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Sentenza 31 dicembre 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 41854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41854 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: I Com S.p.a., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante della società RE AR rappresentata ed assistita dall'avv. Riccardo Leonardi - di fiducia nel procedimento penale nei confronti di: MA RO, nata a [...] il giorno 26/01/1985 rappresentata ed assistita dall'avv. Alessandro Baldroni - di fiducia avverso l'ordinanza in data 27/05/2025 del Tribunale di Ancona in funzione di giudice del riesame, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la memoria difensiva datata 29 settembre 2025 con motivi aggiunti nell'interesse di MA RO (oltre che di ZO LI e RA LI che risultano sottoposti ad indagini nel medesimo procedimento ma nei confronti dei quali si procede separatamente); preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento e che i difensori di entrambe le parti private hanno fatto successivamente pervenire una rinuncia congiunta a detta modalità di trattazione;
rilevato in via preliminare che la richiesta di trattazione orale del procedimento non è revocabile per espressa disposizione di legge (art. 611, comma 1-ter cod. proc. pen.) con la conseguenza che si procederà all'audizione della parte pubblica presente;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 41854 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 08/10/2025 udita la relazione svolta dal consigliere Michele Calvisi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 27 maggio 2025 il Tribunale di Ancona, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di RO MA, annullava il decreto di sequestro disposto a fini probatori in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 513, 615 -ter e 646 cod. pen., decreto emesso dal Pubblico Ministero in data 31 marzo 2025 e avente ad oggetto documentazione e materiale informatico. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, la società I COM s.p.a., in persona dell'amministratore unico AR RE, in qualità di persona offesa, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva errata applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen., dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, recepita nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 6 del Trattato dell'Unione europea, e dell'art. 117 Cost. Rassegnava che il giudice della cautela aveva annullato il sequestro ritenendo che vi fosse identità di fatti e soggetti fra il presente procedimento e altro procedimento penale a carico di FI RI, in seno al quale in due occasioni la richiesta di sequestro probatorio avanzata dal Pubblico Ministero era stata rigettata in quanto ritenuta misura non necessaria e sproporzionata. Assumeva che tale evenienza non rendeva operativa alcuna preclusione processuale in relazione all'adozione di altro provvedimento di sequestro probatorio, che i due procedimenti penali menzionati dal Tribunale in realtà vedevano in qualità di indagati soggetti diversi e che il decreto di sequestro annullato dal Tribunale per il riesame era stato reso sulla scorta di elementi che non erano mai stati valutati in precedenza, emersi all'esito dell'interrogatorio reso dall'indagata FI RI e dagli accertamenti svolti dal centro elaborazione dati dell'azienda, i quali avevano evidenziato l'accesso ai computer aziendali al di fuori dell'orario di lavoro degli indagati RO MA e LI ZO, accessi verificatisi in concomitanza con le dimissioni dai medesimi presentate. 2 4. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., per avere il giudice della cautela omesso di adattare la misura cautelare reale alle esigenze di proporzionalità e riservatezza, disponendo l'estrazione di "copia forense" dei dispositivi informatici in sequestro e la loro restituzione agli indagati entro un termine ragionevole. 5. Con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale, mantenendo il sequestro, rimesso le parti davanti al giudice civile, essendo sorta controversia sulla proprietà di alcuni beni sequestrati. 6. In data 30 settembre 2025 la difesa di RO MA depositava memoria difensiva con la quale chiedeva emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso e illustrava le argomentazioni a sostegno della propria richiesta, deducendo in particolare la carenza di legittimazione delle persona offesa a proporre il ricorso per cassazione e l'infondatezza dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rileva in via preliminare ed assorbente il Collegio che l'art. 325 cod. proc. pen. testualmente dispone che «contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19- quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge». Non sfugge che nell'indicato elenco dei soggetti legittimati a proporre il ricorso per cassazione non è indicata anche la persona offesa dal reato. E', infatti, doveroso ricordare che nel caso in esame si verte in tema di sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, da astringere al processo per esigenze dimostrative dei fatti contestati (art. 253, comma 1, cod. proc. pen.), che è un mezzo di ricerca della prova (Libro III, Titolo III, Capo III del codice di rito) che compete al Pubblico Ministero e non una misura cautelare reale (Libro IV, Titolo II, Capi I e II, cod. cit.). Ciò posto, il Capo III (cit.) nel disciplinare l'istituto del sequestro (cd. "probatorio"), attribuisce al Pubblico Ministero il potere di sacrificare le facoltà dominicali del titolare del diritto reale, o del possessore della cosa, per esigenze 3 dimostrative del fatto, il che qualifica ex sé il detto mezzo di ricerca della prova come presidio precario, che esaurisce la sua funzione con la dimostrazione della ipotesi d'accusa contenuta in imputazione (Sez. 2, n. 46651, del 23/10/2012, Rv. 253827; seguita da Sez. 2, n. 27141, del 4/3/2014; Sez. 2, n. 43355, del 21/10/2015, non massimate) e, a tal fine, il sistema processuale facoltizza lo stesso Pubblico Ministero ad accedere al regime impugnatorio proprio per salvaguardare le proprie prerogative istituzionali. Nulla quaestio, poi che anche l'imputato (ed il suo difensore) possano essere legittimati ad interloquire nelle varie fasi processuali sul provvedimento di sequestro. Poste tali premesse, deve ancora preliminarmente rilevarsi che, tra i soggetti legittimati dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale per il riesame nell'ambito dell'incidente cautelare, la legge indica anche la persona cui le cose sequestrate devono essere restituite. Per tale dovendo tuttavia intendersi, in assenza di un diverso accertamento irrevocabile, la persona cui la cosa è stata sottratta per effetto del sequestro. Questa Corte (Sez. 5, n. 35370 del 22 settembre 2006, Pierini ed altro, Rv. 232205) ha infatti chiarito che la eventuale caducazione del vincolo importa l'obbligo di restituzione del bene alla libera disponibilità di colui al quale sia stato sottratto, restituzione che non può restare subordinata ad una inversione dell'onere della prova sulla originaria legittimità del possesso, né derogare alle regole in tema di possesso. Non sfugge, al riguardo, al Collegio che in un passaggio del ricorso si sostiene che un PC portatile "MacBook pro 13 pollici" ed un "adattatore per presa USB Mac" dati in consegna a RA LI, oggetto del sequestro poi revocato, sarebbero di proprietà dell'odierna ricorrente, il che - astrattamente - potrebbe legittimare la I Com a proporre ricorso quale soggetto «che avrebbe diritto alla loro restituzione». Tuttavia va ricordato che sempre questa Corte di legittimità ha affermato che il giudice con la restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a scopo di prova, deve ripristinare lo status quo anteriore all'imposizione del vincolo, con la conseguenza che, solo là dove risulti pacifica la proprietà, la restituzione va disposta in favore del soggetto ricorrente (nel caso di specie la società I Com), mentre altrimenti la cosa va restituita al soggetto al quale è stata sottratta la disponibilità dei beni sequestrati, non 4 potendo il giudice in tale sede anticipare la risoluzione di una eventuale controversia civile a favore di soggetto diverso (Sez. 2, n. 43424 del 22 ottobre 2003, P.o. in proc. Gerosa, rv. 228192: fattispecie relativa ad un immobile sequestrato all'indagato in relazione al reato di truffa, nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice delle indagini preliminari di restituire all'indagato, anziché alla parte offesa, il predetto bene). Invero, quando si ritenga esaurita - o come nel caso in esame non necessaria - la funzione probatoria, tipica del vincolo imposto ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., non può giustificarsi in alcun modo - se non nell'ottica di uno sviamento dell'atto dai fini tipici che la legge gli assegna - l'attribuzione dei beni in sequestro a persona diversa da quella alla quale, per il tempo strettamente indispensabile a garantire la prova, erano stati sottratti: lo strumento probatorio non può, infatti, essere utilizzato, da parte del pubblico ministero, a fini diversi (cautelari o conservativi), considerato, in particolare, che la finalità di evitare "la disponibilità della cosa in capo all'imputato", implicando la pericolosità del possesso della res, ha natura cautelare, per nulla attinente al vincolo probatorio apposto. E le finalità di natura cautelare possono essere perseguite esclusivamente attraverso misure di carattere personale o reale, tipiche e nominate, la cui adozione non è affidata alle mere valutazioni dell'organo dell'accusa circa la rilevanza dell'apprensione ai fini dell'acquisizione della prova, ma rientra nella competenza dell'organo della giurisdizione. Da quanto detto ne consegue che deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale «La persona avente diritto alla restituzione del bene, legittimata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio» (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del denunziante per appropriazione indebita avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva restituito il bene oggetto della denunzia a chi lo deteneva al momento del sequestro) (Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019, Morrone, Rv. 277927 - 01). Consegue che il soggetto avente diritto alla restituzione dei beni oggetto di sequestro e quindi legittimato alla proposizione del ricorso qui in esame, era, nella fattispecie - certamente e soltanto - la persona alla quale detti beni erano stati sequestrati e giammai la società denunziante/querelante, oggi ricorrente, la quale, da un lato, in detta qualità, non poteva pertanto ritenersi legittimata a 5 proporre il ricorso per cassazione e, dall'altro, si è limitata ad affermare, per tramite del suo legale rappresentate, ma non a provare che alcuni beni sottoposti a vincolo erano di sua proprietà. 2. La rilevata carenza di legittimazione alla sua proposizione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso il che rende superfluo l'esame dei motivi ivi dedotti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 ottobre 2025.
letta la memoria difensiva datata 29 settembre 2025 con motivi aggiunti nell'interesse di MA RO (oltre che di ZO LI e RA LI che risultano sottoposti ad indagini nel medesimo procedimento ma nei confronti dei quali si procede separatamente); preso atto che è stata richiesta la trattazione orale del procedimento e che i difensori di entrambe le parti private hanno fatto successivamente pervenire una rinuncia congiunta a detta modalità di trattazione;
rilevato in via preliminare che la richiesta di trattazione orale del procedimento non è revocabile per espressa disposizione di legge (art. 611, comma 1-ter cod. proc. pen.) con la conseguenza che si procederà all'audizione della parte pubblica presente;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 41854 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: CALVISI MICHELE Data Udienza: 08/10/2025 udita la relazione svolta dal consigliere Michele Calvisi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 27 maggio 2025 il Tribunale di Ancona, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di RO MA, annullava il decreto di sequestro disposto a fini probatori in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 513, 615 -ter e 646 cod. pen., decreto emesso dal Pubblico Ministero in data 31 marzo 2025 e avente ad oggetto documentazione e materiale informatico. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, la società I COM s.p.a., in persona dell'amministratore unico AR RE, in qualità di persona offesa, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva errata applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen., dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, recepita nell'ordinamento italiano ai sensi dell'art. 6 del Trattato dell'Unione europea, e dell'art. 117 Cost. Rassegnava che il giudice della cautela aveva annullato il sequestro ritenendo che vi fosse identità di fatti e soggetti fra il presente procedimento e altro procedimento penale a carico di FI RI, in seno al quale in due occasioni la richiesta di sequestro probatorio avanzata dal Pubblico Ministero era stata rigettata in quanto ritenuta misura non necessaria e sproporzionata. Assumeva che tale evenienza non rendeva operativa alcuna preclusione processuale in relazione all'adozione di altro provvedimento di sequestro probatorio, che i due procedimenti penali menzionati dal Tribunale in realtà vedevano in qualità di indagati soggetti diversi e che il decreto di sequestro annullato dal Tribunale per il riesame era stato reso sulla scorta di elementi che non erano mai stati valutati in precedenza, emersi all'esito dell'interrogatorio reso dall'indagata FI RI e dagli accertamenti svolti dal centro elaborazione dati dell'azienda, i quali avevano evidenziato l'accesso ai computer aziendali al di fuori dell'orario di lavoro degli indagati RO MA e LI ZO, accessi verificatisi in concomitanza con le dimissioni dai medesimi presentate. 2 4. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., per avere il giudice della cautela omesso di adattare la misura cautelare reale alle esigenze di proporzionalità e riservatezza, disponendo l'estrazione di "copia forense" dei dispositivi informatici in sequestro e la loro restituzione agli indagati entro un termine ragionevole. 5. Con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale, mantenendo il sequestro, rimesso le parti davanti al giudice civile, essendo sorta controversia sulla proprietà di alcuni beni sequestrati. 6. In data 30 settembre 2025 la difesa di RO MA depositava memoria difensiva con la quale chiedeva emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso e illustrava le argomentazioni a sostegno della propria richiesta, deducendo in particolare la carenza di legittimazione delle persona offesa a proporre il ricorso per cassazione e l'infondatezza dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rileva in via preliminare ed assorbente il Collegio che l'art. 325 cod. proc. pen. testualmente dispone che «contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19- quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge». Non sfugge che nell'indicato elenco dei soggetti legittimati a proporre il ricorso per cassazione non è indicata anche la persona offesa dal reato. E', infatti, doveroso ricordare che nel caso in esame si verte in tema di sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, da astringere al processo per esigenze dimostrative dei fatti contestati (art. 253, comma 1, cod. proc. pen.), che è un mezzo di ricerca della prova (Libro III, Titolo III, Capo III del codice di rito) che compete al Pubblico Ministero e non una misura cautelare reale (Libro IV, Titolo II, Capi I e II, cod. cit.). Ciò posto, il Capo III (cit.) nel disciplinare l'istituto del sequestro (cd. "probatorio"), attribuisce al Pubblico Ministero il potere di sacrificare le facoltà dominicali del titolare del diritto reale, o del possessore della cosa, per esigenze 3 dimostrative del fatto, il che qualifica ex sé il detto mezzo di ricerca della prova come presidio precario, che esaurisce la sua funzione con la dimostrazione della ipotesi d'accusa contenuta in imputazione (Sez. 2, n. 46651, del 23/10/2012, Rv. 253827; seguita da Sez. 2, n. 27141, del 4/3/2014; Sez. 2, n. 43355, del 21/10/2015, non massimate) e, a tal fine, il sistema processuale facoltizza lo stesso Pubblico Ministero ad accedere al regime impugnatorio proprio per salvaguardare le proprie prerogative istituzionali. Nulla quaestio, poi che anche l'imputato (ed il suo difensore) possano essere legittimati ad interloquire nelle varie fasi processuali sul provvedimento di sequestro. Poste tali premesse, deve ancora preliminarmente rilevarsi che, tra i soggetti legittimati dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale per il riesame nell'ambito dell'incidente cautelare, la legge indica anche la persona cui le cose sequestrate devono essere restituite. Per tale dovendo tuttavia intendersi, in assenza di un diverso accertamento irrevocabile, la persona cui la cosa è stata sottratta per effetto del sequestro. Questa Corte (Sez. 5, n. 35370 del 22 settembre 2006, Pierini ed altro, Rv. 232205) ha infatti chiarito che la eventuale caducazione del vincolo importa l'obbligo di restituzione del bene alla libera disponibilità di colui al quale sia stato sottratto, restituzione che non può restare subordinata ad una inversione dell'onere della prova sulla originaria legittimità del possesso, né derogare alle regole in tema di possesso. Non sfugge, al riguardo, al Collegio che in un passaggio del ricorso si sostiene che un PC portatile "MacBook pro 13 pollici" ed un "adattatore per presa USB Mac" dati in consegna a RA LI, oggetto del sequestro poi revocato, sarebbero di proprietà dell'odierna ricorrente, il che - astrattamente - potrebbe legittimare la I Com a proporre ricorso quale soggetto «che avrebbe diritto alla loro restituzione». Tuttavia va ricordato che sempre questa Corte di legittimità ha affermato che il giudice con la restituzione dei beni assoggettati a sequestro probatorio e non più necessari a scopo di prova, deve ripristinare lo status quo anteriore all'imposizione del vincolo, con la conseguenza che, solo là dove risulti pacifica la proprietà, la restituzione va disposta in favore del soggetto ricorrente (nel caso di specie la società I Com), mentre altrimenti la cosa va restituita al soggetto al quale è stata sottratta la disponibilità dei beni sequestrati, non 4 potendo il giudice in tale sede anticipare la risoluzione di una eventuale controversia civile a favore di soggetto diverso (Sez. 2, n. 43424 del 22 ottobre 2003, P.o. in proc. Gerosa, rv. 228192: fattispecie relativa ad un immobile sequestrato all'indagato in relazione al reato di truffa, nella quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice delle indagini preliminari di restituire all'indagato, anziché alla parte offesa, il predetto bene). Invero, quando si ritenga esaurita - o come nel caso in esame non necessaria - la funzione probatoria, tipica del vincolo imposto ai sensi dell'art. 253 cod. proc. pen., non può giustificarsi in alcun modo - se non nell'ottica di uno sviamento dell'atto dai fini tipici che la legge gli assegna - l'attribuzione dei beni in sequestro a persona diversa da quella alla quale, per il tempo strettamente indispensabile a garantire la prova, erano stati sottratti: lo strumento probatorio non può, infatti, essere utilizzato, da parte del pubblico ministero, a fini diversi (cautelari o conservativi), considerato, in particolare, che la finalità di evitare "la disponibilità della cosa in capo all'imputato", implicando la pericolosità del possesso della res, ha natura cautelare, per nulla attinente al vincolo probatorio apposto. E le finalità di natura cautelare possono essere perseguite esclusivamente attraverso misure di carattere personale o reale, tipiche e nominate, la cui adozione non è affidata alle mere valutazioni dell'organo dell'accusa circa la rilevanza dell'apprensione ai fini dell'acquisizione della prova, ma rientra nella competenza dell'organo della giurisdizione. Da quanto detto ne consegue che deve essere ribadito il principio di diritto secondo il quale «La persona avente diritto alla restituzione del bene, legittimata a proporre ricorso per cassazione ex art. 325 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro probatorio» (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione del denunziante per appropriazione indebita avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva restituito il bene oggetto della denunzia a chi lo deteneva al momento del sequestro) (Sez. 2, n. 41107 del 24/09/2019, Morrone, Rv. 277927 - 01). Consegue che il soggetto avente diritto alla restituzione dei beni oggetto di sequestro e quindi legittimato alla proposizione del ricorso qui in esame, era, nella fattispecie - certamente e soltanto - la persona alla quale detti beni erano stati sequestrati e giammai la società denunziante/querelante, oggi ricorrente, la quale, da un lato, in detta qualità, non poteva pertanto ritenersi legittimata a 5 proporre il ricorso per cassazione e, dall'altro, si è limitata ad affermare, per tramite del suo legale rappresentate, ma non a provare che alcuni beni sottoposti a vincolo erano di sua proprietà. 2. La rilevata carenza di legittimazione alla sua proposizione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso il che rende superfluo l'esame dei motivi ivi dedotti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 ottobre 2025.