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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1117/2024 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 04.12.2025 e vertente
TRA
- (C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
01 aprile 1998, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._2
15 giugno 2012, (C.F. ), nato Parte_2 C.F._3
a Latina il 10 settembre 2014 e (C.F. CP_1
), nato a Latina il [...], in [...] e C.F._4 quali congiunti di nato in [...] il [...] e Persona_2 deceduto in Cisterna di Latina il 29 maggio 2023, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Flaviana Coladarci (C.F. ) e Fabio C.F._5
DO (C.F. ); C.F._6
ATTORE
E
- (P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Luca
RD (C.F. ); C.F._7
CONVENUTA
E
- (C.F. , rappresentato e Controparte_3 C.F._8 difeso dagli Avv.ti Riccardo Amadei e Massimo Vittucci;
1 CONVENUTO
NONCHÈ
- (P.I. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Latina Via Isonzo, 160 - noleggiosrls@pec.it;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: azione di risarcimento danni. Cessata materia del contendere. Azione di rivalsa assicurativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig. in Parte_1 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Per_1 tutti congiunti (rispettivamente
[...] Parte_2 CP_1 coniuge e figli) del sig. deceduto il 29.5.23, conveniva in Persona_2 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la e la Controparte_5 [...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in Controparte_2 relazione al sinistro del 29.05.2023, ove il loro congiunto, a causa di uno sinistro stradale avvenuto alla guida della propria autovettura con la autovettura condotta dal sig. , decedeva poco dopo Controparte_3
l'impatto.
A sostegno della domanda depositava la relazione di sinistro effettuata dalle autorità intervenute, la constatazione di decesso, la documentazione afferente ai danni patrimoniali subiti e la consulenza d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento penale, nella quale veniva accertata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro nella causazione del sinistro in quanto alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertata la responsabilità di in relazione al sinistro e che i convenuti fossero Controparte_3 condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dai congiunti nella misura quantificata in citazione ovvero in quella ritenuta di giustizia, quale
2 maggior danno di quanto già percepito dalla Controparte_2
(ossia, per € 158.000,00; per € Parte_1 Persona_1
168.000,00; per 172.000,00 e per Parte_2 CP_1
€ 172.000,00, per complessivi € 670.000,00) e dall'INAIL in forma di rendita patrimoniale (€ 748.398,01).
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto il giorno 29 maggio 2023 in Cisterna di Latina SS Appia km.
55+400 tra il veicolo Golf targato DE665PK e l'autocarro Pegeout Boxer tg. FJ399SX si è verificato per esclusiva colpa del conducente di quest'ultimo; che a seguito di detto evento gli attori hanno subito danni, nella misura indicata in questo atto o in quella diversa ritenuta di giustizia;
per l'effetto Voglia condannare i convenuti in solido o ognuno per il proprio titolo al loro risarcimento. Con il favore delle spese di giudizio nella misura indicata dal DM 147/22, aumentate del 30% per la redazione ipertestuale degli atti, giusto articolo 4 comma 1bis”.
Si costituiva in giudizio dichiarando di Controparte_2 accettare il contraddittorio entro i limiti di operatività della polizza e chiedendo il rigetto della domanda attorea attesa la corresponsabilità, in misura del 30%, del sig. nella determinazione del sinistro e Persona_2 del suo esito infausto, nonché ritenendo satisfattive le somme erogate ai familiari a titolo di risarcimento.
Si costituiva altresì contestando integralmente la Controparte_3 domanda attorea e chiedendone il rigetto sull'assunta responsabilità esclusiva o concorrente del ella causazione dell'incidente. Per_1
Con decreto adottato ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. veniva dichiarata la contumacia della e veniva confermata la data di udienza Controparte_6 indicata in citazione rispetto alla quale decorrevano, a carico delle parti, i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Nel corso del giudizio, parte attrice depositava rinuncia alla domanda e agli atti processuali, corredate da procura speciale, nei confronti delle parti convenute, le quali dichiaravano di accettare. La compagnia assicurativa
3 insisteva, tuttavia, nella domanda di rivalsa spiegata nei confronti del convenuto . Controparte_3
All'udienza del 05.11.2024, attesa l'assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 04.12.2025 per la rimessione in decisione, e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note conclusive, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Alla suddetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione su richiesta delle parti. Seguiva il deposito della presente pronuncia.
Occorre preliminarmente dare atto che tra le parti attrice e convenuta
è intervenuta scrittura privata transattiva Controparte_2 contenente la rinuncia attorea alla domanda, all'azione principale e agli atti del presente giudizio, la quale è stata accettata e sottoscritta dalla parte assicuratrice.
Nel corso del giudizio è stata altresì verificata l'erogazione, da parte della compagnia assicurativa, in favore dell'attrice della somma complessiva di € 132.000,00 in favore di , € 128.000,00 in Persona_1 favore di ed € 128.000,00 a , oltre € Parte_2 CP_1
120.789,76 a titolo di spese, come convenuto nella transazione suddetta a tacitazione di ogni ulteriore pretesa attorea.
Deve, conseguentemente, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, relativamente alla domanda proposta da parte attrice nei confronti di Controparte_2
[...]
Al contempo deve darsi atto della rinuncia effettuata in giudizio da parte della sig. , in proprio e in qualità esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli in epigrafe identificati, anche alla domanda e agli atti nei confronti del sig. , Controparte_3 accettata dalle parti presenti munite di procura speciale.
Conseguentemente, deve dichiararsi estinto il giudizio tra Pt_1
,
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_7 limitatamente agli atti e alla domanda attorea rinunciati.
4 Il presente giudizio ha, dunque, ad oggetto la rivalsa assicurativa proposta da nei confronti del convenuto Controparte_2 CP_3
sulla quale la compagnia assicurativa ha inteso insistere.
[...]
Orbene, esaminando le eccezioni formulate dal sig. , Controparte_3 quale titolare della copertura assicurativa, va rilevato che l'infondatezza della domanda riconvenzionale trasversale di rivalsa spiegata dalla
[...]
è stata dedotta per: Controparte_2
- difetto del presupposto contrattuale;
- insussistenza dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
- assenza di colpa del nella determinazione del sinistro. CP_3
La prima delle eccezioni sollevate è fondata e va accolta.
In materia di rivalsa assicurativa, l'art. 144, comma secondo, d.lgs. n.
209/2005 (“Codice delle assicurazioni private”), al secondo periodo dispone che: “L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso
l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
La legge riconosce, pertanto, il diritto della compagnia assicurativa di rivalersi sull'assicurato per l'indennizzo corrisposto dal danneggiato dal sinistro.
Tale diritto non opera in maniera indiscriminata, ma solamente -attesa la formulazione testuale della norma citata- qualora il contratto contenga una clausola che prevede, a particolari condizioni, la possibilità per l'assicurazione di rifiutare il pagamento ovvero di ridurre la propria prestazione.
Le condizioni possono riguardare, ad esempio, le ipotesi in cui il danno sia causato da persona non abilitata alla guida, dal contraente in stato di alterazione psichica per effetto dell'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, se i danni siano stati commessi con dolo dell'assicurato ovvero dei componenti del suo nucleo familiare, ecc…
In casi siffatti accade di frequente che il contratto preveda una clausola di delimitazione/esclusione del rischio assunto dalla compagnia.
5 Tuttavia, come recentemente chiarito da Cass. Sez. III, sent.
22.04.2024, n. 4756, “L'onere di provare che il contratto di assicurazione della r.c.a. conteneva una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a quest'ultimo.
Per quanto detto, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale;
l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale: ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda (tra molte: Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001)”.
Poiché la legge, nel riconoscere il diritto di rivalsa dell'assicurazione lo ha subordinato alla previsione in contratto del diritto della compagnia di rifiutare il pagamento dell'indennità in virtù di una clausola di delimitazione del rischio, in mancanza di prova di tale patto contrattuale la rivalsa non può dirsi operativa.
La legge, oltre ai principi affermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità a partire da Cass. Sez. Un., sent. 30.10.2001, n. 13533, richiede che chi intende far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.).
Pertanto, la (attrice nel giudizio di rivalsa) Controparte_2 avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza del titolo negoziale costitutivo del diritto affermato.
In concreto ciò non è accaduto, avendo l'assicurazione prodotto esclusivamente copia dell'estratto di polizza (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) dalla quale non si evincono le condizioni, generali e speciali, del contratto di assicurazione stipulato.
Tale documentazione appare insufficiente ai fini del raggiungimento della prova che la legge pone a carico dell'attrice in riconvenzionale.
Per quanto argomentato, la domanda di rivalsa formulata da
[...] deve essere rigettata. Controparte_2
Le spese processuali, attesa la natura documentale della controversia nonché la peculiarità della questione, frutto orientamento giurisprudenziale
6 innovativo, meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e dichiara, conseguentemente, estinto il giudizio tra in proprio e Parte_1 quale titolare della responsabilità genitoriale sui figli, come in epigrafe identificati, e , Controparte_3 Controparte_2 CP_7
questi ultimi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] tempore;
2. compensa le spese del giudizio risarcitorio dichiarato estinto;
3. rigetta la domanda di rivalsa proposta da in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_3
[...]
4. compensa le spese relative al giudizio di rivalsa tra le parti assicuratrice e assicurata.
Latina, 22.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice dott. Antonio Masone ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1117/2024 del R.G.A.C., trattenuta in decisione nell'udienza del 04.12.2025 e vertente
TRA
- (C.F. ), nata in [...] il Parte_1 C.F._1
01 aprile 1998, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori (C.F. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._2
15 giugno 2012, (C.F. ), nato Parte_2 C.F._3
a Latina il 10 settembre 2014 e (C.F. CP_1
), nato a Latina il [...], in [...] e C.F._4 quali congiunti di nato in [...] il [...] e Persona_2 deceduto in Cisterna di Latina il 29 maggio 2023, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Flaviana Coladarci (C.F. ) e Fabio C.F._5
DO (C.F. ); C.F._6
ATTORE
E
- (P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Luca
RD (C.F. ); C.F._7
CONVENUTA
E
- (C.F. , rappresentato e Controparte_3 C.F._8 difeso dagli Avv.ti Riccardo Amadei e Massimo Vittucci;
1 CONVENUTO
NONCHÈ
- (P.I. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Latina Via Isonzo, 160 - noleggiosrls@pec.it;
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: azione di risarcimento danni. Cessata materia del contendere. Azione di rivalsa assicurativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig. in Parte_1 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui minori Per_1 tutti congiunti (rispettivamente
[...] Parte_2 CP_1 coniuge e figli) del sig. deceduto il 29.5.23, conveniva in Persona_2 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la e la Controparte_5 [...] al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in Controparte_2 relazione al sinistro del 29.05.2023, ove il loro congiunto, a causa di uno sinistro stradale avvenuto alla guida della propria autovettura con la autovettura condotta dal sig. , decedeva poco dopo Controparte_3
l'impatto.
A sostegno della domanda depositava la relazione di sinistro effettuata dalle autorità intervenute, la constatazione di decesso, la documentazione afferente ai danni patrimoniali subiti e la consulenza d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento penale, nella quale veniva accertata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro nella causazione del sinistro in quanto alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertata la responsabilità di in relazione al sinistro e che i convenuti fossero Controparte_3 condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dai congiunti nella misura quantificata in citazione ovvero in quella ritenuta di giustizia, quale
2 maggior danno di quanto già percepito dalla Controparte_2
(ossia, per € 158.000,00; per € Parte_1 Persona_1
168.000,00; per 172.000,00 e per Parte_2 CP_1
€ 172.000,00, per complessivi € 670.000,00) e dall'INAIL in forma di rendita patrimoniale (€ 748.398,01).
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare che il sinistro avvenuto il giorno 29 maggio 2023 in Cisterna di Latina SS Appia km.
55+400 tra il veicolo Golf targato DE665PK e l'autocarro Pegeout Boxer tg. FJ399SX si è verificato per esclusiva colpa del conducente di quest'ultimo; che a seguito di detto evento gli attori hanno subito danni, nella misura indicata in questo atto o in quella diversa ritenuta di giustizia;
per l'effetto Voglia condannare i convenuti in solido o ognuno per il proprio titolo al loro risarcimento. Con il favore delle spese di giudizio nella misura indicata dal DM 147/22, aumentate del 30% per la redazione ipertestuale degli atti, giusto articolo 4 comma 1bis”.
Si costituiva in giudizio dichiarando di Controparte_2 accettare il contraddittorio entro i limiti di operatività della polizza e chiedendo il rigetto della domanda attorea attesa la corresponsabilità, in misura del 30%, del sig. nella determinazione del sinistro e Persona_2 del suo esito infausto, nonché ritenendo satisfattive le somme erogate ai familiari a titolo di risarcimento.
Si costituiva altresì contestando integralmente la Controparte_3 domanda attorea e chiedendone il rigetto sull'assunta responsabilità esclusiva o concorrente del ella causazione dell'incidente. Per_1
Con decreto adottato ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c. veniva dichiarata la contumacia della e veniva confermata la data di udienza Controparte_6 indicata in citazione rispetto alla quale decorrevano, a carico delle parti, i termini di cui all'art. 171-ter c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie.
Nel corso del giudizio, parte attrice depositava rinuncia alla domanda e agli atti processuali, corredate da procura speciale, nei confronti delle parti convenute, le quali dichiaravano di accettare. La compagnia assicurativa
3 insisteva, tuttavia, nella domanda di rivalsa spiegata nei confronti del convenuto . Controparte_3
All'udienza del 05.11.2024, attesa l'assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata all'udienza del 04.12.2025 per la rimessione in decisione, e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito delle note conclusive, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Alla suddetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione su richiesta delle parti. Seguiva il deposito della presente pronuncia.
Occorre preliminarmente dare atto che tra le parti attrice e convenuta
è intervenuta scrittura privata transattiva Controparte_2 contenente la rinuncia attorea alla domanda, all'azione principale e agli atti del presente giudizio, la quale è stata accettata e sottoscritta dalla parte assicuratrice.
Nel corso del giudizio è stata altresì verificata l'erogazione, da parte della compagnia assicurativa, in favore dell'attrice della somma complessiva di € 132.000,00 in favore di , € 128.000,00 in Persona_1 favore di ed € 128.000,00 a , oltre € Parte_2 CP_1
120.789,76 a titolo di spese, come convenuto nella transazione suddetta a tacitazione di ogni ulteriore pretesa attorea.
Deve, conseguentemente, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, relativamente alla domanda proposta da parte attrice nei confronti di Controparte_2
[...]
Al contempo deve darsi atto della rinuncia effettuata in giudizio da parte della sig. , in proprio e in qualità esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli in epigrafe identificati, anche alla domanda e agli atti nei confronti del sig. , Controparte_3 accettata dalle parti presenti munite di procura speciale.
Conseguentemente, deve dichiararsi estinto il giudizio tra Pt_1
,
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_7 limitatamente agli atti e alla domanda attorea rinunciati.
4 Il presente giudizio ha, dunque, ad oggetto la rivalsa assicurativa proposta da nei confronti del convenuto Controparte_2 CP_3
sulla quale la compagnia assicurativa ha inteso insistere.
[...]
Orbene, esaminando le eccezioni formulate dal sig. , Controparte_3 quale titolare della copertura assicurativa, va rilevato che l'infondatezza della domanda riconvenzionale trasversale di rivalsa spiegata dalla
[...]
è stata dedotta per: Controparte_2
- difetto del presupposto contrattuale;
- insussistenza dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione derivante dall'uso di sostanze stupefacenti;
- assenza di colpa del nella determinazione del sinistro. CP_3
La prima delle eccezioni sollevate è fondata e va accolta.
In materia di rivalsa assicurativa, l'art. 144, comma secondo, d.lgs. n.
209/2005 (“Codice delle assicurazioni private”), al secondo periodo dispone che: “L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso
l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
La legge riconosce, pertanto, il diritto della compagnia assicurativa di rivalersi sull'assicurato per l'indennizzo corrisposto dal danneggiato dal sinistro.
Tale diritto non opera in maniera indiscriminata, ma solamente -attesa la formulazione testuale della norma citata- qualora il contratto contenga una clausola che prevede, a particolari condizioni, la possibilità per l'assicurazione di rifiutare il pagamento ovvero di ridurre la propria prestazione.
Le condizioni possono riguardare, ad esempio, le ipotesi in cui il danno sia causato da persona non abilitata alla guida, dal contraente in stato di alterazione psichica per effetto dell'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, se i danni siano stati commessi con dolo dell'assicurato ovvero dei componenti del suo nucleo familiare, ecc…
In casi siffatti accade di frequente che il contratto preveda una clausola di delimitazione/esclusione del rischio assunto dalla compagnia.
5 Tuttavia, come recentemente chiarito da Cass. Sez. III, sent.
22.04.2024, n. 4756, “L'onere di provare che il contratto di assicurazione della r.c.a. conteneva una clausola di delimitazione del rischio, inopponibile al terzo ma idonea a giustificare il pagamento dell'indennizzo nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, spetta a quest'ultimo.
Per quanto detto, infatti, il fondamento della rivalsa è un patto contrattuale;
l'azione di rivalsa è quindi un'azione contrattuale: ed in tutti i giudizi scaturenti dal contratto è onere dell'attore provare l'esistenza del patto su cui la domanda si fonda (tra molte: Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001)”.
Poiché la legge, nel riconoscere il diritto di rivalsa dell'assicurazione lo ha subordinato alla previsione in contratto del diritto della compagnia di rifiutare il pagamento dell'indennità in virtù di una clausola di delimitazione del rischio, in mancanza di prova di tale patto contrattuale la rivalsa non può dirsi operativa.
La legge, oltre ai principi affermati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità a partire da Cass. Sez. Un., sent. 30.10.2001, n. 13533, richiede che chi intende far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.).
Pertanto, la (attrice nel giudizio di rivalsa) Controparte_2 avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza del titolo negoziale costitutivo del diritto affermato.
In concreto ciò non è accaduto, avendo l'assicurazione prodotto esclusivamente copia dell'estratto di polizza (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) dalla quale non si evincono le condizioni, generali e speciali, del contratto di assicurazione stipulato.
Tale documentazione appare insufficiente ai fini del raggiungimento della prova che la legge pone a carico dell'attrice in riconvenzionale.
Per quanto argomentato, la domanda di rivalsa formulata da
[...] deve essere rigettata. Controparte_2
Le spese processuali, attesa la natura documentale della controversia nonché la peculiarità della questione, frutto orientamento giurisprudenziale
6 innovativo, meritano di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere e dichiara, conseguentemente, estinto il giudizio tra in proprio e Parte_1 quale titolare della responsabilità genitoriale sui figli, come in epigrafe identificati, e , Controparte_3 Controparte_2 CP_7
questi ultimi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
[...] tempore;
2. compensa le spese del giudizio risarcitorio dichiarato estinto;
3. rigetta la domanda di rivalsa proposta da in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_3
[...]
4. compensa le spese relative al giudizio di rivalsa tra le parti assicuratrice e assicurata.
Latina, 22.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Antonio Masone
firmato telematicamente
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