Art. 26. (Ricalcolo delle pensioni) 1. Coloro che godono della pensione di vecchiaia, di inabilita', di invalidita', di reversibilita' o indiretta precedentemente alla data di cui all'articolo 24, comma 1, possono chiederne, per una sola volta, il ricalcolo per fruire dell'integrazione di cui all'articolo 2, comma 3.
2. Ai fini del ricalcolo di cui al comma 1, sara' verificato il requisito della contribuzione integrativa e calcolata l'entita' della pensione integrativa secondo le disposizioni della presente legge.
2. Ai fini del ricalcolo di cui al comma 1, sara' verificato il requisito della contribuzione integrativa e calcolata l'entita' della pensione integrativa secondo le disposizioni della presente legge.