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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/11/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott.ssa Daniela Di Girolamo Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 970 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato ASPREA SANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato GIUSSANI RAFFAELA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte in sostituzione di udienza ex art.127 ter c.p.c, depositate in data 23/10/2025
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti sono divorziate con sentenza n. 298/2021 nella procedura rg 7342/2020 con cui, tra le varie cose, veniva disposto l'affidamento condiviso della figlia minore, oltre ad un contributo di mantenimento per la stessa in capo al padre e il
50% delle spese straordinarie;
2. Con ricorso del 03/03/2025, ha chiesto la parziale modifica Parte_1 della sentenza di divorzio, in particolare in merito alle modalità di frequentazione della figlia e il mantenimento della stessa;
3. Nel giudizio così radicato si è costituita la convenuta, chiedendo un rinvio per trattive;
4. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
A)“il sig. potrà tenere presso di sè la figlia minore secondo il Pt_1 seguente schema:
1)prima settimana: martedì, venerdì, sabato, domenica (fino al rientro a scuola il lunedì mattina) : pernottamenti tutti compresi
2)seconda settimana: mercoledì e giovedì con due pernottamenti (il sig. accompagnerà a scuola il venerdì mattina) Pt_1 Per_1
3)terza settimana: martedì, venerdì, sabato, domenica (fino al rientro a scuola il lunedì mattina) : pernottamenti tutti compresi
4)quarta settimana: un primo mese : martedì, mercoledì e giovedì:, il mese successivo: mercoledì, giovedì e venerdì per 3 pernottamenti tutti compresi (il sig. accompagnerà a scuola la mattina) Pt_1 Per_1
B) trascorrerà senza alternanza la Vigilia di Natale con la mamma e - senza Per_1 alternanza - il 25 dicembre con il papà . Dall'ora di pranzo del giorno di S. Stefano fino al primo gennaio, trascorrerà alternativamente questo periodo con la Per_1 madre e con il padre, così come il periodo dal 01 gennaio al 6. gennaio. Per il
2025 trascorrerà dall'ora di pranzo del 26.12.25 all'ora di pranzo del Per_1
01.01.26 con la madre e dall'ora di pranzo del 01.01.26 al 06.01.26 con il padre.
C) Salvo diverso accordo tra i genitori, trascorrerà con il padre tre giorni Per_1 nel periodo delle vacanze pasquali, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e del pagina 2 di 4 Lunedì dell'Angelo e, infine, durante le vacanze estive, due settimane consecutive o non consecutive. Gli accordi in tal senso dovranno essere presi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno onde consentire ad entrambi l'organizzazione del piano delle ferie lavorative
D) il sig. a titolo di contributo al mantenimento della figlia , verserà Pt_1 Per_1 alla signora l'importo di € 300,00 mensili, aggiornabile annualmente CP_1 secondo Istat
E) suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del tribunale di Modena:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo:
a) cure e trattamenti dentistici, ortodontici ed oculistici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse ed iscrizioni scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale didattico richiesto dalla scuola e materiale di corredo o di inizio anno della scuola scelta;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio in caso di studi fuori sede;
d) gite scolastiche con pernottamento.
pagina 3 di 4 Le spese straordinarie saranno rimborsate entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'esborso a colui/colei che le avrà anticipate dietro esibizione della relativa documentazione.
Ferma restando l'ormai consolidata prassi per esprimere l'eventuale dissenso.
F) qualora , raggiunta la maggiore età, manifestasse il desiderio di vivere Per_1 stabilmente presso la casa paterna, le parti si accordano fin d'ora per non ostacolare la volontà della figlia. I genitori si impegnano a concordare l'entità del contributo al mantenimento a carico della signora a favore del sig. CP_1 Pt_1 con riferimento alla situazione reddituale della sig.ra stessa. CP_1
Spese di lite interamente compensate tra le parti.”
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta,a modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 298/2021 nella procedura rg 7342/2020: recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Daniela Di Girolamo
IL PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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