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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2530/2024 sub 1
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Istruttore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in Camera di consiglio per deliberare sull'inibitoria proposta nell'ambito del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1971/2024 del Tribunale di Firenze, pendente tra
Parte_1
APPELLANTE
contro
[...]
Controparte_1
Controparte_2
APPELLATE
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 18.3.2025, visto l'art. 351 c.p.c.; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di FIRENZE ha respinto l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione immobiliare Parte_1 promossa nei suoi confronti da condannando la società opponente Controparte_1 alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti. ha proposto appello avverso detta sentenza chiedendone la Parte_1 riforma e – medio tempore – instando per la sospensione dell'esecuzione immobiliare oggetto di opposizione e/o del titolo esecutivo ivi azionato. Si sono costituite per la fase di inibitoria e Controparte_1 Controparte_3
quale procuratore speciale di entrambe chiedendo di dichiarare
[...] Controparte_1
l'istanza inammissibile e comunque di rigettarla.
************
L'istanza di inibitoria, nei termini in cui è stata formulata, ovvero al fine di ottenere la sospensione della procedura esecutiva immobiliare oggetto di opposizione e/o del titolo esecutivo ivi azionato, è senza dubbio inammissibile, essendo demandata al giudice dell'esecuzione ex art. 624, primo comma, c.p.c. (e al tribunale in composizione collegiale, in sede di eventuale reclamo ex artt. 624, secondo comma, e 669 terdecies c.p.c.) ogni determinazione in ordine alla sospensione della procedura esecutiva o dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
Peraltro, anche laddove l'istanza di inibitoria fosse stata proposta correttamente, cioè chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la stessa sarebbe stata ammissibile solo con riguardo al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese, essendo il capo relativo al rigetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. di natura meramente dichiarativa dell'infondatezza della medesima.
In conseguenza dell'inammissibilità dell'istanza di sospensiva nei termini in cui è stata formulata, ribaditi anche in udienza, ritiene la Corte che la parte appellante debba essere condannata, ex art. 283, terzo comma, c.p.c., al pagamento di una pena pecuniaria in favore della cassa delle ammende, nella misura, ritenuta equa, di €
1.000,00.
PQM
- dichiara inammissibile l'istanza in esame;
- condanna al pagamento della pena pecuniaria di € Parte_1
1.000,00 in favore della cassa delle ammende;
- rimette le parti, per la trattazione del merito, all'udienza del 7.10.2025 già fissata dinanzi al C.I.
Si comunichi
Firenze, 18.3.2025<
La cons. ist.
D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Istruttore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in Camera di consiglio per deliberare sull'inibitoria proposta nell'ambito del giudizio di appello avverso la sentenza n. 1971/2024 del Tribunale di Firenze, pendente tra
Parte_1
APPELLANTE
contro
[...]
Controparte_1
Controparte_2
APPELLATE
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 18.3.2025, visto l'art. 351 c.p.c.; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di FIRENZE ha respinto l'opposizione proposta da avverso l'esecuzione immobiliare Parte_1 promossa nei suoi confronti da condannando la società opponente Controparte_1 alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti. ha proposto appello avverso detta sentenza chiedendone la Parte_1 riforma e – medio tempore – instando per la sospensione dell'esecuzione immobiliare oggetto di opposizione e/o del titolo esecutivo ivi azionato. Si sono costituite per la fase di inibitoria e Controparte_1 Controparte_3
quale procuratore speciale di entrambe chiedendo di dichiarare
[...] Controparte_1
l'istanza inammissibile e comunque di rigettarla.
************
L'istanza di inibitoria, nei termini in cui è stata formulata, ovvero al fine di ottenere la sospensione della procedura esecutiva immobiliare oggetto di opposizione e/o del titolo esecutivo ivi azionato, è senza dubbio inammissibile, essendo demandata al giudice dell'esecuzione ex art. 624, primo comma, c.p.c. (e al tribunale in composizione collegiale, in sede di eventuale reclamo ex artt. 624, secondo comma, e 669 terdecies c.p.c.) ogni determinazione in ordine alla sospensione della procedura esecutiva o dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo.
Peraltro, anche laddove l'istanza di inibitoria fosse stata proposta correttamente, cioè chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, la stessa sarebbe stata ammissibile solo con riguardo al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese, essendo il capo relativo al rigetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. di natura meramente dichiarativa dell'infondatezza della medesima.
In conseguenza dell'inammissibilità dell'istanza di sospensiva nei termini in cui è stata formulata, ribaditi anche in udienza, ritiene la Corte che la parte appellante debba essere condannata, ex art. 283, terzo comma, c.p.c., al pagamento di una pena pecuniaria in favore della cassa delle ammende, nella misura, ritenuta equa, di €
1.000,00.
PQM
- dichiara inammissibile l'istanza in esame;
- condanna al pagamento della pena pecuniaria di € Parte_1
1.000,00 in favore della cassa delle ammende;
- rimette le parti, per la trattazione del merito, all'udienza del 7.10.2025 già fissata dinanzi al C.I.
Si comunichi
Firenze, 18.3.2025<
La cons. ist.
D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani