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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/02/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3393/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3393/2020 promossa da:
, C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Campese (C.F.
) presso cui elettivamente domicilia in alla Via Filippo Raguzzini n. C.F._1 Parte_1
10;
ATTORE-OPPONENTE contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Ciampi (C.F. ), presso cui elettivamente domiciliato in Avellino alla via due C.F._3
principati n. 49.
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2
spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 688/2020, mediante il quale, su istanza dell'ing.
, gli veniva ingiunto il pagamento di € 8.130,19, per l'omesso pagamento di Controparte_1
compensi professionali, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. In via principale, dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo numero 688/2020 del Tribunale di Avellino per difetto ab origine dei requisiti costitutivi dell'azione monitoria.
2. In via subordinata, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo numero 688/2020 del Tribunale di Avellino, per sua palese infondatezza, con ogni effetto di legge.
3. In via ancora più gradata, e soltanto nell'ipotesi in cui si ritenga provata ex adverso
pagina 1 di 6 la prestazione professionale, accertare e dichiarare che all'opposto è dovuta a saldo la somma di euro
900,00, oltre oneri fiscali e previdenziali.
4. In ogni caso, condannare l'opposto al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
Con la spiegata domanda, l'odierna parte opponente rappresentava che: - l'allora amministratore condominiale, dovendo ottemperare all'obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per il condominio in ossequio al D.lgs n. 102/2014, come aggiornato con il
D.lgs. n. 141/2016, si rivolgeva alla ditta incaricata della manutenzione della caldaia per avere un preventivo sulle operazioni a farsi;
- la ditta incaricata, alla luce delle caratteristiche tecniche dell'impianto centralizzato del condominio, riferiva che l'installazione di tali sistemi non risultava essere efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN
15459 contemplata dai decreti legislativi i quali, in tali casi, prevedevano l'esenzione dall'obbligo di installazione di sotto-contatori o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore solo qualora fosse stata acquisita una relazione tecnica asseverata in tal senso a firma di tecnico abilitato, facilmente reperibile anche su internet a prezzi molto vantaggiosi;
- veniva, pertanto, onde relazionare sull'eventuale obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, incaricato l'ing. , il quale aveva preventivato per l'attività richiesta l'esborso di € Controparte_1
2.400,00, con acconto di € 1.500,00 sulla maggiore somma dovuta;
- espletato l'incarico conferito,
l'ing richiedeva, tuttavia, il pagamento di € 9.630,19, detratto quanto versato a Controparte_1
titolo di acconto. Dunque, con la proposta opposizione, il Parte_1
eccepiva l'eccessività delle somme richieste rispetto a quanto preventivato ed, in ogni caso, rispetto all'attività espletata dal tecnico incaricato, che provvedeva ad inviare una relazione in ritardo e, comunque, manchevole dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'ing. , il quale deduceva l'infondatezza della spiegata Controparte_1
opposizione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 27.01.2021, denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, “atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta afferente alla contestazione di parte della prestazione la cui tempestività e completezza deve essere oggetto di un approfondimento istruttorio”, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e rinviato il giudizio all'udienza del 03.06.2021, all'esito della quale, ritenuto necessario avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, veniva, all'uopo, nominato l'arch. . Persona_1
pagina 2 di 6 Espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 06.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
1. Nel merito, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione ed, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo (Cassazione Civile, ordinanza n. 21522/2019).
Come noto, a norma dell'art. 636 c.p.c., per la concessione del decreto ingiuntivo per crediti che riguardano onorari spettanti agli esercenti una libera professione, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, parere che non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.
Nel caso in lite, in fase monitoria, l'ing. ha sostenuto l'azionata pretesa creditoria Controparte_1
mediante il deposito della parcella vidimata dal competente Consiglio dell'Ordine e di alcuni documenti comprovanti i contatti avuti con il Condominio opponente.
Tuttavia, mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione ed impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore (in senso sostanziale), di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore (Cassazione Civile, ordinanza n. 22586/2020).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti il conferimento dell'incarico professionale ma l'utilità dell'attività e la quantificazione del compenso, in quanto ritenuto non conforme alla prestazione professionale richiesta consistente nella elaborazione di una relazione tecnica ai sensi del
D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. finalizzata alla valutazione dell'efficienza degli interventi di adeguamento per la contabilizzazione del calore in riferimento al fabbisogno energetico del fabbricato condominiale.
È emerso agli atti un preventivo del 14.12.2016 a firma dell'ing. dal quale risulta la Controparte_1
previsione di una parcella per circa € 115,00, oltre oneri accessori, per ciascuna unità immobiliare, per un totale peri a circa 2.400,00 euro.
Tuttavia, a dire di parte opposta, tale prospetto non assurgerebbe a prova utilizzabile di una pattuizione, non risultando la prova della avvenuta trasmissione alla parte opponente, né l'accettazione ad opera del in . Parte_1 Parte_1
Invero, essendo state svolte le prestazioni, potrebbe ritenersi concluso l'accordo anche sul prezzo per fatti concludenti (Cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14253 del 22/05/2024: In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto).
Nella specie, l'opponente ha prodotto agli atti la relazione a firma dell'Ing. che, pur datata Per_2
29.10.2016, risulta trasmessa nel 2018 e non ha contestato di aver versato di aver versato l'acconto di euro 1.500,00 che, tuttavia, la difesa della parte opposta afferma essere conforme alla richiesta di pagamento della maggior somma di cui al ricorso monitorio.
Non può ignorarsi che è la stessa parte opposta ad aver allegato in sede monitoria il predetto preventivo che prevedeva l'acconto di euro 1.500,00 per gli adempimenti di cui al d.lgs. 102/2014.
Il compenso per prestazioni professionali, alla luce delle contestazioni mosse va, dunque, determinato in base alla convenzione intervenuta fra le parti, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo ai patti intercorsi e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultimi ed, in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi.
pagina 4 di 6 Nella specie, tuttavia, va evidenziato che, in presenza di contestazione sia sull'utilità dell'espletamento dell'incarico, sia sui vizi che sull'oggetto dello stesso (essendo contestato se vi rientrasse o meno l'attestazione a.p.e.), si è proceduto ad un approfondimento istruttorio con l'ausilio di un c.t.u.
Invero, laddove il rapporto professionale non sia contestato, la parcella del professionista corredata dal parere di congruità espresso dall'ordine di appartenenza, non esime il professionista dalla dimostrazione in sede di giudizio di opposizione dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione ma è da considerarsi prova sufficiente laddove l'esistenza di una prestazione realmente svolta dal professionista non sia contestata, nonché nei casi in cui si formulano contestazioni del tutto generiche, tali da non consentire al giudice di intenderne il contenuto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è chiara nell'argomentare in termini di necessità di contestazione specifica delle singole voci indicate nella parcella quale presupposto dell'onere per il professionista di dare appropriata dimostrazione delle proprie pretese le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (Cassazione Civile, sentenza n. 1101/1997; in senso conforme, sentenza n.
1506/2001).
Nel caso in lite, la parte opponente ha sollevato specifiche contestazioni, tutte approfondite nella disposta c.t.u., laddove il nominato consulente arch. ha preso atto di ogni attività Persona_1
svolta dall'ing. in favore del , determinando Controparte_1 Parte_1
l'ammontare del compenso dovuto in applicazione dei parametri vigenti per ogni voce di incarico espletata.
La causa può, dunque, essere decisa muovendo dalle conclusioni della CTU, il quale, pur muovendo dall'assunto dell'assenza di una valida accettazione di un preventivo tra le parti, ha ricostruito la vicenda giudiziaria, mediante una analisi puntuale degli atti processuali e dello stato dei luoghi, determinando, in conformità ai parametri vigenti, il compenso professionale spettante all'ing.
[...]
. CP_1
Si ritiene corretta la determinazione effettuata dal c.t.u., conforme alle tariffe di cui alla legge n.
27/2012, applicabili al caso di specie, laddove viene stabilito che il compenso professionale spettante alla parte convenuta sia corrispondente all'importo di € 2.458,54, al netto di oneri previdenziali e fiscali e di un rimborso forfettario per spese generali al 15%, da cui vanno detratte le anticipazioni allo stesso versate pari ad € 1.500,00, documentalmente provate in atti;
il tutto, facendo riferimento, attesa l'entità della prestazione resa, al valore più basso tra i livelli progettazione, ovvero quello delle premesse e fattibilità e per alcune prestazioni il livello preliminare (pag. 6 relazione integrativa di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'arch. , atteso che “L'elaborato è a carattere Persona_1
descrittivo senza particolari calcoli energetici sul complesso condominiale, diviso in tre corpi di
pagina 5 di 6 fabbrica, non viene effettuata un'analisi analitica comparativa tra la situazione ante opera ed post opera conseguente l'installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore, pertanto il documento redatto dall'ing. assume un livello di progettazione paragonabile ad uno CP_1
“Studio di fattibilità/Progetto preliminare” con una previsione di spesa a livello di “Calcolo sommario della spesa” (pag. 18 relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'arch. ). Persona_1
Tale somma tiene conto dell'attività effettivamente svolta dal professionista a distanza di due anni dall'accettazione tacita del preventivo, della presenza della relazione a.p.e. e comunque non si discosta dal preventivo versato in atti in fase monitoria e, pertanto, può essere considerata congrua.
L'opposizione va, di conseguenza, accolta ed il decreto impugnato va revocato, con condanna della parte opponente al pagamento della somma residua di € 958,54, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge.
2. Le spese di lite, stante la riduzione della azionata pretesa creditoria con soccombenza reciproca, possono essere compensate interamente tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 688/2020;
2. condanna la parte opponente al pagamento, a titolo di compenso professionale, in favore di parte opposta, della residua somma di € 958,54, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge ed interessi dalla sentenza fino al soddisfo;
3. compensa le spese di lite;
4. pone le spese di entrambe le c.t.u., già separatamente liquidate, definitivamente a carico di tutte le parti, in quota uguale ed in solido.
Avellino 20.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3393/2020 promossa da:
, C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Campese (C.F.
) presso cui elettivamente domicilia in alla Via Filippo Raguzzini n. C.F._1 Parte_1
10;
ATTORE-OPPONENTE contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Ciampi (C.F. ), presso cui elettivamente domiciliato in Avellino alla via due C.F._3
principati n. 49.
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_2
spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 688/2020, mediante il quale, su istanza dell'ing.
, gli veniva ingiunto il pagamento di € 8.130,19, per l'omesso pagamento di Controparte_1
compensi professionali, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. In via principale, dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo numero 688/2020 del Tribunale di Avellino per difetto ab origine dei requisiti costitutivi dell'azione monitoria.
2. In via subordinata, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo numero 688/2020 del Tribunale di Avellino, per sua palese infondatezza, con ogni effetto di legge.
3. In via ancora più gradata, e soltanto nell'ipotesi in cui si ritenga provata ex adverso
pagina 1 di 6 la prestazione professionale, accertare e dichiarare che all'opposto è dovuta a saldo la somma di euro
900,00, oltre oneri fiscali e previdenziali.
4. In ogni caso, condannare l'opposto al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge”.
Con la spiegata domanda, l'odierna parte opponente rappresentava che: - l'allora amministratore condominiale, dovendo ottemperare all'obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per il condominio in ossequio al D.lgs n. 102/2014, come aggiornato con il
D.lgs. n. 141/2016, si rivolgeva alla ditta incaricata della manutenzione della caldaia per avere un preventivo sulle operazioni a farsi;
- la ditta incaricata, alla luce delle caratteristiche tecniche dell'impianto centralizzato del condominio, riferiva che l'installazione di tali sistemi non risultava essere efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN
15459 contemplata dai decreti legislativi i quali, in tali casi, prevedevano l'esenzione dall'obbligo di installazione di sotto-contatori o di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore solo qualora fosse stata acquisita una relazione tecnica asseverata in tal senso a firma di tecnico abilitato, facilmente reperibile anche su internet a prezzi molto vantaggiosi;
- veniva, pertanto, onde relazionare sull'eventuale obbligo di introdurre sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, incaricato l'ing. , il quale aveva preventivato per l'attività richiesta l'esborso di € Controparte_1
2.400,00, con acconto di € 1.500,00 sulla maggiore somma dovuta;
- espletato l'incarico conferito,
l'ing richiedeva, tuttavia, il pagamento di € 9.630,19, detratto quanto versato a Controparte_1
titolo di acconto. Dunque, con la proposta opposizione, il Parte_1
eccepiva l'eccessività delle somme richieste rispetto a quanto preventivato ed, in ogni caso, rispetto all'attività espletata dal tecnico incaricato, che provvedeva ad inviare una relazione in ritardo e, comunque, manchevole dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia. Concludeva, pertanto, per l'accoglimento della domanda, con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'ing. , il quale deduceva l'infondatezza della spiegata Controparte_1
opposizione, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza del 27.01.2021, denegata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, “atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta afferente alla contestazione di parte della prestazione la cui tempestività e completezza deve essere oggetto di un approfondimento istruttorio”, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e rinviato il giudizio all'udienza del 03.06.2021, all'esito della quale, ritenuto necessario avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, veniva, all'uopo, nominato l'arch. . Persona_1
pagina 2 di 6 Espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 06.11.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
***
1. Nel merito, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione ed, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista, anche nel particolare caso in cui il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo intimato da quest'ultimo (Cassazione Civile, ordinanza n. 21522/2019).
Come noto, a norma dell'art. 636 c.p.c., per la concessione del decreto ingiuntivo per crediti che riguardano onorari spettanti agli esercenti una libera professione, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, parere che non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.
Nel caso in lite, in fase monitoria, l'ing. ha sostenuto l'azionata pretesa creditoria Controparte_1
mediante il deposito della parcella vidimata dal competente Consiglio dell'Ordine e di alcuni documenti comprovanti i contatti avuti con il Condominio opponente.
Tuttavia, mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 c.p.c., la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione ed impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore (in senso sostanziale), di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore (Cassazione Civile, ordinanza n. 22586/2020).
pagina 3 di 6 Nel caso di specie, non è in contestazione tra le parti il conferimento dell'incarico professionale ma l'utilità dell'attività e la quantificazione del compenso, in quanto ritenuto non conforme alla prestazione professionale richiesta consistente nella elaborazione di una relazione tecnica ai sensi del
D.Lgs. 102/2014 e s.m.i. finalizzata alla valutazione dell'efficienza degli interventi di adeguamento per la contabilizzazione del calore in riferimento al fabbisogno energetico del fabbricato condominiale.
È emerso agli atti un preventivo del 14.12.2016 a firma dell'ing. dal quale risulta la Controparte_1
previsione di una parcella per circa € 115,00, oltre oneri accessori, per ciascuna unità immobiliare, per un totale peri a circa 2.400,00 euro.
Tuttavia, a dire di parte opposta, tale prospetto non assurgerebbe a prova utilizzabile di una pattuizione, non risultando la prova della avvenuta trasmissione alla parte opponente, né l'accettazione ad opera del in . Parte_1 Parte_1
Invero, essendo state svolte le prestazioni, potrebbe ritenersi concluso l'accordo anche sul prezzo per fatti concludenti (Cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 14253 del 22/05/2024: In tema di conclusione del contratto, l'esecuzione della prestazione tipica è sufficiente a far considerare il contratto stesso tacitamente e validamente concluso, se la legge non richieda una forma particolare per l'esistenza di esso ovvero se, nell'ipotesi prevista dall'art. 1326, comma 4, c.c. essendo posta nell'esclusivo interesse dello stesso proponente questi, in forza del principio delle disponibilità degli interessi, rinunci agli effetti della mancata accettazione per iscritto della proposta, come da lui richiesto, accontentandosi di un'adesione manifestata in forma diversa. Ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il difetto di forma non può essere invocato dalla controparte per contestare il perfezionamento del contratto).
Nella specie, l'opponente ha prodotto agli atti la relazione a firma dell'Ing. che, pur datata Per_2
29.10.2016, risulta trasmessa nel 2018 e non ha contestato di aver versato di aver versato l'acconto di euro 1.500,00 che, tuttavia, la difesa della parte opposta afferma essere conforme alla richiesta di pagamento della maggior somma di cui al ricorso monitorio.
Non può ignorarsi che è la stessa parte opposta ad aver allegato in sede monitoria il predetto preventivo che prevedeva l'acconto di euro 1.500,00 per gli adempimenti di cui al d.lgs. 102/2014.
Il compenso per prestazioni professionali, alla luce delle contestazioni mosse va, dunque, determinato in base alla convenzione intervenuta fra le parti, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo ai patti intercorsi e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultimi ed, in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi.
pagina 4 di 6 Nella specie, tuttavia, va evidenziato che, in presenza di contestazione sia sull'utilità dell'espletamento dell'incarico, sia sui vizi che sull'oggetto dello stesso (essendo contestato se vi rientrasse o meno l'attestazione a.p.e.), si è proceduto ad un approfondimento istruttorio con l'ausilio di un c.t.u.
Invero, laddove il rapporto professionale non sia contestato, la parcella del professionista corredata dal parere di congruità espresso dall'ordine di appartenenza, non esime il professionista dalla dimostrazione in sede di giudizio di opposizione dell'espletamento dell'opera e dell'entità della prestazione ma è da considerarsi prova sufficiente laddove l'esistenza di una prestazione realmente svolta dal professionista non sia contestata, nonché nei casi in cui si formulano contestazioni del tutto generiche, tali da non consentire al giudice di intenderne il contenuto. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è chiara nell'argomentare in termini di necessità di contestazione specifica delle singole voci indicate nella parcella quale presupposto dell'onere per il professionista di dare appropriata dimostrazione delle proprie pretese le quali, in caso contrario, devono ritenersi provate nel loro fondamento di fatto (Cassazione Civile, sentenza n. 1101/1997; in senso conforme, sentenza n.
1506/2001).
Nel caso in lite, la parte opponente ha sollevato specifiche contestazioni, tutte approfondite nella disposta c.t.u., laddove il nominato consulente arch. ha preso atto di ogni attività Persona_1
svolta dall'ing. in favore del , determinando Controparte_1 Parte_1
l'ammontare del compenso dovuto in applicazione dei parametri vigenti per ogni voce di incarico espletata.
La causa può, dunque, essere decisa muovendo dalle conclusioni della CTU, il quale, pur muovendo dall'assunto dell'assenza di una valida accettazione di un preventivo tra le parti, ha ricostruito la vicenda giudiziaria, mediante una analisi puntuale degli atti processuali e dello stato dei luoghi, determinando, in conformità ai parametri vigenti, il compenso professionale spettante all'ing.
[...]
. CP_1
Si ritiene corretta la determinazione effettuata dal c.t.u., conforme alle tariffe di cui alla legge n.
27/2012, applicabili al caso di specie, laddove viene stabilito che il compenso professionale spettante alla parte convenuta sia corrispondente all'importo di € 2.458,54, al netto di oneri previdenziali e fiscali e di un rimborso forfettario per spese generali al 15%, da cui vanno detratte le anticipazioni allo stesso versate pari ad € 1.500,00, documentalmente provate in atti;
il tutto, facendo riferimento, attesa l'entità della prestazione resa, al valore più basso tra i livelli progettazione, ovvero quello delle premesse e fattibilità e per alcune prestazioni il livello preliminare (pag. 6 relazione integrativa di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'arch. , atteso che “L'elaborato è a carattere Persona_1
descrittivo senza particolari calcoli energetici sul complesso condominiale, diviso in tre corpi di
pagina 5 di 6 fabbrica, non viene effettuata un'analisi analitica comparativa tra la situazione ante opera ed post opera conseguente l'installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore, pertanto il documento redatto dall'ing. assume un livello di progettazione paragonabile ad uno CP_1
“Studio di fattibilità/Progetto preliminare” con una previsione di spesa a livello di “Calcolo sommario della spesa” (pag. 18 relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'arch. ). Persona_1
Tale somma tiene conto dell'attività effettivamente svolta dal professionista a distanza di due anni dall'accettazione tacita del preventivo, della presenza della relazione a.p.e. e comunque non si discosta dal preventivo versato in atti in fase monitoria e, pertanto, può essere considerata congrua.
L'opposizione va, di conseguenza, accolta ed il decreto impugnato va revocato, con condanna della parte opponente al pagamento della somma residua di € 958,54, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge.
2. Le spese di lite, stante la riduzione della azionata pretesa creditoria con soccombenza reciproca, possono essere compensate interamente tra le parti in lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 688/2020;
2. condanna la parte opponente al pagamento, a titolo di compenso professionale, in favore di parte opposta, della residua somma di € 958,54, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge ed interessi dalla sentenza fino al soddisfo;
3. compensa le spese di lite;
4. pone le spese di entrambe le c.t.u., già separatamente liquidate, definitivamente a carico di tutte le parti, in quota uguale ed in solido.
Avellino 20.02.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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