Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 27/12/2025, n. 23810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23810 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23810/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09280/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9280 del 2025, proposto da
LI IC, rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cassino, via G. Boccaccio n. 2/A;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'ottemperanza
delle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sede di Roma - sezione Quarta Ter:
- n. 16148/2024 del 06.09.2024, resa all'esito del giudizio n. 16315/2023, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito l’8.03.2025, non impugnata, passata in giudicato;
- n. 23753/2024 del 30.12.2024, resa all'esito del giudizio n. 5927/2024, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'11.03.2025, non impugnata, passata in giudicato;
n. 23755/2024 del 30.12.2024, resa all'esito del giudizio n. 4827/2024, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'11.03.2025, non impugnata, passata in giudicato;
- n. 23785/2024 del 30.12.2024, resa all'esito del giudizio n. 4065/2024, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'11.03.2025, non impugnata, passata in giudicato;
- n. 23806/2024 del 30.12.2024, resa all'esito del giudizio n. 5747/2024, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito l’8.03.2025, non impugnata, passata in giudicato;
- n. 23808/2024 del 30.12.2024, resa all'esito del giudizio n. 6311/2024, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito l’8.03.2025, non impugnata, passata in giudicato;
- n. 2317/2025 del 03.02.2025, resa all'esito del giudizio n. 5949/2024, emessa dal TAR Lazio Roma, Sezione Quarta Ter, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito l’8.3.2025, non impugnata, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il Presidente TA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con l’odierno ricorso parte ricorrente (avvocato antistatario nei relativi giudizi) ha chiesto l’esecuzione delle sentenze di questa sezione nn. 16148, 23753, 23755, 23785, 23806 e 23808 del 2024 e n. 2317/2025, nella parte in cui ciascuna di esse condanna l’Amministrazione intimata “al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, in ragione di € 400,00 (euro quattrocento/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario” ;
- il Ministero evocato in giudizio si è costituito con mera memoria di stile;
- alla camera di camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato preliminarmente che il Collegio condivide quell’orientamento secondo cui è ammissibile il ricorso cumulativo, avente ad oggetto titoli giudiziali diversi accomunati dall'identità dei soggetti (attivo e passivo), della pretesa azionata e dalla natura del credito vantato, “in quanto per tali giudizi, tenuto conto del rinvio esterno ex art. 39, comma 1, c.p.a., si applicano gli artt. 103 e 104 c.p.c., i quali consentono rispettivamente il cumulo delle domande, connesse oggettivamente (sia per l'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, cd. connessione propria, o per la dipendenza della decisione dalla risoluzione di identiche questioni, cd. connessione impropria) ed anche solo soggettivamente” (cfr.: Ta.r. Basilica, 11 marzo 2024, n. 138; T.a.r. Campania, Napoli, VIII, 2 marzo 2020, n. 964), concludendo, perciò, per l’ammissibilità del ricorso in epigrafe;
Considerato che:
- le sentenze richiamate non sono state appellate;
- esse, munite di attestazione di conformità ex art. 475 c.p.c. e 196 undecies disp. att. c.p.c. (a valere quale titolo esecutivo), nelle date dell’8 marzo 2025 (16148/2024, 23806/2024, 23808/2024 e 2317/2025) e dell’11 marzo 2025 (23753/2024, 23755/2024, 23785/2024) sono state notificate presso l’indirizzo pec dell’Avvocatura dello Stato e del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.30 del 1997;
- le statuizioni contenute nelle sentenze in epigrafe, qui di interesse, risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’amministrazione intimata, come detto, costituita in giudizio;
Ritenuto che, rispettate le formalità procedurali e sussistente la fondatezza della pretesa, il ricorso in esame debba essere accolto e, per l’effetto, in esecuzione degli azionati titoli esecutivi, debba ordinarsi al Ministero resistente di provvedere alla corresponsione in favore dell’odierna parte ricorrente (entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle somme alla stessa spettanti per effetto dei giudicati in epigrafe, con l’avvertimento che, per il caso di ulteriore inadempienza, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta , su suo impulso;
Considerato, con riguardo alla richiesta di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il consistente lasso di tempo decorso infruttuosamente;
Ritenuto che:
pertanto, debba accogliersi anche tale ulteriore istanza, nella misura di € 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo nel dare esecuzione alle predette sentenze, per la parte relativa alla condanna alle spese, a decorrere dalla notifica della presente ordinanza al Ministero resistente ad opera dell’interessato;
le spese di lite seguano la soccombenza e vengano liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alla natura e alla complessità della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):
- accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 400,00 (quattrocento/00), oltre oneri di legge e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei Magistrati:
TA CA, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA CA |
IL SEGRETARIO