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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2513/2019, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n.
1945 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 21/02/2019, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Manzi (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
( ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_2
e (C.F. ), C.F._5 Parte_3 C.F._6
rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Acampora (C.F. C.F._7
APPELLATI
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_3 C.F._8 CP_4
) e (C.F. , C.F._9 CP_5 C.F._10 rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo Borrelli (C.F. e C.F._11 CP_4
(C.F. ) C.F._9
APPELLATI
NONCHE'
, Controparte_6 Controparte_7
APPELLATI CONTUMACI
E
, , CP_8 CP_9 CP_10
APPELLATI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14.5.2010 citava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli- Parte_1
sezione distaccata di Portici- , , , Controparte_7 Controparte_11 Controparte_6 CP_3
, quest'ultima in proprio e quale erede di , nonché
[...] Persona_1 CP_4 CP_5
, , quali eredi di , al fine di sentire: CP_9 CP_8 Persona_1
1) accertare e dichiarare fondata la domanda per i motivi su esposti;
2) accertare e dichiarare inesistente qualsiasi diritto e servitù di passaggio sia pedonale che carraio sul fondo sito in agro di RC individuato catastalmente infra la minore consistenza al fol. 12
p.lle 372, 378 e 229 con relativi comodi accessori e pertinenze;
3) ordinare la rimozione degli autoveicoli e motoveicoli che occupano sine titulo il fondo sito in agro di RC individuato catastalmente infra la minore consistenza al fol. 12 p.lle 372, 378 e 229 con relativi comodi accessori e pertinenze;
4) reintegrare nel possesso la sig.ra nel fondo individuato catastalmente infra la Parte_1
minore consistenza del fol. 12 p.lle 372, 378 e 229 con relativi comodi accessori e pertinenze;
5) condannare in proprio e quale erede di , , Controparte_3 Persona_1 CP_4 CP_5
, e alla ripetizione delle spese di esecuzione
[...] CP_9 CP_10 CP_8 sostenute dalla sig.ra per un importo totale di €. 11653,53 più gli interessi dal di Parte_1 dell'evento fino al soddisfo, di cui €.6.833/5 (€. 3.058/00 versati in favore dei ricorrenti Persona_1
e , €. 696/69 per Iva, Cpa e spese generali versati con vaglia postale all'avv. Carlo Controparte_3
Borrelli, ed € 3.078/81 versati in favore dell'ing. per l'attività svolta Iva, Inar Cassa CP_12
e spese comprese) ed €. 4.820/03 (€. 2.067/00 versati in favore dei ricorrenti e Persona_1 CP_3 , E. 696/69 per Iva, Cpa e spese generali versati con vaglia postale all'avv. Carlo Borelli,
[...] ed € 2056/25 versati in favore dell'ing. per l'attività svolta Iva, Inar Cassa e spese CP_12
comprese), così come disposte dal Tribunale di Napoli sez. dist. di Portici dott. A. Arena con n. 2 decreti n. 4476/07 e 4478/07;
6) accertare e condannare in proprio e quale erede di nonché Controparte_3 Persona_1 CP_4
, , , e , al risarcimento del danno ex art.
[...] CP_5 CP_9 CP_10 CP_8
96 c.p.c. che vorrà il Giudice autonomamente quantificare, in virtù della consapevolezza della manifesta infondatezza delle domande proposte contro gli nonché dell'aggravio di spese che Pt_1
la stessa ha supportato economicamente in virtù di un esecuzione di un provvedimento Parte_1
cautelare non definitivo;
7) condannare in proprio e quale erede di nonché , Controparte_3 Persona_1 CP_4
, , e , alle spese necessarie per il ripristino CP_5 CP_9 CP_10 CP_8
dello stato dei luoghi rispettivamente alla costruzione sia del muretto che del cancelletto;
8) condannare in proprio e quale erede di nonché , Controparte_3 Persona_1 CP_4
, e , alle spese, diritti ed onorari della CP_5 CP_9 CP_10 CP_8
seguente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
9) condannare in proprio e quale erede di nonché , Controparte_3 Persona_1 CP_4
, , e al risarcimento del danno per il ritardo CP_5 CP_9 CP_10 CP_8
del rilascio del fondo oggetto di affittanza agraria dal 1996 con domanda proposta innanzi il
Tribunale di Napoli sez. spec. Agraria definita con sentenza n. 9729/02 fino al soddisfo.”
A sostegno delle proprie pretese l'attrice deduceva:
- di essere comproprietaria di un'unità immobiliare sita in agro RC, in catasto al fol. 12, p.lla
229, con accessori comodi e pertinenze, il tutto come pervenuto per successione ex lege a seguito del decesso del dante causa , giusta dichiarazione di successione del 13.6.2002; Parte_2
- che tale unità immobiliare, unitamente ad altre come individuate al fol. 12 p.lle 372, 374. 375, 378,
401 e 402, della estensione complessiva di are 69,27, erano state concesse in affitto, tra gli anni 1950-
1951 e 1959-1960, ai coniugi e;
Persona_1 Controparte_3
- che il Tribunale di Napoli sez. spec. Agraria con sentenza n. 9729/02 aveva dichiarato cessato alla data del 10.11.96 il rapporto di affittanza agraria intercorrente tra le parti, relativo al fondo rustico sito in agro RC, al termine dell'annata agraria, precisamente alla data del 10.11.2002;
- che i coniugi e , con dichiarazione di rilascio spontaneo e verbale Persona_1 Controparte_3
di immissione in possesso del 3.5.2004, avevano rilasciato in favore di , e Parte_2 CP_5
il “possesso pacifico del fondo da essi in precedenza coltivato e relativi accessori rurali”; CP_6 - che dopo essere stata pacificamente immessa nel possesso dagli stessi fittavoli, nel Parte_1
maggio 2004 aveva provveduto alla recinzione del fondo de quo;
- che il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici, a seguito di due ricorsi ex art. 703 c.p.c. depositati da e , con ordinanza n. 4016/2005 e n. 484/2006, aveva disposto la Persona_1 Controparte_3
rimozione del muretto e del cancello legittimamente apposti da Parte_1
- che con sentenze n. 1309/09 e 141/09 rese dal Tribunale di Napoli, sez. dist. di Portici, il giudice aveva accertato l'avvenuto spoglio del possesso della servitù di passaggio (indipendentemente dalla legittimità del diritto corrispondente), e aveva condannato , e Parte_1 CP_11 CP_7
alla reintegra dei coniugi nel possesso del passaggio attraverso il viale di proprietà CP_6 PE
dei resistenti che dalla II SA RA conduceva alla proprietà dei ricorrenti PE
- che l'attrice aveva interesse a veder accertata l'inesistenza di qualunque diritto, pretesa e servitù di passaggio sul fondo sito in agro di RC individuato cat. al fol. 12, p.lle 372, 378 e 229 con relativi comodi accessori e pertinenze, evidenziando che la tutela del diritto reale nel caso di specie risultava priva di fondamento, in quanto per tabulas il fondo era stato oggetto di affittanza agraria, rilasciato spontaneamente nel 2004 e nel settembre 2006 con esecuzione forzata, e pertanto qualunque possesso o eventuale attività esercitata dai convenuti sul fondo de quo, trovava giustificazione nell'esecuzione del contratto di affittanza;
- che i convenuti non avevano alcun titolo per esercitare il passaggio - pedonale e con autoveicoli - sul fondo oggetto di causa;
- che i convenuti occupavano sine titulo il fondo de quo adibendolo per di più a parcheggio diurno e notturno;
- che i coniugi aveva usato tale strumento giuridico al fine di arrecare un ingente danno ai PE
NI . Alla luce di quanto esposto, rassegnava le predette conclusioni. Pt_1
Si costituiva , contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_3
Rilevava che con l'immissione in possesso del 3.5.2004 aveva rilasciato non il fondo oggetto di causa ma il fondo di esclusiva proprietà degli , individuato nelle p.lle 372, 378 e 229, che nulla Pt_1
aveva a che vedere con il viale arbitrariamente sbarrato ed oggetto di causa, che era ubicato, invece, tra la p.lla 378 e 372 di proprietà Deduceva l'improponibilità e l'infondatezza della Parte_1
domanda di risarcimento del danno per il ritardato rilascio del fondo oggetto di affittanza agraria, evidenziando che tale domanda non rientrava nell'ambito del giudizio ex art. 949 c.c.
Si costituiva , il quale, precisato che l'oggetto del giudizio era l'accertamento Controparte_11
negativo di qualsiasi diritto della famiglia sia sulla proprietà esclusiva di (p.lla PE Parte_1 372) che sulla pertinenza della p.lla 229 (corte rurale) in comproprietà di , Controparte_11 CP_5
e , aderiva alla domanda di parte attrice rassegnando le medesime conclusioni. CP_7 CP_6
In seguito al decesso di , si costituivano in giudizio, in qualità di suoi eredi, Controparte_11 [...]
, e e si riportavano alle difese CP_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
del de cuius.
Rimanevano contumaci , nonchè Controparte_7 Controparte_6 CP_4 CP_5
, e . CP_9 CP_10 CP_8
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1945, pubblicata il 21.02.2019, così provvedeva:
“1) rigetta la domanda di negatoria servitutis proposta da e, per l'effetto, accerta e Parte_1
dichiara la servitù di passaggio di nonché degli eredi di sul fondo Controparte_3 Persona_1
in RC, individuato catastalmente al fo. 12 particella 372;
2) ordina la rimozione degli autoveicoli e motoveicoli che occupano il predetto fondo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna , al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_3
che, ridotte nella misura di 1/3, liquida per i restanti 2/3 in euro 9.000,00 di cui 50,00 per spese ed
€ 8.950,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché
IVA e CPA nelle aliquote previste, con attribuzione agli avv.ti Carlo Borrelli e , CP_4
anticipatari;
5) compensa interamente le spese di lite tra e gli eredi;
Parte_1 Controparte_11
6) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di parte attrice.”
In motivazione veniva affermato che:
- la domanda proposta da parte attrice ex art. 949 c.c. andava disattesa;
- andavano condivise, per “mera logica,” le risultanze della ctu redatta dall'ing.
[...]
, dalla quale risultava che la p.lla 378 era di proprietà la p.lla 2173 (ex Persona_2 Parte_1
377) era di proprietà , nonché eredi;
la p.lla 229 era di proprietà Controparte_3 Persona_1
, e;
in comune ai proprietari delle particelle 2173 (ex Parte_1 CP_6 CP_11 CP_7
377) e 229 vi era la corte (p.lla 379) comprensiva di ex forno, cisterna e lavatoio;
- ai fini della individuazione della natura giuridica del diritto controverso era necessario procedere all'interpretazione della previsione di cui all'atto per notaio dott. del 13.12.1920 e, in Persona_3
particolare, dalla clausola in esso inserita;
- che la locuzione “con la comunione” era stata impiegata in modo atecnico puramente descrittivo e corrispondente all'affermazione di un semplice uso comune tale da imporre un peso al fondo contraddistinto con la particella 372, di proprietà a vantaggio dei proprietari delle Parte_1
particelle 2173 ex 377 e 229, ed il che implica di mantenere libera la zona di transito, trattandosi, di una servitù di passaggio;
- andava, dunque, rigettata la domanda di accertamento negativo della servitù;
- andava accolta, invece, la domanda dell'attrice laddove reclamava la rimozione degli autoveicoli e motoveicoli occupanti il fondo in agro di RC individuato al fol.12, particelle 372, in quanto, trattandosi di una servitù di passaggio, il titolare del fondo dominante è tenuto a mantenere libera la zona di transito:
- il rigetto della domanda principale assorbiva e rendeva ultroneo l'esame delle ulteriori domande svolte da e;
Parte_1 Controparte_11
- il parziale accoglimento della domanda giustificava la compensazione delle spese nella misura di
1/3; la restante parte andava posta secondo soccombenza.
Il giudizio di appello. ha interposto appello affidato a quattro motivi. Parte_1
1.Con il primo motivo di appello ha evidenziato la contraddittorietà della sentenza laddove sebbene in premessa fosse stato chiarito che il convenuto in actio negatoria servitutis è onerato di fornire prova del diritto vantato, ha poi, in assenza di elementi probatori, riconosciuto il diritto di passaggio del convenuto sul fondo di proprietà attorea.
2.Con il secondo motivo di doglianza ha censurato la sentenza per aver fatto discendere il presunto diritto di passaggio attraverso la particella 372, in favore dei sigg.ri , dalla comunione CP_13
sulla particella 379 (ex 229), comunione mai esistita tra le parti in causa. E ciò il primo giudice avrebbe fatto valorizzando la visura storica dell'immobile (allegata alla ctu dell'ing.
[...]
