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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/10/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente rel
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 1170/2025 R.G., avente ad oggetto "modifica delle condizioni di divorzio” e vertente
TRA
n. il 23/07/1985 in AVELLINO (AV) , Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'Avv SARNO MARINO
RICORRENTE
E
n. il 08/07/1986 in AVELLINO (AV) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio. Con citazione regolarmente notificata, ha esposto che in data 30.09.2019, Parte_1
presso il Tribunale del Distretto di Bulach (Svizzera), otteneva sentenza di divorzio da
[...]
, nato il [...] in [...] e residente in [...]a Bachenbuelach, Langgenstrasse CP_1
24 – 8184; che dalla sentenza di divorzio, Incarto n. FE180108-C/U CB/gs, depositata il 07.10.2019,
emerge che l'unico figlio minore, , nato il [...] in [...], C.F.: Persona_1
, è sottoposto all'autorità parentale congiunta dei richiedenti e che la sua C.F._3
custodia viene assegnata alla madre.
Da ciò ne deriva, come si legge in sentenza che: “… Le parti sono perciò tenute a consultarsi
su tutte le questioni rilevanti concernenti la cura, l'educazione e la formazione del figlio. Le parti
sanno che per una modifica del luogo di dimora del figlio occorre il consenso di ambedue i genitori
se il nuovo luogo di dimora si trova all'estero o la modifica del luogo di dimora ha ripercussione
rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni
personali.”
… “Se la richiedente è residente all'estero …Il richiedente sia autorizzato a recarsi in visita
dal figlio in Italia, a proprie spese, per un fine settimana al mese e ad accoglierlo o portarlo inoltre
in vacanza a proprie spese per 5 settimane all'anno durante le vacanze scolastiche. Il diritto di visita
per il fine settimana deve essere concordato con almeno un mese di anticipo, il diritto di visita per
vacanze con almeno tre. La richiedente informa il richiedente prima dell'inizio di ogni anno
scolastico, al più tardi entro la fine di agosto, sul calendario delle vacanze scolastiche valido per il
figlio. È riservato un diritto di visita più ampio concordato d'intesa tra le parti.
“Mantenimento del figlio. Se la richiedente è residente all'estero. Il richiedente si impegna
a pagare per i seguenti contributi mensili di mantenimento: Per_1
CHF 555 – (di cui CHF 85- a titolo di contributo di accudimento) sino a fine dicembre 2024;
- CHF 655 – (di cui CHF 58 - a titolo di contributo di accudimento) a partire da gennaio
2025.
In aggiunta agli assegni familiari eventualmente percepiti per legge o per contratto. I contributi di mantenimento e gli assegni familiari sono pagabili anticipatamente il primo
giorno di ogni mese alla richiedente finché il figlio abita con lei e non fa valere pretese proprie verso
il richiedente in base all'articolo 277 cpv. 2 CC. nè indica un altro recapito dei pagamenti.
I contributi di mantenimento convenuti non sono sufficienti a coprire il debito fabbisogno del
figlio.
L'ammanco è di CHF 310 - al mese.”
Ha riferito che successivamente all'emissione della sentenza sono emerse nuove circostanze che incidono sull'interesse del minore, rendendo necessaria una modifica dei provvedimenti esistenti.
In particolare, , venendo meno a quanto previsto dalla sentenza di divorzio Controparte_1
emessa dal Tribunale di Bulach (Svizzera) in data 07.10.2019, non ha mai collaborato o cercato di collaborare alla cura del piccolo né ha provveduto al suo mantenimento economico Persona_1
tanto che, ad oggi, la ricorrente si vede costretta ad agire per il bene del figlio alla richiesta dell'affidamento esclusivo. Infatti, la stessa, in alcune occasioni dove le è stato richiesto il parere di entrambi i genitori, non è mai riuscita a mettersi in contatto con l'ex- marito.
