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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 4868/2020 R.G., avente ad oggetto “liquidazione del danno a seguito di condanna generica”, vertente
TRA
(c. f. ), rappresentato e difeso, in forza Parte_1 C.F._1 di mandato agli atti, dall'avv. Baldoino Di Rubbo (c.f. ) - C.F._2
indirizzo pec: presso il cui studio, in Santa Maria Email_1
Capua Vetere (CE), alla Traversa di via Mario Fiore n. 32, è elett.te domiciliato.
ATTORE
E
(c.f. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
l'8.07.1986 e residente in Roccabascerana (AV), alla contrada Tufara, via Case Sparse
n.86
CONVENUTA CONTUMACE
E
(c.f. - P.IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
dei suoi legali rapp.ti p.t., rappresentata e difesa, in forza di mandato agli atti, dall'avv.
Vincenzo La Brocca (c.f. - indirizzo pec: C.F._4
- presso il cui studio, in Benevento, al viale Email_2
Mellusi n. 134, è elett.te domiciliata.
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti e da note scritte di udienza SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, e la Controparte_1 Controparte_2
chiedendo la quantificazione e liquidazione del danno già oggetto di condanna, a suo favore, con sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Avellino n. 4005/2020. Il risarcimento veniva richiesto nella misura di Euro 150.000,00 (o in quella ritenuta di giustizia) ed aveva ad oggetto le seguenti voci: danno biologico con relativa personalizzazione, danno da perdita della capacità lavorativa generica e specifica, danni futuri da lucro cessante o perdita di guadagno.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva: che il giorno 14.06.2010, alle ore
22.30 circa, mentre si trovava a percorrere, alla guida della moto Honda tg CW88794, la strada S.S Appia del Comune di Roccabascerana (AV), in località Tufara Valle, veniva travolto dall'autovettura Fiat Punto tg. BZ931ZZ, condotta da
[...]
che non rispettava il segnale di STOP;
-che, in conseguenza del sinistro, CP_1
riportava lesioni gravissime, a carico dell'apparato polmonare (contusioni polmonari) e di quello osseo (fratture vertebrali), che stimava nella misura del 25%, sulla scorta della
CTP che produceva;
- che sporgeva denuncia-querela contro l' - che, nel CP_1
procedimento penale instauratosi innanzi al Giudice di Pace di Cervinara (n. 1386/2010
RG.NR), si era costituito parte civile avanzando domanda di risarcimento anche nei confronti della - che, con sentenza n. 36/2017, veniva CP_2 Controparte_1
riconosciuta responsabile del sinistro e condannata al risarcimento dei danni nei suoi confronti;
- che, all'esito del giudizio di appello, il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 4005/2020, confermava la responsabilità del sinistro in capo all' e la CP_1
condannava, in solido con la al risarcimento dei danni, da quantificarsi in sede CP_2
civile;- che i postumi dell'intervento non gli consentivano di condurre una vita adeguata alle sue aspettative, né l'inserimento nel mondo del lavoro;
- che, a circa un anno di distanza dal sinistro, si era arruolato come volontario in ferma prefissata nell'Esercito Italiano, ma dopo circa 6 mesi di addestramento, a causa dei persistenti problemi respiratori ed ossei, veniva “prosciolto” per carenza dei requisiti fisici necessari per la permanenza nell'Arma; - che era costretto a rinunciare alla carriera militare e a cercare impieghi lavorativi meno retribuiti.
pag. 2/9 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2
la quale evidenziava di aver già corrisposto all'istante la somma di Euro 25.000,00 e rilevava che tale somma era sufficiente a ristorare i danni pretesi.
benché ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, per Controparte_1
cui veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e CTU medico-legale. Indi, precisate le conclusioni, all'udienza del
18.10.2014, la causa era trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
Giova premettere che oggetto della presente controversia è la sola quantificazione (e liquidazione) dei danni oggetto della condanna contenuta nella sentenza del Tribunale di Avellino n. 4005/2020, divenuta irrevocabile in data
16.10.2020.
L'attore ha chiesto il riconoscimento della somma di Euro 150.000,0 a titolo di danno biologico, di perdita della capacità lavorativa generica e specifica, nonché di danno futuro.
Ebbene, il CTU, all'esito della valutazione della documentazione prodotta dall'attore e della visita medica, ha rilevato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio e le lesioni riportate dall'attore (contusioni polmonari e fratture vertebrali a carico di D12 e L1) ed ha riscontrato, all'esito della guarigione, la sussistenza di postumi invalidanti permanenti (non suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie o interventi) a carico dell'apparato osteoarticolare e di quello respiratorio. In particolare, il CTU ha evidenziato “Esiti fibrotico-cicatriziali di apicectomia polmonare sinistro in pregresso trauma contusivo toracopolmonare, complicato da successivi episodi di pneumotorace spontaneo ed Esiti consolidati di fratture D12 ed L1 con cuneizzazione anteriore”
Il CTU ha, quindi, stimato un danno biologico permanente del 16%, derivante dalla somma del danno a carico della funzione osteoarticolare (pari all'8%) e del danno pag. 3/9 a carico dell'apparato respiratorio (anch'esso pari all'8%). Poi, ha riconosciuto l'invalidità temporanea (IT) di gg. 136: 1) n. 46 gg. di invalidità totale al 100%, per la durata dei ricoveri ospedalieri;
-2) n. 30 gg. di invalidità temporanea parziale al 75%, per i periodi di convalescenza immediatamente successivi alle dimissioni;
-3) n. 30 gg. di invalidità temporanea parziale (ITP) al 50%; 4) n. 30 gg. di invalidità temporanea parziale (ITP) al 25%, in considerazione della durata della guarigione.
Il CTU ha, infine, previsto un danno alla capacità lavorativa specifica del 25%.
Orbene, le risultanze della CTU sono solo in parte condivisibili.
Non vi è motivo di discostarsi dalle argomentazioni e conclusioni cui è giunto il
CTU in ordine alla sussistenza del danno biologico permanente e temporaneo.
Tale conclusioni si fondano su attenta analisi tecnica e professionale, nonché su corretta metodologia ed applicazione di criteri e principi propri della dottrina e pratica medica
(Linee Guida per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico” edite da
UF nel 2016), nonché risposte specifiche ed esaustive alle osservazioni dei
CCTTPP.
Invece, non appaiono condivisibili sia la quantificazione finale del danno biologico permanente nella misura complessiva del 16%, sia il riconoscimento del danno alla capacità lavorativa specifica.
Come posto in rilievo dalla Compagnia assicurativa convenuta, giova rilevare che costituisce principio consolidato quello secondo cui, in caso di infermità plurime coesistenti, che interessano organi e apparati funzionalmente distinti tra di loro -come nel caso in esame- non può addivenirsi ad una mera sommatoria algebrica delle percentuali di invalidità previste per il singolo organo o apparato, ma deve compiersi un apprezzamento funzionale e complessivo delle singole invalidità, attraverso un corretto criterio medico-legale e in base ad un "barème" redatto con criteri di scientificità (Cass.
n. 8286/1996; Cass. n. 18328/2019).
Tale principio trova conferma anche nella giurisprudenza più recente (Cassazione civile sez. III, 22/04/2024, n.10787).
In tali casi, la percentuale di invalidità si calcola applicando la cd. formula riduzionistica o formula scalare di Balthazard, secondo la quale, dopo il calcolo delle percentuali di invalidità relative ai singoli organi, la percentuale complessiva di pag. 4/9 invalidità è data dalla somma delle singole invalidità parziali diminuita del loro prodotto. Va usata la seguente formula: IT = (IP1 + IP2) – (IP1 x IP2).
Ebbene, la corretta applicazione di tale formula consente di ritenere che la percentuale di danno biologico sia pari al 15%.
Quanto, poi, al danno da capacità lavorativa specifica, va osservato quanto segue.
Il CTU ha ritenuto che i postumi invalidanti riportati dall'attore, avendo incidenza sulla capacità statico-dinamica vertebrale e sulla funzione respiratoria, abbiano comportato una riduzione della capacità lavorativa specifica dell'attore nella misura del 25%. In particolare, il CTU ha affermato che l'attività lavorativa svolta al momento delle operazioni peritali dall'attore, quale addetto alla sicurezza alle dipendenze di Trenitalia Ferrovie dello Stato, richiede una condizione di salute non incisa come quella dell'attore da un danno biologico permanente, che renderebbe più gravosa la prolungata posizione eretta e ostacolerebbe i movimenti necessari.