) e attraverso una personale “reinterpretazione” dell'atto di donazione del 1920 del Persona_2
notaio , intervenuto fra i danti causa delle attuali parti in giudizio. In realtà proprio Persona_3 attraverso l'esame dei titoli di provenienza, e della clausola relativa all'attribuzione della “sesta quota”, deduce l'appellante, si evince che sulla corte comune (p.lla 379) non vi è mai stata alcuna comunione (e che l'unica comunione esistente tra i NI aventi causa per la quinta quota- Parte_1
e i coniugi - aventi causa per la sesta quota- è quella “all'ingresso della strada CP_13 comunale”). Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente attribuito agli appellati CP_13
la comunione sulla corte comune e, di conseguenza, una inesistente servitù di passaggio sulla p.lla
372, di proprietà . Pt_1
3.Con un ulteriore motivo di gravame ha lamentato che il giudice, senza fornire alcuna plausibile motivazione, ha recepito totalmente la prima consulenza espletata in giudizio, ovvero quella dell'ing.
: consulenza già reputata inidonea da parte del Tribunale tanto da disporne Persona_2
la rinnovazione, ma soprattutto caratterizzata da numerose contraddizioni e discrasie (quanto alla reale consistenza dei fabbricati rurali, al posizionamento dell'ex- forno, del cd. “terzo basso”, alla comproprietà sulla corte rurale di cui alla p.lla 379). E ciò malgrado le conclusioni diverse e motivate
- con particolare riferimento alla p.lla 379, attribuita quale area comune alle sole p.lle 378 e 229 di proprietà del secondo consulente nominato dal giudice, ing. Parte_1 Persona_4
4.Con il quarto motivo di gravame ha evidenziato l'erroneità della sentenza laddove ha riconosciuto l'inesistente servitù di passaggio a carico della p.lla 372 ( , ed in favore dei sig.ri Parte_1
, in virtù dell'evocazione in giudizio, ad opera dell'appellante, anche dei NI CP_13
, effettivamente comproprietari della p.lla 379 (ex 229). Pt_1
Alla luce di quanto esposto l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: a) In via preliminare confermare la sentenza n. 1945/2019 resa dal Tribunale di Napoli in riferimento al capo 2. del dispositivo;
b) per il resto dichiarare viziata la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 1945/19 del
21.02.2019 e per l'effetto, in accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza, accertare e dichiarare inesistente qualsiasi diritto e servitù di passaggio sia pedonale che carraio sul fondo sito in agro di RC individuato catastalmente infra la minore consistenza al fol. 12 p.lle
372, 378 e 229 con relativi comodi accessori e pertinenze;
c) reintegrare nel possesso esclusivo la sig.ra nel fondo individuato catastalmente infra la minore consistenza del fol. 12 p.lle Parte_1
372, 378 e 229; d) accertare e condannare in proprio e quale erede di Controparte_3 Persona_1
nonché , e , al risarcimento del CP_4 CP_5 CP_9 CP_10 CP_8
danno ex art. 96 c.p.c.; e) condannare in proprio e quale erede di Controparte_3 Persona_1
nonché , e , alle spese necessarie CP_4 CP_5 CP_9 CP_10 CP_8
per il ripristino dello stato dei luoghi rispettivamente sia alla costruzione del muretto che all'apposizione del cancelletto;
f) condannare in proprio e quale erede di Controparte_3 PE
nonché , e , alle spese,
[...] CP_4 CP_5 CP_9 CP_10 CP_8
ed onorari della seguente procedura con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario e al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si sono costituiti , , Controparte_1 Controparte_2
e , aderendo alla prospettazione dell'appellante. Hanno chiarito Parte_2 Parte_3
di essere stati chiamati in giudizio nella loro qualità di litisconsorti necessari in ragione della comproprietà della corte rurale (p.lla 379). Hanno rassegnato le seguenti conclusioni: 1) accogliere l'appello di riformando la sentenza n. 1945/2019 resa dal Tribunale di Napoli, da Parte_1
confermare solo in riferimento solo al capo 2. del dispositivo;
2) accertare e dichiarare inesistente qualsiasi diritto e servitù di passaggio sia pedonale che carraio sul fondo sito in agro RC individuato cat. infra la minore consistenza al fol. 12 p.lle 372, 378 e 229 con relativi comodi accessori e pertinenze;
3) reintegrare nel possesso i sigg.ri , , Controparte_1 Controparte_2
ed nella qualità di eredi del sig. , nel fondo Parte_2 Parte_3 Controparte_11
individuato catastalmente infra la minore consistenza del fol. 12 p.lle 372, 378 e 229 con relativi comodi accessori e pertinenze;
4) accertare e condannare in solido, in proprio e Controparte_3
quali eredi di nonché , e Persona_1 CP_4 CP_5 CP_9 CP_10 [...]
quali eredi di , al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. che vorrà il Giudice CP_8 Persona_1
autonomamente quantificare, in virtù della consapevolezza della manifesta infondatezza delle domande proposte contro i NI , nonché dell'aggravio di spese, che gli stessi hanno Pt_1
sostenuto economicamente in virtù per l'esecuzione di un provvedimento cautelare non definitivo;
5) condannare in solido in proprio e quale erede di nonché Controparte_3 Persona_1 CP_4
, e quali eredi di , alle
[...] CP_5 CP_9 CP_10 CP_8 Persona_1
spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi rispettivamente alla costruzione sia del muretto che del cancelletto;
6) condannare in solido in proprio e quale erede di Controparte_3 PE
nonché , e quali eredi
[...] CP_4 CP_5 CP_9 CP_10 CP_8
di , alle spese, diritti ed onorari della seguente procedura, con vittoria di spese e Persona_1
competenze professionali con attribuzione al procuratore antistatario.
, e ritualmente costituiti, hanno chiesto il rigetto Controparte_3 CP_4 CP_5 dell'appello in quanto inammissibile ed infondato, con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese del presente giudizio, con attribuzione in favore dell'avv. CP_4
dichiaratasi anticipataria.
Con ordinanza del 19.5.2021 la Corte ha dichiarato la contumacia di , Controparte_7 CP_6
, , e , ritualmente citati e non costituiti in giudizio.
[...] CP_8 CP_9 CP_10
All'udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e va accolto per quanto di ragione. Parte_1
I motivi di gravame formulati dall'appellante hanno tutti ad oggetto l'erronea valutazione da parte del primo giudice delle risultanze processuali, che non sarebbero state lette in coerenza con i titoli di provenienza dei fondi di proprietà delle parti. Sono dunque finalizzati all'accoglimento della domanda di accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio, respinta con la sentenza impugnata.
Ai fini dell'inquadramento della vicenda, occorre premettere che oggetto del procedimento è
l'accertamento negativo di una servitù di passaggio in favore di ed eredi Controparte_3 PE
. Detta servitù, che ha ad oggetto il fondo sito in agro di RC ( fl.12, p.lle 372,378 e 229)
[...] ha inizio dall'attuale strada comunale (II traversa ER) passa attraverso il fondo di proprietà esclusiva (al fl.12 p.lla 372) per giungere alla p.lla 378 - di proprietà esclusiva Parte_1 Parte_1
definita in atti come primo basso- , poi alla p.lla 377- di proprietà ed eredi
[...] CP_3 PE
definita come secondo basso- e alla p.lla 229- di proprietà NI definita come
[...] Pt_1
terzo basso- e alla p.lla 379, definita come corte rurale- in comproprietà di Parte_1 CP_7
e nonché , ,
[...] Controparte_6 Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
e (questi ultimi quali eredi di ). Questi immobili acquistati, ad Parte_2 Controparte_11
eccezione della p.lla 377, da nel 1957, erano stati condotti in affitto dai coniugi Parte_2
con contratto di affittanza agraria, risolto con sentenza n.9729/2002 del tribunale di CP_14
Napoli. Successivamente al rilascio dei fondi in favore degli , i coniugi Pt_1 CP_13
hanno agito in via possessoria per la tutela del passaggio sulla proprietà ; con due giudizi Pt_1
possessori, nei quali è stato accertato lo spoglio del possesso della servitù di passaggio- indipendentemente dalla legittimità del diritto corrispondente - gli attuali appellati hanno ottenuto l'abbattimento dei manufatti realizzati da per recintare la sua proprietà (muro di Parte_1
recinzione e di un cancello posto al confine tra la p.lla 372 e 379).
Dovendo, pertanto, procedersi alla disamina dell'actio negatoria proposta da è noto Parte_1
che l'azione negatoria di cui all'art.949 c.c. è concessa al proprietario al fine di fare accertare la liberta' del fondo da pretese altrui corrispondenti all'esercizio di servitu' prediali o di qualsiasi altro diritto dominicale affermato sullo stesso (v., tra le altre, Cass. n. 12223/2002); l'interesse alla sua proposizione sussiste quando si denunci l'avvenuto esercizio di atti materialmente lesivi della proprieta' attorea ovvero quando, pur in assenza di attentati materiali al diritto dominicale di colui che agisce, a fronte di inequivoche pretese reali sulla stessa affermati dalla controparte, l'attore intenda far chiarezza al riguardo, al fine di ottenere una sentenza dichiarativa che accerti l'infondatezza delle stesse (Cass. 5569/2010) ed elimini l'incertezza giuridica posta in essere dal convenuto, in modo da ottenere la liberazione del bene. Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio nella fattispecie de qua, si rammenta che l'azione negatoria servitutis si distingue dall'azione di rivendicazione, in quanto, con la prima, il proprietario di un immobile tende ad ottenere il riconoscimento della libertà del bene contro terzi, che, vantando diritti reali su di esso, ne attentino il libero godimento da parte sua. In tale azione, dunque, la proprietà dell'immobile non costituisce oggetto della controversia, bensì soltanto condizione di legittimazione attiva, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte (cfr. Cass. 25674/2023; Cass.1905/2023). L'orientamento della giurisprudenza di legittimità si giustifica in ragione della circostanza che nell'azione negatoria la prova delle proprietà è mera questione preliminare al giudizio e inerisce al solo aspetto della legittimazione (cfr. Cass.2059/2022).
Tanto premesso sulle risalenti vicende che hanno interessato le parti (ed i loro danti causa), si rileva che attraverso l'esame dei titoli versati in atti e delle consulenze tecniche allegate, sostanzialmente coincidenti nella descrizione dei luoghi di causa, possono ritenersi accertati alcuni dati.
La legittimazione delle parti è provata dai titoli di proprietà, relativi alle consistenze immobiliari sopra indicate (fondi rustici e fabbricati rurali siti in RC, censiti in catasto al fl.12 plle
372,378,377,229 e 379). Al fine di valutare la fondatezza della domanda ex art.949 c.c., ed accertare dunque la libertà del fondo di proprietà dalla pretesa degli appellati ( Parte_1 CP_15
) corrispondente all'esercizio di una servitù di passaggio è necessario fare riferimento
[...]
ai titoli di provenienza. Con l'atto di divisione per notaio del 31.12.1920 Persona_3 Per_5
, , ed procedevano alla divisione dei
[...] Per_6 CP_4 Per_7 Per_8 Per_9 PE0
beni loro pervenuti in seguito alla morte dei genitori e Controparte_16 Controparte_17
con la divisione del patrimonio in sette quote di uguale valore. Per quanto rileva ai fini di causa, a veniva attribuita la quinta quota nella quale era ricompreso:” il primo basso Controparte_18
coperto da volta e il terzo basso adibito a stalla coperto con solaio di legno e con la comunione alla cisterna di pianta circolare, lavatoio, forno da pane e spiazzo o corte rurale avanti alla parte delle case coloniche, internamente rispetto alla strada donde si accede”(si tratta della p.lla 378 primo basso, p.lla 229 terzo basso e p.lla 379 corte rurale); a veniva attribuita la sesta Controparte_19 quota composta, tra l'altro, da :”il secondo basso rurale o terraneo, ossia quello di mezzo con tavolato ad uso ammezzato con la comunione all'ingresso della strada comunale, susseguente spiazzo laterale avanti l'intero fabbricato, internamente rispetto alla strada ed alla cisterna circolare ed al lavatoio
e forno da pane”(p.lla 377 proprietà ). All'atto di divisione del 1920 veniva Controparte_15
allegata una perizia descrittiva del compendio immobiliare che individua, nei medesimi termini riportati nell'atto del 1920, la quinta e la sesta quota oggetto di divisione e la consistenza della p.lla 229, all'epoca relativa all'intero appezzamento: ”n.229 fabbricato rurale di metri quadrati 207.il fabbricato consiste in tre bassi, forno e cisterna. Il primo basso verso mare avente porta di ingresso adiacente è coperto da volta. Il secondo basso adiacente al primo ha porta e volta simile ammezzato
e finestra munita di cancellata di ferro, a mezzo della quale si accede al lastrico del primo basso anzidetto. Il terzo basso adiacente al secondo, ha porta volta simile ed è adibito a stalla. In adiacenza al terzo basso vi è un forno da pane e poco distante dal medesimo vi è una cisterna di pianta semicircolare di raccolta delle acque piovane cadenti dai lastrici anzidetti (cfr.pag.8, 9, 22 e 23 della perizia dell'ing. ). Con atto per notaio dell'1.8.1957 Persona_11 PE2 PE3
