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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 25/11/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 821/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. NC UR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 821/2022 promossa da: appresentata e difesa dall'Avv. GIORGIO PAOLUCCI domiciliata in Parte_1 PARTE ATTRICE contro appresentata e difesa dall'Avv. LUCIA ARBIZZONI domiciliata in VIA Controparte_1 CASTELFIDARDO N°3, 61121 PESARO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale: accertare e dichiarare che il convenuto sig. ha spostato la rete che divideva le due Controparte_1 proprietà distinte al catasto urbano, quella della sig.ra con il mappale 487 e quella del sig. Pt_1 con il mapp.888, ed ha indebitamente sottratto una porzione di area dal mapp.487 a favore CP_1 del mapp.888 per una lunghezza di metri due ed una larghezza di mt.0,50 circa, modificando di fatto sia la sagoma degli scoperti esclusivi sia la superficie degli stessi.
Accertare e dichiarare che tale porzione di area appartiene al mapp.487 del catasto urbano ed è di proprietà esclusiva della sig.ra e conseguentemente condannare parte convenuta alla immediata Pt_1 restituzione di tale frustolo di terreno, con rispristino della rete divisoria nella situazione precedente;
Condannare parte convenuta ad effettuare le opere di ripristino entro 30 giorni dalla emananda sentenza, autorizzando in difetto parte attrice ad effettuare direttamente i necessari lavori a spese del convenuto;
Condannare, infine, il convenuto medesimo al risarcimento dei danni subiti e subendi, nella somma di euro 5.000,00 (cinquemila) od in quella maggiore o minore e ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge, e delle spese tecniche occorse ed occorrende.
per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le motivazioni di cui in atti o per qualsiasi altra di giustizia,
- in via preliminare dichiarare la improcedibilità della domanda attrice per mancato espletamento di un valido procedimento di mediazione, vinte le spese;
- nel merito, rigettare ogni domanda proposta da perché infondata e indimostrata, Parte_1 vinte le spese.
MOTIVI
1) Mediante atto di citazione la Sig.ra chiamava avanti l'intestato Tribunale il Sig. Parte_1 per sentirlo condannare al riposizionamento di una rete divisoria tra le rispettive Controparte_1 proprietà ed alla conseguente restituzione dell'area sottratta, come meglio individuata in atti, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi, eventualmente, anche in via equitativa.
Nello specifico parte attrice deduceva che, solo nell'estate del 2021, abitando Ella in Roma ed utilizzando l'immobile in Pesaro solo durante i periodi estivi, si era accorta che una piccola porzione dello scoperto, che collega la via pubblica al suo immobile, era stato acquisito illegittimamente dalla proprietà CP_1
Di tale piccola area, che riteneva essenziale ai fini del comodo accesso all'immobile di sua proprietà, richiedeva così la restituzione, a nulla essendo valse, le richieste in via bonaria.
Si costituiva il convenuto contestando in fatto ed in diritto le avverse domande e chiedendone il rigetto.
Deduceva di aver acquistato l'immobile nella condizione in cui oggi si presenta e di non aver mai dato corso ad attività alcuna che potesse condurre all'illegittima acquisizione lamentata.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e CTU ed all'esito di quest'ultima la causa veniva assunta in decisione.
2) Riproposta in sede di conclusioni l'eccezione di improcedibilità per asserito mancato esperimento di un valido tentativo obbligatorio di mediazione, si osserva quanto segue.
Parte convenuta eccepisce che la parte attrice abbia sì radicato correttamente il procedimento, ma che all'incontro fosse presente soltanto l'avv. Paolucci, mentre era assente la sig.ra Pt_1
Richiama espressamente, parte convenuta, quindi, l'assenza fisica della Pt_1
pagina 2 di 5 Sul punto, nel mentre si richiama e conferma l'ordinanza 21.10.22, si osserva ulteriormente, nella reiterazione dell'eccezione in sede conclusionale, quanto qui di seguito.
Nel caso di specie parte attrice, istante in mediazione, conferiva mandato di rappresentanza all'Avv.to
Paolini, mediante atto che esprimeva chiaramente gli ambiti dei relativi poteri.
La norma richiede la partecipazione dell'istante alla mediazione, ma non ne richiede necessariamente, ed esclusivamente, la partecipazione personale, ammettendone anche quella per delega e non prevede che la delega debba essere rilasciata in una forma specifica, che semmai sarà allegabile anche successivamente, ove si vada a concludere un atto che specificatamente la richieda, ed ove ad esso non intervenga direttamente la parte.
La assenza fisica della ricorrente, pertanto, non pregiudica in alcun modo il tentativo di conciliazione giacchè la parte personalmente avrà trasmesso al suo rappresentante i limiti entro cui operare e non vi è alcuna possibilità di effettuare una distinzione tra i limiti che la parte avrebbe opposto direttamente e quelli invece trasmessi al proprio rappresentante (trattandosi per giunta di limiti semmai imposti con negozio interno) e da questi eventualmente opposti in sede di mediazione.
Ciò che conta è il potere di condurre le trattative, discendente dalla procura (non il potere di chiudere il negozio eventualmente conseguente alle trattative concluse).
Parte convenuta eccepisce poi la mancata dimostrazione della proprietà dell'area oggetto di rivendica.
Si osserva allora che la domanda di rivendica, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà, ed al conseguimento del possesso sottratto, esige la prova del possesso attuale della cosa in capo al convenuto e la prova della proprietà in capo al rivendicante.
Trattasi della c.d. probatio diabolica, in quanto, per costante giurisprudenza l'attore in rivendica dovrà fornire la prova della proprietà mediante un valido titolo derivativo proveniente dal soggetto che effettuò l'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il possesso ultraventennale ai fini dell'usucapione, ovvero ancora di aver egli acquistato a titolo originario.
Deve osservarsi che, trattandosi nel caso di piccola frazione di particella più ampia, ai fini della prova, appare sufficiente sia fornita la prova della proprietà della particella cui l'area sottratta afferisce.
Parte attrice deduce di aver visto sottrarsi una porzione di area dal map. 487, affermata di sua proprietà, in favore del map.888, di proprietà del convenuto e che, tale illegittima sottrazione, sia avvenuta per opera di lavori posti in essere dal convenuto medesimo mediante spostamento di una recinzione ed altri lavori, ancorchè di piccola entità.
Deve qui osservarsi che parte attrice produce in atti, entro i limiti preclusivi della II memoria 171 ter, visura storica della proprietà, da cui è ricavabile la vicenda della particella 487 sin dal 1992, nonché relazione notarile ventennale di ricostruzione di provenienza dell'immobile. pagina 3 di 5 Non vi è dubbio che, documento principe per risalire alla proprietà, siano le note di trascrizione, e tuttavia deve osservarsi che, l'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attrice, può essere fornito anche in altri modi, in quanto si richiede sia rispettato uno dei due metodi alternativi espressamente previsti per il valido esercizio dell'azione di rivendica:
- la prova della proprietà da fornirsi risalendo fino ad un atto di acquisto originario, la c.d. probatio diabolica
- o, più frequentemente, la prova del possesso ultraventennale ininterrotto valido a fine di usucapione del bene oggetto di rivendica.
Le prove suddette devono inoltre essere in grado di dimostrare la proprietà al momento dell'introduzione dell'azione.
Tale pesantissimo onere probatorio può essere attenuato solo nell'ipotesi in cui, la parte convenuta in rivendica eccepisca, a sua volta, l'usucapione, ipotesi che per altro non appare verificarsi nella causa presente.
Deve pertanto verificarsi se parte attrice abbia assolto all'esigenza di prova della proprietà dell'area affermata come sottratta, non dovendosi confondere gli atti derivativi di acquisto come piena prova dell'originaria legittima proprietà, pretendendosi invece qui una prova ben più rigorosa in quanto derivante da un iniziale acquisto a titolo originario ben identificato.
Nel caso di specie parte attrice, come visto, allega lo storico catastale di proprietà ed una relazione ventennale, quest'ultimo atto a firma notarile.
I due atti in questione vanno valutati, in quanto, il primo discendente dalle denunce di proprietà, che richiedono l'allegazione dell'atto di acquisto, ed il secondo è necessariamente effettuato sulla base dell'esame dei titoli e relative note.
Deve però evidenziarsi che gli atti prodotti non appaiono di per sé sufficienti ai fini pretesi dall'azione di rivendica, in quanto alcuno degli atti citati consente di veder retroagire il titolo di proprietà sino ad un valido titolo di acquisto originario, come principalmente voluto dall'azione intrapresa.
Considerato che il rivendicante, che esibisca un titolo derivativo, non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere, che era vantata dal suo predecessore, l'indagine non potrà che concentrarsi sulla verifica dell'avvenuto decorso del termine finalizzato all'usucapione, alla data di introduzione del presente giudizio .
Deve osservarsi, a tale specifico proposito, che i titoli prodotti pur dimostrando la legittimazione a possedere, non sono in grado di dimostrare con adeguata sufficienza il possesso concreto a fine di usucapione (e ciò anche tenendo conto dei titoli riferibili ad un compossesso poi riunito in capo all'attrice a seguito dell'atto di divisione giudiziale del 2010), dovendosi accertare l'effettivo pagina 4 di 5 comportamento serbato dai possessori nei confronti dei terzi, aspetto che per vero non appare dovutamente assolto a mezzo prove per testi, che sul punto appaiono generiche.
Manca quindi l'accertamento dell'effettività di esercizio del possesso quale volontà di esprimere innanzi ai terzi un potere di imperio sulla cosa riconducibile al diritto di proprietà.
Né la CTU ha fornito elementi di certezza in ordine a detta effettività, né è stata in grado di individuare con certezza la data della pretesa apprensione dell'area ad opera del con impossibilità anche CP_1 di far risalire la verifica di avvenuto decorso del termine acquisitivo ad una data specifica.
Parimenti inutili a tal fine le varie dichiarazioni allegate agli atti di parte attrice.
La domanda deve quindi essere allo stato rigettata per mancata prova della proprietà nei termini richiesti specificatamente dalla norma.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge allo stato la domanda
2) condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.552,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già oggetto di liquidazione con separato precedente decreto;
PESARO, li 14.11.2025 Il Giudice
NC UR
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. NC UR ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 821/2022 promossa da: appresentata e difesa dall'Avv. GIORGIO PAOLUCCI domiciliata in Parte_1 PARTE ATTRICE contro appresentata e difesa dall'Avv. LUCIA ARBIZZONI domiciliata in VIA Controparte_1 CASTELFIDARDO N°3, 61121 PESARO PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale: accertare e dichiarare che il convenuto sig. ha spostato la rete che divideva le due Controparte_1 proprietà distinte al catasto urbano, quella della sig.ra con il mappale 487 e quella del sig. Pt_1 con il mapp.888, ed ha indebitamente sottratto una porzione di area dal mapp.487 a favore CP_1 del mapp.888 per una lunghezza di metri due ed una larghezza di mt.0,50 circa, modificando di fatto sia la sagoma degli scoperti esclusivi sia la superficie degli stessi.
Accertare e dichiarare che tale porzione di area appartiene al mapp.487 del catasto urbano ed è di proprietà esclusiva della sig.ra e conseguentemente condannare parte convenuta alla immediata Pt_1 restituzione di tale frustolo di terreno, con rispristino della rete divisoria nella situazione precedente;
Condannare parte convenuta ad effettuare le opere di ripristino entro 30 giorni dalla emananda sentenza, autorizzando in difetto parte attrice ad effettuare direttamente i necessari lavori a spese del convenuto;
Condannare, infine, il convenuto medesimo al risarcimento dei danni subiti e subendi, nella somma di euro 5.000,00 (cinquemila) od in quella maggiore o minore e ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, rimborso forfettario, oltre IVA e CPA come per legge, e delle spese tecniche occorse ed occorrende.
per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, per le motivazioni di cui in atti o per qualsiasi altra di giustizia,
- in via preliminare dichiarare la improcedibilità della domanda attrice per mancato espletamento di un valido procedimento di mediazione, vinte le spese;
- nel merito, rigettare ogni domanda proposta da perché infondata e indimostrata, Parte_1 vinte le spese.
MOTIVI
1) Mediante atto di citazione la Sig.ra chiamava avanti l'intestato Tribunale il Sig. Parte_1 per sentirlo condannare al riposizionamento di una rete divisoria tra le rispettive Controparte_1 proprietà ed alla conseguente restituzione dell'area sottratta, come meglio individuata in atti, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi, eventualmente, anche in via equitativa.
Nello specifico parte attrice deduceva che, solo nell'estate del 2021, abitando Ella in Roma ed utilizzando l'immobile in Pesaro solo durante i periodi estivi, si era accorta che una piccola porzione dello scoperto, che collega la via pubblica al suo immobile, era stato acquisito illegittimamente dalla proprietà CP_1
Di tale piccola area, che riteneva essenziale ai fini del comodo accesso all'immobile di sua proprietà, richiedeva così la restituzione, a nulla essendo valse, le richieste in via bonaria.
Si costituiva il convenuto contestando in fatto ed in diritto le avverse domande e chiedendone il rigetto.
Deduceva di aver acquistato l'immobile nella condizione in cui oggi si presenta e di non aver mai dato corso ad attività alcuna che potesse condurre all'illegittima acquisizione lamentata.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e CTU ed all'esito di quest'ultima la causa veniva assunta in decisione.
2) Riproposta in sede di conclusioni l'eccezione di improcedibilità per asserito mancato esperimento di un valido tentativo obbligatorio di mediazione, si osserva quanto segue.
Parte convenuta eccepisce che la parte attrice abbia sì radicato correttamente il procedimento, ma che all'incontro fosse presente soltanto l'avv. Paolucci, mentre era assente la sig.ra Pt_1
Richiama espressamente, parte convenuta, quindi, l'assenza fisica della Pt_1
pagina 2 di 5 Sul punto, nel mentre si richiama e conferma l'ordinanza 21.10.22, si osserva ulteriormente, nella reiterazione dell'eccezione in sede conclusionale, quanto qui di seguito.
Nel caso di specie parte attrice, istante in mediazione, conferiva mandato di rappresentanza all'Avv.to
Paolini, mediante atto che esprimeva chiaramente gli ambiti dei relativi poteri.
La norma richiede la partecipazione dell'istante alla mediazione, ma non ne richiede necessariamente, ed esclusivamente, la partecipazione personale, ammettendone anche quella per delega e non prevede che la delega debba essere rilasciata in una forma specifica, che semmai sarà allegabile anche successivamente, ove si vada a concludere un atto che specificatamente la richieda, ed ove ad esso non intervenga direttamente la parte.
La assenza fisica della ricorrente, pertanto, non pregiudica in alcun modo il tentativo di conciliazione giacchè la parte personalmente avrà trasmesso al suo rappresentante i limiti entro cui operare e non vi è alcuna possibilità di effettuare una distinzione tra i limiti che la parte avrebbe opposto direttamente e quelli invece trasmessi al proprio rappresentante (trattandosi per giunta di limiti semmai imposti con negozio interno) e da questi eventualmente opposti in sede di mediazione.
Ciò che conta è il potere di condurre le trattative, discendente dalla procura (non il potere di chiudere il negozio eventualmente conseguente alle trattative concluse).
Parte convenuta eccepisce poi la mancata dimostrazione della proprietà dell'area oggetto di rivendica.
Si osserva allora che la domanda di rivendica, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà, ed al conseguimento del possesso sottratto, esige la prova del possesso attuale della cosa in capo al convenuto e la prova della proprietà in capo al rivendicante.
Trattasi della c.d. probatio diabolica, in quanto, per costante giurisprudenza l'attore in rivendica dovrà fornire la prova della proprietà mediante un valido titolo derivativo proveniente dal soggetto che effettuò l'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il possesso ultraventennale ai fini dell'usucapione, ovvero ancora di aver egli acquistato a titolo originario.
Deve osservarsi che, trattandosi nel caso di piccola frazione di particella più ampia, ai fini della prova, appare sufficiente sia fornita la prova della proprietà della particella cui l'area sottratta afferisce.
Parte attrice deduce di aver visto sottrarsi una porzione di area dal map. 487, affermata di sua proprietà, in favore del map.888, di proprietà del convenuto e che, tale illegittima sottrazione, sia avvenuta per opera di lavori posti in essere dal convenuto medesimo mediante spostamento di una recinzione ed altri lavori, ancorchè di piccola entità.
Deve qui osservarsi che parte attrice produce in atti, entro i limiti preclusivi della II memoria 171 ter, visura storica della proprietà, da cui è ricavabile la vicenda della particella 487 sin dal 1992, nonché relazione notarile ventennale di ricostruzione di provenienza dell'immobile. pagina 3 di 5 Non vi è dubbio che, documento principe per risalire alla proprietà, siano le note di trascrizione, e tuttavia deve osservarsi che, l'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'attrice, può essere fornito anche in altri modi, in quanto si richiede sia rispettato uno dei due metodi alternativi espressamente previsti per il valido esercizio dell'azione di rivendica:
- la prova della proprietà da fornirsi risalendo fino ad un atto di acquisto originario, la c.d. probatio diabolica
- o, più frequentemente, la prova del possesso ultraventennale ininterrotto valido a fine di usucapione del bene oggetto di rivendica.
Le prove suddette devono inoltre essere in grado di dimostrare la proprietà al momento dell'introduzione dell'azione.
Tale pesantissimo onere probatorio può essere attenuato solo nell'ipotesi in cui, la parte convenuta in rivendica eccepisca, a sua volta, l'usucapione, ipotesi che per altro non appare verificarsi nella causa presente.
Deve pertanto verificarsi se parte attrice abbia assolto all'esigenza di prova della proprietà dell'area affermata come sottratta, non dovendosi confondere gli atti derivativi di acquisto come piena prova dell'originaria legittima proprietà, pretendendosi invece qui una prova ben più rigorosa in quanto derivante da un iniziale acquisto a titolo originario ben identificato.
Nel caso di specie parte attrice, come visto, allega lo storico catastale di proprietà ed una relazione ventennale, quest'ultimo atto a firma notarile.
I due atti in questione vanno valutati, in quanto, il primo discendente dalle denunce di proprietà, che richiedono l'allegazione dell'atto di acquisto, ed il secondo è necessariamente effettuato sulla base dell'esame dei titoli e relative note.
Deve però evidenziarsi che gli atti prodotti non appaiono di per sé sufficienti ai fini pretesi dall'azione di rivendica, in quanto alcuno degli atti citati consente di veder retroagire il titolo di proprietà sino ad un valido titolo di acquisto originario, come principalmente voluto dall'azione intrapresa.
Considerato che il rivendicante, che esibisca un titolo derivativo, non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere, che era vantata dal suo predecessore, l'indagine non potrà che concentrarsi sulla verifica dell'avvenuto decorso del termine finalizzato all'usucapione, alla data di introduzione del presente giudizio .
Deve osservarsi, a tale specifico proposito, che i titoli prodotti pur dimostrando la legittimazione a possedere, non sono in grado di dimostrare con adeguata sufficienza il possesso concreto a fine di usucapione (e ciò anche tenendo conto dei titoli riferibili ad un compossesso poi riunito in capo all'attrice a seguito dell'atto di divisione giudiziale del 2010), dovendosi accertare l'effettivo pagina 4 di 5 comportamento serbato dai possessori nei confronti dei terzi, aspetto che per vero non appare dovutamente assolto a mezzo prove per testi, che sul punto appaiono generiche.
Manca quindi l'accertamento dell'effettività di esercizio del possesso quale volontà di esprimere innanzi ai terzi un potere di imperio sulla cosa riconducibile al diritto di proprietà.
Né la CTU ha fornito elementi di certezza in ordine a detta effettività, né è stata in grado di individuare con certezza la data della pretesa apprensione dell'area ad opera del con impossibilità anche CP_1 di far risalire la verifica di avvenuto decorso del termine acquisitivo ad una data specifica.
Parimenti inutili a tal fine le varie dichiarazioni allegate agli atti di parte attrice.
La domanda deve quindi essere allo stato rigettata per mancata prova della proprietà nei termini richiesti specificatamente dalla norma.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) respinge allo stato la domanda
2) condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.552,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come già oggetto di liquidazione con separato precedente decreto;
PESARO, li 14.11.2025 Il Giudice
NC UR
pagina 5 di 5