Attualmente, risiede in Montemarano (AV) alla C/da Baiardo n. 38 insieme al proprio figlio e, di contro, , risiede in Svizzera;
ogniqualvolta la ricorrente, nell'interesse del Controparte_1
minore, ha bisogno del consenso per iscritto o verbale anche del padre, non riesce ad ottenerlo. Ad
oggi, il risulta essere sempre irreperibile. Per_1
Per questi motivi
ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza delle nuove circostanze, disporre la
revoca dell'affidamento congiunto così come stabilito dalla sentenza richiamata, stabilendo
l'affidamento esclusivo del minore alla propria madre, ”. Persona_1 Parte_1
Il resistente è rimasto contumace.
Ed infatti, sulla base dell'Accordo bilaterale del 2.6.1988 tra Svizzera e Italia, l'Ufficiale
Giudiziario italiano invia l'atto all'autorità svizzera competente, che provvede alla notifica secondo le norme svizzere. La relata di notifica svizzera (o la cartolina di ritorno) attesta la data di consegna al destinatario.
Nel caso di specie è stata riscontrata la ricezione ad opera del servizio postale svizzero con data di consegna registrata il 12 e il 23 maggio 2025; l'atto risulta redatto in italiano, lingua del resistente.
Passando alla disamina del merito, deve riconoscersi l'affido esclusivo del piccolo Per_1
alla madre.
La stessa, infatti, ascoltata all'udienza del 22.10.2025, ha confermato che né lei né il figlio hanno rapporti con da circa un anno;
che entrambi sono stati in Svizzera Per_1 Controparte_1
quest'estate poiché la ricorrente ha ancora parte della famiglia e non è riuscita a mettersi in contatto;
che i servizi sociali interessati al resistente per problemi di tossicodipendenza le hanno addirittura sconsigliato di contattarlo poiché “vive come un barbone pur avendo ancora la casa a Bachenbulach”
e che lo stesso “è diventato molto aggressivo”.
Appare evidente che è necessario riconoscere l'affido esclusivo del piccolo alla madre Per_1
visto che nessuno dei due ha notizie del da quasi un anno e che la ricorrente può avere Per_1
serie difficoltà a gestire la situazione del figlio da ogni punto di vista scolastico, sanitario e sociale.
L'impossibilità di avere contatti anche solo telefonici rende imprescindibile una decisione di tal tipo che non dipende soltanto dal fatto che il resistente risiede all'estero -visto che gli attuali mezzi di comunicazione renderebbero semplice una concreta gestione comune anche a 1000 km di distanza-
ma dal fatto che lo stesso si rende sostanzialmente irreperibile nella vita del figlio.
Va precisato che il provvedimento di affido esclusivo comporta non la perdita della responsabilità genitoriale, bensì una sua limitazione: il genitore non affidatario deve comunque partecipare alle decisioni rilevanti che riguardano i figli ed esercitare il suo diritto di visita nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, con possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria qualora ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all'interesse del figlio minore. Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte la regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità ovvero sulla manifesta carenza educativa dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 16593/2008).
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Va preso atto che la ricorrente ha rinunciato a qualsiasi richiesta di adeguamento del mantenimento poiché come ha dichiarato in udienza è a conoscenza del fatto che ha fatto CP_1
domanda per una pensione sociale;
questo lo so poiché mi è arrivata una comunicazione dalla Cassa
di compensazione che è un ente svizzero che mi ha calcolato la quota che mi spetterebbe per , Per_1
circa 300,00 €”, chiarendo di percepire l'assegno di mantenimento direttamente con accredito da parte della Cassa di compensazione.
Le va, tuttavia, riconosciuto il 100% dell'assegno unico familiare, poiché il minore non ha più
contatti con il padre.
Le spese possono essere compensate in ragione della natura dei rapporti.
