Decreto cautelare 6 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 10 novembre 2021
Sentenza breve 27 giugno 2022
Sentenza 4 agosto 2022
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 9864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9864 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09864/2025REG.PROV.COLL.
N. 07185/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7185 del 2022, proposto da
Alli s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – INPS, non costituito in giudizio;
per la riforma
per la sospensione in via cautelare degli effetti
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro (Sezione Seconda), n. 1135/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 settembre 2025 il Consigliere RI AN e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società Alli s.c.a.r.l. proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria per l’annullamento dei provvedimenti di reiezione della domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (in seguito anche solo GO) notificati in data 28 marzo 2022, meglio specificati in atti.
La ricorrente riferiva di essere una società consortile costituita dalle società Cogevi s.p.a. (già Intercantieri Vittadello s.p.a.), Calabra Maceri e Servizi s.p.a., Ecologica Sud Servizi s.r.l. e CISAF s.p.a., quale RTI aggiudicatario da parte della Regione Calabria dell’appalto dei lavori avente ad oggetto: “ La progettazione, realizzazione e esercizio dell’impianto pubblico di valorizzazione e recupero spinto di m.p.s. , da RD e RU residui, da avviare alla filiera del riciclaggio, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU) da realizzare in loc. “Alli” nel Comune di Catanzaro ”.
In data 17 maggio 2019, tra le società costituenti il predetto RTI si costituiva la Alli Società Consortile a Responsabilità Limitata, allo scopo di eseguire in maniera congiunta i lavori, le opere e i servizi affidati. Con nota n. 32063 del 9 aprile 2020, l’Ufficio Comune dell’ATO di Catanzaro chiedeva alla società affidataria di dar corso all’esecuzione anticipata del contratto, con avvio della gestione provvisoria. Prestando la chiesta disponibilità, la Alli s.c.a.r.l. si impegnava ad effettuare le seguenti attività: - ricezione e trattamento del rifiuto urbano indifferenziato residuo (RUR), con connessa gestione dei flussi generati, scarti compresi; - ricezione e trattamento delle frazioni valorizzabili delle raccolte differenziate (RD secco), con connessa gestione dei flussi generati, scarti compresi; - ricezione e trattamento della frazione umida delle raccolte differenziate (FORSU), con connessa gestione dei flussi generati, ammendante, compostato misto e scarti compresi.
Con comunicazione del 17 giugno 2021, la Cogevi s.p.a. (già Intercantieri Vittadello s.p.a.) informava l’ATO di Catanzaro delle criticità relative alla gestione della linea RD, con conseguente necessità di sospensione dei servizi di questa linea “ quantomeno per il tempo necessario a lavorare il rifiuto presente e ristabilire le condizioni minime di sicurezza ”. Esaurita la giacenza presso l’impianto di plastica da RD da trattare, la stessa Cogevi s.p.a. comunicava all’ATO di Catanzaro che i conferimenti avrebbero potuto riprendere già dal 2 agosto 2021.
In data 6 agosto 2021, l’ATO di Catanzaro riferiva che: “ i Comuni conferitori di questo Ambito sono stati costretti a rinvenire soluzioni sostitutive presso impianti privati che, per consentire il conferimento nella situazione emergenziale determinatasi, hanno preteso la sottoscrizione di un contratto di durata annuale, con le ovvie conseguenze ”.
Pertanto, per effetto di tale determinazione, la Alli s.c.a.r.l. era costretta a tenere temporaneamente inattiva la linea RD, con conseguente sospensione di alcuni dipendenti.
Con separate domande prot. INPS.2200.30/09/2021.0245972, INPS.2200.18/10/2021.0261288, INPS.2200.29/10/2021.0270674 e INPS.2200.15/11/2021.0285328, la Alli s.c.a.r.l. chiedeva l’ammissione al trattamento di integrazione salariale ordinaria per i lavoratori assegnati alla linea sospesa, con riferimento al periodo dal 13 settembre 2021 al 14 novembre 2021.
Con autorizzazioni n. 220050083330, n. 220050083331, n. 220050083332 e n. 220050083333 del 25 novembre 2021, la struttura territoriale accoglieva le istanze presentate dalla società consortile, riconoscendo il trattamento per la durata di complessive n. 9 settimane (periodo dal 13 settembre 2021 al 14 novembre 2021).
Con successive domande prot. INPS.2200.29/11/2021.0298885 del 29 novembre 2021 e prot. INPS.2200.13/12/2021.0310291 del 13 dicembre 2021, la Alli S.c.a.r.l. chiedeva l’estensione del trattamento di integrazione salariale per ulteriori 4 settimane. Ed ancora, con istanza prot. INPS.2200.27/12/2021.0320560, la medesima società chiedeva la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria per il periodo dal 13 dicembre 2021 al 26 dicembre 2021, con la seguente motivazione: “ Esaurimento delle prime 13 settimane di GO e persistenza delle motivazioni che hanno richiesto l’intervento dell’ammortizzatore” .
Con comunicazione bidirezionale INPS.CMBDR.20/01/2022.0199520, la struttura territoriale chiedeva: “ relazione tecnica illustrante nel dettaglio le ragioni della mancata adozione delle azioni volte al pieno reimpiego di tutta la forza lavoro, con particolare riferimento all'incremento della linea RUR e al trattamento di rifiuti ingombranti, con l'indicazione della previsione di avvio di tali attività. Al riguardo, si richiede la produzione della documentazione inerente all'avvio dei procedimenti per il rilascio delle relative autorizzazioni amministrative. Si richiede, inoltre, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la data precisa della ripresa del conferimento della plastica da parte dei Comuni dell'ATO di Catanzaro ”.
Acquisiti i chiarimenti e la documentazione integrativa dalla Alli s.c.a.r.l., con provvedimenti n. 220090085106, n. 220090085107, n. 220090085108, n. 220090085109, n. 220090085110, n. 220090085111, n. 220090085112, n. 220090085113 e n. 220090085114 del 24 marzo 2022, l’INPS respingeva le domande di estensione e proroga del trattamento di integrazione salariale, con la seguente motivazione: “ Considerato che, nonostante il periodo di integrazione salariale già autorizzato e le azioni intraprese, alla data odierna il conferimento della plastica da RD da parte dell’ATO di Catanzaro non è ricominciato e che quest'ultimo ha manifestato l’impossibilità di rilasciare dichiarazione alcuna circa l’indicazione della data di ripresa dei conferimenti, la situazione aziendale non appare transitoria, tenuto altresì conto delle soluzioni alternative di smaltimento di media lunga durata già adottate dall’ATO ”.
2. Con il ricorso introduttivo, la Alli s.c.a.r.l. lamentava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e sosteneva la sussistenza dei presupposti per la concessione e prosecuzione della cassa integrazione guadagni ordinaria.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, con sentenza n. 1135 del 2022, respingeva il ricorso. Il Collegio di prima istanza evidenziava preliminarmente l’ampia discrezionalità di cui godeva l’Amministrazione nella valutazione dei presupposti legittimanti la concessione dell’integrazione salariale richiesta sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 164 del 1975 e, pertanto, le scelte dell’Ente erano sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti o inattendibili, ovvero viziate per palese travisamento in fatto. Il T.A.R. rilevava che i provvedimenti impugnati erano stati motivati sostenendo il difetto della temporaneità della sospensione dell’attività della società, in quanto dalle risultanze processuali era emerso che la ricorrente non aveva alcuna facoltà di gestire in autonomia i flussi di rifiuti in ingresso e non era in grado, allo stato attuale, per fatti non derivanti dalla propria volontà, di formulare ipotesi di ripresa dei conferimenti da parte dei comuni. Tanto premesso, secondo il Giudice di prime cure, stante il mancato rispetto del termine di 13 settimane per la ripresa dell’attività e la stessa ammissione di parte ricorrente circa l’impossibilità di fare previsioni sui tempi della suddetta ripresa (dipendente da diverse variabili), l’INPS aveva ragionevolmente ritenuto non transitoria la situazione di crisi aziendale che interessava la società, escludendo la proroga del beneficio. Quanto all’asserita illegittimità dei provvedimenti n. 220090085106 e n. 220090085107, il Collegio osservava che era documentalmente dimostrato che l’INPS aveva concesso il beneficio dell’integrazione salariale soltanto per il periodo di nove settimane. Mentre non era in atti alcun provvedimento in cui l’INPS riconosceva la concessione del trattamento per il periodo di 13 settimane, per come dedotto dalla ricorrente.
4. La società Alli s.c.a.r.l. ha appellato la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma, sollevando le seguenti censure: “ I. Sul requisito della <temporaneità>: erroneità e/o contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti; II. Sulla illegittima reiezione delle ultime quattro settimane di GO relative al primo ciclo di GO di 13 settimane: travisamento dei fatti e violazione di legge”.
