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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 13/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
NI RO, LA
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 95/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 210/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 1 e pubblicata il 18/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030100083 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030100083 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030100083 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 596/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In pendenza del presente ricorso in appello, introdotto dall'Ufficio, quest'ultimo comunicava di aver disposto, all'esito della sfavorevole definizione processuale di analogo contesto per diversa annualità,
l'annullamento dell'avviso di accertamento, che aveva dato origine al presente contenzioso, in autotutela, con conseguente ritiro dell'appello. Chiedeva pertanto, ribadendo in udienza la richiesta, la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese legali. Il contribuente insisteva per la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venuto meno l'avviso di accertamento, può senz'altro procedersi nei termini sollecitati dall'Ufficio, con declaratoria di cessata materia del contendere, sussistendo altresì le condizioni per disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
NI RO, LA
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 95/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 210/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISA sez. 1 e pubblicata il 18/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030100083 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030100083 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8P030100083 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 596/2025 depositato il
12/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In pendenza del presente ricorso in appello, introdotto dall'Ufficio, quest'ultimo comunicava di aver disposto, all'esito della sfavorevole definizione processuale di analogo contesto per diversa annualità,
l'annullamento dell'avviso di accertamento, che aveva dato origine al presente contenzioso, in autotutela, con conseguente ritiro dell'appello. Chiedeva pertanto, ribadendo in udienza la richiesta, la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese legali. Il contribuente insisteva per la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Venuto meno l'avviso di accertamento, può senz'altro procedersi nei termini sollecitati dall'Ufficio, con declaratoria di cessata materia del contendere, sussistendo altresì le condizioni per disporre la compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.