CA
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/09/2025, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 868/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo in data 8.5.2025, promossa con ricorso ex art. 196, comma 4 bis, T.U.F. da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Parte_1 C.F._1
Viero e dall'avv. Paolo Spagnolo;
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. , con sede in Roma, Via Tomacelli n. 146, in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente dott. , rappresentato e difeso dall'avv. prof. Bruno Inzitari e Controparte_2
dall'avv. Floreana Contrino;
1 resistente
Oggetto: “Altre controversie di diritto amministrativo”; ricorso ex art. 196 comma 4 bis avverso appello avverso la delibera OCF n. 2690 del 26.3.2025 - codice ministeriale 4.06.210.
CONCLUSIONI
- per parte ricorrente:
“In via preliminare
1. Sospendersi, ai sensi dell'art. 195, comma 5 T.U.F., l'esecuzione della delibera n. 2690 emessa dal Comitato di Vigilanza dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari in data 26.03.2025, ricorrendo gravi motivi alla luce di quanto esposto in narrativa.
Nel merito
2. In riforma della delibera n. 2690 emessa dal Comitato di Vigilanza dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari in data 26.03.2025, voglia la Corte d'Appello di Venezia:
− in via principale: annullare la delibera n. 2690 emessa in data 26.03.2025, per le ragioni esposte in narrativa;
− in via subordinata: ridurre la sanzione applicata al sig. dall'Organismo di Parte_1
vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari in data 26.03.2025, per le ragioni esposte in narrativa.
3. Spese e compensi di causa (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi”;
- per parte resistente:
“In via preliminare:
2 - rigettare l'istanza avversaria di sospensione della Delibera impugnata, in quanto del tutto inammissibile e infondata per le ragioni esposte in atti.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande svolte dal Sig. , in quanto infondate, in fatto e in Parte_1
diritto, per tutti i motivi svolti in atti, e, per l'effetto, confermare la Delibera impugnata.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri di legge e spese generali forfettarie”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con delibera n. 2690 del 26.3.2025 notificata a mezzo pec in pari data, il Comitato di Vigilanza dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari ha così disposto:
“…VISTA la nota del 26 luglio 2024…notificata in data 2 agosto 2024, con cui l'Ufficio
Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Consulente, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:
− art. 153, comma 2, per non avere comunicato all'Organismo, nei termini normativamente previsti, la variazione della propria residenza;
− art. 158, comma 1, per non aver osservato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per aver:
- acquisito, quantomeno temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti o potenziali clienti;
- perfezionato operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo;
− art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza
3 del cliente o del potenziale cliente;
[…]
− con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al
Consulente a titolo di dolo;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
DELIBERA che il Sig. , nato a [...] il [...], è radiato dall'Albo unico dei Parte_1
Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera d) del TUF” (doc. 1/B ric.).
ha depositato in data 8.5.2025 ricorso ex art. 196 comma 4 bis T.U.F. (d.lgs. 24 Parte_1
febbraio 1998, n. 58) avverso la predetta delibera, contestando la sussistenza delle contestate violazioni dell'art. 158, comma 1 e dell'art. 159, comma 7 del Regolamento Intermediari: ne ha chiesto in via preliminare la sospensione ed in via principale l'annullamento, in via subordinata instando per l'irrogazione di una sanzione meno grave di quella applicata.
Si è costituito l'Organismo di Vigilanza, che ha confermato la correttezza della delibera concludendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa e la Corte si è riservata la decisione.
***
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, il ricorrente censura la condotta dell'OCF che avrebbe “fondato la propria decisione su un'istruttoria limitata all'acquisizione degli atti di un procedimento penale che si trova tuttora in fase di indagini preliminari” osservando che in tale modo viene ad essere
“attribuito valore probatorio ad atti di indagine di parte che, peraltro, non sono stati sottoposti al
4 contraddittorio ed al vaglio di un processo di merito”.
La contestazione è infondata in quanto la documentazione trasmessa all'OCF dalla Procura della
Repubblica è stata fatta oggetto di autonoma valutazione da parte dell'Organismo, come dimostra la motivazione del provvedimento sanzionatorio, essendo peraltro diversi e specifici i presupposti della responsabilità da questo prima indagata e quindi accertata.
Neppure è vero che l'Organismo abbia utilizzato ai propri fini i soli atti del procedimento penale, giacché esso ha anche acquisito direttamente informazioni presso Banche Venete Riunite Soc.