Tale valutazione non trova corrispondenza nei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. civile, sent. n. 1752/2023).
Invero, la perdita della capacità lavorativa specifica è un danno patrimoniale consistente nella difficoltà di continuare a svolgere concretamente il proprio lavoro e da cui scaturisce il danno futuro da lucro cessante.
Il ristoro di tale voce di danno presuppone, dunque, la prova da parte del danneggiato, anche tramite elementi di natura presuntiva, del pregresso concreto svolgimento di una attività economica o del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata, che siano compromessi, nella loro effettiva realizzabilità, dall'evento lesivo.
Tale prova costituisce indefettibile presupposto, in punto di an debeteatur, per la ristorabilità della perdita patrimoniale patita.
Ne consegue che ove il danneggiato non abbia dedotto lo svolgimento di un'attività lavorativa (pregressa o contestuale al sinistro), né il possesso di una peculiare abilitazione professionale, la prova dell'an debeatur non è integrata ed il danno non può essere risarcito.
Ebbene, tale prova non è stata fornita dall'attore. La lettura degli atti di causa dimostra che l'attore, all'epoca del sinistro, fosse inoccupato e che, dopo oltre un anno di pag. 5/9 distanza dal sinistro, si è arruolato come volontario in ferma prefissata nell'esercito italiano. Poi, uscito dall'esercito, ha svolto vari lavori e, al momento della visita medica, svolgeva quello di addetto alla sicurezza per Trenitalia.
La richiesta di danno patrimoniale per la diminuzione della capacità lavorativa specifica va, pertanto, disattesa, con conseguente rigetto della richiesta di risarcimento da perdita reddituale (cd. risarcimento da lucro cessante). Invero, solo qualora la vittima abbia dimostrato la riduzione della capacità di lavoro specifica, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura (Cass. civile, sent. n. 21988/2019).
Orbene, i danni così individuati, trattandosi di lesioni c.d. “macropermanenti”, vanno liquidati, in linea con l'orientamento prevalente, alla stregua dei criteri indicati dalle Tabelle Milanesi vigenti al momento della presente decisione (Tabelle Milanesi pubblicate nel 2024).
Pertanto, all'attore, tenuto conto che, all'epoca dell'evento lesivo, aveva 20 anni, va riconosciuta, a titolo di danno biologico, la complessiva somma di Euro 54.061.00, di cui Euro 43.596,00, a titolo di invalidità permanente, ed Euro 10.465,00, a titolo di inabilità temporanea (Euro 5.290,00, per l'invalidità temporanea totale, Euro 2.587,00, per l'invalidità temporanea parziale al 75%, Euro 1.725,00, per l'invalidità temporanea parziale al 50%, Euro 862,00, per l'invalidità temporanea parziale al 25%).
Ritiene, il Giudicante, che ricorrono i presupposti per la personalizzazione del danno biologico.
Va premesso che la personalizzazione è un'operazione che permette al giudice di applicare una maggiorazione del danno rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari. Essa non costituisce mai un automatismo e deve trovare giustificazione nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione. Tali aspetti devono essere allegati e provati dalla vittima e consistono in circostanze eccezionali, specifiche e diverse da quelle che invece ordinariamente sono conseguenti alla menomazione e che già sono incluse nella liquidazione tabellare “standard” del danno (Cass. civile, sent. n.
25817/2017).
Va, poi, evidenziato che, ove il danneggiato possa espletare l'attività lavorativa anche in futuro, “… ma in condizioni di usura maggiore o con maggiore gravosità, senza che la pag. 6/9 invalidità si comunichi anche alla capacità lavorativa (da intendersi come persistenza, nonostante i postumi invalidanti, della attitudine del soggetto a svolgere un determinato lavoro produttivo di un determinato reddito), allora un tale pregiudizio, che si colloca interamente nell'ambito della lesione del diritto alla salute (c.d. danno da cenestesi lavorativa) dovrà essere risarcito quale “danno biologico” e compensato attraverso la ulteriore congrua personalizzazione del valore-punto tabellare” (cfr. Cass. 19197/18).
In senso rafforzativo rispetto alla conclusione raggiunta va considerato che la
Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile presso l'Inps di
Benevento (cfr. allegato 14 della I memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. dell'attore) riconosceva l'attore invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal
46% e tale accertamento è certamente posto in correlazione con il sinistro ed i postumi invalidanti in esame.
