentenze della Corte di Appello di Milano in atti versate).
Deve anche osservarsi che in seno alla richiesta di archiviazione relativa alla posizione del ricorrente ricorrente (cfr. doc. 22 allegato al ricorso) si legge “(..) dalla documentazione presentata in sede di memoria difensiva, avere già maturato al momento del trasferimento Infragruppo i requisiti per accedere alla pensione. Il suo percorso professionale vede inizialmente l'indagato operare con funzioni di quadro dal 2009 presso la direzione operativa di Livorno della F3 (con una esperienza nel settore della editoria che risaliva al 2000). Dal suo estratto contributivo risulta che avesse iniziato a lavorare come dipendente dal 1983 e che comunque avesse da tempo riscattato anche gli anni di laurea oltre ai servizio militare (pagando personalmente) e che dunque sin dal
2013 avesse interesse ad accedere al prepensionamento. E' pertanto verosimile quanto da lui dichiarato secondo cui aveva accettato trasferimento, ovviamente con distacco presso la sede di Livorno, a seguito di richiesta aziendale per portare a termine alcuni progetti già iniziati”.
Anche il teste , poi, sentito all'udienza del 17.4.2025 confermava la questione del Testimone_1 riscatto per essere il ZZ soggetto prepensionabile.
In ragione delle condivisibili e diffuse argomentazioni richiamate ritiene il giudicante che la contribuzione figurativa a suo tempo accreditata in favore del ricorrente non possa essere oggetto di annullamento da parte dell' posto che non avrebbe potuto essere annullata nemmeno CP_1
pagina 7 di 9 qualora il Ministero del Lavoro avesse ritenuto di revocare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale mentre, nel caso di specie, è pacifico che nessun provvedimento di revoca sia mai intervenuto.
Ancora, nel corpo della sentenza del Tribunale di Milano richiamata (Supra) viene chiarito che “la norma non si preoccupa solo delle prestazioni accessorie, ma anche dei contributi figurativi per i quali viene prevista la loro conservazione. Orbene, se tale effetto consegue persino alla revoca della a maggior ragione deve Pt_2 realizzarsi allorquando non vi è stata revoca. La norma, quindi, risulta coerente e confacente al caso in esame in quanto stabilisce il principio della non cancellazione dei contributi figurativi, ovvero proprio quanto, invece, l'ha disposto” (Trib. Milano, Sez. Lav., 6 maggio 2024, n. 2248).”.
Pertanto, sussiste il diritto del al riaccredito della contribuzione figurativa relativa al periodo Pt_1 di cassa integrazione, al ripristino della pensione Cat. VDAI n. 06100250, nonché al pagamento di tutti i ratei maturati a partire dalla revoca.
Per l'effetto l' deve essere condannato a provvedere all'immediato ripristino della pensione CP_1 per cui è causa nonché al pagamento dei ratei maturati a partire dalla revoca, oltre interessi come per legge.
Le spese di lite possono essere compensate in misura della metà attesa l'assoluta complessità delle questioni trattate e la peculiarità della situazione di fatto alla base del presente giudizio;
per l'ulteriore metà le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla natura della causa (cause di previdenza), valore indeterminabile e all'attività processuale in concreto svolta secondo il D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di LIVORNO, in composizione monocratica e quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente pronunciando sul ricorso:
- accerta e dichiara il diritto di al riaccredito della contribuzione figurativa relativa al Parte_1 periodo di CIG e, conseguentemente, al ripristino della pensione Cat. VDAI n. 06100250, nonché il diritto al pagamento di tutti i ratei maturati a partire dalla revoca e per l'effetto condanna l' CP_1
a provvedere all'immediato ripristino della pensione Cat. VDAI n. 06100250 e al pagamento dei ratei maturati a partire dalla data della revoca, oltre interessi come per legge;
- dichiara, per il resto, la cessazione della materia del contendere;
pagina 8 di 9 - compensa le spese di lite in misura della metà e condanna l' a rifondere al ricorrente le spese CP_1 di lite che liquida per la residua frazione in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA.
Livorno, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Maffei
pagina 9 di 9