Ordinanza presidenziale 16 aprile 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 1070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1070 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01070/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2014, proposto da
Comune di Falconara Marittima, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini 55, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ferservizi S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiana, R.F.I. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Caccioppoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1. del decreto n° 38 in data 21.02.2014 - pervenuto in data 28.02.201.4 presso il Comune di Falconara Marittima – del Direttore della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche del Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo, con cui è stato decretato che "l''immobile denominato "Magazzini merci della stazione ferroviaria " come sopra descritto, e meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse storico – architettonico ai sensi dell''Art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto D.Lgs. 42/04" e sono altresì state decretate le conseguenti misure;
2. della relativa nota di trasmissione in data 21.02.2014 iscritta al protocollo "MBAC-DR-MAR UPROT 0001080 21/02/12014 Cl. 34.07.01/62.7" a firma del Direttore Regionale;
3. di tutti gli allegati al predetto decreto n.38 in data 21.02.2014 ivi inclusa la “relazione storica-artistica” in data 04.12.2013 a firma del Responsabile dell’Istruttoria, Arch. Pierluigi Salvati, nonché del Relatore, Dott. Pierluigi Moriconi, ed infine del Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, Arch.Stefano Gizzi;
4. della nota in data 17.02.2014 iscritta al protocollo "MBAC-DR-MAR UPROT 0000856 17/02/2014 Cl. 34.07.01/62.7” della Soprintendenza, per i Beni Architettonici e Paesaggistici, a firma del Soprintendente;
5. della nota in data 22.07.2013 iscritta al protocollo "MBAC-DR-MAR UPROT 0004623 22/07/2013 Cl. 34.07.01/62.7” della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche a firma del Soprintendente;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto ovvero ancora conseguente e comunque connesso o correlato sin qui non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche e di Ferservizi S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiana e di R.F.I. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. Marco IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in conformità a quanto formalmente (e senza ulteriori riserve) dichiarato dalla parte ricorrente, con memoria del 18.11.2025.
E, invero, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, ‹‹nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso›› (Cons. Stato, sez. II, 04 gennaio 2023, n. 120).
Le spese di lite possono essere compensate, come da accordi intercorsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco IN, Presidente, Estensore
EN GA, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco IN |
IL SEGRETARIO