Il CTU ha evidenziato come il danno biologico permanente incide in senso peggiorativo sulla capacità lavorativa dell'attore, tenuto conto delle attività lavorative espletate ed ipotizzabili secondo il suo curriculum e le sue attitudini.
In particolare, l'attore, dal 2017, ha svolto le funzioni di guardia giurata ed attualmente lavora quale addetto alla sicurezza di Trenitalia. Tale lavoro, certamente consono alle sue attitudini ed alle sue pregresse esperienze lavorative (militare e guardia giurata) impone una prolungata stazione eretta e della necessità di muoversi agilmente.
Infine, è emerso che il danno conseguente al sinistro abbia definitivamente precluso una carriera militare nell'esercito italiano, pur essendo stato già ammesso alla ferma tramite un concorso pubblico. L'espletamento della ferma gli avrebbe consentito di concorrere per i concorsi riservati per la nomina a volontario in ferma prefissata triennale o congedarsi definitivamente dalle forze armate (purché senza demerito) comunque beneficiando dei posti di riserva nei concorsi per l'impiego civile nella pubblica amministrazione La ferma costituisce, inoltre, titolo di preferenza nei concorsi nelle forze di polizia italiane.
Per tali ragioni, si ritiene congruo un aumento del punto tabellare del 10%. In tal modo, il danno complessivo va quantificato in Euro 59.467,00: Euro 54.061,00 per danno biologico da invalidità permanente ed Euro 5.406,00, per l'aumento a seguito di appesantimento del punto di invalidità.
pag. 7/9 Nulla può essere riconosciuto a titolo di danno morale. Il Tribunale, pur consapevole dell'autonomia di tale voce rispetto al danno biologico, ritiene che l'attore non abbia dato prova di una peculiare sofferenza derivata dalle lesioni riportate in conseguenza del sinistro. In ogni caso, va considerato che l'attore ha posto a fondamento della richiesta di risarcimento del danno morale le medesime ragioni (e la medesima documentazione) che hanno già condotto al riconoscimento della personalizzazione del danno biologico.
Relativamente al danno patrimoniale, vanno riconosciute le spese mediche sostenute dall'attore e documentate per la complessiva somma di Euro 909,95. La richiesta attorea è stata ritenuta congrua dal CTU sulla scorta delle fatture versate in atti.
Non sono prevedibili spese future.
Non sono ripetibili, invece, le spese per la consulenza tecnica di parte, in quanto non rientranti tra le spese di cura e, comunque, superflue ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma I, c.p.c. (la CTP non è stata utilizzata ai fini della decisione).
In definitiva, all'attore, va complessivamente riconosciuta la somma di Euro
60.376,95.
Da tale somma, va detratto l'acconto versato dalla assicurativa CP_3
convenuta all'attore, ammontante ad Euro 25.000,00, come pacificamente riconosciuto.
Quindi, all'attore, spetta l'ulteriore somma di € 35.376,95 a titolo di sorta capitale.
Sulla complessiva somma di € 60.376,95, trattandosi di debito di valore, vanno calcolati gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono, inoltre, gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Invero, ai fini del corretto calcolo di interessi e rivalutazione, va tenuto conto dell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui: “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso
pag. 8/9 un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi
(devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (cfr. Cass. n. 25099/17;Cass. n. 9950/17 e
Cass., n. 832/23).
In definitiva, la domanda merita accoglimento nei termini innanzi delineati.
Le spese di lite, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'attore come in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al D.M.
147/2022, tenendo conto dello scaglione di riferimento in base al “decisum” (da Euro
26.001,00 ad Euro 52.000,00) ed applicando valori medi attesa la media complessità delle questioni trattate, inerenti al solo “quantum debeatur”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni deversa istanza, così provvede: Parte_1
1. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 35.376,95, oltre interessi e rivalutazione sulla maggior somma di 60.376,95 come in parte motiva;
2. condanna i convenuti, sempre in solido, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di Euro 7.616,00, oltre Euro 786,00, per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese generali, come per legge;
3. pone definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di CTU, con l'obbligo di questi di restituire all'attore le somme eventualmente corrisposte al
CTU a titolo provvisorio.
Avellino, il 23.01.2025
Il Giudice
Teresa Cianciulli
pag. 9/9