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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/07/2025, n. 6343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6343 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Letizia D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 105/2023 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. BOCELLARI GIANFRANCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore in P.LE LIBIA 19 20129 MILANO
ATTORE/I contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato presso gli uffici siti in VIA
GUASTALLA, 6 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI delle parti: precisate all'udienza 19.02.2024 come da fogli trasmessi per via telematica Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 105/2023
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di riscossione n. 0220430567892463741939, emesso dal Comune di Milano il 24 novembre 2022 e notificato il 30 novembre 2022 per l'importo di € 10.076,14 a titolo di indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico (COSAP) (doc.1).
A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice allegava:
-di essere titolare della concessione (prot. 398701.000/2007) per l'occupazione di spazio pubblico in Milano, via Eustachi n. 13 in relazione all'esercizio commerciale “l'isola dei Time
Out” per mq 42,5 con un canone annuo di circa euro 5.475,09 (doc. 2);
-che in data 30.01.2019, a seguito di un sopralluogo, Agenti della polizia Locale accertavano l'occupazione abusiva di suolo pubblico, eccedente quella autorizzata, di metri quadri 3,90 ed elevavano verbale di contestazione n. 7749741-6 per violazione del regolamento COSAP lett.
C (doc.3);
-successivamente in data 10.03.2019 gli veniva notificavo l'invito di pagamento n. 41/2019 contenente la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 20 co.3 lett. A) regol. Cosap corrispondente ad euro 11.145,47 ovvero l'importo del canone annuale (euro 8.573,44) maggiorato del 30% (pari ad euro 2.572,03) (all.4);
- infine, in data 30.11.2022 gli veniva notificato l'atto impugnato;
L'attore ne ha denunciato:
- l'erroneo richiamo all'avviso di pagamento n. 41/2019, già annullato in autotutela e sostituito dall'avviso n. 30/2019;
- l'incoerenza fra coefficiente viario indicato nel titolo (C10) e quello riportato nel nuovo avviso (C11);
- la menzione, nell'avviso n. 30/2019, del Regolamento CUP anziché COSAP, con dedotta retroattività della disciplina;
- l'erroneo computo dell'indennità sull'intera superficie di mq 46,50 e non sulla sola eccedenza di mq 3,90;
- la violazione del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981.
Pag. 2 a 5 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 105/2023
Ha concluso chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito, la declaratoria di nullità del titolo esecutivo.
Il si è costituito con comparsa dep in data 3 maggio 2023 chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione ed eccependo preliminarmente il giudicato esterno formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 10391/2021 (RG 35510/2019), che aveva già respinto l'opposizione della società avverso l'avviso n.41/2019 per il medesimo credito. Pt_1
Ha, inoltre, qualificato come meri errori materiali le difformità indicate dall'attrice.
La causa, istruita soltanto documentalmente, è passata in decisione all'udienza del 19.02.2024 e viene decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la sentenza n. 10391/2021 di questo Tribunale, passata in giudicato il 15 dicembre 2021, ha già statuito, tra le stesse parti, sulla debenza dell'indennità ex art. 20, 3° co., lett. a, Reg. COSAP derivante dal verbale P.L. 7749741-6 del 30 gennaio 2019, stabilendo il diritto dell'Amministrazione a pretendere l'indennità patrimoniale riferita a quella specifica occupazione, stabilendone i criteri (superficie integrale, maggiorazione 30 %, tariffa viaria di riferimento). Sussiste, quindi identità di parti, causa petendi (occupazione abusiva del
30 gennaio 2019) e petitum (accertamento negativo del credito).
Sicchè, la rideterminazione del quantum mediante l'avviso n. 30/2019 non trasforma la natura del diritto azionato, trattandosi di mera variazione quantitativa che non esclude l'effetto preclusivo del giudicato.
Ciò premesso, l'esame delle ulteriori censure conduce al rigetto dell'opposizione, in quanto infondate per le ragioni che seguono.
Quanto al richiamo al precedente avviso n. 41/2019, si rileva che l'atto impugnato riproduce, nella parte descrittiva, il numero del primo avviso di pagamento, successivamente annullato in autotutela;
tuttavia:
- l'importo indicato (€ 9.823,10) corrisponde a quello dell'avviso sostitutivo n.30/2019;
- in calce all'atto è espressa la formula “il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente avviso n. 41/2019”;
Pag. 3 a 5 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 105/2023
- la motivazione richiama il verbale di accertamento 30 gennaio 2019, unico fatto generatore della pretesa.
Tali circostanze consentono al destinatario di identificare senza incertezze il quantum debeatur e il titolo causale. L'inserzione del numero del vecchio avviso integra dunque un refuso privo di incidenza sostanziale: l'atto, nel suo insieme, conserva la funzione tipica di titolo esecutivo perché non altera né il contenuto economico, né la ragione del credito.
- Quanto all'indicazione del coefficiente viario “C10”, la doglianza poggia sull'apparente divergenza fra coefficiente usato nella determinazione dell'importo (C11) e quello riportato nel frontespizio del titolo (C10). La nota dirigenziale 21 aprile 2023 – prodotta in atti – dimostra che il calcolo monetario è stato già effettuato adottando C11; il numero “C10” rimasto nell'intestazione rappresenta un errore redazionale che non ha riverbero economico.
- Quanto alla menzione, nell'avviso n. 30/2019, del Regolamento CUP anziché COSAP, con dedotta retroattività della disciplina, si osserva che sebbene l'avviso n. 30/2019 menzioni il
«Canone Unico Patrimoniale» introdotto dal legislatore del 2021, la norma richiamata (art. 22
CUP) riproduce letteralmente il testo dell'art. 20 Reg. COSAP – vigente nel 2019 – quanto a presupposto, base di calcolo e maggiorazione del 30 %. Pertanto, poiché il rinvio alla fonte normativa è meramente descrittivo e la pretesa trova comunque fondamento in una disposizione coincidente, l'errore di intestazione non determina nullità.
Diversamente, opinando, si finirebbe per sacrificare la sostanza a vantaggio di un formalismo privo di reale incidenza difensiva.
-Quanto al denunciato erroneo computo dell'indennità sull'intera superficie di mq 46,50 e non sulla sola eccedenza di mq 3,90, si osserva che la questione è stata definitivamente risolta dalla sentenza 10391/2021: il giudice di quel procedimento ha ritenuto legittimo il criterio – previsto dall'art. 20, 3° co., Reg. COSAP – di liquidare l'indennità «come se l'intera occupazione abusiva fosse stata autorizzata», comprensiva quindi anche della parte in origine concessa. Non
è consentito pertanto rimettere in discussione tale statuizione, coperta da giudicato sostanziale
(art. 2909 c.c.), né dedurre elementi di fatto che avrebbero potuto essere fatti valere nel precedente giudizio.
Pag. 4 a 5 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 105/2023
-Con riguardo all'asserita violazione del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L.
689/1981, si osserva che il termine di novanta giorni, cui l'articolo citato subordina la notifica dell'ordinanza-ingiunzione nelle procedure sanzionatorie, riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie in senso stretto. L'indennità in esame, viceversa, è una entrata patrimoniale “di riparazione” prevista dall'art. 20 Reg. COSAP, distinta e autonoma rispetto alla contravvenzione già estinta mediante pagamento del verbale CdS.
Per quanto sopra esposto va respinta l'opposizione e confermata l'atto impugnato.
Quanto alle spese processuali, tenuto conto che la controversia è stata provocata, in larga misura, dagli errori materiali dell'ente creditore e che l'opponente ha agito per rimuovere un titolo che, proprio a causa di tali errori, appariva – quantomeno inizialmente – dubbio, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta l'opposizione promossa da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore e conferma l'atto di riscossione n. 20220430567892463741939 del
24 novembre 2022 emesso dal;
Controparte_1
2. compensa tra le parti le spese di lite
Milano, 31 luglio 2025.
Il Giudice
Letizia D'Elia.