figlia di vendeva ad i cespiti oggetto della quinta
[...] Controparte_18 Parte_2
quota: fondo rustico con casa colonica costituita dal primo basso (p.lla 378) e dal terzo basso (p.lla
229) ad uso di stalla con piccolo porcile in agro di Resina alla contrada Monte luogo detto
“Cagnolella” nonché le particelle nr.372,401,402,374 e 375. All'art. 2 del citato atto veniva precisato che “la vendita è comprensiva di tutte le accessioni, adiacenze, pertinenze, servitù attive e passive, diritti di comunione e condominio e più particolarmente comprende la comunione alla strada vicinale di accesso all'ingresso, spiazzo o corte rurale, al forno, alla cisterna e al lavatoio… “.Con atto di donazione per notaio del 20.7.1983 donava alla figlia PE4 Parte_2 Parte_1
l'appezzamento di terreno in RC contrada “RA” - al fl.12 p.lla 372 are 15, 82- ed entrostante vano terraneo -p.lla 378 ca.36-. Nella donazione in favore di veniva Parte_1 precisata “l'esclusione dalla donazione del diritto alla corte, alla cisterna e al forno individuati dalla particella 379, comune ai numeri 299, 377, e 378 del foglio12.E' escluso dalla donazione il vano terraneo individuato dalla particella 229.” Con atto per notaio del 13.4.1981 veniva PE5
trasferito dagli aventi causa di ai coniugi e Controparte_19 Persona_1 Controparte_3
l'immobile facente parte della originaria sesta quota della de cuius (di cui al richiamato atto del 1920) ovvero “appezzamento di terreno con fabbricato rurale in cattivo stato di complessive are 3.62 confinante con traversa RA, con nuova strada Benedetto Cozzolino e con . Parte_2
In catasto stessa partita e foglio, p.lla 377 are 0,42 e p.lla 1097).
Osserva la Corte che dall'esame dei titoli non si rileva l'esistenza di una servitù di passaggio sul fondo di proprietà (p.lla 372) in favore degli appellati , proprietari Parte_1 CP_13
della consistenza immobiliare di cui alla p.lla 377 (cd. secondo basso). Questi ultimi hanno accesso alla loro proprietà attraverso il passaggio sulla consistenza di terreno individuata catastalmente al fl.12 attuale particella 2174 (ex 1097) di complessivi circa 3 are, a cui si accede da un ingresso posto a monte del fabbricato colonico al lato opposto alla particella 372, confinante sia con la strada provinciale Benedetto Cozzolino sia con la II SA ER (cfr. pag.21 ctu ing. ed Per_4 allegata documentazione planimetrica). Quanto alla p.lla 379 (cd.corte rurale) dall'esame dei titoli la stessa risulta in comune esclusivamente alle proprietà degli attori (p.lle 378 e 229 cd. primo Pt_1
e terzo basso); nella descrizione della sesta quota, attribuita a (cd. secondo basso), CP_13 contenuta nell'atto di divisione per notaio del 1920, è indicata unicamente “la comunione Per_3 all'ingresso della strada comunale, susseguente spiazzo laterale avanti l'intero fabbricato, internamente rispetto alla strada ed alla cisterna circolare ed al lavatoio e forno da pane”, dovendosi escludere che sulla menzionata corte rurale i proprietari della p.lla 377 vantino alcun diritto. L'unico ingresso comune alle parti è quello posto a monte dei fondi di loro proprietà e, sicuramente, non quello attraverso la p.lla 372 posto sul lato mare;
accesso rientrante nella proprietà esclusiva di non gravato da servitù di passaggio. Parte_1
In applicazione dei principi richiamati in tema di onere probatorio per l'azione ex art.949 cc, nel caso in esame l'appellante ha provato la proprietà dei fondi come individuati in Parte_1
premessa, producendo gli atti in forza dei quali le sono pervenuti. Gli appellati , di CP_13
contro, non hanno assolto all'onere di provare un titolo costitutivo della servitù di passaggio, avendo fatto riferimento, negli atti di costituzione di entrambi i gradi, solo ed esclusivamente ad un passaggio esercitato attraverso il fondo - p.lla 372- per raggiungere l'immobile di loro proprietà. Ed è incontestato, e provato in via documentale, che tale passaggio è stato esercitato dagli appellati in epoca risalente in virtù di un contratto di affittanza agraria, risolto con sentenza n.9729/2002 del tribunale di Napoli e poi tutelato vittoriosamente in sede possessoria ( al fine di rimuovere i manufatti apposti da per recintare la sua proprietà). Al riguardo la Corte di legittimità ha Parte_1
