Ordinanza cautelare 6 giugno 2024
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 29/04/2026, n. 7772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7772 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07772/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05260/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5260 del 2024, proposto da
GAMMADENT DI PA AR & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t., e PA AR in proprio, con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Alessandro Paolacci e Selena Luffarelli che li rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
- COMUNE DI MARINO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Paolo Lanzillotta e Claudia Di Marzio che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio;
- MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
- provvedimento dell’Area V Ufficio SUAP del 29.02.2024 prot. N. 0016400 con il quale il Comune di Marino ha ingiunto ai ricorrenti il pagamento della sanzione pecuniaria ivi indicata ed ha disposto, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 4/2023, l’immediata cessazione dell’esercizio e la chiusura della struttura;
- nota prot. 15639 del 27.02.2024 del Comando Carabinieri per la Tutela della salute NAS di Roma, richiamata nel documento impugnato;
- verbale di ispezione igienico sanitaria dei NAS del 22.02.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. MI LA;
Considerato che con atto notificato il 10/03/26 e depositato il 17/04/26 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Vista la non opposizione delle parti costituite;
Ritenuto, pertanto, di dovere dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia;
Ritenuti, infine, sussistenti giusti motivi (anche in considerazione delle circostanze che hanno determinato il parziale accoglimento della domanda cautelare) per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia;
2) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI LA, Presidente, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MI LA |
IL SEGRETARIO