Cass. pen., sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 41854
CASS
Sentenza 31 dicembre 2025

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  • Inammissibile
    Applicazione del principio del ne bis in idem

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione della persona offesa a proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro probatorio. La legittimazione è attribuita solo al pubblico ministero, all'imputato, alla persona cui le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla restituzione. La società ricorrente non rientra in queste categorie, non avendo provato la proprietà dei beni sequestrati e non essendo la persona cui le cose sono state sottratte.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione della persona offesa a proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro probatorio. La legittimazione è attribuita solo al pubblico ministero, all'imputato, alla persona cui le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla restituzione. La società ricorrente non rientra in queste categorie, non avendo provato la proprietà dei beni sequestrati e non essendo la persona cui le cose sono state sottratte.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione della persona offesa a proporre ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro probatorio. La legittimazione è attribuita solo al pubblico ministero, all'imputato, alla persona cui le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla restituzione. La società ricorrente non rientra in queste categorie, non avendo provato la proprietà dei beni sequestrati e non essendo la persona cui le cose sono state sottratte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 31/12/2025, n. 41854
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41854
    Data del deposito : 31 dicembre 2025

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