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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 3720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3720 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2885/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] in data [...] con il patrocinio Parte_1 C.F._1 UDIA ciliata in CORSO DELLA GIOVECCA N. 81 a FERRARA presso il difensore avv. SPIRITO CLAUDIA;
ricorrente contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...] ell'avv. DE CP_2 P.IVA_2 ament presso gli uffici di quest'ultima, siti in VIA TESTONI n. 6 a BOLOGNA;
resistenti
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 21.11.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Con ricorso tempestivamente proposto in data 28 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso il 12.6.2023 dal Questore della Provincia di Ferrara, notificatole il 30.1.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 14.3.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna che ha ascoltato la ricorrente in data 13.3.23, e che ha considerato non sussistenti “le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione con la conseguenza che l'allontanamento dal territorio nazionale non potesse comportare una violazione del diritto della richiedente al rispetto della propria vita privata e familiare”.
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie all'attività lavorativa del marito, anch'egli richiedente protezione speciale (RG N 2888/24) e alla presenza dei loro tre figli, ancora minorenni, inseriti oramai nell'ambito scolastico e sociale.
In data 4 marzo 2024, ricorrendone i presupposti, è stato emesso decreto di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_2 l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso. pagina 1 di 5 Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato la causa al GOP appartenente all'Ufficio del processo la prosecuzione dell'istruttoria (v. decreto in atti del 30.1.25). Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione della ricorrente che, all'udienza del 4 aprile 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io parlo e capisco l'italiano; sto, comunque, frequentando due corsi per migliorare l'apprendimento della lingua, uno si svolge presso una associazione onlus che non rilascia certificazione, mentre l'altro mi impegna 3 giorni a settimana ed è per il livello A2, questo corso terminerà a fine aprile e prevede, all'inizio di maggio, un esame finale e, dopo il superamento, dovrei avere il certificato. ADR: sto bene in salute anche se sto seguendo un regime alimentare per il controllo della glicemia avendo una sorta di predisposizione ereditaria per il diabete. Mia madre, purtroppo, è morta a febbraio di quest'anno proprio a causa di questa malattia. A novembre 2024 è morta anche mia suocera negli Stati Uniti. ADR: io sono nata in [...], mio marito in Brasile, ma lui ha anche la cittadinanza americana perché suo padre è americano e, perciò, o ho preso anche quella io la cittadinanza americana. I nostri tre figli sono tutti nati in Ucraina, dal momento che c'eravamo trasferiti lì io e mio marito nel 2004. Loro hanno il passaporto ucraino. Io, in realtà vivevo in Ucraina da prima di mio marito
il quale mi sono conosciuta in America dove ero andata a lavorare per qualche mese per Per_1 zione benefica come traduttrice, poi lui mi ha raggiunto dopo un pò di tempo in Ucraina. Ci siamo sposati nel 2010 e tra il 2010 e il 2014 sono nati i nostri tre figli. Con la loro nascita non ho più lavorato, mio marito ha trovato lavoro prima come interprete e, poi, in una società start-up. Già nel 2014 ai primi attacchi russi avevamo paura e volevamo trasferirci in America: lo abbiamo fatto, ma per poco tempo perché non riuscivamo ad integrarci, ci sentivamo e ci sentiamo cittadini europei e così siamo tornati in Ucraina e, poi, nel 2022, a febbraio, abbiamo dovuto lasciare l'Ucraina perché già mio marito aveva compreso il pericolo dalle informazioni lette sui giornali. Noi vivevamo a Kiev, ci siamo spostati in Italia perché avevamo alcuni amici a Verona dove siamo rimasti per un mese, ma abbiamo compreso che la guerra non sarebbe durata poco e allora altri amici ci hanno invitato a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma dove viviamo tutt'ora. Ora i miei figli frequentano le scuole stanno bene, ma per me non è stato facile lasciare l'Ucraina, ho pianto tanto all'inizio adesso sto meglio, sto socializzando con le persone del paese dove viviamo dove ho trovato molto sostegno. ADR: al momento quindi non lavoro. Viviamo in affitto, paghiamo 550,00 euro al mese, stiamo cercando una casa da comprare, abbiamo fatto un'offerta per una casa all'asta. Mio marito lavora ancora per la start-up per la quale lavorava in Ucraina, avrebbe dovuto viaggiare come ha sempre fatto in tutta Europa ma al momento è costretto a lavorare a casa al computer perché, nonostante il suo decreto di espulsione sia stato sospeso, il suo nome è rimasto nella banca dati (segnalazione Schengen) e ha problemi ad uscire dal paese. Il mio provvedimento di espulsione, invece, non solo è stato sospeso ma anche annullato dal giudice di Pace di Ferrara. ADR: io in Ucraina avevo un permesso di soggiorno illimitato. In Russia io mi ero laureata in pedagogia e come traduttrice (dal russo all'inglese), in Russia nello stesso titolo accademico sono previste entrambe le specializzazioni. Ricordo di essere stata sentita dalla Commissione qui a Bologna. Io e la mia famiglia abbiamo dovuto lasciare la nostra vita, gli amici, ho pianto tanto, guardando i miei figli ora so che è stata la scelta giusta per loro che oramai si sono integrati qui, chi con l'attività sportiva, chi con i campionati di scacchi, chi con collaborazioni con enti locali per scrivere libri, anche mio marito allena una squadra di calcio di bambini piccoli. Se dovessi andare via, i miei figli mi dovrebbero seguire e non ne comprenderebbero il motivo e ne soffrirebbero molto”. All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
*** Come detto, oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara, con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del
pagina 2 di 5 decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Si ricordi che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_1 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (la domanda amministrativa è stata presentata in data 11.7.2022, come indicato nel provvedimento impugnato in atti). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8
pagina 3 di 5 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ebbene, ciò detto, nel caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'esistenza di una solida vita privata e familiare. Ella vive, infatti, con la propria famiglia, formata da suo marito – unica fonte di sostentamento della famiglia - e dai suoi tre figli minorenni nati in Ucraina. Il marito ha ottenuto dal Tribunale di Bologna, in data 29.7.2025, il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
risulta altresì documentalmente provato l'inserimento scolastico dei figli della ricorrente sul territorio italiano, come si evince dai certificati scolastici depositati in atti. Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli minori e dal marito in Italia, riferimenti familiari sul territorio. Soprattutto la presenza dei figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia.
Si ricordi che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali e c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un Per_2 Per_3 riconoscim idic amiliare, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Altri fattori sono costituiti dalla Per_4 durata delle relazione e, in caso , dal fatto di aver manifestato il loro reciproco impegno concependo insieme dei figli (X, Y e Z c. Regno Unito, § 36). Nella causa Ahrens c. Germania, § 59, la Corte ha constatato l'assenza di una vita familiare di fatto in quanto la relazione tra la madre e il ricorrente era terminata all'incirca un anno prima del concepimento della figlia e i successivi rapporti erano stati esclusivamente di natura sessuale. Elemento essenziale della vita familiare è, invero, il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Per_5 Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (Olsson c. n. 1), § 59).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dalla ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di
pagina 4 di 5 frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2885/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] in data [...] con il patrocinio Parte_1 C.F._1 UDIA ciliata in CORSO DELLA GIOVECCA N. 81 a FERRARA presso il difensore avv. SPIRITO CLAUDIA;
ricorrente contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1 [...] ell'avv. DE CP_2 P.IVA_2 ament presso gli uffici di quest'ultima, siti in VIA TESTONI n. 6 a BOLOGNA;
resistenti
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate in data 21.11.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Con ricorso tempestivamente proposto in data 28 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso il 12.6.2023 dal Questore della Provincia di Ferrara, notificatole il 30.1.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta del 14.3.2023 dalla Commissione Territoriale di Bologna che ha ascoltato la ricorrente in data 13.3.23, e che ha considerato non sussistenti “le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione con la conseguenza che l'allontanamento dal territorio nazionale non potesse comportare una violazione del diritto della richiedente al rispetto della propria vita privata e familiare”.
Avverso tale diniego ha proposto ricorso l'istante, rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie all'attività lavorativa del marito, anch'egli richiedente protezione speciale (RG N 2888/24) e alla presenza dei loro tre figli, ancora minorenni, inseriti oramai nell'ambito scolastico e sociale.
In data 4 marzo 2024, ricorrendone i presupposti, è stato emesso decreto di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Si è regolarmente instaurato il contraddittorio e il , costituitosi tramite Controparte_2 l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso. pagina 1 di 5 Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato la causa al GOP appartenente all'Ufficio del processo la prosecuzione dell'istruttoria (v. decreto in atti del 30.1.25). Quindi la causa è stata successivamente istruita mediante il deposito di ulteriori ed aggiornati documenti e audizione della ricorrente che, all'udienza del 4 aprile 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del processo, ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: io parlo e capisco l'italiano; sto, comunque, frequentando due corsi per migliorare l'apprendimento della lingua, uno si svolge presso una associazione onlus che non rilascia certificazione, mentre l'altro mi impegna 3 giorni a settimana ed è per il livello A2, questo corso terminerà a fine aprile e prevede, all'inizio di maggio, un esame finale e, dopo il superamento, dovrei avere il certificato. ADR: sto bene in salute anche se sto seguendo un regime alimentare per il controllo della glicemia avendo una sorta di predisposizione ereditaria per il diabete. Mia madre, purtroppo, è morta a febbraio di quest'anno proprio a causa di questa malattia. A novembre 2024 è morta anche mia suocera negli Stati Uniti. ADR: io sono nata in [...], mio marito in Brasile, ma lui ha anche la cittadinanza americana perché suo padre è americano e, perciò, o ho preso anche quella io la cittadinanza americana. I nostri tre figli sono tutti nati in Ucraina, dal momento che c'eravamo trasferiti lì io e mio marito nel 2004. Loro hanno il passaporto ucraino. Io, in realtà vivevo in Ucraina da prima di mio marito
il quale mi sono conosciuta in America dove ero andata a lavorare per qualche mese per Per_1 zione benefica come traduttrice, poi lui mi ha raggiunto dopo un pò di tempo in Ucraina. Ci siamo sposati nel 2010 e tra il 2010 e il 2014 sono nati i nostri tre figli. Con la loro nascita non ho più lavorato, mio marito ha trovato lavoro prima come interprete e, poi, in una società start-up. Già nel 2014 ai primi attacchi russi avevamo paura e volevamo trasferirci in America: lo abbiamo fatto, ma per poco tempo perché non riuscivamo ad integrarci, ci sentivamo e ci sentiamo cittadini europei e così siamo tornati in Ucraina e, poi, nel 2022, a febbraio, abbiamo dovuto lasciare l'Ucraina perché già mio marito aveva compreso il pericolo dalle informazioni lette sui giornali. Noi vivevamo a Kiev, ci siamo spostati in Italia perché avevamo alcuni amici a Verona dove siamo rimasti per un mese, ma abbiamo compreso che la guerra non sarebbe durata poco e allora altri amici ci hanno invitato a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma dove viviamo tutt'ora. Ora i miei figli frequentano le scuole stanno bene, ma per me non è stato facile lasciare l'Ucraina, ho pianto tanto all'inizio adesso sto meglio, sto socializzando con le persone del paese dove viviamo dove ho trovato molto sostegno. ADR: al momento quindi non lavoro. Viviamo in affitto, paghiamo 550,00 euro al mese, stiamo cercando una casa da comprare, abbiamo fatto un'offerta per una casa all'asta. Mio marito lavora ancora per la start-up per la quale lavorava in Ucraina, avrebbe dovuto viaggiare come ha sempre fatto in tutta Europa ma al momento è costretto a lavorare a casa al computer perché, nonostante il suo decreto di espulsione sia stato sospeso, il suo nome è rimasto nella banca dati (segnalazione Schengen) e ha problemi ad uscire dal paese. Il mio provvedimento di espulsione, invece, non solo è stato sospeso ma anche annullato dal giudice di Pace di Ferrara. ADR: io in Ucraina avevo un permesso di soggiorno illimitato. In Russia io mi ero laureata in pedagogia e come traduttrice (dal russo all'inglese), in Russia nello stesso titolo accademico sono previste entrambe le specializzazioni. Ricordo di essere stata sentita dalla Commissione qui a Bologna. Io e la mia famiglia abbiamo dovuto lasciare la nostra vita, gli amici, ho pianto tanto, guardando i miei figli ora so che è stata la scelta giusta per loro che oramai si sono integrati qui, chi con l'attività sportiva, chi con i campionati di scacchi, chi con collaborazioni con enti locali per scrivere libri, anche mio marito allena una squadra di calcio di bambini piccoli. Se dovessi andare via, i miei figli mi dovrebbero seguire e non ne comprenderebbero il motivo e ne soffrirebbero molto”. All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza di discussione e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
*** Come detto, oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ferrara, con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del
pagina 2 di 5 decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
Si ricordi che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_1 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (la domanda amministrativa è stata presentata in data 11.7.2022, come indicato nel provvedimento impugnato in atti). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa. Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8
pagina 3 di 5 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ebbene, ciò detto, nel caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'esistenza di una solida vita privata e familiare. Ella vive, infatti, con la propria famiglia, formata da suo marito – unica fonte di sostentamento della famiglia - e dai suoi tre figli minorenni nati in Ucraina. Il marito ha ottenuto dal Tribunale di Bologna, in data 29.7.2025, il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
risulta altresì documentalmente provato l'inserimento scolastico dei figli della ricorrente sul territorio italiano, come si evince dai certificati scolastici depositati in atti. Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza dei figli minori e dal marito in Italia, riferimenti familiari sul territorio. Soprattutto la presenza dei figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia.
Si ricordi che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali e c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un Per_2 Per_3 riconoscim idic amiliare, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Altri fattori sono costituiti dalla Per_4 durata delle relazione e, in caso , dal fatto di aver manifestato il loro reciproco impegno concependo insieme dei figli (X, Y e Z c. Regno Unito, § 36). Nella causa Ahrens c. Germania, § 59, la Corte ha constatato l'assenza di una vita familiare di fatto in quanto la relazione tra la madre e il ricorrente era terminata all'incirca un anno prima del concepimento della figlia e i successivi rapporti erano stati esclusivamente di natura sessuale. Elemento essenziale della vita familiare è, invero, il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Per_5 Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (Olsson c. n. 1), § 59).
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dalla ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Decisione, peraltro, in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di
pagina 4 di 5 frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
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