Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1287 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto dai sigg.: dott. Stefano Scati Presidente dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. dott.ssa Costanza Perri Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. BEDANI SILVIA CP
LE AD con il patrocinio dell'Avv. REGGIANINI LORENZO
RICORRENTI
e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1) la casa familiare, ubicata in Comune di Terre del Reno (FE) - frazione Sant'Agostino
- in Via dei Lavoratori n. 11, ed identificata al N.C.E.U. del predetto comune al Foglio
31, particella 293, sub. 22, Cat. A/3, classe 2, 5,5 vani, rendita catastale Euro 511,29 per immobile ad uso civile abitazione e al Foglio 31, particella 293, sub. 9, Cat. C/6, classe
2, 16 mq, rendita catastale Euro 66,11 per garage di pertinenza, rimarrà assegnata al
Signor CP
2) le figlie minori rimarranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per e Per_1
relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle ER capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, mentre eserciteranno separatamente la potestà in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza delle minori presso di sé, e cioè del genitore che in quel momento avrà con sé e Per_1 ER
pagina 1 di 4
4) i genitori confermano la disposizione del seguente calendario di visite: la prima settimana: le figlie staranno con il padre dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'uscita da scuola;
la madre andrà a prenderle il mercoledì all'uscita da scuola e le terrà con sé fino al venerdì mattina quando le accompagnerà a scuola;
il padre andrà a prenderle all'uscita da scuola il venerdì e trascorrerà con loro il fine settimana fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
la seconda settimana: le figlie staranno con la madre dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'uscita da scuola, quando il padre le andrà a prendere e le terrà con sé fino al venerdì mattina quando le accompagnerà a scuola;
la madre andrà a prenderle all'uscita da scuola il venerdì e trascorrerà con loro il fine settimana fino al lunedì mattina quando le accompagnerà a scuola;
il calendario sarà flessibile in base alle esigenze e agli impegni delle figlie e dei genitori;
i medesimi potranno fare una breve visita alle figlie anche nei giorni in cui saranno con l'altro genitore previo accordo e compatibilmente con gli impegni delle minori;
nei giorni in cui le figlie saranno con un genitore, l'altro genitore avrà diritto a una chiamata o videochiamata al giorno;
inoltre i genitori potranno telefonarsi, scriversi mail e sms solo per questioni attinenti la gestione della prole per un massimo di 2 volte al giorno;
5) le minori trascorreranno nel periodo estivo con i rispettivi genitori due settimane consecutive o anche spezzate, a scelta, dal 15 giugno al 15 settembre, concordando questo periodo entro il 30 aprile di ogni anno e tenendo conto delle disponibilità di ferie di entrambi i genitori;
in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre;
sei giorni durante le vacanze di Natale (alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni;
del pari i genitori dovranno concordare ed alternarsi i ponti e i compleanni delle figlie minori;
6) i coniugi sono titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento;
7) i genitori provvederanno in forma diretta al mantenimento ordinario delle minori, soddisfacendo le loro esigenze per il tempo che trascorreranno con loro, mentre, le spese straordinarie delle figlie, tra cui pre e post scuola, retta scuola infanzia, refezione, attività sportive, campi estivi, materiale scolastico, abbigliamento, calzature, spese dentistiche e apparecchi ortodontici verranno sostenute in misura del 60% dal Sig.
e in misura del 40% dalla Signora LE;
tali spese straordinarie come da CP
Protocollo del Tribunale di Ferrara del 25 ottobre 2017 dovranno essere debitamente documentate con ricevute di pagamento;
8) la signora LE per l'anno 2024 si obbliga a richiedere l'assegno unico. Il Signor presta il suo irrevocabile consenso a che la signora LE trattenga l'intero CP importo (100%) dell'assegno unico, compresa la sua quota del 50%, autorizza l'INPS ad accreditarlo sul conto corrente della sig.ra LE riservandosi il diritto di poter visionare / monitorare l'importo del predetto assegno a semplice richiesta. Dopo l'anno 2024 le parti di comune accordo valuteranno di anno in anno le modalità per la presentazione della domanda di assegno unico all'INPS in base al valore Isee di ciascuno. Qualora anche il Signor chiedesse all'INPS il versamento della sua CP quota del 50%, il Signor si impegna ora per allora a versare alla signora CP
LE la propria quota pari al 50% di assegno unico, con diritto del di poter CP visionare / monitorare l'importo del predetto assegno a semplice richiesta;
pagina 2 di 4 9) nell'ipotesi in cui l'intero importo dell'assegno unico dovesse essere inferiore a euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, il sig. si impegna a CP versare alla signora LE la differenza entro cinque giorni dalla richiesta che verrà effettuata da parte della sig.ra LE a mezzo email, SMS o Whatsapp;
eventuali variazioni in aumento dell'importo dell'assegno unico non comporteranno il pagamento di alcuna somma a favore del sig. e l'eventuale differenza in eccesso tra CP l'assegno unico e l'importo di € 500,00 rivalutato verrà diviso tra i coniugi equamente al 50%;
10) i NO LE e danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del CP passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche per le figlie minori e si impegnano a effettuare tutti i necessari adempimenti presso i competenti uffici;
11) i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza delle figlie;
le parti dichiarano che, con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte ed indicate nel presente ricorso, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, rinunciando a qualsiasi azione giudiziaria e/o pretesa e/o risarcimento in dipendenza, conseguenza ed a cagione del medesimo per nessun altro titolo, ragione o causa;
12) le spese legali saranno compensate tra le parti. Conclusioni del PM: nulla oppone
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso comulativo depositato il 03/06/2024 i sigg.ri e CP
AD LE chiedevano che venissero pronunciate la separazione dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02/07/2022. Esponevano che dal matrimonio erano nate le figlie minori di anni 9, e ER
, di anni 5. Per_1
Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano l'accoglimento delle domande riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Con sentenza n. 823/2024 del 20/08/2024 è stata omologata la separazione dei coniugi. E' ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale.
Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 02/07/2022 in Terre del Reno da e LE AD , e CP trascritto al n. 3 parte II , serie A del Registro degli atti di Terre del Reno l'anno 2022 alle condizioni concordate fra le parti.
pagina 3 di 4 Spese compensate.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all' annotazione della presente sentenza.
Ferrara, 10.4.2025
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 4 di 4