TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/10/2025, n. 4200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4200 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 14105 /2023
T R A
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. STABILE FRANCESCO, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
come in atti
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2023, il ricorrente in epigrafe, dipendente dell' con Parte_2
qualifica di operatore socio-sanitario nel reparto di Radiologia ed in servizio presso il presidio ospedaliero di Aversa, ha chiesto il riconoscimento del tempo di 10 minuti impiegato per indossare la divisa nella fase immediatamente precedente la prestazione lavorativa e per dismetterla, nella fase immediatamente successiva, come orario di lavoro straordinario per ogni giornata di effettiva
Parte presenza ed il conseguenziale pagamento da parte dell' delle relative differenze retributive.
Secondo il ricorrente le predette operazioni, per un verso, erano imposte ed eterodirette dal datore di lavoro (“indossare la divisa in Azienda immediatamente prima dell'inizio del turno di lavoro in ragione delle necessità igieniche e sanitarie”) e, per altro verso, sempre per disposizione del datore di lavoro, dovevano essere svolte al di fuori ed in aggiunta al normale orario lavorativo (“i ricorrenti dovevano essere presenti all'orario di inizio turno con indosso la divisa da lavoro che deve essere necessariamente indossata presso i locali aziendali, essendo peraltro custodita”). Rispetto al normale orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, come previsto dall'art. 27 del CCNL Sanità Pubblica triennio
2016 – 2018, andavano, pertanto, aggiunti e retribuiti i minuti necessari per il compimento di tali operazioni di vestizione/svestizione.
Si è costituita l' che ha eccepito in via preliminare la prescrizione quinquennale del Parte_2
credito azionato e, nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda deducendo che non vi era una disposizione aziendale che imponesse di timbrare il cartellino marcatempo solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa.
Parte L' ha infatti contestato la ricostruzione fattuale compiuta dal ricorrente evidenziando che non vi era alcuna disposizione aziendale che imponesse di timbrare il cartellino marcatempo solo dopo la vestizione e prima dell'operazione inversa.
Rinviata la causa per la decisione, e disposta la trattazione scritta ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, è pronunciata all'esito la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve osservarsi che Questo Tribunale ha avuto già modo di affrontare in precedenti decisioni il tema dell'accertamento del diritto alla retribuzione per il tempo impiegato per le operazioni di vestizione, svestizione e di passaggio di consegne, riconoscendolo in ossequio ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e nel silenzio della contrattazione collettiva.
Difatti, la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il tempo per la vestizione e svestizione deve essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione “esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali.
In particolare, si è affermato che “le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell'Azienda ma dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
CP_1 per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (cfr. Cass. n. 3901/19, Cass. n. 12935/18).
Le citate pronunce rappresentavano, infatti, uno sviluppo del precedente indirizzo secondo cui l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa “ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti - quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento - o dalla specifica funzione che devono assolvere
e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto” (Cass. n. 16604/19).
La Corte di Cassazione ha da ultimo chiarito che il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro e ribadito che “l'accertamento in ordine al fatto che le operazioni di vestizione e svestizione rientrino o meno nel potere di conformazione della prestazione da parte della società datrice - in ordine al luogo ed alle modalità della prestazione, all'ottemperanza a prescrizioni datoriali contenute nel regolamento aziendale ed alla interpretazione del medesimo, al collegamento funzionale all'espletamento dell'attività in conformità con le previsioni di legge in tema di igiene – costituisce indagine di competenza del giudice del merito” (cfr. Cass. n. 13639/24).
Tanto doverosamente premesso, e quindi ripercorsa in sintesi l'elaborazione giurisprudenziale che aveva condotto al riconoscimento del tempo tuta quale tempo di lavoro ordinario in assenza di una specifica disposizione contrattuale, va rilevato come trovi pacifica applicazione la contrattazione collettiva che tale retribuibilità ha espressamente riconosciuto in favore del ricorrente.
L'art. 27 co. 11 e 12 del C.C.N.L. relativo al comparto Sanità per il Triennio 2016-2018, firmato in data 21.5.2018 ha espressamente previsto: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”.
La retribuibilità di tali operazioni nella misura indicata nella predetta contrattazione, inoltre, è confermata anche dalla delibera n. 998 del 31/7/2020 relativa al Contratto Collettivo Integrativo
Aziendale per l'anno 2019. Difatti, nell'ambito dell'art. 3 del contratto integrativo decentrato, rubricato DI LAVORO”, sono disciplinati i “Tempi di vestizione e Parte_3 svestizione, passaggi di consegna” prevedendo che “agli operatori del ruolo sanitario e a quelli appartenenti ai profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza e a tutto il restante personale che indossa apposita divisa per lo svolgimento delle prestazioni, le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto per ogni turno di lavoro ricomprende fino a dieci minuti complessivi (entrata/uscita).
Al personale di cui sopra, che opera nelle unità operative che garantiscono la continuità del servizio sulle 12/24 ore, quali aventi elevata complessità e nelle quali sia previsto il passaggio di consegne, sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi, purchè rilevato con gli ordinari sistemi di rilevazione a fine turno”.
La disposizione è chiara nel ricomprendere l'attività di vestizione/svestizione all'interno dell'orario di lavoro ed anzi, prevede espressamente che esse debbano risultare dalle timbrature effettuate.
Un dato assume rilevanza decisiva ai fini della risoluzione della presente controversia, ossia il ruolo della contrattazione collettiva e di tali disposizioni contrattuali nella regolazione del rapporto di lavoro.