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Letizia D'Elia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 105/2023 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. BOCELLARI GIANFRANCO ed elettivamente domiciliato presso il difensore in P.LE LIBIA 19 20129 MILANO
ATTORE/I contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2
patrocinio dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato presso gli uffici siti in VIA
GUASTALLA, 6 20122 MILANO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI delle parti: precisate all'udienza 19.02.2024 come da fogli trasmessi per via telematica Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 105/2023
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di riscossione n. 0220430567892463741939, emesso dal Comune di Milano il 24 novembre 2022 e notificato il 30 novembre 2022 per l'importo di € 10.076,14 a titolo di indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico (COSAP) (doc.1).
A sostegno delle proprie ragioni, parte attrice allegava:
-di essere titolare della concessione (prot. 398701.000/2007) per l'occupazione di spazio pubblico in Milano, via Eustachi n. 13 in relazione all'esercizio commerciale “l'isola dei Time
Out” per mq 42,5 con un canone annuo di circa euro 5.475,09 (doc. 2);
-che in data 30.01.2019, a seguito di un sopralluogo, Agenti della polizia Locale accertavano l'occupazione abusiva di suolo pubblico, eccedente quella autorizzata, di metri quadri 3,90 ed elevavano verbale di contestazione n. 7749741-6 per violazione del regolamento COSAP lett.
C (doc.3);
-successivamente in data 10.03.2019 gli veniva notificavo l'invito di pagamento n. 41/2019 contenente la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 20 co.3 lett. A) regol. Cosap corrispondente ad euro 11.145,47 ovvero l'importo del canone annuale (euro 8.573,44) maggiorato del 30% (pari ad euro 2.572,03) (all.4);
- infine, in data 30.11.2022 gli veniva notificato l'atto impugnato;
L'attore ne ha denunciato:
- l'erroneo richiamo all'avviso di pagamento n. 41/2019, già annullato in autotutela e sostituito dall'avviso n. 30/2019;
- l'incoerenza fra coefficiente viario indicato nel titolo (C10) e quello riportato nel nuovo avviso (C11);
- la menzione, nell'avviso n. 30/2019, del Regolamento CUP anziché COSAP, con dedotta retroattività della disciplina;
- l'erroneo computo dell'indennità sull'intera superficie di mq 46,50 e non sulla sola eccedenza di mq 3,90;
- la violazione del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L. 689/1981.
Pag. 2 a 5 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 105/2023
Ha concluso chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito, la declaratoria di nullità del titolo esecutivo.
Il si è costituito con comparsa dep in data 3 maggio 2023 chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione ed eccependo preliminarmente il giudicato esterno formatosi sulla sentenza di questo Tribunale n. 10391/2021 (RG 35510/2019), che aveva già respinto l'opposizione della società avverso l'avviso n.41/2019 per il medesimo credito. Pt_1
Ha, inoltre, qualificato come meri errori materiali le difformità indicate dall'attrice.
La causa, istruita soltanto documentalmente, è passata in decisione all'udienza del 19.02.2024 e viene decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la sentenza n. 10391/2021 di questo Tribunale, passata in giudicato il 15 dicembre 2021, ha già statuito, tra le stesse parti, sulla debenza dell'indennità ex art. 20, 3° co., lett. a, Reg. COSAP derivante dal verbale P.L. 7749741-6 del 30 gennaio 2019, stabilendo il diritto dell'Amministrazione a pretendere l'indennità patrimoniale riferita a quella specifica occupazione, stabilendone i criteri (superficie integrale, maggiorazione 30 %, tariffa viaria di riferimento). Sussiste, quindi identità di parti, causa petendi (occupazione abusiva del
30 gennaio 2019) e petitum (accertamento negativo del credito).
Sicchè, la rideterminazione del quantum mediante l'avviso n. 30/2019 non trasforma la natura del diritto azionato, trattandosi di mera variazione quantitativa che non esclude l'effetto preclusivo del giudicato.
Ciò premesso, l'esame delle ulteriori censure conduce al rigetto dell'opposizione, in quanto infondate per le ragioni che seguono.
Quanto al richiamo al precedente avviso n. 41/2019, si rileva che l'atto impugnato riproduce, nella parte descrittiva, il numero del primo avviso di pagamento, successivamente annullato in autotutela;
tuttavia:
- l'importo indicato (€ 9.823,10) corrisponde a quello dell'avviso sostitutivo n.30/2019;
- in calce all'atto è espressa la formula “il presente provvedimento annulla e sostituisce il precedente avviso n. 41/2019”;
Pag. 3 a 5 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 105/2023
- la motivazione richiama il verbale di accertamento 30 gennaio 2019, unico fatto generatore della pretesa.
Tali circostanze consentono al destinatario di identificare senza incertezze il quantum debeatur e il titolo causale. L'inserzione del numero del vecchio avviso integra dunque un refuso privo di incidenza sostanziale: l'atto, nel suo insieme, conserva la funzione tipica di titolo esecutivo perché non altera né il contenuto economico, né la ragione del credito.
- Quanto all'indicazione del coefficiente viario “C10”, la doglianza poggia sull'apparente divergenza fra coefficiente usato nella determinazione dell'importo (C11) e quello riportato nel frontespizio del titolo (C10). La nota dirigenziale 21 aprile 2023 – prodotta in atti – dimostra che il calcolo monetario è stato già effettuato adottando C11; il numero “C10” rimasto nell'intestazione rappresenta un errore redazionale che non ha riverbero economico.
- Quanto alla menzione, nell'avviso n. 30/2019, del Regolamento CUP anziché COSAP, con dedotta retroattività della disciplina, si osserva che sebbene l'avviso n. 30/2019 menzioni il
«Canone Unico Patrimoniale» introdotto dal legislatore del 2021, la norma richiamata (art. 22
CUP) riproduce letteralmente il testo dell'art. 20 Reg. COSAP – vigente nel 2019 – quanto a presupposto, base di calcolo e maggiorazione del 30 %. Pertanto, poiché il rinvio alla fonte normativa è meramente descrittivo e la pretesa trova comunque fondamento in una disposizione coincidente, l'errore di intestazione non determina nullità.
Diversamente, opinando, si finirebbe per sacrificare la sostanza a vantaggio di un formalismo privo di reale incidenza difensiva.
-Quanto al denunciato erroneo computo dell'indennità sull'intera superficie di mq 46,50 e non sulla sola eccedenza di mq 3,90, si osserva che la questione è stata definitivamente risolta dalla sentenza 10391/2021: il giudice di quel procedimento ha ritenuto legittimo il criterio – previsto dall'art. 20, 3° co., Reg. COSAP – di liquidare l'indennità «come se l'intera occupazione abusiva fosse stata autorizzata», comprensiva quindi anche della parte in origine concessa. Non
è consentito pertanto rimettere in discussione tale statuizione, coperta da giudicato sostanziale
(art. 2909 c.c.), né dedurre elementi di fatto che avrebbero potuto essere fatti valere nel precedente giudizio.
Pag. 4 a 5 Tribunale di Milano – sez. 1^ civ.- RG 105/2023
-Con riguardo all'asserita violazione del termine di novanta giorni di cui all'art. 14 L.
689/1981, si osserva che il termine di novanta giorni, cui l'articolo citato subordina la notifica dell'ordinanza-ingiunzione nelle procedure sanzionatorie, riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative pecuniarie in senso stretto. L'indennità in esame, viceversa, è una entrata patrimoniale “di riparazione” prevista dall'art. 20 Reg. COSAP, distinta e autonoma rispetto alla contravvenzione già estinta mediante pagamento del verbale CdS.
Per quanto sopra esposto va respinta l'opposizione e confermata l'atto impugnato.
Quanto alle spese processuali, tenuto conto che la controversia è stata provocata, in larga misura, dagli errori materiali dell'ente creditore e che l'opponente ha agito per rimuovere un titolo che, proprio a causa di tali errori, appariva – quantomeno inizialmente – dubbio, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa:
1. rigetta l'opposizione promossa da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore e conferma l'atto di riscossione n. 20220430567892463741939 del
24 novembre 2022 emesso dal;
Controparte_1
2. compensa tra le parti le spese di lite
Milano, 31 luglio 2025.
Il Giudice
Letizia D'Elia.
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