affermato la differente natura giuridica delle azioni petitoria e possessoria, ribadendo che la sentenza resa nel giudizio possessorio non può avere autorità di giudicato nel petitorio, giacché "Le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi (causa petendi e petitum); ne consegue che nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio, giacché queste ultime hanno rilievo solo in quanto si trovino in connessione logica e causale con la decisione in sede possessoria, e perciò, lasciando impregiudicata ogni questione, sulla legittimità della situazione oggetto della tutela possessoria, non possono influire sull'esito del giudizio petitorio" ( Cass. n. 13450/2016; Cass. n. 10588/2012), per cui nessuna rilevanza possono avere in questa sede le decisioni assunte in sede possessoria.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da va accolta la domanda di Parte_1
accertamento dell'inesistenza di diritti di servitù di passaggio sui terreni di proprietà dell'appellante censiti nel NCT del Comune di RC al foglio 12 p.lle 372, 378 e 229, e in favore del terreno di proprietà degli appellati , distinto nel NCT del Comune di RC al foglio 12 p.lla CP_13
377.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in seguito alla riforma della sentenza di primo grado, la Corte deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr
Cass.n.5890/2022;Cass.n.3877/2021). Pertanto va applicato il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'esito complessivo del giudizio. In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante e agli appellati , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, - nella qualità di eredi di ,
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_11 vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale espletata in rapporto alla natura e alle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014 e successive integrazioni, per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo grado, secondo lo scaglione coerente con il valore della causa – indeterminabile complessità media (cfr.
Cass. n. 28325/2022). Con riferimento al presente grado di giudizio per la fase istruttoria e per quella decisionale ci si discosta lievemente dai parametri medi, tenuto conto della natura prevalentemente di diritto delle questioni dibattute. Va disposta l'attribuzione in favore degli avv.ti Massimo Manzi
(difensore di e Domenico Acampora ( difensore di , Parte_1 Controparte_1 CP_2
, ) dichiaratisi antistatari.
[...] Parte_2 Parte_3
Vanno altresì poste definitivamente a carico degli appellati soccombenti le spese per le consulenze tecniche, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado.
Nulla per le spese in favore degli appellati contumaci vittoriosi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_9 CP_10 [...]
, nonché di , CP_8 Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 Parte_3
e , avverso la sentenza n.1945/2019 del Tribunale di
[...] Controparte_6 Controparte_7
Napoli, pubblicata in data 21/02/2019, così provvede:
a)accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma del capo 1) della statuizione di primo grado, dichiara l'inesistenza di una servitù di passaggio a carico dei terreni di proprietà dell'appellante , Parte_1 censiti nel NCT del Comune di RC al foglio 12 p.lle 372, 378 e 229, e in favore del terreno di proprietà degli appellati, distinto nel NCT del Comune di RC al foglio 12 p.lla 377; ordina, per l'effetto, agli appellati , , e Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_9 CP_10
la cessazione di ogni turbativa al pacifico godimento esclusivo della proprietà di CP_8
; Parte_1
b) conferma nel resto la sentenza impugnata;
c) condanna in solido , , , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_9 CP_10
al pagamento delle spese del doppio grado, che liquida come segue: CP_8
- quanto al giudizio di primo grado, in favore di in € 78,00 per esborsi, € 7.616,00 per Parte_1
compensi professionali e spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Massimo Manzi;
in favore di , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
in solido, al pagamento di € 7.616,00 per compensi professionali e
[...] Parte_3
spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Domenico
Acampora;
- quanto al presente grado, in favore di in €.777, 00 per esborsi, € 6.733,5 per compensi Parte_1
professionali e spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Massimo Manzi;
in favore di , , , Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
in solido, al pagamento di € 6.733,5 per compensi professionali e spese forfettarie Parte_3
pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Domenico Acampora;
- pone definitivamente a carico degli appellati , Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_9
, , , in solido, le spese di c.t.u., come liquidate nel giudizio di primo
[...] CP_10 CP_8
grado.
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere estensore
Rosanna De Rosa