Il Tribunale ritiene che sul piano della regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro, il contratto collettivo assuma una dimensione (o meglio una funzione ) normativa, nel senso che esso rappresenta una delle fonti delle obbligazioni contrattuali e, nel caso di specie, ha disciplinato, all'esito di un equilibrato e ragionevole contemperamento degli interessi di tutte le parti, le condizioni di esercizio del diritto e prevedendo, al tempo stesso, una modalità regolativa che consenta anche il controllo su tali attività lavorative.
Per come è strutturata la contrattazione collettiva applicata nella fattispecie in esame, e cioè il riconoscimento espresso della retribuibilità delle operazioni sia di vestizione/svestizione sia del passaggio di consegne nei giorni di effettiva presenza risultanti dalle timbrature effettuate, alcun dubbio può quindi esservi sull'obbligo per il lavoratore di effettuare le operazioni di vestizione posteriormente alla timbratura ed all'uscita prima della timbratura.
Del resto, va sottolineato che, a fronte della invocata prassi di rilevare la presenza dopo le operazioni Parte di vestizione, vi è la prassi dedotta nella memoria di costituzione dall' di segno contrario, prassi conforme alle previsioni della richiamata contrattazione collettiva.
Part A fronte della prassi di segno contrario dell' resistente, il ricorrente non ha specificamente contestato che tale prassi sia seguita da altro personale del medesimo presidio ospedaliero, ribadendo unicamente “la necessità di dover badggiare già con gli indumenti da lavoro all'inizio del turno”.
La tesi del ricorrente presuppone, pertanto, che il datore di lavoro abbia preteso che tutto l'orario di lavoro fosse destinato alla sola prestazione lavorativa e che l'attività di vestizione fosse da considerarsi estranea alla stessa, di modo che i 10 minuti destinati alla vestizione fossero da recuperare quale tempo sottratto all'attività contrattualmente dovuta.
Ma, in realtà, simile ipotesi non risulta da alcuna specifica disposizione aziendale, né in ricorso introduttivi viene indicato il soggetto che abbia imposto che l'attività di vestizione/svestizione fosse da compiersi prima della rilevazione della presenza. In assenza di tali disposizioni, deve pertanto ritenersi che sia stato frutto di una scelta autonoma ed autodeterminata quella di vestirsi prima di aver timbrato il cartellino e di svestirsi dopo l'intero completamento della giornata di lavoro.
In altre parole, il comportamento del lavoratore, che, tra l'altro, non appare conforme alla previsione della contrattazione collettiva, non dà luogo ad alcun inadempimento in capo al datore di lavoro e non dà diritto ad ulteriore retribuzione.
Sotto altro e diverso profilo, se anche si volesse adottare l'impostazione perorata dal ricorrente, la domanda risulterebbe ugualmente infondata.
Il ricorrente deduce di aver impiegato un tempo ulteriore per la vestizione/svestizione (richiesto nelle conclusioni come orario di lavoro straordinario) rispetto a quello retribuito, ma non puntualizza in alcun modo in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa: invero, non specifica né l'orario di inizio del turno di lavoro né quello in cui termina la prestazione, e neppure chiariscono l'orario esatto in cui eseguirebbe le operazioni di vestizione/svestizione.
Tali carenze di allegazione non sono supplite neppure dalle richieste istruttorie, ritenute superflue ai fini della decisione: da un lato, la prova testimoniale mira esclusivamente a dimostrare le modalità di svolgimento dell'attività dedotte in ricorso, modalità che nei loro presupposti fattuali sono irrilevanti ai fini della decisione, perchè nel medesimo ricorso è allegato che le operazioni di vestizione venissero effettuate prima di registrare l'ingresso mediante il dispositivo di rilevazione della presenza;
dall'altro, le circostanze articolate per supportare tali modalità risultano del tutto generiche, dovendosi sul punto ribadire che non viene descritto con la dovuta e necessaria precisione l'atto aziendale o il soggetto che imponesse o avesse imposto che tali operazioni di vestizione/svestizione dovessero avvenire al di fuori della rilevazione elettronica della presenza.
Al riguardo, va ricordato che nel pubblico impiego contrattualizzato il lavoro straordinario può essere riconosciuto soltanto sulla base della previa autorizzazione dell'ente datore di lavoro (al fine di assicurare coerenza con l'interesse pubblico e le previsioni di bilancio), la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (cfr. Cass. 31 gennaio 2017, n. 2509).
Difatti, sulla base del consolidato orientamento della Suprema Corte nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, quanto alla rimuneratività del lavoro straordinario, rilevano tuttora quei principi che avevano indotto la giurisprudenza amministrativa ad escludere che le prestazioni esulanti dal normale orario di lavoro potessero essere compensate in assenza di autorizzazione (“Attraverso la autorizzazione, infatti, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art.
2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165 del 2001, perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del
2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo” - Cass. 31 gennaio 2017, n. 2509).
Ed allora, se anche l'attività di vestizione e svestizione volesse essere considerata lavoro straordinario, da un lato, la domanda difetterebbe dei requisiti minimi di allegazione, dall'altro, la mancanza del previo atto autorizzativo non darebbe diritto alla retribuzione ulteriore.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della novità della decisione sulla questione giuridica dirimente sottoposta all'attenzione del Tribunale.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Aversa, 31/10/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo