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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 4.12.2025, promossa da rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. A. Parte_1
Caforio
Ricorrente
O Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_2
Resistente
Oggetto: indebitoq
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.1.2024, il ricorrente indicato in epigrafe - premesso di aver cessato la sua attività lavorativa per raggiungimento dell'età pensionabile e di aver percepito il TFS - esponeva che aveva erroneamente calcolato l'importo spettante CP_2
a tale titolo considerando l'iscrizione nella gestione INADEL dal 14.10.1990 anziché dall'1.8.1985.
Chiedeva pertanto accertarsi il diritto al ricalcolo della prestazione in forza della corretta decorrenza della suddetta iscrizione. CP_ L' costituendosi in giudizio, contestava gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza parte ricorrente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che “nelle more, ovvero in data 29 agosto 2025, l'Istituto provvedeva”. CP_ ha aderito a detta richiesta.
***
Tali risultando le richieste delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V, 04.08.2017, n.
19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L.,
12.11.2020, ordinanza n. 25625).
Ciò in quanto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, deve sussistere anche nel momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
Nel caso di specie, deve ritenersi venuto meno l'interesse ad una decisione della controversia in quanto, nelle more del giudizio- come è pacifico tra le parti e come risulta CP_ dalla documentazione depositata dal ricorrente in data 1.10.2025 e 25.11.2025- ha provveduto “ad aggiornare il prospetto del TFS del ricorrente (all. 1, già allegato con la memoria d'integrazione documenti del 1/10/2025), corrispondendo l'integrazione del trattamento spettante al ricorrente” (cfr. note di parte ricorrente depositate il 25.11.2025).
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate in considerazione del valore della controversia (desumibile dall'entità del credito liquidato- cfr. prospetto TFS aggiornato del 29/08/2025) e dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale- segue la soccombenza virtuale, tenuto conto tra l'altro delle risultanze del modello 98/C del
29.10.1990.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_2 dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1800,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 4.12.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere