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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/09/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1193 anno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
QUARTA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Flavia Bonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: , rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Daniele ed C.F._2 elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico attori contro
(P. IVA: ), in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Molinara ed elettivamente domiciliata in
Indirizzo Telematico convenuta
OGGETTO: Proprietà
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 [...]
hanno citato in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la Parte_2 CP_2
esponendo:
[...]
- di essere proprietari di una unità abitativa sita in Mondragone (CE) alla Via Milazzo n.
19, il decoro e l'estetica della quale risultano lesi dai danni che sono stati provocati all'interno dell'abitazione, nonché sulla parte esterna dell'edificio, a causa dell'installazione
di una cassetta di metano da parte della convenuta, apposta a loro insaputa e senza il loro consenso;
- di non aver sottoscritto alcun documento autorizzativo e di subire, a causa dell'opera, una limitazione dei propri diritti;
- di aver reiteratamente diffidato, ma invano, la società a rimuovere la cassetta ripristinando lo stato dei luoghi
Hanno chiesto, pertanto, il ripristino dello status quo ante ed il risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali sia non patrimoniali, con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Ha resistito la società convenuta eccependo:
- la carenza di legittimazione degli attori, nonché della stessa avendo Controparte_3 quest'ultima installato la cassetta metano non arbitrariamente, ma a seguito di esplicita richiesta di fornitura da parte del Sig. , contitolare del muro;
Parte_3
- l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della domanda, compresa quella risarcitoria, in quanto non provata.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. e, successivamente, all'esito del deposito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 12.09.2025 è stata fissata udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. per la data odierna.
***************
La domanda è infondata e come tale non merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Premesso che unico legittimato passivo è l'ente erogatore del gas, nel caso di specie la quale proprietario dell'impianto di distribuzione del gas (così Cass. Civ. Controparte_2 sent. 19 maggio 2006 n. 11784; Cass. Civ. ord. 11 Settembre 2018 n. 22050), risulta pacifico e incontestato che e parti attrici del presente giudizio, Parte_1 Parte_2 siano proprietari di un appartamento ubicato al piano terra facente parte dello stesso stabile sito in Mondragone (CE) alla Via Milazzo n. 19, ove è situato al piano superiore altra unità immobiliare di proprietà del Sig. , estraneo al giudizio de quo, di Parte_3 guisa che ai sensi dell'art 1117 c.c., le parti comuni dell'edificio sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari, a meno che non risulti il contrario dal titolo.
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Va altresì rilevato che ai sensi dell'art. l'art. 1102 c.c.: “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
Sulla scorta del dato normativo la giurisprudenza ha poi chiarito che: l'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino è soggetto, ai sensi dell'articolo 1102 c.c., al duplice divieto di alterarne la destinazione e di impedire agli altri partecipanti di fare parimenti uso della cosa stessa secondo il loro diritto;
- i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condòmino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condòmino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità (ex multis Cass. Civ. Sent. n. 6458/2019). Si deve poi osservare che “In tema di comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella degli altri comproprietari, purché non venga alterata la destinazione del bene o compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi. In particolare, per stabilire se
l'utilizzo più intenso del singolo sia consentito ai sensi dell'art. 1102 c.c., deve aversi riguardo non all'uso concreto fatto dagli altri condomini in un determinato momento, ma a quello potenziale in relazione ai diritti di ciascuno;
l'uso deve in ogni caso ritenersi permesso se l'utilità aggiuntiva ricavata dal singolo comproprietario non sia diversa da quella derivante dalla destinazione originaria del bene, sempre che tale uso non dia luogo ad una servitù a carico del suddetto bene comune” (Cass. Civ. Ordinanza n. 9278 del 16/04/2018).
Alla luce dei principi enunciati e sulla base delle risultanze della espletata CTU, il perito incaricato, Arch. , sulla scorta degli atti esaminati, ed in particolare dall'atto Persona_1 per Notaio del 22 aprile 1983, Rep. n. 1569 e raccolta n. 1278, ha accertato Persona_2 che il muro in questione non è di esclusiva proprietà degli odierni attori “in quanto realizzato in muratura portante, ovvero elemento strutturale di tutti i piani asserviti dallo stesso” e, dunque, va considerato come proprietà in comune con il Sig. , il quale a sua volta, Parte_3 avrebbe richiesto alla l'installazione della cassetta metano. CP_2
Ebbene, il muro perimetrale, che appartiene in comune a tutti i condomini per l'intera estensione dalle fondamenta alla copertura, anche nella parti in corrispondenza dei piani delle porzioni di proprietà esclusiva, adempie a talune funzioni principali indispensabili per
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l'esistenza stessa dell'edificio, quali quelle di sorreggere il fabbricato, di consentire l'apertura delle porte e delle finestre, di proteggere le unità abitative dagli agenti atmosferici (la pioggia, il vento, il freddo, il caldo, l'umidità etc.). Il muro perimetrale però esplica altre, importanti funzioni accessorie di parte essenziale della struttura del fabbricato: vale a dire, consentire l'appoggio di vetrine, targhe, insegne, tubazioni, camini, travi etc.
Ora, anche in virtù dell'art. 1102 c.c. sopra richiamato, nel caso in esame l'installazione della cassetta metano sul muro perimetrale dello stabile non altera sicuramente la sua destinazione di chiusura e protezione dello stesso. L'installazione di detta cassetta neppure impedisce ai Sigg. e il "pari uso", inteso questo non Parte_1 Parte_2 come uso "identico" e "contemporaneo" (Cfr. Cass. civ. sez. II 9.11.1998 n. 11268, Cass. civ. sez. II 14.07.2011 n. 15523) perché, se fosse così interpretato si impedirebbe in concreto a ciascun condomino di far un uso particolare o a proprio esclusivo vantaggio del bene comune, vanificando in sostanza la previsione dell'art. 1102 C.C. con una
"interpretazione abrogante" della stessa norma.
Lo stesso CTU, all'atto dei sopralluoghi effettuati, ha riscontrato l'effettiva presenza della cassetta del gas, aggiungendo che l'installazione della stessa “è avvenuta su di una parte comune del fabbricato e, essendo l'intera parete l'unico punto di installazione possibile all'alloggiamento della stessa
e quello più facilmente ispezionabile dall'esterno, la cassetta in questione non può essere collocata/istallata in altro sito utile diverso da quello individuato. L'istallazione cassetta del gas non pregiudica la staticità dell'immobile in oggetto, non compromette l'apertura della finestra prospiciente in quanto la stessa è dotata di grata esterna fissa ed inoltre non altera il decoro dell'immobile…” (cfr. conclusioni perizia tecnica).
Ne consegue che gli elementi offerti dalla consulenza, condivisi da questo giudicante, appaiono sufficienti per arrivare a ritenere che l'opera contestata non altera la destinazione delle parti comuni al fabbricato, impedendo agli altri partecipanti, in particolare ai Sigg.
e di servirsi della cosa comune e di farne parimenti Parte_1 Parte_2 uso secondo il diritto comune ex art. 1102 c.c., né altera il decoro architettonico: alterazione che si verifica non quando si mutano la originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si riflette negativamente sull'insieme dell'armonico aspetto dello stabile;
ciò che non si è verificato nel caso di specie.
Per tutto quanto esposto la domanda volta alla rimozione dell'opera realizzata è integralmente da rigettarsi.
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Deve essere parimenti respinta la richiesta risarcitoria non essendo stato provato il danno subito.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. 147/2022. Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, sono altresì poste a carico definitivamente della parte soccombente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA e in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore della che si liquidano in euro 3.387,00 per Controparte_3 compensi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
c) PONE le spese di CTU definitivamente a carico della parte attrice.
Santa Maria Capua Vetere, lì 26/09/2025
Il giudice
Flavia Bonelli
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