Coop. (BVR) Banca e presso il Comune di Piovene Rocchette.
In secondo luogo, il ricorrente ha affermato la insussistenza delle seguenti violazioni:
i) art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari “per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela (illecito, questo, in cui rimane assorbito l'addebito relativo alla sola ricezione e che risulta aggravato dalla circostanza della detenzione congiunta delle tessere bancomat e dei relativi PIN …)”;
ii) art. 158, comma 1, del medesimo Regolamento, “per non aver osservato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per aver acquisito – quantomeno temporaneamente – la disponibilità di somme di pertinenza della clientela e perfezionato operazioni non autorizzate a valere sulla posizione di un cliente”.
Si deve dare atto che nessuna contestazione è stata sollevata quanto all'addebito relativo alla violazione di cui all'art. 153, comma 2, del predetto Regolamento, “per non aver comunicato all'Organismo – nei termini normativamente previsti – la variazione della propria residenza”.
Ciò premesso, si osserva che a è stato contestato di aver violato il divieto di cui Parte_1
all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, per aver egli utilizzato in modo illecito i codici di accesso telematico a rapporti di pertinenza della clientela, precisamente detenendo
5 tessere bancomat di due clienti e dei relativi PIN e facendone uso, nonché la prescrizione di cui all'art. 158, comma 1, del medesimo regolamento, per non aver osservato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per aver acquisito – quantomeno temporaneamente – la disponibilità di somme di pertinenza della clientela e perfezionato operazioni non autorizzate o comunque non regolarmente autorizzate.
I clienti cui si fa riferimento sono ed clienti di BVR Banca, istituto Testimone_1 Tes_2
ove lavorava all'epoca in cui sono state emesse le tessere bancomat risultate Parte_1
nella detenzione dell'odierno ricorrente.
La condotta è emersa a seguito di una denuncia querela presentata da in data Testimone_1
31.3.2023 (poi integrata il 4 e il 14.4.2023) (doc. 5 res.) a seguito della quale sono risultati cinque prelievi dal conto corrente di costui effettuati con la tessera bancomat n. 537468 nelle date
31.12.2022, 30.1.2023, 25.2.2023, 5.3.2023 e 27.3.2023 dell'importo di € 250,00 ciascuno, per un totale di € 1.250,00.
Il fatto obiettivo degli intervenuti prelievi (a prescindere dall'identificazione del soggetto agente)
è ampiamente documentato (v. elenco movimenti della BVR Banca, doc. 6 res.) e neppure contestato.
L'attribuibilità all'operato di è documentata in modo certo quanto all'ultimo Parte_1
prelievo (d'altra parte nel ricorso si legge che “non vi è alcun elemento che consenta di ricondurre quantomeno i primi quattro” al suo operato) e, nonostante la contestazione, provata in via indiziaria per gli altri quattro.
Con riguardo alla predetta tessera bancomat il querelante ha precisato “di non essere Tes_1
mai venuto a conoscenza di essere intestatario del Bancomat dove sono stati prelevati i soldi”, disconoscendone il possesso.
6 La tessera era sicuramente nella detenzione del , per quanto segue. Pt_1
A verbale di sommarie informazioni rilasciate ai Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette in data 13 aprile 2023 (doc. 7 res.), , Direttore Generale della BVR Banca, ha Testimone_3
dichiarato di avere interpellato , ossia il cassiere che si era occupato della pratica Persona_1
di emissione della suddetta carta bancomat, che tramite e-mail gli aveva riferito “che la tessera bancomat in questione era stata richiesta da un suo superiore tale che aveva Parte_1
curato materialmente la consegna al correntista restituendo poi la pratica Testimone_1
allo stesso ”. Con il verbale predetto è stata in effetti acquisita mail del (doc. 8 Per_1 Per_1
res.) ove si legge: “Il giorno 30/11/2021 il collega mi chiede l'emissione di una Parte_1
carta di debito intestata al Sig. Essendo legato allo stesso da rapporto di Testimone_1
amicizia, l'allora collega mi comunica che avrebbe visto il cliente la sera stessa e, contestualmente, gli avrebbe fatto firmare il contratto di carta di debito consegnandogli la tessera con la relativa busta contenente il PIN (le carte ci vengono fornite in 2 buste pinzate assieme: 1 busta carta bancomat e 1 busta codice PIN). Il giorno successivo il collega mi riconsegna il contratto firmato dal cliente.”
