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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 19/01/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MA, Presidente
PU ET, RE
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5451/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10016/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
14 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018102945 2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma Nominativo_1 ricorreva avverso accertamento ai fini IRPEF per l'anno 2016 in forza del quale erano contestati maggiori redditi, sotto forma di redditi diversi, per come indicato in atti corrispondenti alla differenza tra il valore normale di un immobile concesso in locazione alla stessa contribuente da parte della società della quale la stessa era socia ed amministratrice, e il canone effettivamente versato. In particolare, la contribuente lamentava la asserita non corretta qualificazione della fattispecie da parte dell'amministrazione finanziaria, dovendosi qualificare il caso in termini di fringe benefit riconosciuto all'amministratore, oltre alla ritenuta erronea quantificazione del valore di mercato dell'unità immobiliare;
riteneva non applicabili le sanzioni e evidenziava esiti favorevole alle tesi dalla stessa patrocinate in altri giudizi tributari paralleli.
L'Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di primo grado e contestava la pretesa del ricorrente.
Con sentenza depositata in data 25.7.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso, compensando le spese di causa.
Con atto depositato innanzi a questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado la parte contribuente ha proposto appello avverso la citata sentenza lamentando l'asserito errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i primi giudici in quanto in altro accertamento svolto nei confronti della società proprietaria dell'immobile concesso in locazione e in accertamento con adesione accettato dall'amministrazione finanziaria, la stessa
Agenzia delle entrate avrebbe convenuto sul carattere di bene strumentale dello stesso, in quanto tale concesso in uso all'amministratore.
L'appellante, pertanto, ha ritenuto non corretta la qualificazione della fattispecie fatta propria dai primi giudici, reputando applicabile al caso di specie la disciplina fiscale del fringe benefit (artt. 50 e 51 TUIR) in lugo di quella di cui all'art. 67 ritenuta nell'atto di accertamento impugnato in primo grado. A sostegno, l'appellante ha indicato anche atti di prassi dell'amministrazione finanziaria.
Con altro motivo, l'appellante si duole anche della quantificazione del valore del bene in esame, che, a suo avviso non avrebbe tenuto in conto le limitazioni all'uso sofferte dalla parte contribuente.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate si è costituita nel giudizio di appello e ha contestato le avverse istanze, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è fondato e va rigettato.
Con l'impugnazione della decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 254.7.2024 la parte appellante ha concluso chiedendo una pronuncia di riforma della sentenza impugnata, per quanto in atti compiutamente indicato.
Preliminarmente, ai fini della definizione dell'ordine delle questioni da esaminare, va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un.,
12 dicembre 2014 n. 26242), che consente dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez.
V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In questo senso, assume priorità logica l'esame della deduzione della parte appellante in forza della quale quest'ultima ha sostenuto che la fattispecie specifica debba essere ricondotta alla disciplina fiscale del c.d. fringe benefit. Cioè della tassazione di beni o servizi offerti al dipendente dal titolare di reddito di impresa, alle condizioni e nei limiti fissati negli artt. 50 e 51 TUIR.
Effettivamente va precisato, in punto di fatto, che la contribuente odierna appellante era socia ed amministratore della società Società_1, proprietaria di una unità immobiliare sita in Roma, concessa in locazione alla stessa contribuente. In questo senso risulta la delibera del consiglio di amministrazione in data 22.7.2014, di mera autorizzazione alla concessione del bene in uso all'amministratore a condizioni da fissarsi successivamente, nonché il contratto stipulato in data 25.11.2014, che prevedeva una durata di 4 anni per la locazione, con un canone annuo di euro 12.000. Le parti davano atto che la conduttrice non aveva piena ed esclusiva disponibilità dell'unità immobiliare, in quanto gravato da servitù, limitazioni e vincoli indicato nello stesso contratto. In sintesi, nell'unità immobiliare (per il resto da adibire ad abitazione dell'amministratore) era posta la sede legale e l'ufficio della società Società_1, con conseguente punto di accettazione della corrispondenza postale, alla società era riservata la disponibilità esclusiva di una camera come sala riunioni adibita anche ad ufficio, della superficie di “oltre 26 mq.” Per lo svolgimento delle riunioni dell'organo amministrativo e delle altre incombenze facenti capo alla società medesima;
durante tali riunioni, la conduttrice aveva l'obbligo di riservare “all'Società_1” e ad eventuali altre società con sede legale presso lo stesso recapito, l'uso esclusivo di un bagno (verosimilmente per le esigenze non delle società, ma di personale, collaboratori e amministratori alle stesse facenti capo), con oneri di ordinaria amministrazione a carico comunque della conduttrice.
L'amministrazione finanziaria ha contesta che nel caso di specie sia imputabile alla amministratrice, odierna appellante, un reddito tassabile ai sensi dell'art. 67 TUIR sotto forma di redditi diversi, per la quota corrispondente alla differenza tra il valore normale dell'unità immobiliare concessa in locazione e l'ammontare pattuito di 12.000 euro annui.
La parte contribuente contesta tale ricostruzione, ritenendo che al caso di specie si dovrebbe applicare la disciplina tributaria del fringe benefit, come evidenziato.
In particolare, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h-ter) TUIR costituiscono redditi diversi, “se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
(…) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore”.
Al contrario, ai sensi dell'art. 51, comma 3, primi due periodi del TUIR, “Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. In deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.”.
Come si può evincere, la differenza principale, al di là del profilo soggettivo (nel primo caso, riferito alla concessione in uso di beni ai soci o a familiari dell'imprenditore, nell'altro, ai “dipendenti”, tra questi ben potendo annoverarsi anche l'amministratore) risiede sotto il profilo effettuale nella diversa determinazione del valore di riferimento del bene. Se, come evidenziato, ai fini dell'applicabilità della disciplina dei redditi diversi occorre assumere semplicemente la differenza tra il valore normale del bene e il corrispettivo eventualmente versato dal contribuente, nella disciplina del fringe benefit occorre fare riferimento al “prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro”.
Nella presente fattispecie, al di là di generiche rivendicazioni della parte contribuente, non c'è stata allegazione o dimostrazione di alcun elemento pertinente a dimostrare gli elementi in esame. A parte la generica contestazione della inapplicabilità dei valori desumibili dalla Banca dati OMI, non c'è alcun elemento concreto dedotto e oggettivamente dimostrato che consenta di quantificare puntualmente gli elementi che inciderebbero sulla determinazione del valore di riferimento.
I vincoli assunti dalla conduttrice, come sopra sommariamente riassunti, non sembrano assumere valenza di concreta inibizione di una parte significativa delle facoltà di uso del bene concesso in locazione, tanto da giustificare una valorizzazione dell'effettivo prezzo di commercializzazione dell'unità immobiliare ad un valore sensibilmente diverso da quello assunto dall'amministrazione finanziaria. E questo anche senza valorizzare che taluni aspetti pur contrattualmente pattuiti risultavano non rinvenuti in sede di verifica condotta in loco dall'amministrazione finanziaria.
Pertanto, l'assunto della parte appellante risulta sfornito di adeguato supporto probatorio.
Pertanto, le lagnanze dell'appellante sono infondate e l'impugnazione va rigettata, restando assorbita ogni diversa ed ulteriore ragione.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la complessità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTINI ANNA MA, Presidente
PU ET, RE
PIERONI MARCO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5451/2024 depositato il 21/11/2024
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10016/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
14 e pubblicata il 25/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3018102945 2022 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 31/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma Nominativo_1 ricorreva avverso accertamento ai fini IRPEF per l'anno 2016 in forza del quale erano contestati maggiori redditi, sotto forma di redditi diversi, per come indicato in atti corrispondenti alla differenza tra il valore normale di un immobile concesso in locazione alla stessa contribuente da parte della società della quale la stessa era socia ed amministratrice, e il canone effettivamente versato. In particolare, la contribuente lamentava la asserita non corretta qualificazione della fattispecie da parte dell'amministrazione finanziaria, dovendosi qualificare il caso in termini di fringe benefit riconosciuto all'amministratore, oltre alla ritenuta erronea quantificazione del valore di mercato dell'unità immobiliare;
riteneva non applicabili le sanzioni e evidenziava esiti favorevole alle tesi dalla stessa patrocinate in altri giudizi tributari paralleli.
L'Agenzia delle entrate si costituiva nel giudizio di primo grado e contestava la pretesa del ricorrente.
Con sentenza depositata in data 25.7.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso, compensando le spese di causa.
Con atto depositato innanzi a questa Corte di giustizia tributaria di secondo grado la parte contribuente ha proposto appello avverso la citata sentenza lamentando l'asserito errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i primi giudici in quanto in altro accertamento svolto nei confronti della società proprietaria dell'immobile concesso in locazione e in accertamento con adesione accettato dall'amministrazione finanziaria, la stessa
Agenzia delle entrate avrebbe convenuto sul carattere di bene strumentale dello stesso, in quanto tale concesso in uso all'amministratore.
L'appellante, pertanto, ha ritenuto non corretta la qualificazione della fattispecie fatta propria dai primi giudici, reputando applicabile al caso di specie la disciplina fiscale del fringe benefit (artt. 50 e 51 TUIR) in lugo di quella di cui all'art. 67 ritenuta nell'atto di accertamento impugnato in primo grado. A sostegno, l'appellante ha indicato anche atti di prassi dell'amministrazione finanziaria.
Con altro motivo, l'appellante si duole anche della quantificazione del valore del bene in esame, che, a suo avviso non avrebbe tenuto in conto le limitazioni all'uso sofferte dalla parte contribuente.
Ha concluso per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate si è costituita nel giudizio di appello e ha contestato le avverse istanze, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto non è fondato e va rigettato.
Con l'impugnazione della decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma depositata in data 254.7.2024 la parte appellante ha concluso chiedendo una pronuncia di riforma della sentenza impugnata, per quanto in atti compiutamente indicato.
