Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 24/03/2026, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00570/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01372/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2025, proposto da RI DU TE CC, rappresentata e difesa dall’avvocato Maurizio Bufalini, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Minucci, Antonella Pisapia e Matteo Romeo, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
per l’annullamento:
- dell’ordinanza di rimessa in pristino n. 96/2025 prot. n. 75547 del 21/02/2025 del Comune di Firenze, notificata in data 04.03.2025;
- del rapporto della Polizia Municipale del 03.11.2023 prot. n. 386386/23;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AN OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 3.05.2025 e depositato in data 13.05.2025 la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. 96/2025 con la quale il Comune di Firenze ha disposto la rimessione in pristino, ai sensi dell’art. 167, comma 1, D. Lgs. n. 42/2004 e dell’art. 200, comma 3, della L.R. Toscana n. 65/2014, della seguente opera realizzata senza titolo presso l’unità immobiliare di proprietà dell’istante: “ terrazza a tasca su copertura con accesso da scala in ferro posta nel sottotetto” .
2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
1. “ Violazione di legge. Violazione degli artt. 33 comma 4 e 37 comma 3 dpr 380/2001. Difetto di motivazione”.
L’istante contesta il provvedimento impugnato poiché l’amministrazione non ha motivato la scelta di applicare, nel caso di specie, la sanzione demolitoria in luogo di quella pecuniaria, come prescritto dal combinato disposto degli artt. 33, comma 4 e 37, comma 3, D.P.R. 380/2001.
2. “E ccesso di potere per difetto di istruttoria, presupposto falso, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei fatti. Difetto di motivazione ”.
La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato per vizio di eccesso di potere per falso presupposto, atteso che l’amministrazione ha ordinato la rimessa in pristino dei luoghi, tramite l’eliminazione della terrazza a tasca e della relativa scala, sulla base dell’accertamento effettuato dagli organi della Polizia Municipale, che hanno confrontato le opere effettivamente sussistenti presso l’immobile di proprietà dell’istante con la planimetria di una diversa unità immobiliare. E poiché il provvedimento impugnato si fonda su tale erroneo accertamento, lo stesso non può che essere viziato da difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
3. “ Difetto di motivazione. Eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento”.
La ricorrente contesta la gravata ordinanza per difetto di motivazione rafforzata, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso tra il momento della realizzazione dell’opera e il momento dell’accertamento dell’abuso (pari almeno a venticinque anni), dell’estraneità dell’istante alla costruzione della terrazza e della scala in questione e, dunque, del suo affidamento nella legittimità di quanto ereditato solo in data 21.4.2021.
La ricorrente ha dunque concluso chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento impugnato con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda di tutela interinale.
4. Con ordinanza n. 284 del 29.05.2025 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese della fase, con la seguente motivazione: “ Rilevato che, a un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, non sussistono elementi di fondatezza del ricorso, atteso che:
- l’ordinanza impugnata dà atto che l’immobile ricade all’interno dell’ambito del nucleo storico, definito zona “A” ai sensi del D.M. 1444/1968 e in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs 42/04 - Parte Terza;
- quand’anche l’abuso riguardi opere eseguite su immobili, anche non vincolati, ubicati nei centri storici, la scelta sulla tipologia di sanzione (reale o pecuniaria) da applicare spetta all’amministrazione comunale, ove non venga reso nei termini previsti dalla legge il parere dell’autorità preposta alla tutela dei beni culturali e ambientali (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 05.05.2025, n. 8680);
- dalla documentazione versata in atti appare esente da vizi l’istruttoria condotta dall’amministrazione per accertare l’abusività della terrazza a tasca e della scala che vi dà accesso;
- la sanzione demolitoria ha carattere reale e non afflittivo, rispondendo a una funzione rispristinatoria del regolare sviluppo e assetto del territorio e colpisce il soggetto che ha il potere di rimuovere concretamente l’abuso, anche ove non ne sia il responsabile (cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. II quater 12.03.2025, n. 5211; Consiglio di Stato, sez. VI, 09.10.2024, n. 8115).
Ritenuto, pertanto, di dover respingere l’avanzata richiesta di tutela cautelare.
Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ”.
5. Con ordinanza n. 3394 del 17.09.2025 il Consiglio di Stato, sez. II, ha accolto l’appello cautelare evidenziando, in particolare, che “ Ritenuta, a un primo sommario esame, la sussistenza del denunciato vizio di motivazione del provvedimento di demolizione impugnato in primo grado, atteso che l’Amministrazione ha, per un verso, chiesto alla Soprintendenza il parere di cui all’art. 33, co. 4, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e, per altro verso, non avendolo ottenuto, non ha affatto motivato, nell’impugnato provvedimento, la scelta tra la sanzione demolitoria e quella pecuniaria, risolvendosi soltanto in sede di giudizio a sostenere, nella sostanza, che la previsione dell’alternatività tra la sanzione demolitoria e quella pecuniaria contenuta nell’art. 33, co. 4, cit., varrebbe solo per gli immobili insistenti in zona omogenea A e non vincolati, sì da indurre la controparte a contestare, nelle sue difese, la sussistenza stessa del vincolo ”. In conseguenza, il Collegio ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato in primo grado e ha ordinato la trasmissione degli atti al TAR per la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, D. Lgs. n. 104/2010, compensando le spese del doppio grado della fase cautelare.
6. Le parti hanno scambiato memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 73 D. Lgs. n. 104/2010.
7. All’udienza del 17.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per la dirimente ragione, evidenziata dal Consiglio di Stato in sede di decisione dell’appello cautelare proposto avverso l’ordinanza n. 284/2025 di questo TAR, che l’amministrazione resistente - dopo aver chiesto in data 20.09.2024 il parere vincolante alla Soprintendenza in relazione alla sanzione da applicare nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in difformità dal titolo per immobili ricadenti in zona “A” ai sensi del D.M. 1444/1968 e non avendolo ottenuto nei termini di legge - ha adottato il provvedimento impugnato senza motivare alcunché in ordine alla scelta di applicare la sanzione più afflittiva, anziché quella pecuniaria.
1.1. Reputa il Collegio che, fermo restando la possibilità dell’ente di procedere anche in carenza del parere dell’autorità competente, lo stesso debba comunque esercitare il proprio potere alla stregua dell’autorità che non si è espressa, motivando la scelta della sanzione più appropriata al caso di specie, in funzione di trasparenza e a garanzia del soggetto destinatario della misura.
2. Ciò premesso, ritiene invece questo Tribunale che non meriti accoglimento la seconda censura sollevata nel ricorso, attesa la completezza dell’istruttoria compiuta dall’amministrazione relativamente all’accertamento delle opere senza titolo, non potendo riconoscere valore decisivo all’errata planimetria allegata al rapporto della Polizia Municipale, non risultando incerto l’oggetto del provvedimento repressivo. Risulta infatti dagli atti di causa che l’ordinanza impugnata non ha meramente recepito gli esiti dell’attività svolta dagli organi accertatori, ma ha autonomamente proceduto ad ulteriori indagini, anche mediante la consultazione della banca dati per verificare le pratiche edilizie che hanno interessato l’immobile in questione. Risulta dunque palese il carattere materiale del descritto errore, non incidente sulla determinazione volitiva dell’amministrazione comunale e, dunque, inidoneo a inficiare la legittimità, sotto questo profilo, del provvedimento finale.
3. Infine, non è fondato il terzo motivo di censura in ragione dei consolidati principi giurisprudenziali in materia di repressione degli abusi edilizi, che non richiedono alcuna motivazione rafforzata in base al tempo trascorso tra la realizzazione e l’accertamento delle opere e in base all’atteggiamento incolpevole del soggetto sanzionato (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. VI, 09.10.2024, n. 8115) e che non riconoscono alcuna tutela all’affidamento (illegittimamente) riposto nella conformità delle opere realizzate in assenza o in difformità dai titoli edilizi (Cons. Stato, Ad. Pl., n. 9/2017).
4. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, nei limiti suddetti, fatto salvo il riesercizio del potere da parte del Comune resistente.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore costituito e dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RT IA UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere
AN OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OR | RT IA UC |
IL SEGRETARIO