Premesso che allo stato non risultano compiuti accertamenti sull'autenticità o meno di tale firma,
è comunque verosimile che il abbia poi trattenuto la tessera così emessa, posto che Pt_1
sempre il ha poi dichiarato che, sempre a seguito della richiesta dei Carabinieri Controparte_3
successiva alla denuncia del , aveva provveduto a visionare i filmati del sistema di video- Tes_1
sorveglianza dello sportello bancomat sito presso la filiale di Piovene Rocchette per identificare la persona che aveva effettuato il prelievo del 27.3.3023 e ne era “risultato che il soggetto in questione era un ex dipendente della banca che faceva servizio presso la filiale di BVR di Malo, tale nato Schio (VI) il 05.09.1980, residente in [...]
7 Trento nr. 15”. A conferma si veda anche il fascicolo fotografico dimesso dalla resistente sub 10
e 12 (il non ha contestato il fatto di essere il soggetto che si vede agire nelle fotografie Pt_1
prodotte).
A verbale di sommarie informazioni redatto dai Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette in data 17 aprile 2023 (doc. 11 res.), , responsabile Ufficio Ispettorato della BVR Persona_2
Banca, ha dichiarato quanto segue:
- “A seguito dei vostri accertamenti e dalle conseguenti richieste fatte verbalmente dal vostro
Comando il nostro istituto provvedeva ad estrarre l'elenco delle transazioni antecedenti e precedenti all'istante dei prelievi fatti con la tessera del nostro correntista il Testimone_1
giorno 27.03.2023”;
- “Dagli stessi è emerso un movimento sospetto in data 27.03.2023 ovvero prima dell'utilizzo della tessera del , inserita alle ore 13.39 sino alle 13.42, era stata inserita alle ore 13.38 Tes_1
quella della correntista […] tessera nr. 532857, ove a video si rileva sempre la Tes_2
presenza del soggetto individuato in L'operazione con la tessera della Parte_1
non andava a buon fine poiché il conto corrente della stessa non presentava Tes_2
disponibilità.”;
- “Si effettuavano accertamenti sulla tessera nr. 532857 rilevando che era stata emessa a favore della n data 11.06.2020 presso la nostra filiale di Zanè (VI). In tale periodo anche il Tes_2
lavorava in tale filiale. La correntista ad oggi, risulta possedere Parte_1 Tes_2
nr. 2 (due) carte bancomat […]. Quella nr. 532857 non risulta mai aver movimentato somme
[…]”;
- “Analizzando i movimenti effettuati sul nostro sportello di Piovene Rocchette (VI) rilevavo che in data 28.03.2023 era stata utilizzata alle ore 18.13 la tessera nr. intestata al Num_1 Tes_1
8 ed alle ore 18.15 la tessera nr. intestata a In entrambi i casi non Tes_1 Num_2 Tes_2
venivano prelevate somme: su quella del poiché la tessera era stata bloccata dal Tes_1
correntista e su quella della oiché era stata utilizzata solamente per visualizzare il saldo Tes_2
del c/c”;
- “Si acquisivano i filmati del 28.03.2023 relativi a tali operazioni rilevando che il [s]oggetto ripreso era il che conosco”. Parte_1
Orbene all'esito di tali accertamenti risulta provato tramite i filmati videoregistrati l'utilizzo della tessera Bancomat relativa al rapporto bancario del da parte del in data 27.3.2023 Tes_1 Pt_1
al fine di effettuare il prelievo di € 250,00 (l'ultimo dei cinque denunciati); il giorno successivo lo stesso ha tentato ulteriore accesso ma nel frattempo la tessera era stata bloccata dal Pt_1
titolare del conto. Il fatto che la tessera fosse stata emessa per intervento del e che Pt_1
l'importo degli anteriori prelievi sia sempre pari a quello del quinto certamente effettuato dal
- € 250,00 - consente senz'altro di ritenere provato, trattandosi di elementi univoci e Pt_1
convergenti, che anche i primi quattro prelievi anomali siano stati effettuati da . Parte_1
In relazione a tali prelievi (e comunque con riguardo all'ultimo che egli stesso dà per provato) il ricorrente ha asserito trattarsi di prelievi autorizzati dall'interessato come modalità Tes_1
esecutiva concordata per la restituzione di un prestito personale effettuato dal in favore Pt_1
del . Dell'allegata circostanza egli non ha tuttavia fornito né offerto nessuna prova, così Tes_1
che – recando peraltro la denuncia querela presentata dal secondo ulteriore elemento in senso contrario – si deve ritenere che i prelievi siano avvenuti illegittimamente: ne risulta confermato, in primo luogo, che trattenuto la tessera Bancomat con il relativo codice di Parte_1
accesso, mantenendo per mesi la possibilità di far propria, nei limiti previsti in contratto, la provvista presente sul conto corrente del cliente della Banca;
in secondo luogo che, in concreto,
9 egli ha anche, tramite i prelievi effettuati, acquisito i soldi di costui, in misura pari agli importi prelevati, operando al di fuori della sfera di controllo del correntista.