Contr
affida il figlio minore n. a Bulach il 29.12.2014 in via esclusiva alla madre Persona_1
Parte_1
dispone che percepisca il 100% dell'assegno familiare;
Parte_1 compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino il 23/10/2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente rel
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 1170/2025 R.G., avente ad oggetto "modifica delle condizioni di divorzio” e vertente
TRA
n. il 23/07/1985 in AVELLINO (AV) , Parte_1 C.F._1
rappresentata dall'Avv SARNO MARINO
RICORRENTE
E
n. il 08/07/1986 in AVELLINO (AV) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio. Con citazione regolarmente notificata, ha esposto che in data 30.09.2019, Parte_1
presso il Tribunale del Distretto di Bulach (Svizzera), otteneva sentenza di divorzio da
[...]
, nato il [...] in [...] e residente in [...]a Bachenbuelach, Langgenstrasse CP_1
24 – 8184; che dalla sentenza di divorzio, Incarto n. FE180108-C/U CB/gs, depositata il 07.10.2019,
emerge che l'unico figlio minore, , nato il [...] in [...], C.F.: Persona_1
, è sottoposto all'autorità parentale congiunta dei richiedenti e che la sua C.F._3
custodia viene assegnata alla madre.
Da ciò ne deriva, come si legge in sentenza che: “… Le parti sono perciò tenute a consultarsi
su tutte le questioni rilevanti concernenti la cura, l'educazione e la formazione del figlio. Le parti
sanno che per una modifica del luogo di dimora del figlio occorre il consenso di ambedue i genitori
se il nuovo luogo di dimora si trova all'estero o la modifica del luogo di dimora ha ripercussione
rilevanti sull'esercizio dell'autorità parentale da parte dell'altro genitore e sulle relazioni
personali.”
… “Se la richiedente è residente all'estero …Il richiedente sia autorizzato a recarsi in visita
dal figlio in Italia, a proprie spese, per un fine settimana al mese e ad accoglierlo o portarlo inoltre
in vacanza a proprie spese per 5 settimane all'anno durante le vacanze scolastiche. Il diritto di visita
per il fine settimana deve essere concordato con almeno un mese di anticipo, il diritto di visita per
vacanze con almeno tre. La richiedente informa il richiedente prima dell'inizio di ogni anno
scolastico, al più tardi entro la fine di agosto, sul calendario delle vacanze scolastiche valido per il
figlio. È riservato un diritto di visita più ampio concordato d'intesa tra le parti.
“Mantenimento del figlio. Se la richiedente è residente all'estero. Il richiedente si impegna
a pagare per i seguenti contributi mensili di mantenimento: Per_1
CHF 555 – (di cui CHF 85- a titolo di contributo di accudimento) sino a fine dicembre 2024;
- CHF 655 – (di cui CHF 58 - a titolo di contributo di accudimento) a partire da gennaio
2025.
In aggiunta agli assegni familiari eventualmente percepiti per legge o per contratto. I contributi di mantenimento e gli assegni familiari sono pagabili anticipatamente il primo
giorno di ogni mese alla richiedente finché il figlio abita con lei e non fa valere pretese proprie verso
il richiedente in base all'articolo 277 cpv. 2 CC. nè indica un altro recapito dei pagamenti.
I contributi di mantenimento convenuti non sono sufficienti a coprire il debito fabbisogno del
figlio.
L'ammanco è di CHF 310 - al mese.”
Ha riferito che successivamente all'emissione della sentenza sono emerse nuove circostanze che incidono sull'interesse del minore, rendendo necessaria una modifica dei provvedimenti esistenti.
In particolare, , venendo meno a quanto previsto dalla sentenza di divorzio Controparte_1
emessa dal Tribunale di Bulach (Svizzera) in data 07.10.2019, non ha mai collaborato o cercato di collaborare alla cura del piccolo né ha provveduto al suo mantenimento economico Persona_1
tanto che, ad oggi, la ricorrente si vede costretta ad agire per il bene del figlio alla richiesta dell'affidamento esclusivo. Infatti, la stessa, in alcune occasioni dove le è stato richiesto il parere di entrambi i genitori, non è mai riuscita a mettersi in contatto con l'ex- marito.
Attualmente, risiede in Montemarano (AV) alla C/da Baiardo n. 38 insieme al proprio figlio e, di contro, , risiede in Svizzera;
ogniqualvolta la ricorrente, nell'interesse del Controparte_1
minore, ha bisogno del consenso per iscritto o verbale anche del padre, non riesce ad ottenerlo. Ad
oggi, il risulta essere sempre irreperibile. Per_1
Per questi motivi
ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza delle nuove circostanze, disporre la
revoca dell'affidamento congiunto così come stabilito dalla sentenza richiamata, stabilendo
l'affidamento esclusivo del minore alla propria madre, ”. Persona_1 Parte_1
Il resistente è rimasto contumace.
Ed infatti, sulla base dell'Accordo bilaterale del 2.6.1988 tra Svizzera e Italia, l'Ufficiale
Giudiziario italiano invia l'atto all'autorità svizzera competente, che provvede alla notifica secondo le norme svizzere. La relata di notifica svizzera (o la cartolina di ritorno) attesta la data di consegna al destinatario.
Nel caso di specie è stata riscontrata la ricezione ad opera del servizio postale svizzero con data di consegna registrata il 12 e il 23 maggio 2025; l'atto risulta redatto in italiano, lingua del resistente.
Passando alla disamina del merito, deve riconoscersi l'affido esclusivo del piccolo Per_1
alla madre.
La stessa, infatti, ascoltata all'udienza del 22.10.2025, ha confermato che né lei né il figlio hanno rapporti con da circa un anno;
che entrambi sono stati in Svizzera Per_1 Controparte_1
quest'estate poiché la ricorrente ha ancora parte della famiglia e non è riuscita a mettersi in contatto;
che i servizi sociali interessati al resistente per problemi di tossicodipendenza le hanno addirittura sconsigliato di contattarlo poiché “vive come un barbone pur avendo ancora la casa a Bachenbulach”
e che lo stesso “è diventato molto aggressivo”.
Appare evidente che è necessario riconoscere l'affido esclusivo del piccolo alla madre Per_1
visto che nessuno dei due ha notizie del da quasi un anno e che la ricorrente può avere Per_1
serie difficoltà a gestire la situazione del figlio da ogni punto di vista scolastico, sanitario e sociale.
L'impossibilità di avere contatti anche solo telefonici rende imprescindibile una decisione di tal tipo che non dipende soltanto dal fatto che il resistente risiede all'estero -visto che gli attuali mezzi di comunicazione renderebbero semplice una concreta gestione comune anche a 1000 km di distanza-
ma dal fatto che lo stesso si rende sostanzialmente irreperibile nella vita del figlio.
Va precisato che il provvedimento di affido esclusivo comporta non la perdita della responsabilità genitoriale, bensì una sua limitazione: il genitore non affidatario deve comunque partecipare alle decisioni rilevanti che riguardano i figli ed esercitare il suo diritto di visita nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, con possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria qualora ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all'interesse del figlio minore. Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte la regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità ovvero sulla manifesta carenza educativa dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 16593/2008).
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Va preso atto che la ricorrente ha rinunciato a qualsiasi richiesta di adeguamento del mantenimento poiché come ha dichiarato in udienza è a conoscenza del fatto che ha fatto CP_1
domanda per una pensione sociale;
questo lo so poiché mi è arrivata una comunicazione dalla Cassa
di compensazione che è un ente svizzero che mi ha calcolato la quota che mi spetterebbe per , Per_1
circa 300,00 €”, chiarendo di percepire l'assegno di mantenimento direttamente con accredito da parte della Cassa di compensazione.
Le va, tuttavia, riconosciuto il 100% dell'assegno unico familiare, poiché il minore non ha più
contatti con il padre.
Le spese possono essere compensate in ragione della natura dei rapporti.
Contr
affida il figlio minore n. a Bulach il 29.12.2014 in via esclusiva alla madre Persona_1
Parte_1
dispone che percepisca il 100% dell'assegno familiare;
Parte_1 compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino il 23/10/2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio