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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 26/2/2025, nella causa avente n. 524/2024 R.G.; nel procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c. pendente tra:
, nato a [...] nell'Elba il 19/10/1966 e residente in [...]Parte_1
(VE), via Villatega n. 2 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Andrea Battista ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portoferraio, piazza Cavour n.43, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, residente in [...] (C.F. CP_1
), , residente in [...] Controparte_2
Calcinaia di Sotto n.315 (C.F. ; residente in C.F._3 CP_3 in Marciana, loc. La Zanca, via dell'Assunta n.69 (C.F. ), C.F._4 CP_4
residente in [...]nell'Elba, loc. Ciampone n.36 (C.F.
[...]
, , residente in [...]nell'Elba, loc. C.F._5 CP_5
Ciampone n.36 (C.F. ), , residente in C.F._6 CP_6
Campo nell'Elba, fraz. San Piero, via Cavour n.61 (C.F. , C.F._7
, residente in [...] (C.F. Controparte_7
), , residente in [...] Controparte_8
Carducci n.28 (C.F. ), , residente in Campo C.F._9 CP_9 nell'Elba, via dell'Acquedotto n.537/B (C.F. ), C.F._10 CP_10
, residente in [...], loc. Carpani n.47 (C.F. ),
[...] C.F._11
, residente in [...]nell'Elba, loc. Ciampone n.7 (C.F. Controparte_11
, , residente in [...] Controparte_12 del Borgo n.27/B (C.F. ; C.F._13
1 RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 22/2/2024, ha Parte_1 introdotto il presente giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale di Livorno disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso a) accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto ed allegato e valutati gli esiti dell'istruttoria compiuta, il signor
[...] proprietario per intervenuta usucapione – in virtù del possesso pacifico ed Parte_1 ininterrotto da oltre venti anni – dell'immobile sito nel Comune di Campo nell'Elba, loc.
San Piero, via del Baccile n.20, distinto al catasto del medesimo Comune al foglio 29, particella 284, sub.3; b) ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei
RR.II. di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza;
c) con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio e della precedente fase di mediazione in caso di opposizione”.
Nello specifico, parte ricorrente ha rappresentato i seguenti fatti:
- di essere comproprietario di un piccolo appartamento sito nel Comune di
Campo nell'Elba, loc. San Piero, via del Baccile n.20 e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 29, particella n.284, subalterno 3, giusta successione legittima della madre deceduta il 2 febbraio 2023; Controparte_10
- fin dall'anno 1991 l'odierno istante e la di Lui madre hanno posseduto pacificamente, ininterrottamente uti dominus ed in via esclusiva l'appartamento sopra descritto adibendolo a residenza inizialmente comune e successivamente della SI , curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria e Controparte_10 provvedendo a pagare le utenze della luce elettrica, del telefono e dell'acqua, e curando le pratiche di agibilità del fabbricato;
- in seguito alla morte della SI , avvenuta il 2/2/2023, il Controparte_10 possesso dell'immobile è stato continuato ed esercitato dal solo signor
[...]
divenuto tra l'altro comproprietario per successione legittima del Parte_1 medesimo immobile;
- l'immobile risulta ad oggi catastalmente intestato ai seguenti soggetti:
[...]
, , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
2 , , , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_13
, , e , tra cui CP_14 CP_11 CP_15 Controparte_16 [...] risulta deceduto non lasciando eredi, la sig.ra è CP_13 CP_15 deceduta senza lasciare eredi, la SI è deceduta e l'attuale Controparte_16 erede risulta essere la figlia;
il signor é deceduto Controparte_12 CP_14 lasciando come erede la figlia , madre del ricorrente e anch'ella Controparte_10 deceduta.
Alla luce di tali fatti, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e art. 1146 c.c., il sig. ha introdotto il presente giudizio al fine di Parte_1 sentir accogliere le conclusioni come innanzi riportate.
Le parti convenute, sebbene ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'escussione di testimoni.
All'udienza del 26/2/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso ritiene questo giudice che la domanda attorea sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito specificate.
In punto di diritto si osserva che, a norma dell'art. 1158 cod. civ., "la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù di possesso continuato per venti anni" e che "l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa" (Cass.
Civ. 4807/92).
L'azione di usucapione regolata dalla norma sopra richiamata rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene immobile e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale o del titolare di uno 'ius in re aliena' (ex plurimis Cass. civ., 9.8.2001 n.11000; Cass. n. 18392/2006; Cass., n. 362/2017), un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (così Cass. civ., sez.
IV, ordinanza 10.4.2018, n. 8866; in senso conf. Cass. n. 25498/2014; Cass. n.
10894/2013).
3 Requisiti essenziali e rigorosi, dunque, per usucapire un bene immobile sono:
- il decorso temporale di 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata
(decennale), a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione;
- il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto. Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – una inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che impedisca ad altri ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n. 9903/2006;
Cass. n. 16841/2005). Possesso continuo non significa che il suo esercizio richieda un'ingerenza assidua sul bene essendo, piuttosto, necessaria una situazione in cui il possessore conservi la possibilità di esperire, quando lo voglia, atti di esclusiva signoria sulla cosa a condizione che non sia intervenuta privazione del possesso per oltre un anno in quanto tale fatto è idoneo a determinare il venir meno del requisito della continuità, verificandosi l'effetto di interruzione del possesso;
- il possesso pacifico e pubblico, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino;
- il possesso non equivoco, pertanto né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale. Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà.
Va, inoltre, osservato che nel caso in esame gli immobili oggetto della controversia risultano essere in comproprietà tra il ricorrente, quale erede legittimo della sig.ra , e gi altri odierni convenuti, come risulta dall'estratto Controparte_10 catastale depositato in atti.
In proposito, va recepito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di comproprietà - come si verte nella causa che ci occupa - l'usucapione è comunque possibile ove sia dimostrato il possesso esclusivo da parte di chi domanda l'accertamento dell'usucapione ed un comportamento che lo dimostri in modo tale da escludere il compossesso altrui.
Infatti per valorizzare la posizione del comproprietario non è necessario un atto di interversione nel possesso di cui all'art. 1141 c.c., bensì un comportamento rilevante ai sensi dell'art. 1102, comma 2, c.c., ossia il mutamento del titolo: il partecipante alla comunione non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli
4 altri se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso, in modo che l'esercizio della signoria di fatto sulla res non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota bensì risulti in modo inconciliabile con la possibilità di godimento del comproprietario ed evidenzi, al contrario ed in modo inequivoco, un comportamento possessorio e la volontà di possedere (animus possidenti) 'uti dominus' e non più 'uti condominus' (cfr. Cass. 20.5.2008, n. 12775; id. 20.9.2007,
n. 19478; id. 28.4.2006, n. 9903).
In particolare, il mutamento del titolo ex art. 1102, comma 2, c.c. deve concretarsi in atti integranti un comportamento durevole, tali da manifestare un possesso esclusivo animo domini e a tal fine non è sufficiente la prova di atti di gestione consentiti dal (com)proprietario o anche meramente tollerati dagli altri compartecipi alla comunione e neppure è sufficiente il non uso del bene da parte degli stessi, non potendo configurarsi la prescrizione del diritto in comproprietà ed occorrendo, piuttosto, la dimostrazione di una condotta protratta per il periodo utile all'usucapione univocamente rivolta contro il compossessore tale da rendere riconoscibile l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo.
In questo senso, il comproprietario - che è già compossessore 'animo proprio' ed a titolo di comproprietà - non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad una estensione dei limiti del suo possesso, tale cioè da dimostrare l'intenzione di godere il bene in via esclusiva, anche delle altre quote, per il tempo necessario ad usucapire,
(cfr. Cass. civ., 13.11.2014, n. 24214; Cass. n. 1370/1999; Cass. n. 27287/2005;
Cass. n. 7221/2009; Cass. n. 1558/2011; Cass. n. 28346/2013). Il comproprietario, per poter utilmente invocare l'usucapione dell'altrui quota indivisa, deve dimostrare di aver usato detto bene avendone il possesso esclusivo - inteso come costituito sia dal corpus che dall'animus - oltre la quota in relazione alla quale, nei limiti del suo diritto, il possesso si presume, ovvero, qualora abbia successivamente esteso il proprio diritto, deve provare di avere, da un determinato momento, sostituito all'originario godimento uti condominus quello animo domini (Cass. civ., 16.12.1981,
n. 6669; Cass. civ., 18.8.1986, n. 5070).
Per orientamento granitico della giurisprudenza 'in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione nel possesso nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza della usucapione
è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire il rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti
5 inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva' (cfr. Cass. civ., 09.04.1990, n. 2944; conf. Cass, civ., sez. II, 01.01.1997, n. 9557; id.
26.11.1997, n. 11842; Cass. civ., 23.10.1990, n. 10294); e ancora: 'il godimento del bene comune può essere invocato dal comproprietario, al fine dell'usucapione della proprietà dello stesso, solo quando si traduca in possesso esclusivo con riguardo sia al corpus che all'animus incompatibile con il permanere del compossesso altrui' (cfr.
Cass. civ., 26.6.1999, n. 6382) o che 'per il combinato disposto dell'art. 1102, comma
2, c.c. e 1141, comma 2, c.c., con riferimento ai beni in comunione non è sufficiente il solo possesso perché possa maturare l'usucapione a favore di uno dei compartecipanti occorrendo un comportamento materiale che esteriorizzi sin dall'inizio in maniera non equivoca l'intento di possedere il bene in maniera esclusiva' (cfr. Cass. civ.,
29.9.2000, n. 12961).
Più recentemente 'In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune' (Cass. civ., sez. II, 10.11.2011, n. 23539; in senso conforme, Cass. Civ. sez. II, 25.03.2009
n. 7221; Cass. Civ. sez. II, 20.05.2008 n. 12775, più recentemente, Cass. civ. sez. II,
13.11.2014 n. 24214).
Alla luce di tali principi e, tenuto conto delle allegazioni di parte attrice e del complessivo compendio probatorio acquisito al processo, possono ritenersi soddisfatti tutti i requisiti previsti ex lege per l'accoglimento della domanda attorea.
Ed invero, l'attore ha fornito -mediante la documentazione allegata in atti e le dichiarazioni dei testimoni escussi - la prova dei fatti costitutivi dell'invocata fattispecie acquisitiva sul bene immobile oggetto della domanda, dando prova in ordine al possesso esclusivo, pacifico e ininterrotto esercitato sullo stesso da oltre venti anni, non solo relativamente alla sua quota di proprietà (e precedentemente dalla sua dante causa), ma anche relativamente alle quote di proprietà intestate ai convenuti, comportandosi come proprietario esclusivo dell'intero bene in oggetto.
Si rammenta che ai fini dell'accertamento dell'usucapione, il possesso esercitato dal ricorrente si unisce al possesso esercitato dal suo dante causa, come avvenuto nel caso di specie.
6 In particolare, i testi escussi hanno univocamente riferito, che il bene oggetto della domanda è nel possesso e uso esclusivo di parte attrice da almeno venti anni senza che mai taluno ne abbia rivendicato la proprietà o altro diritto.
Sull'attendibilità dei testi escussi non vi è motivo di dubitare essendo stati precisi nella descrizione dei fatti ed essendo chiare le loro dichiarazioni inerenti all'oggetto della controversia, né sono emersi elementi significativi tali da porre in dubbio la genuinità delle dichiarazioni stesse in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti.
Peraltro, va evidenziato come i convenuti, ritualmente evocati in giudizio, non si siano costituiti, palesando dunque una mancanza di interesse e l'assenza di validi argomenti ad opporsi alla domanda attorea e quindi alla fondatezza della stessa.
Alla luce, dunque, delle univoche risultanze probatorie acquisite, come sopra delineate, e non contraddette da alcuna emergenza contraria, deve accogliersi la domanda attorea e deve essere conseguentemente dichiarato che è Parte_1 proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, dell'immobile oggetto di causa sito nel Comune di Campo nell'Elba, loc. San Piero, via del Baccile n.20, distinto al catasto del medesimo Comune al foglio 29, particella 284, sub.3.