Risulta così violato il generale precetto di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento
Intermediari, con specifico riferimento alla prescrizione contenuta nell'art. 31, comma 2 bis del
T.U.F., ai sensi del quale è espressamente vietato ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, in termini assoluti, “detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano”.
Per la violazione di tale ultimo precetto l'art. 180, comma 3, lett. a), n. 4, del Regolamento
Intermediari prevede espressamente la necessaria radiazione dall'Albo, anche laddove la - vietata
- acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti sia
“temporanea”.
Ne risulta confermata anche la sanzione cui l'Organismo ha fatto ricorso alla luce delle violazioni accertate, trattandosi di sanzione applicabile senza che abbia rilevanza la distinzione, quando l'iscritto all'albo sia dipendente di un intermediario, che egli sia venuto in contatto con il cliente o il potenziale cliente nell'esercizio della specifica attività connessa alla qualifica piuttosto che per la concorrente qualità di dipendente dell'intermediario: il era cliente di BVR della Tes_1
quale il , iscritto all'albo dei consulenti finanziari, era dipendente, tanto che il secondo Pt_1
ebbe modo di intervenire in prima persona per l'emissione della tessera bancomat intestata al primo.
Rilievo secondario ed utile al mero fine di confermare il quadro delle condotte poste in essere dal assumono, per l'effetto di quanto già osservato, gli accessi operati tramite tessera Pt_1
bancomat riferibile ad provati dalla visione del sistema di videosorveglianza Tes_2
almeno in numero di due, in data 27 e 28.3.2023, benché in assenza di conseguente prelievo,
10 anche per assenza di provvista sul conto.
Con riguardo alla sola vicenda il ricorrente ha prodotto una dichiarazione di Tes_2
riconoscimento di debito sulla base della quale costei, al fine della restituzione della somma di €
3.000,00 mutuatale dal , ella risultava averlo altresì autorizzato ad utilizzare la sua tessera Pt_1
bancomat (doc. 7 ric.).
Anche in tale ipotesi, come osservato dall'Organismo resistente, risulta esservi violazione dell'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari che vieta ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di utilizzare “i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:
a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del consulente stesso;
b) l'utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del consulente stesso;
c) l'utilizzo da parte del consulente comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi”, risultando evidente che nella specie i requisiti di cui alle riportate lettere b) e c) non siano stati rispettati (né invero quello di cui alla lettera a) quanto alla specificità del consenso, con riferimento a ciascuna operazione e dunque a ciascun utilizzo dei codici di accesso altrui).
Rigettato il ricorso nel merito, dev'essere respinta anche la contestuale istanza di sospensione della sanzione irrogata;
oltre all'evidenza di assenza di fumus boni iuris per quanto sopra osservato, si constata l'assenza di periculum in mora, avendo lo stesso ricorrente rappresentato di non aver in concreto mai operato in qualità di consulente finanziario né durante l'ormai cessato rapporto con BVR né durante il successivo ed attuale impiego presso Controparte_4
11 (ricorso, pag. 5).
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, secondo la regola della soccombenza, in base ai parametri medi di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile (di bassa complessità) della controversia e delle fasi effettivamente svolte
(di studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'istanza di sospensione della delibera n. 2690 emessa dal Comitato di Vigilanza dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari in data 26.3.2025;
2. rigetta nel merito il ricorso proposto da avverso la predetta delibera n. Parte_1
2690 emessa dal Comitato di Vigilanza dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari in data 26.3.2025;
3. condanna il ricorrente alla rifusione a favore del resistente Organismo di Vigilanza delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 11.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
12
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 868/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo in data 8.5.2025, promossa con ricorso ex art. 196, comma 4 bis, T.U.F. da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Federico Parte_1 C.F._1
Viero e dall'avv. Paolo Spagnolo;
ricorrente contro
Controparte_1
(c.f. , con sede in Roma, Via Tomacelli n. 146, in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente dott. , rappresentato e difeso dall'avv. prof. Bruno Inzitari e Controparte_2
dall'avv. Floreana Contrino;
1 resistente
Oggetto: “Altre controversie di diritto amministrativo”; ricorso ex art. 196 comma 4 bis avverso appello avverso la delibera OCF n. 2690 del 26.3.2025 - codice ministeriale 4.06.210.
CONCLUSIONI
- per parte ricorrente:
“In via preliminare
1. Sospendersi, ai sensi dell'art. 195, comma 5 T.U.F., l'esecuzione della delibera n. 2690 emessa dal Comitato di Vigilanza dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari in data 26.03.2025, ricorrendo gravi motivi alla luce di quanto esposto in narrativa.
Nel merito
2. In riforma della delibera n. 2690 emessa dal Comitato di Vigilanza dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari in data 26.03.2025, voglia la Corte d'Appello di Venezia:
− in via principale: annullare la delibera n. 2690 emessa in data 26.03.2025, per le ragioni esposte in narrativa;
− in via subordinata: ridurre la sanzione applicata al sig. dall'Organismo di Parte_1
vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari in data 26.03.2025, per le ragioni esposte in narrativa.
3. Spese e compensi di causa (da maggiorarsi ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014) integralmente rifusi, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati, che hanno anticipato le prime e non percepito i secondi”;
- per parte resistente:
“In via preliminare:
2 - rigettare l'istanza avversaria di sospensione della Delibera impugnata, in quanto del tutto inammissibile e infondata per le ragioni esposte in atti.
Nel merito:
- rigettare tutte le domande svolte dal Sig. , in quanto infondate, in fatto e in Parte_1
diritto, per tutti i motivi svolti in atti, e, per l'effetto, confermare la Delibera impugnata.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri di legge e spese generali forfettarie”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con delibera n. 2690 del 26.3.2025 notificata a mezzo pec in pari data, il Comitato di Vigilanza dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari ha così disposto:
“…VISTA la nota del 26 luglio 2024…notificata in data 2 agosto 2024, con cui l'Ufficio
Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Consulente, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:
− art. 153, comma 2, per non avere comunicato all'Organismo, nei termini normativamente previsti, la variazione della propria residenza;
− art. 158, comma 1, per non aver osservato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per aver:
- acquisito, quantomeno temporaneamente, la disponibilità di somme di pertinenza dei clienti o potenziali clienti;
- perfezionato operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo;
− art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza
3 del cliente o del potenziale cliente;
[…]
− con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni accertate risultano imputabili al
Consulente a titolo di dolo;
SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati;
DELIBERA che il Sig. , nato a [...] il [...], è radiato dall'Albo unico dei Parte_1
Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera d) del TUF” (doc. 1/B ric.).
ha depositato in data 8.5.2025 ricorso ex art. 196 comma 4 bis T.U.F. (d.lgs. 24 Parte_1
febbraio 1998, n. 58) avverso la predetta delibera, contestando la sussistenza delle contestate violazioni dell'art. 158, comma 1 e dell'art. 159, comma 7 del Regolamento Intermediari: ne ha chiesto in via preliminare la sospensione ed in via principale l'annullamento, in via subordinata instando per l'irrogazione di una sanzione meno grave di quella applicata.
Si è costituito l'Organismo di Vigilanza, che ha confermato la correttezza della delibera concludendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa e la Corte si è riservata la decisione.
***
Il ricorso è infondato.
In primo luogo, il ricorrente censura la condotta dell'OCF che avrebbe “fondato la propria decisione su un'istruttoria limitata all'acquisizione degli atti di un procedimento penale che si trova tuttora in fase di indagini preliminari” osservando che in tale modo viene ad essere
“attribuito valore probatorio ad atti di indagine di parte che, peraltro, non sono stati sottoposti al
4 contraddittorio ed al vaglio di un processo di merito”.
La contestazione è infondata in quanto la documentazione trasmessa all'OCF dalla Procura della
Repubblica è stata fatta oggetto di autonoma valutazione da parte dell'Organismo, come dimostra la motivazione del provvedimento sanzionatorio, essendo peraltro diversi e specifici i presupposti della responsabilità da questo prima indagata e quindi accertata.
Neppure è vero che l'Organismo abbia utilizzato ai propri fini i soli atti del procedimento penale, giacché esso ha anche acquisito direttamente informazioni presso Banche Venete Riunite Soc.
Coop. (BVR) Banca e presso il Comune di Piovene Rocchette.
In secondo luogo, il ricorrente ha affermato la insussistenza delle seguenti violazioni:
i) art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari “per aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela (illecito, questo, in cui rimane assorbito l'addebito relativo alla sola ricezione e che risulta aggravato dalla circostanza della detenzione congiunta delle tessere bancomat e dei relativi PIN …)”;
ii) art. 158, comma 1, del medesimo Regolamento, “per non aver osservato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per aver acquisito – quantomeno temporaneamente – la disponibilità di somme di pertinenza della clientela e perfezionato operazioni non autorizzate a valere sulla posizione di un cliente”.
Si deve dare atto che nessuna contestazione è stata sollevata quanto all'addebito relativo alla violazione di cui all'art. 153, comma 2, del predetto Regolamento, “per non aver comunicato all'Organismo – nei termini normativamente previsti – la variazione della propria residenza”.
Ciò premesso, si osserva che a è stato contestato di aver violato il divieto di cui Parte_1
all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari, per aver egli utilizzato in modo illecito i codici di accesso telematico a rapporti di pertinenza della clientela, precisamente detenendo
5 tessere bancomat di due clienti e dei relativi PIN e facendone uso, nonché la prescrizione di cui all'art. 158, comma 1, del medesimo regolamento, per non aver osservato gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, in particolare, per aver acquisito – quantomeno temporaneamente – la disponibilità di somme di pertinenza della clientela e perfezionato operazioni non autorizzate o comunque non regolarmente autorizzate.
I clienti cui si fa riferimento sono ed clienti di BVR Banca, istituto Testimone_1 Tes_2
ove lavorava all'epoca in cui sono state emesse le tessere bancomat risultate Parte_1
nella detenzione dell'odierno ricorrente.
La condotta è emersa a seguito di una denuncia querela presentata da in data Testimone_1
31.3.2023 (poi integrata il 4 e il 14.4.2023) (doc. 5 res.) a seguito della quale sono risultati cinque prelievi dal conto corrente di costui effettuati con la tessera bancomat n. 537468 nelle date
31.12.2022, 30.1.2023, 25.2.2023, 5.3.2023 e 27.3.2023 dell'importo di € 250,00 ciascuno, per un totale di € 1.250,00.
Il fatto obiettivo degli intervenuti prelievi (a prescindere dall'identificazione del soggetto agente)
è ampiamente documentato (v. elenco movimenti della BVR Banca, doc. 6 res.) e neppure contestato.
L'attribuibilità all'operato di è documentata in modo certo quanto all'ultimo Parte_1
prelievo (d'altra parte nel ricorso si legge che “non vi è alcun elemento che consenta di ricondurre quantomeno i primi quattro” al suo operato) e, nonostante la contestazione, provata in via indiziaria per gli altri quattro.
Con riguardo alla predetta tessera bancomat il querelante ha precisato “di non essere Tes_1
mai venuto a conoscenza di essere intestatario del Bancomat dove sono stati prelevati i soldi”, disconoscendone il possesso.
6 La tessera era sicuramente nella detenzione del , per quanto segue. Pt_1
A verbale di sommarie informazioni rilasciate ai Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette in data 13 aprile 2023 (doc. 7 res.), , Direttore Generale della BVR Banca, ha Testimone_3
dichiarato di avere interpellato , ossia il cassiere che si era occupato della pratica Persona_1
di emissione della suddetta carta bancomat, che tramite e-mail gli aveva riferito “che la tessera bancomat in questione era stata richiesta da un suo superiore tale che aveva Parte_1
curato materialmente la consegna al correntista restituendo poi la pratica Testimone_1
allo stesso ”. Con il verbale predetto è stata in effetti acquisita mail del (doc. 8 Per_1 Per_1
res.) ove si legge: “Il giorno 30/11/2021 il collega mi chiede l'emissione di una Parte_1
carta di debito intestata al Sig. Essendo legato allo stesso da rapporto di Testimone_1
amicizia, l'allora collega mi comunica che avrebbe visto il cliente la sera stessa e, contestualmente, gli avrebbe fatto firmare il contratto di carta di debito consegnandogli la tessera con la relativa busta contenente il PIN (le carte ci vengono fornite in 2 buste pinzate assieme: 1 busta carta bancomat e 1 busta codice PIN). Il giorno successivo il collega mi riconsegna il contratto firmato dal cliente.”