5. L’INPS, benché ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
6. All’udienza straordinaria del 17 settembre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo mezzo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di prima istanza ha respinto il ricorso deducendo che: “ i provvedimenti impugnati sono stati motivati sostenendo il difetto della temporaneità della sospensione dell’attività della società, odierna ricorrente”. Le argomentazioni sostenute dal Collegio di prima istanza denoterebbero, a parere della ricorrente, che la motivazione sia stata espressa sulla base di argomenti neppure espressamente indicati dall’INPS nei provvedimenti impugnati (incremento linea RUR e rifiuti ingombranti), omettendo di valutare l’intera istruttoria condotta dall’Ente previdenziale relativa alla transitorietà.
L’appellante argomenta che gli elementi che consentirebbero di affermare, senza alcun margine di dubbio, la sussistenza del requisito della temporaneità sarebbero i seguenti:
- Con nota del 15/07/2021 (Doc. 4), la ricorrente comunicava che la Linea RD sarebbe stata riattivata il 02/08/2021, circostanza confermata anche con la successiva nota del 04/08/2022 con cui si reiterava la disponibilità della ricorrente a ricevere il conferimento dei rifiuti destinati alla Linea RD già dal 02/08/2021 (Doc. 5);
- L’impianto gestito dalla ricorrente è l’unico impianto pubblico di proprietà dell’ATO di Catanzaro e, quindi, scaduti i contratti, tutti i Comuni della provincia di Catanzaro (che compongono l’ATO) sono obbligati a conferire presso il loro impianto: la L.R. Calabria 14\2014 (Doc. 21) prevede espressamente, all’art. 6.3. che “ i contratti di servizio che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere, in caso di attivazione del servizio per ambito o per area, cessano la loro efficacia all’avvio della gestione associata ”, quest’ultima affidata alla Alli s.c.a.r.l.;
- Nel caso di specie, la gestione associata era preesistente alla sottoscrizione dei singoli contratti annuali sottoscritti dai Comuni dell’Ambito e, pertanto, alla naturale scadenza gli stessi i Comuni appartenenti all’ATO erano e saranno obbligati, ex lege , a conferire i rifiuti presso l’impianto di gestione associata, ovvero quello gestito dalla ricorrente;
- L’ATO, contrariamente a quanto riportato in sentenza e nei provvedimenti impugnati dell’INPS, ha comunicato formalmente un termine di durata dei contratti dei Comuni, pari ad un anno e che successivamente sarebbero ripresi i conferimenti presso l’impianto pubblico;
- L’ATO non ha, infatti, risolto o modificato il contratto in corso di validità con la ricorrente, ma solo “sospeso” per la durata dei contratti dei Comuni, i conferimenti per un termine di durata prefissato in un anno;
- Per espressa previsione normativa, artt. 200 e 201 del D. Lgs. 152\2006 (Codice dell’Ambiente) è proprio l’Ambito Territoriale a gestire i flussi dei rifiuti ed a prevedere che l’uso dell’impianto pubblico, nel rispetto del principio di autosufficienza, sia quello obbligatorio per il conferimento dei rifiuti da parte dei Comuni;
- Che i rifiuti, quindi la materia prima necessaria per l’operatività del reparto sospeso, in una intera provincia, non possono sparire (o esaurire) e che stante la riattivazione della linea – già dal 02 agosto 2021 per come comunicato con le note del 15/07/2022 e del 04/08/2022;
La società consortile, pertanto, deduce che l’attività lavorativa non era integralmente sospesa, in quanto risultavano attive ancora le altre due linee di trattamento rifiuti, che ne garantivano la continuità aziendale.
Pertanto, il Giudice di prime cure avrebbe errato nell’affermare che: “ stante il mancato rispetto del termine di 13 settimane per la ripresa dell’attività e la stessa ammissione di parte ricorrente circa l’impossibilità di fare previsioni sui tempi della ripresa (dipendente da diverse variabili),l’INPS ha ragionevolmente ritenuto non transitoria la situazione di crisi aziendale ”, posto che la ricorrente aveva indicato il termine di un anno per la ripresa della linea di trattamento rifiuti sospesa e le indicate “variabili” erano riconducibili solo alle autorizzazioni chieste alle competenti autorità per le ipotetiche alternative.
8. Con il secondo mezzo, Alli s.c.a.r.l. censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. sostiene che: “ non è in atti alcun provvedimento in cui l’INPS riconosce la concessione del trattamento per un periodo di 13 settimane” , laddove la domanda accolta, presentata il 30.9.2021, indicava espressamente, come data di inizio effettivo, il 15.9.2021 fino al 13.12.2021, ovvero 13 settimane continuative a causa della sospensione parziale per mancanza di materie prime .
Nonostante ciò, l’INPS, in data 28 marzo ha respinto le domande riferite alle ultime quattro settimane di GO relative al “primo ciclo”, specificatamente dal 15.11.2021 al 12.12.2021. Secondo l’appellante, essendo le domande riconducibili alla continuazione delle prime nove, e sugli stessi presupposti di quelli accertati e accordati dall’INPS, sarebbe evidente la palese contraddittorietà nell’avversa decisione di reiezione in relazione ai precedenti provvedimenti.
La contraddittorietà, nonché l’eccesso di potere e la violazione di legge, sarebbero comprovati dalla stessa domanda di integrazione da parte dell’INPS, notificata in data 20/01/2022, la quale fa espressamente riferimento alle domande di GO (prot. n. INPS.2200.27/12/2021.0320560; n. INPS.2200.29/12/2021.0322307 e n. INPS.2200.17/01/2022.0011374) “ relative alla proroga oltre le 13 settimane di trattamento di integrazione salariale ”.
Di conseguenza, a parere dell’appellante, sarebbe evidente come l’integrazione documentale inviata dalla ricorrente, posta illegittimamente a fondamento dei provvedimenti di reiezione impugnati, non potesse essere presa in considerazione in relazione alle domande di GO relative al “primo ciclo” di GO, già accolta per le prime 9 settimane, ma espressamente limitata al periodo “oltre le 13 settimane del trattamento GO”. Ciò in quanto, il relativo contenuto non potrebbe avere effetti retroattivi. L’appellante conclude, pertanto, chiedendo, in subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la legittimità dei provvedimenti emessi dall’INPS in relazione alle richieste di proroga delle prime 13 settimane, l’annullamento dei provvedimenti di reiezione - n° 220090085106, relativo alla domanda di GO n° protocollo INPS.2200.29/11/2021.0298885, e n° 220090085107, relativo alla domanda di GO n° protocollo INPS.2200.13/12/2021.0310291, relativi alle ultime quattro settimane del “primo ciclo” di 13 settimane di GO, in quanto emessi in violazione di legge, eccesso di potere e contraddittorietà con i precedenti provvedimenti di accoglimento della domanda di GO per il “primo ciclo” di 13 settimane.
9. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti a profili connessi, non possono trovare accoglimento.
10. Il Collegio osserva che, in tema di concessione dell’integrazione salariale, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che l’istituto della cassa integrazione guadagni opera in via d’eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività e, quindi, con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all’intervento di garanzia del lavoratore (Cons. Stato, n. 8685 del 2021; id. n. 6851 del 2021).
Orbene, la stessa giurisprudenza ha precisato che in materia di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, la pubblica amministrazione competente è investita dal compito di effettuare valutazioni di natura discrezionale (Cass. n. 33127 del 2021), quindi, come precisato dal Tribunale amministrativo adito nella sentenza impugnata, il sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento di diniego all’ammissione ai benefici in questione ha dei limiti connessi con la discrezionalità tecnica che caratterizza le valutazioni dell’ente previdenziale, sicchè le scelte dell’INPS sono sindacabili solo se sono illogiche, inattendibili o incongruenti.
Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di diniego dell’ammissione alla cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria, ha dei limiti connessi all’ampio margine di discrezionalità tecnica che caratterizza la valutazione dell’Ente previdenziale sul riconoscimento di una situazione di crisi aziendale, di modo che le scelte dell’Amministrazione sono sindacabili soltanto se evidentemente illogiche, manifestamente incongruenti, inattendibili ovvero viziate da travisamento in fatto ( ex multis , cfr. Cons. Stato, n. 6851 del 2021; id. n. 5398 del 2019; id. n. 4084 del 2013; id. n. 3783 del 2013).
L’art. 1, comma 1, n. 1 della legge 164 del 20 maggio 1975, sostanzialmente riproposto dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 148, dispone che agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l’integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: lett. a) “ situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai ”; lett. b) “ situazioni temporanee di mercato ”. In presenza di tali presupposti, è prevista la corresponsione dell’integrazione salariale ordinaria, chiesta dalla società ricorrente, in due ipotesi, l’una correlata a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all’imprenditore e agli operai, e l’altra a situazioni temporanee di mercato, ipotesi che fanno riferimento a situazioni dipendenti da caso fortuito o forza maggiore indipendenti dal normale andamento dell’azienda.
Nello specifico, i provvedimenti di diniego sono stati motivati sulla base del difetto della temporaneità della sospensione dell’attività della società Alli s.c.a.r.l.
La giurisprudenza di settore ha rilevato che la ‘transitorietà’ della contingente situazione aziendale va valutata in termini di prevedibilità della ripresa produttiva al momento della presentazione della domanda, secondo un giudizio prognostico ex ante ( cfr. Cons. Stato, n. 8129 del 2010; id. n. 4114 del 2023). In particolare è stato precisato che: “ La valutazione dei requisiti di ammissione all’integrazione salariale ha carattere prognostico e, quindi, deve essere effettuata soltanto sulla base delle informazioni disponibili ex ante e, naturalmente, in primis fornite dallo stesso imprenditore richiedente ” ( cfr. Cons. Stato, n. 4084 del 2013; id. n. 3783 del 2013; id. n. 2503 del 2012).
Nel caso di specie, deve rilevarsi come l’ampio margine di discrezionalità tecnico – amministrativa, di cui è titolare in materia l’Amministrazione, si estende anche alla valutazione, con riferimento alla causa dedotta dall’azienda, della effettiva ricorrenza o meno delle condizioni di ammissibilità della richiesta di cassa integrazione ordinaria ( cfr. Cons. Stato n. 2503 del 2012; id. n. 497 del 2013; id. n. 8685 del 2021).
Ciò posto deve ritenersi corretta, perché non manifestamente illogica, arbitraria, irrazionale o irragionevole, la valutazione dell’INPS prima, e poi del T.A.R., in ordine alla circostanza che la sospensione dell’attività lavorativa non poteva ritenersi temporanea.
Tanto si evince dalle stesse dichiarazioni rese dalla società consortile appellante, la quale, come precisa il T.A.R., nella relazione tecnica allegata alla prima richiesta di integrazione salariale, aveva rappresentato di aver individuato delle soluzioni alternative di incremento delle potenzialità delle linee produttive diverse da quella sospesa che avrebbero garantito il riassorbimento del personale ammesso al trattamento di integrazione salariale, indicando tempi inferiori alle 13 settimane indennizzabili dalla cassa integrazione guadagni ordinaria, per ottenere le necessarie autorizzazioni amministrative e provvedere all’adeguamento degli impianti.
Infatti, ritenendo sussistere i presupposti di non imputabilità alla società richiedente della causa della sospensione di un ramo dell’attività e la non riferibilità né all’organizzazione né alla programmazione aziendale, l’INPS ha concesso il beneficio della integrazione salariale per n. 9 settimane. Successivamente, è la stessa società appellante a dare atto che:
- “ Con riferimento all’incremento della linea RUR: […] Nonostante i ripetuti solleciti formulati a tutti i livelli, ad oggi non è ancora giunto il necessario provvedimento autorizzativo e non è possibile formulare un’ipotesi attendibile sulle tempistiche necessarie, che esulano dall’operato della scrivente società. In ogni caso, a provvedimento acquisito di modifica non sostanziale dell’AIA, l’effettivo incremento dell’impiego della linea RUR rimarrà condizionato all’incremento dei relativi flussi di rifiuti di esclusiva competenza dell’ATO di Catanzaro ”;
- “ Con riferimento al trattamento di rifiuti ingombranti, la scrivente ha formulato al proprio committente ATO Catanzaro varie proposte tecnico-economiche per il trattamento della nuova tipologia di rifiuto. Al momento le proposte sono state ritenute antieconomiche anche se non è giunto alcun riscontro formale definitivo e restano aperti i relativi tavoli tecnici di approfondimento. Anche in questo caso non è possibile fornire una data certa sull’avvio della nuova attività, per volontà non dipendenti dalla scrivente ”;
- “ In merito alla ripresa del conferimento della plastica, si allega il riscontro ricevuto dall’ATO Catanzaro in data 01/02 (All. 3), su esplicita richiesta della scrivente. Come si evince in modo inequivocabile, anche per questa linea la scrivente, che non ha alcuna facoltà di gestire in autonomia i flussi di rifiuti in ingresso, non è in grado, allo stato attuale, per fatti non derivanti dalla propria volontà formulare ipotesi di ripresa dei conferimenti da parte dei comuni ”.
Le chiare dichiarazioni della società Alli s.c.a.r.l. escludono il requisito della ‘temporaneità’, tanto che le argomentazioni difensive dell’appellante, circa l’obbligo di conferimento dei rifiuti da parte dei comuni ecc., non sono idonee a superare le comunicazioni sopra richiamate.
Tenuto conto che Alli s.c.a.r.l. ammette l’impossibilità di fare previsione sui tempi della ripresa dipendente da diverse variabili, e stante il mancato rispetto del termine di 13 settimane per la ripresa dell’attività, l’INPS ha ragionevolmente ritenuto non transitoria la situazione di crisi aziendale che ha interessato la società consortile, escludendo la proroga del beneficio.
11. Va respinto anche il secondo mezzo.
Il Collegio osserva, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, che è documentalmente dimostrato che l’INPS abbia concesso il beneficio dell’integrazione salariale soltanto per il periodo di nove settimane.
Con autorizzazioni n. 220050083330, n. 22005008331, n. 220050083332 e n. 220050083333 del 25.11.21, la struttura territoriale dell’INPS ha accolto le domande di integrazione salariale ordinaria, ammettendo la Alli s.c.a.r.l. al trattamento richiesto per la durata di complessive n. 9 settimane.
Successivamente, la società consortile ha chiesto la proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria per mancanza di materie prime e componenti per il periodo 15.11.21 – 13.3.21. Dalla documentazione integrativa prodotta dall’appellante, è emerso, per espressa dichiarazione della stessa, come sopra precisato, che non vi era la possibilità di formulare una ipotesi di ripresa dell’attività, pertanto l’INPS ha comunicato i provvedimenti di diniego oggetto di impugnazione.
A tale riguardo, il Tribunale di prima istanza chiarisce, con precisione, il contenuto dei provvedimenti, deducendo che: “ Nello specifico: - con provvedimento di accoglimento n. 220050083330 del 25 novembre 2021, è stata accolta la domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2200.30/09/2021.0245972, per il periodo dal 13 settembre 2021 al 03 ottobre 2021 pari a n. 3 settimane; - con provvedimento di accoglimento n. 220050083331 del 25 novembre 2021, è stata accolta la domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2200.18/10/2021.0261288, per il periodo dal 4 ottobre 2021 al 17 dicembre 2021 pari a n. 2 settimane; - con provvedimento di accoglimento n. 220050083332 del 25 novembre 2021, è stata accolta la domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2200.29/10/2021.0270674, per il periodo dal 18 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021 pari a n. 2 settimane; - con provvedimento di accoglimento n. 220050083333 del 25 novembre 2021, è stata accolta la domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo N. 00756/2022 REG.RIC. INPS.2200.15/11/2021.0285328, per il periodo dall’1 novembre 2021 al 14 novembre 2021 pari a n. 2 settimane. Non è in atti alcun provvedimento in cui l’I.N.P.S. riconosce la concessione del trattamento per il periodo di 13 settimane, per come dedotto dalla ricorrente. Piuttosto, dovendo pronunciarsi sulle domande prot. INPS.2200.29/11/2021.0298885 del 29 novembre 2021 e prot. INPS.2200.13/12/2021.0310291 del 13 dicembre 2021, l’Istituto di previdenza non ha fatto altro che valutare gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, concludendo per il diniego del beneficio per le ragioni sopra riferite. Nello specifico: - col provvedimento n. 220090085106 del 24 marzo 2022, l’I.N.P.S. ha respinto la domanda della domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2200.29/11/2021.0298885 per il periodo dal 15 novembre 2021 al 28 novembre 2021 pari a n. 2 settimane; - col provvedimento n. 220090085107 del 24 marzo 2022, l’I.N.P.S. ha respinto la domanda di CIG Ordinaria con n. protocollo INPS.2200.13/12/2021.0310291 in oggetto per il periodo dal 29 novembre 2021 al 12 dicembre 2021 pari a n. 2 settimane”.
Da tale ricostruzione fattuale il Collegio non ha ragioni per discostarsi, non essendo ravvisabili ragioni di contraddittorietà nei provvedimenti censurati.
12. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
13. Nulla va disposto per le spese di lite del grado in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese di lite del grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
NO LA, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
RI AN, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AN | NO LA |
IL SEGRETARIO