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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 8048/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Leoncini, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Leoncini, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
1) il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale con la madre nella in Sorbolo Mezzani (Parma), Via Antonio Vivaldi n.32, con tutti gli arredi che la compongono;
2) è data facoltà al padre di mantenere un rapporto continuativo e costante con il figlio di tenerlo con sé senza alcuna limitazione, compatibilmente con gli impegni Per_1 scolastici, sportivi e ricreativi e previa comunicazione alla madre;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni;
4) il marito corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, finchè non sarà economicamente autosufficiente, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, con bonifico bancario da effettuarsi entro il
30 di ogni mese;
5) entrambi i genitori sosterranno al 50% le eventuali spese straordinarie (spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative), previamente concordate, che si renderanno di volta in volta necessarie;
6) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sè con i mezzi propri;
7) i coniugi si danno fin da ora l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
Il ricorso è stato ritualmente comunicato al P.M. che è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 22.03.2021 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma
3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse del figlio minore avuto riguardo al regime di affido, collocamento e frequentazioni Per_1 con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e, non ravvedendosi in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, può disporsi in conformità.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi nata a Parte_1 Parma (PR) il 13.04.1984 e nato a [...] il [...] alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 20.3.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 8048/2024 promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina Leoncini, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo stesso difensore;
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cristina Leoncini, elettivamente Parte_2 domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
1) il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale con la madre nella in Sorbolo Mezzani (Parma), Via Antonio Vivaldi n.32, con tutti gli arredi che la compongono;
2) è data facoltà al padre di mantenere un rapporto continuativo e costante con il figlio di tenerlo con sé senza alcuna limitazione, compatibilmente con gli impegni Per_1 scolastici, sportivi e ricreativi e previa comunicazione alla madre;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni;
4) il marito corrisponderà alla moglie la somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, finchè non sarà economicamente autosufficiente, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, con bonifico bancario da effettuarsi entro il
30 di ogni mese;
5) entrambi i genitori sosterranno al 50% le eventuali spese straordinarie (spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative), previamente concordate, che si renderanno di volta in volta necessarie;
6) ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento da sè con i mezzi propri;
7) i coniugi si danno fin da ora l'assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
Il ricorso è stato ritualmente comunicato al P.M. che è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con decreto in data 22.03.2021 il Tribunale ha omologato le condizioni della separazione personale dei coniugi e gli accordi intervenuti tra le parti.
Le parti hanno, quindi, depositato il presente ricorso per divorzio rassegnando le conclusioni congiunte indicate in epigrafe.
Con le note scritte successivamente depositate in luogo dell'udienza di comparizione i medesimi ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso, esplicitando la volontà di non riconciliarsi (art.473 bis 51, quarto comma c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di cui all'art. 3, comma
3, legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche per la pronuncia sullo status, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle rispettive allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, inoltre, che le condizioni concordate dalle parti siano rispondenti all'interesse del figlio minore avuto riguardo al regime di affido, collocamento e frequentazioni Per_1 con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità, ritenendosi, altresì, adeguata anche la regolamentazione tra le parti in ordine al mantenimento della prole stessa.
Con riferimento agli accordi raggiunti avuto riguardo ai rapporti tra le parti medesime, si rileva che trattasi di materia sostanzialmente rimessa alla libera disponibilità delle parti stesse e, non ravvedendosi in ogni caso profili di contrarietà a norme imperative, può disporsi in conformità.
P.Q.M.
visti gli artt.473 bis.47 e 473 bis.51, quinto comma c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi nata a Parte_1 Parma (PR) il 13.04.1984 e nato a [...] il [...] alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in epigrafe.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza in calce all'atto di matrimonio.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio in data 20.3.2025.
Il Presidente rel. e est.
dott. Paola Belvedere