All'accoglimento della domanda consegue, ai sensi dell'art. 2651 c.c., l'ordine alla competente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza al fine di rendere opponibile erga omnes il diritto di proprietà accertato in capo a Parte_1
3. Circa il regolamento delle spese di lite, si ritiene che la natura della domanda,
l'assenza di alcuna opposizione da parte dei convenuti e la esplicita domanda dell'attore di condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite solo laddove fosse stata fatta opposizione, costituiscono tutte circostanze che inducono alla integrale compensazione delle spese di lite, pur nella consapevolezza che la contumacia non costituisca, di per sé, ragione di esonero dalla disciplina dell'art. 91
c.p.c. (Cass n. 11179/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE la domanda attorea e per l'effetto,
• DICHIARA che è proprietario esclusivo dell'immobile sito nel Parte_1
Comune di Campo nell'Elba, loc. San Piero, via del Baccile n.20, distinto al
Catasto del medesimo Comune al foglio 29, particella 284, sub.3
7 • ORDINA al competente Conservatore dei registri Immobiliari di provvedere alle conseguenti volture e trascrizioni di legge della presente sentenza nelle forme opportune, con suo esonero da ogni responsabilità;
• Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso.
Livorno, 26/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 26/2/2025, nella causa avente n. 524/2024 R.G.; nel procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c. pendente tra:
, nato a [...] nell'Elba il 19/10/1966 e residente in [...]Parte_1
(VE), via Villatega n. 2 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Andrea Battista ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portoferraio, piazza Cavour n.43, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, residente in [...] (C.F. CP_1
), , residente in [...] Controparte_2
Calcinaia di Sotto n.315 (C.F. ; residente in C.F._3 CP_3 in Marciana, loc. La Zanca, via dell'Assunta n.69 (C.F. ), C.F._4 CP_4
residente in [...]nell'Elba, loc. Ciampone n.36 (C.F.
[...]
, , residente in [...]nell'Elba, loc. C.F._5 CP_5
Ciampone n.36 (C.F. ), , residente in C.F._6 CP_6
Campo nell'Elba, fraz. San Piero, via Cavour n.61 (C.F. , C.F._7
, residente in [...] (C.F. Controparte_7
), , residente in [...] Controparte_8
Carducci n.28 (C.F. ), , residente in Campo C.F._9 CP_9 nell'Elba, via dell'Acquedotto n.537/B (C.F. ), C.F._10 CP_10
, residente in [...], loc. Carpani n.47 (C.F. ),
[...] C.F._11
, residente in [...]nell'Elba, loc. Ciampone n.7 (C.F. Controparte_11
, , residente in [...] Controparte_12 del Borgo n.27/B (C.F. ; C.F._13
1 RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 22/2/2024, ha Parte_1 introdotto il presente giudizio al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale di Livorno disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso a) accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto ed allegato e valutati gli esiti dell'istruttoria compiuta, il signor
[...] proprietario per intervenuta usucapione – in virtù del possesso pacifico ed Parte_1 ininterrotto da oltre venti anni – dell'immobile sito nel Comune di Campo nell'Elba, loc.
San Piero, via del Baccile n.20, distinto al catasto del medesimo Comune al foglio 29, particella 284, sub.3; b) ordinare ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate e dei
RR.II. di effettuare le conseguenti trascrizioni, modifiche ed attività necessarie a che la nuova situazione di diritto risulti evidenziata, esonerandoli da ogni responsabilità ed ingerenza;
c) con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio e della precedente fase di mediazione in caso di opposizione”.