Preliminarmente, ai fini della definizione dell'ordine delle questioni da esaminare, va precisato che la decisione è assunta tenendo conto dell'ormai consolidato "principio della ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonché Cass., Sez. un.,
12 dicembre 2014 n. 26242), che consente dare priorità nell'esame delle questioni, indipendentemente dall'ordine sequenziale proposto dalle parti, a quelle logicamente pregiudiziali, condizionanti, o prioritarie, in modo che in ogni caso le questioni vagliate esauriscano la vicenda sottoposta a questo organo giudicante, essendo toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, tra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez.
V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che (Consiglio di Stato sez. VI, 31.8.2021, n.6119) gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In questo senso, assume priorità logica l'esame della deduzione della parte appellante in forza della quale quest'ultima ha sostenuto che la fattispecie specifica debba essere ricondotta alla disciplina fiscale del c.d. fringe benefit. Cioè della tassazione di beni o servizi offerti al dipendente dal titolare di reddito di impresa, alle condizioni e nei limiti fissati negli artt. 50 e 51 TUIR.
Effettivamente va precisato, in punto di fatto, che la contribuente odierna appellante era socia ed amministratore della società Società_1, proprietaria di una unità immobiliare sita in Roma, concessa in locazione alla stessa contribuente. In questo senso risulta la delibera del consiglio di amministrazione in data 22.7.2014, di mera autorizzazione alla concessione del bene in uso all'amministratore a condizioni da fissarsi successivamente, nonché il contratto stipulato in data 25.11.2014, che prevedeva una durata di 4 anni per la locazione, con un canone annuo di euro 12.000. Le parti davano atto che la conduttrice non aveva piena ed esclusiva disponibilità dell'unità immobiliare, in quanto gravato da servitù, limitazioni e vincoli indicato nello stesso contratto. In sintesi, nell'unità immobiliare (per il resto da adibire ad abitazione dell'amministratore) era posta la sede legale e l'ufficio della società Società_1, con conseguente punto di accettazione della corrispondenza postale, alla società era riservata la disponibilità esclusiva di una camera come sala riunioni adibita anche ad ufficio, della superficie di “oltre 26 mq.” Per lo svolgimento delle riunioni dell'organo amministrativo e delle altre incombenze facenti capo alla società medesima;
durante tali riunioni, la conduttrice aveva l'obbligo di riservare “all'Società_1” e ad eventuali altre società con sede legale presso lo stesso recapito, l'uso esclusivo di un bagno (verosimilmente per le esigenze non delle società, ma di personale, collaboratori e amministratori alle stesse facenti capo), con oneri di ordinaria amministrazione a carico comunque della conduttrice.
L'amministrazione finanziaria ha contesta che nel caso di specie sia imputabile alla amministratrice, odierna appellante, un reddito tassabile ai sensi dell'art. 67 TUIR sotto forma di redditi diversi, per la quota corrispondente alla differenza tra il valore normale dell'unità immobiliare concessa in locazione e l'ammontare pattuito di 12.000 euro annui.
La parte contribuente contesta tale ricostruzione, ritenendo che al caso di specie si dovrebbe applicare la disciplina tributaria del fringe benefit, come evidenziato.
In particolare, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h-ter) TUIR costituiscono redditi diversi, “se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
(…) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore”.
Al contrario, ai sensi dell'art. 51, comma 3, primi due periodi del TUIR, “Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. In deroga al primo periodo, il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.”.
Come si può evincere, la differenza principale, al di là del profilo soggettivo (nel primo caso, riferito alla concessione in uso di beni ai soci o a familiari dell'imprenditore, nell'altro, ai “dipendenti”, tra questi ben potendo annoverarsi anche l'amministratore) risiede sotto il profilo effettuale nella diversa determinazione del valore di riferimento del bene. Se, come evidenziato, ai fini dell'applicabilità della disciplina dei redditi diversi occorre assumere semplicemente la differenza tra il valore normale del bene e il corrispettivo eventualmente versato dal contribuente, nella disciplina del fringe benefit occorre fare riferimento al “prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro”.
Nella presente fattispecie, al di là di generiche rivendicazioni della parte contribuente, non c'è stata allegazione o dimostrazione di alcun elemento pertinente a dimostrare gli elementi in esame. A parte la generica contestazione della inapplicabilità dei valori desumibili dalla Banca dati OMI, non c'è alcun elemento concreto dedotto e oggettivamente dimostrato che consenta di quantificare puntualmente gli elementi che inciderebbero sulla determinazione del valore di riferimento.
I vincoli assunti dalla conduttrice, come sopra sommariamente riassunti, non sembrano assumere valenza di concreta inibizione di una parte significativa delle facoltà di uso del bene concesso in locazione, tanto da giustificare una valorizzazione dell'effettivo prezzo di commercializzazione dell'unità immobiliare ad un valore sensibilmente diverso da quello assunto dall'amministrazione finanziaria. E questo anche senza valorizzare che taluni aspetti pur contrattualmente pattuiti risultavano non rinvenuti in sede di verifica condotta in loco dall'amministrazione finanziaria.
Pertanto, l'assunto della parte appellante risulta sfornito di adeguato supporto probatorio.
Pertanto, le lagnanze dell'appellante sono infondate e l'impugnazione va rigettata, restando assorbita ogni diversa ed ulteriore ragione.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la complessità della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, respinge l'appello. Spese compensate.