Premesso che allo stato non risultano compiuti accertamenti sull'autenticità o meno di tale firma,
è comunque verosimile che il abbia poi trattenuto la tessera così emessa, posto che Pt_1
sempre il ha poi dichiarato che, sempre a seguito della richiesta dei Carabinieri Controparte_3
successiva alla denuncia del , aveva provveduto a visionare i filmati del sistema di video- Tes_1
sorveglianza dello sportello bancomat sito presso la filiale di Piovene Rocchette per identificare la persona che aveva effettuato il prelievo del 27.3.3023 e ne era “risultato che il soggetto in questione era un ex dipendente della banca che faceva servizio presso la filiale di BVR di Malo, tale nato Schio (VI) il 05.09.1980, residente in [...]
7 Trento nr. 15”. A conferma si veda anche il fascicolo fotografico dimesso dalla resistente sub 10
e 12 (il non ha contestato il fatto di essere il soggetto che si vede agire nelle fotografie Pt_1
prodotte).
A verbale di sommarie informazioni redatto dai Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette in data 17 aprile 2023 (doc. 11 res.), , responsabile Ufficio Ispettorato della BVR Persona_2
Banca, ha dichiarato quanto segue:
- “A seguito dei vostri accertamenti e dalle conseguenti richieste fatte verbalmente dal vostro
Comando il nostro istituto provvedeva ad estrarre l'elenco delle transazioni antecedenti e precedenti all'istante dei prelievi fatti con la tessera del nostro correntista il Testimone_1
giorno 27.03.2023”;
- “Dagli stessi è emerso un movimento sospetto in data 27.03.2023 ovvero prima dell'utilizzo della tessera del , inserita alle ore 13.39 sino alle 13.42, era stata inserita alle ore 13.38 Tes_1
quella della correntista […] tessera nr. 532857, ove a video si rileva sempre la Tes_2
presenza del soggetto individuato in L'operazione con la tessera della Parte_1
non andava a buon fine poiché il conto corrente della stessa non presentava Tes_2
disponibilità.”;
- “Si effettuavano accertamenti sulla tessera nr. 532857 rilevando che era stata emessa a favore della n data 11.06.2020 presso la nostra filiale di Zanè (VI). In tale periodo anche il Tes_2
lavorava in tale filiale. La correntista ad oggi, risulta possedere Parte_1 Tes_2
nr. 2 (due) carte bancomat […]. Quella nr. 532857 non risulta mai aver movimentato somme
[…]”;
- “Analizzando i movimenti effettuati sul nostro sportello di Piovene Rocchette (VI) rilevavo che in data 28.03.2023 era stata utilizzata alle ore 18.13 la tessera nr. intestata al Num_1 Tes_1
8 ed alle ore 18.15 la tessera nr. intestata a In entrambi i casi non Tes_1 Num_2 Tes_2
venivano prelevate somme: su quella del poiché la tessera era stata bloccata dal Tes_1
correntista e su quella della oiché era stata utilizzata solamente per visualizzare il saldo Tes_2
del c/c”;
- “Si acquisivano i filmati del 28.03.2023 relativi a tali operazioni rilevando che il [s]oggetto ripreso era il che conosco”. Parte_1
Orbene all'esito di tali accertamenti risulta provato tramite i filmati videoregistrati l'utilizzo della tessera Bancomat relativa al rapporto bancario del da parte del in data 27.3.2023 Tes_1 Pt_1
al fine di effettuare il prelievo di € 250,00 (l'ultimo dei cinque denunciati); il giorno successivo lo stesso ha tentato ulteriore accesso ma nel frattempo la tessera era stata bloccata dal Pt_1
titolare del conto. Il fatto che la tessera fosse stata emessa per intervento del e che Pt_1
l'importo degli anteriori prelievi sia sempre pari a quello del quinto certamente effettuato dal
- € 250,00 - consente senz'altro di ritenere provato, trattandosi di elementi univoci e Pt_1
convergenti, che anche i primi quattro prelievi anomali siano stati effettuati da . Parte_1
In relazione a tali prelievi (e comunque con riguardo all'ultimo che egli stesso dà per provato) il ricorrente ha asserito trattarsi di prelievi autorizzati dall'interessato come modalità Tes_1
esecutiva concordata per la restituzione di un prestito personale effettuato dal in favore Pt_1
del . Dell'allegata circostanza egli non ha tuttavia fornito né offerto nessuna prova, così Tes_1
che – recando peraltro la denuncia querela presentata dal secondo ulteriore elemento in senso contrario – si deve ritenere che i prelievi siano avvenuti illegittimamente: ne risulta confermato, in primo luogo, che trattenuto la tessera Bancomat con il relativo codice di Parte_1
accesso, mantenendo per mesi la possibilità di far propria, nei limiti previsti in contratto, la provvista presente sul conto corrente del cliente della Banca;
in secondo luogo che, in concreto,
9 egli ha anche, tramite i prelievi effettuati, acquisito i soldi di costui, in misura pari agli importi prelevati, operando al di fuori della sfera di controllo del correntista.
Risulta così violato il generale precetto di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento
Intermediari, con specifico riferimento alla prescrizione contenuta nell'art. 31, comma 2 bis del
T.U.F., ai sensi del quale è espressamente vietato ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, in termini assoluti, “detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano”.
Per la violazione di tale ultimo precetto l'art. 180, comma 3, lett. a), n. 4, del Regolamento
Intermediari prevede espressamente la necessaria radiazione dall'Albo, anche laddove la - vietata
- acquisizione della disponibilità di somme di pertinenza di clienti o potenziali clienti sia
“temporanea”.
Ne risulta confermata anche la sanzione cui l'Organismo ha fatto ricorso alla luce delle violazioni accertate, trattandosi di sanzione applicabile senza che abbia rilevanza la distinzione, quando l'iscritto all'albo sia dipendente di un intermediario, che egli sia venuto in contatto con il cliente o il potenziale cliente nell'esercizio della specifica attività connessa alla qualifica piuttosto che per la concorrente qualità di dipendente dell'intermediario: il era cliente di BVR della Tes_1
quale il , iscritto all'albo dei consulenti finanziari, era dipendente, tanto che il secondo Pt_1
ebbe modo di intervenire in prima persona per l'emissione della tessera bancomat intestata al primo.
Rilievo secondario ed utile al mero fine di confermare il quadro delle condotte poste in essere dal assumono, per l'effetto di quanto già osservato, gli accessi operati tramite tessera Pt_1
bancomat riferibile ad provati dalla visione del sistema di videosorveglianza Tes_2
almeno in numero di due, in data 27 e 28.3.2023, benché in assenza di conseguente prelievo,
10 anche per assenza di provvista sul conto.
Con riguardo alla sola vicenda il ricorrente ha prodotto una dichiarazione di Tes_2
riconoscimento di debito sulla base della quale costei, al fine della restituzione della somma di €
3.000,00 mutuatale dal , ella risultava averlo altresì autorizzato ad utilizzare la sua tessera Pt_1
bancomat (doc. 7 ric.).
Anche in tale ipotesi, come osservato dall'Organismo resistente, risulta esservi violazione dell'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari che vieta ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di utilizzare “i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e sempre che:
a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del consulente stesso;
b) l'utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del consulente stesso;
c) l'utilizzo da parte del consulente comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi”, risultando evidente che nella specie i requisiti di cui alle riportate lettere b) e c) non siano stati rispettati (né invero quello di cui alla lettera a) quanto alla specificità del consenso, con riferimento a ciascuna operazione e dunque a ciascun utilizzo dei codici di accesso altrui).
Rigettato il ricorso nel merito, dev'essere respinta anche la contestuale istanza di sospensione della sanzione irrogata;
oltre all'evidenza di assenza di fumus boni iuris per quanto sopra osservato, si constata l'assenza di periculum in mora, avendo lo stesso ricorrente rappresentato di non aver in concreto mai operato in qualità di consulente finanziario né durante l'ormai cessato rapporto con BVR né durante il successivo ed attuale impiego presso Controparte_4
11 (ricorso, pag. 5).
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente, secondo la regola della soccombenza, in base ai parametri medi di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore indeterminabile (di bassa complessità) della controversia e delle fasi effettivamente svolte
(di studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'istanza di sospensione della delibera n. 2690 emessa dal Comitato di Vigilanza dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari in data 26.3.2025;
2. rigetta nel merito il ricorso proposto da avverso la predetta delibera n. Parte_1
2690 emessa dal Comitato di Vigilanza dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari in data 26.3.2025;
3. condanna il ricorrente alla rifusione a favore del resistente Organismo di Vigilanza delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa se ed in quanto dovute per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 11.9.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
12