Nello specifico, parte ricorrente ha rappresentato i seguenti fatti:
- di essere comproprietario di un piccolo appartamento sito nel Comune di
Campo nell'Elba, loc. San Piero, via del Baccile n.20 e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 29, particella n.284, subalterno 3, giusta successione legittima della madre deceduta il 2 febbraio 2023; Controparte_10
- fin dall'anno 1991 l'odierno istante e la di Lui madre hanno posseduto pacificamente, ininterrottamente uti dominus ed in via esclusiva l'appartamento sopra descritto adibendolo a residenza inizialmente comune e successivamente della SI , curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria e Controparte_10 provvedendo a pagare le utenze della luce elettrica, del telefono e dell'acqua, e curando le pratiche di agibilità del fabbricato;
- in seguito alla morte della SI , avvenuta il 2/2/2023, il Controparte_10 possesso dell'immobile è stato continuato ed esercitato dal solo signor
[...]
divenuto tra l'altro comproprietario per successione legittima del Parte_1 medesimo immobile;
- l'immobile risulta ad oggi catastalmente intestato ai seguenti soggetti:
[...]
, , , , CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
2 , , , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_13
, , e , tra cui CP_14 CP_11 CP_15 Controparte_16 [...] risulta deceduto non lasciando eredi, la sig.ra è CP_13 CP_15 deceduta senza lasciare eredi, la SI è deceduta e l'attuale Controparte_16 erede risulta essere la figlia;
il signor é deceduto Controparte_12 CP_14 lasciando come erede la figlia , madre del ricorrente e anch'ella Controparte_10 deceduta.
Alla luce di tali fatti, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. e art. 1146 c.c., il sig. ha introdotto il presente giudizio al fine di Parte_1 sentir accogliere le conclusioni come innanzi riportate.
Le parti convenute, sebbene ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'escussione di testimoni.
All'udienza del 26/2/2025, la causa è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso ritiene questo giudice che la domanda attorea sia fondata e vada accolta per le ragioni di seguito specificate.
In punto di diritto si osserva che, a norma dell'art. 1158 cod. civ., "la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù di possesso continuato per venti anni" e che "l'acquisto della proprietà per usucapione dei beni immobili ha per fondamento una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisce a lui nell'utilizzazione di essa" (Cass.
Civ. 4807/92).
L'azione di usucapione regolata dalla norma sopra richiamata rappresenta una fattispecie complessa avente per effetto l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su un bene immobile e presuppone la sussistenza di un comportamento possessorio qualificato, continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per almeno venti anni, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale o del titolare di uno 'ius in re aliena' (ex plurimis Cass. civ., 9.8.2001 n.11000; Cass. n. 18392/2006; Cass., n. 362/2017), un potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (così Cass. civ., sez.
IV, ordinanza 10.4.2018, n. 8866; in senso conf. Cass. n. 25498/2014; Cass. n.
10894/2013).
3 Requisiti essenziali e rigorosi, dunque, per usucapire un bene immobile sono:
- il decorso temporale di 20 anni, salvo i casi di usucapione abbreviata
(decennale), a decorrere dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso utile ai fini dell'usucapione;
- il possesso continuato, senza interruzioni, per il tempo necessario previsto dalla legge, caratterizzato dalla costante esplicazione del possessore del potere di fatto sul bene corrispondente al diritto reale posseduto. Deve quindi risultare evidente - escludendo situazioni che possano condurre ad una possibile tolleranza altrui – una inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva che impedisca ad altri ogni atto di godimento e/o di gestione del medesimo bene (Cass. Civ. n. 9903/2006;
Cass. n. 16841/2005). Possesso continuo non significa che il suo esercizio richieda un'ingerenza assidua sul bene essendo, piuttosto, necessaria una situazione in cui il possessore conservi la possibilità di esperire, quando lo voglia, atti di esclusiva signoria sulla cosa a condizione che non sia intervenuta privazione del possesso per oltre un anno in quanto tale fatto è idoneo a determinare il venir meno del requisito della continuità, verificandosi l'effetto di interruzione del possesso;
- il possesso pacifico e pubblico, quindi, non acquistato in modo violento o clandestino;
- il possesso non equivoco, pertanto né dubbio né incerto nell'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale. Deve quindi trattarsi di un possesso certo e parallelamente inidoneo a generare nei soggetti terzi il dubbio sulla effettiva intenzione del soggetto possessore di porre in essere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà.
Va, inoltre, osservato che nel caso in esame gli immobili oggetto della controversia risultano essere in comproprietà tra il ricorrente, quale erede legittimo della sig.ra , e gi altri odierni convenuti, come risulta dall'estratto Controparte_10 catastale depositato in atti.
In proposito, va recepito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nel caso di comproprietà - come si verte nella causa che ci occupa - l'usucapione è comunque possibile ove sia dimostrato il possesso esclusivo da parte di chi domanda l'accertamento dell'usucapione ed un comportamento che lo dimostri in modo tale da escludere il compossesso altrui.
Infatti per valorizzare la posizione del comproprietario non è necessario un atto di interversione nel possesso di cui all'art. 1141 c.c., bensì un comportamento rilevante ai sensi dell'art. 1102, comma 2, c.c., ossia il mutamento del titolo: il partecipante alla comunione non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli
4 altri se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso, in modo che l'esercizio della signoria di fatto sulla res non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota bensì risulti in modo inconciliabile con la possibilità di godimento del comproprietario ed evidenzi, al contrario ed in modo inequivoco, un comportamento possessorio e la volontà di possedere (animus possidenti) 'uti dominus' e non più 'uti condominus' (cfr. Cass. 20.5.2008, n. 12775; id. 20.9.2007,
n. 19478; id. 28.4.2006, n. 9903).
In particolare, il mutamento del titolo ex art. 1102, comma 2, c.c. deve concretarsi in atti integranti un comportamento durevole, tali da manifestare un possesso esclusivo animo domini e a tal fine non è sufficiente la prova di atti di gestione consentiti dal (com)proprietario o anche meramente tollerati dagli altri compartecipi alla comunione e neppure è sufficiente il non uso del bene da parte degli stessi, non potendo configurarsi la prescrizione del diritto in comproprietà ed occorrendo, piuttosto, la dimostrazione di una condotta protratta per il periodo utile all'usucapione univocamente rivolta contro il compossessore tale da rendere riconoscibile l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, ma come possessore esclusivo.
In questo senso, il comproprietario - che è già compossessore 'animo proprio' ed a titolo di comproprietà - non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad una estensione dei limiti del suo possesso, tale cioè da dimostrare l'intenzione di godere il bene in via esclusiva, anche delle altre quote, per il tempo necessario ad usucapire,
(cfr. Cass. civ., 13.11.2014, n. 24214; Cass. n. 1370/1999; Cass. n. 27287/2005;
Cass. n. 7221/2009; Cass. n. 1558/2011; Cass. n. 28346/2013). Il comproprietario, per poter utilmente invocare l'usucapione dell'altrui quota indivisa, deve dimostrare di aver usato detto bene avendone il possesso esclusivo - inteso come costituito sia dal corpus che dall'animus - oltre la quota in relazione alla quale, nei limiti del suo diritto, il possesso si presume, ovvero, qualora abbia successivamente esteso il proprio diritto, deve provare di avere, da un determinato momento, sostituito all'originario godimento uti condominus quello animo domini (Cass. civ., 16.12.1981,
n. 6669; Cass. civ., 18.8.1986, n. 5070).
Per orientamento granitico della giurisprudenza 'in tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione nel possesso nei rapporti tra comproprietari, ai fini della decorrenza della usucapione
è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire il rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti
5 inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva' (cfr. Cass. civ., 09.04.1990, n. 2944; conf. Cass, civ., sez. II, 01.01.1997, n. 9557; id.
26.11.1997, n. 11842; Cass. civ., 23.10.1990, n. 10294); e ancora: 'il godimento del bene comune può essere invocato dal comproprietario, al fine dell'usucapione della proprietà dello stesso, solo quando si traduca in possesso esclusivo con riguardo sia al corpus che all'animus incompatibile con il permanere del compossesso altrui' (cfr.
Cass. civ., 26.6.1999, n. 6382) o che 'per il combinato disposto dell'art. 1102, comma
2, c.c. e 1141, comma 2, c.c., con riferimento ai beni in comunione non è sufficiente il solo possesso perché possa maturare l'usucapione a favore di uno dei compartecipanti occorrendo un comportamento materiale che esteriorizzi sin dall'inizio in maniera non equivoca l'intento di possedere il bene in maniera esclusiva' (cfr. Cass. civ.,
29.9.2000, n. 12961).
Più recentemente 'In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune' (Cass. civ., sez. II, 10.11.2011, n. 23539; in senso conforme, Cass. Civ. sez. II, 25.03.2009
n. 7221; Cass. Civ. sez. II, 20.05.2008 n. 12775, più recentemente, Cass. civ. sez. II,
13.11.2014 n. 24214).
Alla luce di tali principi e, tenuto conto delle allegazioni di parte attrice e del complessivo compendio probatorio acquisito al processo, possono ritenersi soddisfatti tutti i requisiti previsti ex lege per l'accoglimento della domanda attorea.
Ed invero, l'attore ha fornito -mediante la documentazione allegata in atti e le dichiarazioni dei testimoni escussi - la prova dei fatti costitutivi dell'invocata fattispecie acquisitiva sul bene immobile oggetto della domanda, dando prova in ordine al possesso esclusivo, pacifico e ininterrotto esercitato sullo stesso da oltre venti anni, non solo relativamente alla sua quota di proprietà (e precedentemente dalla sua dante causa), ma anche relativamente alle quote di proprietà intestate ai convenuti, comportandosi come proprietario esclusivo dell'intero bene in oggetto.
Si rammenta che ai fini dell'accertamento dell'usucapione, il possesso esercitato dal ricorrente si unisce al possesso esercitato dal suo dante causa, come avvenuto nel caso di specie.
6 In particolare, i testi escussi hanno univocamente riferito, che il bene oggetto della domanda è nel possesso e uso esclusivo di parte attrice da almeno venti anni senza che mai taluno ne abbia rivendicato la proprietà o altro diritto.
Sull'attendibilità dei testi escussi non vi è motivo di dubitare essendo stati precisi nella descrizione dei fatti ed essendo chiare le loro dichiarazioni inerenti all'oggetto della controversia, né sono emersi elementi significativi tali da porre in dubbio la genuinità delle dichiarazioni stesse in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti.
Peraltro, va evidenziato come i convenuti, ritualmente evocati in giudizio, non si siano costituiti, palesando dunque una mancanza di interesse e l'assenza di validi argomenti ad opporsi alla domanda attorea e quindi alla fondatezza della stessa.
Alla luce, dunque, delle univoche risultanze probatorie acquisite, come sopra delineate, e non contraddette da alcuna emergenza contraria, deve accogliersi la domanda attorea e deve essere conseguentemente dichiarato che è Parte_1 proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, dell'immobile oggetto di causa sito nel Comune di Campo nell'Elba, loc. San Piero, via del Baccile n.20, distinto al catasto del medesimo Comune al foglio 29, particella 284, sub.3.
All'accoglimento della domanda consegue, ai sensi dell'art. 2651 c.c., l'ordine alla competente Agenzia del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, di provvedere alla trascrizione della presente sentenza al fine di rendere opponibile erga omnes il diritto di proprietà accertato in capo a Parte_1
3. Circa il regolamento delle spese di lite, si ritiene che la natura della domanda,
l'assenza di alcuna opposizione da parte dei convenuti e la esplicita domanda dell'attore di condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite solo laddove fosse stata fatta opposizione, costituiscono tutte circostanze che inducono alla integrale compensazione delle spese di lite, pur nella consapevolezza che la contumacia non costituisca, di per sé, ragione di esonero dalla disciplina dell'art. 91
c.p.c. (Cass n. 11179/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE la domanda attorea e per l'effetto,
• DICHIARA che è proprietario esclusivo dell'immobile sito nel Parte_1
Comune di Campo nell'Elba, loc. San Piero, via del Baccile n.20, distinto al
Catasto del medesimo Comune al foglio 29, particella 284, sub.3
7 • ORDINA al competente Conservatore dei registri Immobiliari di provvedere alle conseguenti volture e trascrizioni di legge della presente sentenza nelle forme opportune, con suo esonero da ogni responsabilità;
• Compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso.
Livorno, 26/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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