Articolo 26 della Legge 5 agosto 1991, n. 249
Articolo 25Articolo 27
Versione
25 agosto 1991
Art. 26. (Ricalcolo delle pensioni) 1. Coloro che godono della pensione di vecchiaia, di inabilita', di invalidita', di reversibilita' o indiretta precedentemente alla data di cui all'articolo 24, comma 1, possono chiederne, per una sola volta, il ricalcolo per fruire dell'integrazione di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Ai fini del ricalcolo di cui al comma 1, sara' verificato il requisito della contribuzione integrativa e calcolata l'entita' della pensione integrativa secondo le disposizioni della presente legge.
Entrata in vigore il 25 agosto 1991