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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1428/2020, posta in decisione in data 13.12.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PELLICORI FRANCESCA e con elezione di domicilio in via VIA AGRIGENTO,
15/A PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a PALERMO (PA) in [...] CP_1 C.F._1
13/11/1942, e (C.F. ), nata a [...] , con il patrocinio CP_2
dell'Avv. POLLINA MASSIMO e dall'Avv. e con elezione di domicilio in via via
1 G. Sciuti, 180 90144 Palermo presso il medesimo difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e - cointestatari di conto corrente n. 8723 e CP_1 CP_2
collegato deposito titoli n. 4048162 presso l'allora (oggi a seguito Controparte_3
di fusione per incorporazione, - deducevano la violazione del Controparte_4
TUF da parte della suddetta banca nelle operazioni di vendita delle azioni di CP_3
.P.V.), meglio specificate in atti, viziate pure da dolo o Controparte_5
comunque da errore essenziale;
chiedevano la declaratoria di inefficacia,
l'annullamento o la risoluzione delle predette operazioni di vendita, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno loro derivato dalla perdita totale dell'investimento, pari a complessivi € 8.750,00, oltre ad interessi compensativi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della propria domanda gli attori deducevano che:
in data 2.12.13, aveva aderito all'operazione di “Aumento del CP_1 capitale 2013 – nuovi soci” promossa da CP_3 Controparte_6 acquistando 100 azioni al prezzo complessivo di € 6.250,00 previa sottoscrizione della domanda di ammissione a socio, presso l'agenzia palermitana di CP_3
di via E. Restivo;
in data 1.7.14, accogliendo la proposta proveniente dalla banca che gli prospettava progetti di espansione della capogruppo, il aveva acquistato CP_1 altre 40 azioni al prezzo di € 2.500,00; benché né egli né avessero CP_2
conoscenze e, ovvero, esperienze nel settore finanziario, in nessuna delle due occasioni era stato loro consegnato alcun prospetto informativo che illustrasse le caratteristiche del titolo e i rischi connessi all'investimento, né tali aspetti erano stati loro spiegati dal promotore che piuttosto, rassicurava circa la bontà dell'investimento a fronte della sua volontà di evitare operazioni speculative;
nel 2015 aveva CP_1
appreso, dai mezzi di informazione, che BPV aveva problemi di solidità finanziaria
2 ma, recatosi presso veniva ancora una volta rassicurato circa la bontà CP_3 dell'acquisto, salvo poi apprendere, ancora una volta dai mezzi di informazione, che il valore delle azioni era praticamente azzerato e chiedere invano la restituzione delle somme versate;
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, peraltro, aveva sanzionato BPV per le modalità di collocamento delle azioni nel periodo 2013-2015, tali da condizionare e limitare la libertà di scelta dei sottoscrittori, indotti all'acquisto di titoli difficilmente negoziabili e liquidabili dalla prospettiva di accedere a condizioni di credito agevolate.
Si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_3
passiva con riferimento alle domande svolte nei suo i confronti e, comunque,
l'infondatezza delle stesse.
Nel corso del giudizio, si costituiva in Controparte_7
prosecuzione ex art. 2504 c.c. a seguito e in conseguenza della dedotta intervenuta Con fusione per incorporazione di in , contestando la propria CP_3
legittimazione passiva, rectius la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, in forza sia della normativa vigente, cioè del D.L.. 99/2017 convertito il L.
121/2017, sia del contratto di cessione intercorso tra i liquidatori delle CP_8
Con (BPV e e e reiterando le tesi difensive già avanzate dal CP_9 CP_3 anche in relazione al merito e cioè alla correttezza dell'operato della banca
[...] incorporata nell'attività di intermediazione finanziaria censurata dagli attori.
Con sentenza n. 1341/2020 del 25.03.2020, il Tribunale di Palermo, disattese le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva e di titolarità passiva del rapporto oggetto del giudizio, in accoglimento delle domande degli attori, dichiarava risolti gli ordini di acquisto sottoscritti da in data 2.12.2013 e CP_1
1.7.2014, aventi ad oggetto rispettivamente 100 e 40 azioni di BPV e ciò per inadempimento imputabile a con condanna di questa al Controparte_3 pagamento di € 8.750,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Controparte_7
quale società incorporante contestando la statuizione per diverse Controparte_3
ragioni e riproponendo, in parte, le argomentazioni spese in prime cure.
3 Costituendosi in giudizio, e resistevano CP_1 CP_2 all'appello, chiedendone il rigetto.
In data 13.12.2025, sulle note di trattazione scritta, la causa veniva stata posta in decisione.
L'eccezione che l'appellante ascrive a difetto di legittimazione passiva, riproposta dalla banca con il primo motivo di gravame, e articolata in due distinti ma collegati profili, va rigettata.
In particolare, sotto un primo profilo, la banca deduce che non è CP_3
stata diretta controparte contrattuale nel negozio di acquisto di azioni di BPV, bensì, in attuazione del contratto quadro di negoziazione e ricezione/trasmissione di ordini su strumenti finanziari sottoscritto con entrambi gli appellati, mero intermediario tra la banca emittente dei titoli (BPV) e gli investitori, sicché la domanda di annullamento/ risoluzione del contratto di investimento e conseguente risarcimento danni andava proposta nei confronti dell'emittente BPV. Nella specie deduce di aver prestato, per l'operazione di acquisto del 2.12.2013 (100 azioni) servizio di promozione e offerta al pubblico di strumenti finanziari emesi dal suddetto emittente,
e per quella dell'1.7.2014 (40 azioni) solo servizio di ricezione e trasmissione di ordini disposti dal cliente.
L'istituto di credito contesta, altresì, l'impugnata statuizione, per aver ritenuto non applicabile al caso di specie il D.L. n. 99/2017 (convertito con legge n.
121/2017) che disciplina “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di nonché le modalità e le CP_10 Controparte_11
condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato", laddove il primo Giudice ha ritenuto, infatti, che
“Il fatto che (…) l'art. 4 relativo alle c.d. “operazioni di ribilanciamento” preveda la possibilità di restituzione o retrocessione al soggetto in liquidazione di “attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle BA, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, co. 1” (con conseguente riespansione della sua responsabilità), non vale a dimostrare che le passività delle partecipate derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle azioni o obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione (peraltro nel caso di specie
4 ancora da accertare) – quale quella per cui è causa – siano incluse nella cessione”.
Deduce in pratica la propria estraneità al rapporto sorto dalla sottoscrizione dei contratti diretti all'acquisto delle azioni di BPV, perché questi non sono stati a lei ceduti dalla banca emittente.
Ebbene, entrambi i profili sono infondati.
Va puntualizzato che gli attori hanno proposto in primo grado una domanda diretta all'affermazione della responsabilità precontrattuale di laddove CP_3
testualmente citando le norme di riferimento della responsabilità precontrattuale e della invalidità contrattuale, lamenta che questa ha effettuato un servizio di collocamento presso il pubblico degli investitori delle azioni BPV, fornendo informazioni inveritiere ed incomplete, senza la necessaria profilatura del rischio del cliente: si tratta violazioni di obblighi scaturenti da attività inadempiente ai doveri della banca collocataria ( , ben distinti dagli obblighi gravanti sulla CP_3
banca emittente i titoli azionari (BPV), che resta dunque estranea alle doglianze e alle domande.
Ed invero, Cass. Civ 9.2.2018 n. 3261 statuisce che “l'investitore, a causa dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'intermediario agli obblighi informativi previsti dalla legge e dai regolamenti Consob, può chiedere la risoluzione non solo del contratto quadro, ma anche dei singoli contratti di acquisto, cioè degli ordini di investimento, aventi natura negoziale nonché distinti e autonomi dal contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto quadro”.
Vale poi osservare che la circostanza che la banca – così come sostenuto – non abbia svolto, nel caso di specie, attività di negoziazione per conto proprio, ma si sia limitata a raccogliere i diversi ordini di acquisto impartiti e a trasmetterli per l'esecuzione sul mercato, non esclude, di per sé, l'applicabilità del complesso di regole comportamentali dettate dal TUF, visto l'art. 1 co. 5^ lett. e) del testo normativo appena citato, che include nel novero dei servizi di investimento anche l'attività di “ricezione e trasmissione di ordini”. Correttamente, dunque, gli attori
(odierni appellati) hanno convenuto (oggi , Controparte_3 Parte_1
5 che è resta legittimata passivamente, per domandarle la risoluzione degli ordini di acquisto e il risarcimento dei danni.
Quanto al secondo profilo, e in relazione alla doglianza dell'appellante sulla mancata applicazione della disciplina che regola la liquidazione coatta amministrativa delle c.d. BA NE ( AN OP di CE e , valgono le CP_9
seguenti osservazioni.
L'invocata disciplina è dettata dal Decreto-Legge 25 giugno 2017 n. 99 convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017, n. 121, recante
“Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_12 [...]
CP_11
Ora l'art. 3 comma 1 della citata normativa, nel regolamentare le cessioni dalle banche in liquidazione a soggetti da designare, stabilisce:
1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:
a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
b) i debiti delle BA nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle BA o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
6 c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
Come chiarisce la Corte Costituzionale con la sentenza n. 225 del 7.11.2022 ( che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli art. comma 1 lett. b e c, invocati dalla appellante) il legislatore ha rimesso al CP_3
contratto di cessione (di azienda, singoli rami di questa, beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco ovvero attività e passività di uno dei soggetti in liquidazione o entrambi), dunque alla volontà contrattuale dei liquidatori delle
NE e al soggetto cessionario ancora da designare al momento dell'entrata CP_8
in vigore del D.L., di definire il perimetro della cessione degli asset e delle passività delle banche, ponendo però un divieto di cessione di alcune poste, indicate nelle lettere a), b) e c), della norma prima richiamata, e ciò in applicazione della regola del c.d. burden sharing, di derivazione eurounitaria.
Il contratto di cessione, peraltro, all'art.
3.1.1. chiarisce che il perimetro della cessione include anche Attività Incluse e Passività Incluse delle partecipate delle
BA NE che siano espressamente incluse nell'insieme aggregate.
Va segnalato che originariamente partecipata da B.P.V., è passata CP_3
a con la cessione in oggetto, a seguito della inclusione nel c.d. Parte_1
“insieme aggregato” della cessione, di tutte le partecipazioni della stessa B.P.V. in giusta l'art.
3.1.12 lett. xi). Sicché, ciò che non è incluso nel perimetro CP_3
della cessione per le non lo è neppure per le loro partecipate CP_8 interessate e tale era, all'epoca dei fatti, convenuta originaria in quanto CP_3
originaria intermediatrice finanziaria.
Posto che la cessionaria viene identificata nella banca Parte_1
con la quale viene stipulato il previsto susseguente contratto di cessione del
26.6.2017, è dunque chiaro che con specifico riguardo alla previsione sub lett. c) Con dell'art. 3 L.121/2017, non vengono cedute alla stessa le controversie relative ad atti e fatti occorsi prima della cessione ma sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
Nel caso in oggetto, la controversia è effettivamente sorta dopo la cessione, in quanto, a voler ritenere che “la controversia” si sia radicata con la mediazione
7 obbligatoria, questa è stata avviata su iniziativa del in data 24.7.2017 (data CP_1 dell'incontro, poiché non vi è riscontro della data di presentazione), mentre, stante l'esito negativo della mediazione, questa causa viene introdotta in primo grado il
20.9.2017 (data di notifica della citazione): in ogni caso, questa controversia (avente pacificamente oggetto fatti e atti occorsi prima della cessione) è sorta in data successiva al 26.6.2017.
Ne deriva che il rapporto in oggetto - e la correlata controversia, questa - non è stato ceduto a ed è quindi rimasto “in pancia” a Controparte_4 CP_3
(giustappunto citata in primo grado dai ), che peraltro, originariamente CP_13
partecipata da B.P.V., è passata a con la cessione in oggetto, a Parte_1 seguito della inclusione nel c.d. “insieme aggregato” della cessione, di tutte le partecipazioni della stessa B.P.V. in giusta l'art.
3.1.12 lett. xi). CP_3
Con Successivamente, come illustra la visura camerale prodotta da , CP_3
si è fusa per incorporazione in , in data 22.3.2018 ed è
[...] Controparte_14
stata cancellata dal registro delle imprese in data 17.4.2018.
A mente dell'art. 2504 bis c.c., , dunque, per effetto Parte_1 dell'incorporazione di subentra nei rapporti riconducibili a questa, e CP_3
quindi anche nel rapporto sorto contro a seguito della domanda con la CP_3
quale gli odierni appellati hanno chiesto il risarcimento del danno, deducendo violazioni di obblighi di correttezza, trasparenza e informazione nell'attività di intermediazione finanziaria, autonomamente svolti da quindi Controparte_3
autonomo soggetto di diritto distinto dalla partecipante) quando ancora in vita, Con dovendo proseguire nei rapporti anche processuali anteriori alla fusione. risponde come successore di e pertanto, va affermata la legittimazione passiva, CP_3
rectius la sua titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio.
Non è opponibile ai l' “Addendum al contratto di ritrasferimento CP_13 di crediti sottoscritto in data 10.7.2017” del 19.01.2019 con il quale Controparte_3 retrocede in favore dell'insolvente BPV le proprie passività inerenti la commercializzazione delle azioni PBV.
Va in primo luogo evidenziato che tale contratto e l'addendum appaiono in contrasto all'art. 4 comma 4° del citato DL 99/2017 convertito in L. 121/2017, che
8 prevede sia solo il cessionario a compiere la retrocessione di attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle
BA (…).
Peraltro, non si rinviene tra i documenti della presente causa il contratto di retrocessione asseritamente stipulato il 10.7.2017, mentre parte appellata ha fermamente contestato tale contratto e la sua mancata produzione. Dell'addendum, infine, non vi è riscontro della sua pubblicazione che, a tutto concedere (e a tacere dei rilievi testè avanzati), rederebbe opponibile la retrocessione ai terzi compresi i creditori della banca. Viene infatti prodotto un semplice foglio, recante l'intestazione
“AN d'Italia” senza alcuna datazione né riscontro della sua pubblicazione sul sito della AN d'Italia né indicazione della stessa pubblicazione.
Posta quindi la legittimazione passiva in capo a in ordine alla Controparte_4
presente controversia, venendo al merito, con il secondo motivo deduce, CP_7
in sintesi:
- di aver consegnato al cliente l'informativa sugli strumenti finanziari, attinente alla valutazione del rischio, alla stipula del contratto quadro, e nella stessa occasione il cliente ha dichiarato “di aver ricevuto, preso visione e compreso l'informativa Precontrattuale”;
- che all'atto di sottoscrizione degli acquisti il cliente ha dichiarato di “aver preso visione del prospetto relativo all'offerta (il “Prospetto d'offerta”), messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di
(…) e di essere consapevole di fattori di Controparte_15 rischio relativi all'investimento (…)”, come si evince dalla scheda di adesione;
- di aver acquisito le informazioni necessarie tramite l'apposito questionario
Mifid.
Ora, giova rammentare che l'onere della dimostrazione di aver diligentemente assolto agli obblighi informativi in favore del cliente grava, in ossequio ai principi generali di riparto delineati dagli artt. 2697 e 1218 c.c. -come interpretati da un consolidato indirizzo giurisprudenziale saldamente ancorato all'insegnamento di
Cass. S.U. 30/10/2001, n.13533- sull'intermediario finanziario. “L'investitore ha
l'onere di allegare l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di
9 negoziazione da parte dell'intermediario, mentre quest'ultimo ha l'onere di provare
l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta, ragion per cui il giudice non può limitarsi ad affermare che manchi la prova della negligenza ovvero dell'inadempimento dell'intermediario, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico” (Cass. civ., 27/10/2020 n.
23567 e, in termini, Cass. civ. 13/3/2023 n. 7288).
Tali obblighi informativi, i quali mirano a riequilibrare l'asimmetria informativa dei contraenti (Cass. civ.
2.7.2021 n. 18778) consentendo all'investitore di compiere consapevoli scelte di investimento, soppesando la propria scelta speculativa nell'ambito di differenti opzioni di mercato, sì da accettare in modo altrettanto consapevole il rischio specifico del prodotto finanziario prescelto, permangono anche a cospetto di investitori esperti o animati da intenti speculativi (“in tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità anche raccogliendo, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponendo a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore fermo restando che
l'intermediario, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, non è esonerato dall'assolvimento degli obblighi informativi” Cass. civ. 27/5/2022 n. 17271; “la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” Cass. civ. sez. I, 28/2/2018, n.4727), a maggior ragione dunque rispetto agli appellati, i quali avevano specificato di non aver alcuna esperienza in materia di
10 investimenti finanziari (v. questionari Mifid di e , all. 5 e 6, deposito CP_1 CP_2
appellante del 29.10.2020).
Quanto appena osservato rende inoltre evidente come la consegna del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari in alcun modo costituisca forma di adempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario prima e in vista della conclusione della singola operazione di investimento. Il documento, invero, enuclea, appunto in termini generali, i fattori determinanti il grado di rischio connesso alle diverse tipologie di strumenti finanziari astrattamente configurate e a differenti soggetti emittenti, assolvendo “ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione”, non anche, quindi, del distinto contratto di investimento che del primo costituisce attuazione, col fine di “rendere l'investitore più consapevole rispetto ai rischi dell'investimento e del mandato gestorio conferito all'intermediario” (Cass.
19.2.2014 n. 3889).
Anche il contenuto della scheda di adesione non è idoneo di per sé solo a dimostrare l'adempimento da parte della banca degli obblighi informativi previsti dalla normativa citata. Da tale documento emerge: 1) che il cliente "dichiara di aver preso visione del prospetto relativo all'Offerta messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di (la banca o l'emittente)", presso le CP_16
Con filiali del gruppo nonché sul sito internet dell'emittente; 2) come è composto il prospetto in questione (documenti di registrazione, nota informativa sugli strumenti finanziari e nota di sintesi depositate presso la Consob con relativi estremi identificativi); 3) che il cliente " dichiara di essere consapevole dei fattori di rischio relativi all' investimento richiamati alla sezione D della nota di sintesi, al capitolo 2 della nota informativa sugli strumenti finanziari e al capitolo 4 del documento di registrazione".
La Suprema Corte ha ripetutamente chiarito: "in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della Delib. Consob del 1° luglio 1998, n. 11522) applicabile "ratione temporis", prima di dare attuazione ad un ordine, ancorché scritto, ha l'obbligo di fornire all' investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del
11 cliente" (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 22147/10); "in tema d' intermediazione finanziaria, la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità", non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente" (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 11412/12, nonché cass. sez. 1^ civ. n. 20178/14).
Manca, dunque, la prova che i predetti documenti siano stati consegnati al cliente prima della sottoscrizione dell'aumento di capitale. Neppure vi è prova che prima della sottoscrizione dei vari aumenti di capitale, sia stata consegnata la scheda del prodotto finanziario acquistato.
Anche l'acquisizione di informazione tramite il questionario Mifid non è sufficiente a dimostrare la diligenza dell'intermediario, atteso che proprio da tale documento si evince l'inesperienza nell'attività di investimento di entrambi, e CP_1
, oltre al basso livello di istruzione;
elementi, questi, che richiedono da parte CP_2
della banca una diligenza ancora più puntuale nel fornire tutte le informazioni sulle caratteristiche specifiche del prodotto e nell'assicurarsi un'accettazione consapevole dei clienti di un investimento finanziario, stante il contesto di asimmetria sia informativa che, soprattutto, cognitiva tra le parti.
Tanto meno risulta provato che gli operatori della banca abbiano illustrato a e il contenuto del prodotto, non avendo la banca articolato richieste di CP_1 CP_2
prova orale sul punto.
Per tutte le suddette considerazioni, deve dunque confermarsi l'inadempimento della banca quantomeno agli obblighi di informazione, avendo in concreto precluso all' investitore una scelta consapevole in ordine all'investimento compiuto: ne consegue che il gravame risulta infondato e di conseguenza la sentenza appellata va confermata.
12 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 1341/2020 pronunziata dal CP_1 CP_2
Tribunale di Palermo in data 25.3.2020;
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi CP_2
6.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, in giorno 20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1428/2020, posta in decisione in data 13.12.2024 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
PELLICORI FRANCESCA e con elezione di domicilio in via VIA AGRIGENTO,
15/A PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a PALERMO (PA) in [...] CP_1 C.F._1
13/11/1942, e (C.F. ), nata a [...] , con il patrocinio CP_2
dell'Avv. POLLINA MASSIMO e dall'Avv. e con elezione di domicilio in via via
1 G. Sciuti, 180 90144 Palermo presso il medesimo difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e - cointestatari di conto corrente n. 8723 e CP_1 CP_2
collegato deposito titoli n. 4048162 presso l'allora (oggi a seguito Controparte_3
di fusione per incorporazione, - deducevano la violazione del Controparte_4
TUF da parte della suddetta banca nelle operazioni di vendita delle azioni di CP_3
.P.V.), meglio specificate in atti, viziate pure da dolo o Controparte_5
comunque da errore essenziale;
chiedevano la declaratoria di inefficacia,
l'annullamento o la risoluzione delle predette operazioni di vendita, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno loro derivato dalla perdita totale dell'investimento, pari a complessivi € 8.750,00, oltre ad interessi compensativi e rivalutazione monetaria.
A fondamento della propria domanda gli attori deducevano che:
in data 2.12.13, aveva aderito all'operazione di “Aumento del CP_1 capitale 2013 – nuovi soci” promossa da CP_3 Controparte_6 acquistando 100 azioni al prezzo complessivo di € 6.250,00 previa sottoscrizione della domanda di ammissione a socio, presso l'agenzia palermitana di CP_3
di via E. Restivo;
in data 1.7.14, accogliendo la proposta proveniente dalla banca che gli prospettava progetti di espansione della capogruppo, il aveva acquistato CP_1 altre 40 azioni al prezzo di € 2.500,00; benché né egli né avessero CP_2
conoscenze e, ovvero, esperienze nel settore finanziario, in nessuna delle due occasioni era stato loro consegnato alcun prospetto informativo che illustrasse le caratteristiche del titolo e i rischi connessi all'investimento, né tali aspetti erano stati loro spiegati dal promotore che piuttosto, rassicurava circa la bontà dell'investimento a fronte della sua volontà di evitare operazioni speculative;
nel 2015 aveva CP_1
appreso, dai mezzi di informazione, che BPV aveva problemi di solidità finanziaria
2 ma, recatosi presso veniva ancora una volta rassicurato circa la bontà CP_3 dell'acquisto, salvo poi apprendere, ancora una volta dai mezzi di informazione, che il valore delle azioni era praticamente azzerato e chiedere invano la restituzione delle somme versate;
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, peraltro, aveva sanzionato BPV per le modalità di collocamento delle azioni nel periodo 2013-2015, tali da condizionare e limitare la libertà di scelta dei sottoscrittori, indotti all'acquisto di titoli difficilmente negoziabili e liquidabili dalla prospettiva di accedere a condizioni di credito agevolate.
Si costituiva eccependo la propria carenza di legittimazione Controparte_3
passiva con riferimento alle domande svolte nei suo i confronti e, comunque,
l'infondatezza delle stesse.
Nel corso del giudizio, si costituiva in Controparte_7
prosecuzione ex art. 2504 c.c. a seguito e in conseguenza della dedotta intervenuta Con fusione per incorporazione di in , contestando la propria CP_3
legittimazione passiva, rectius la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, in forza sia della normativa vigente, cioè del D.L.. 99/2017 convertito il L.
121/2017, sia del contratto di cessione intercorso tra i liquidatori delle CP_8
Con (BPV e e e reiterando le tesi difensive già avanzate dal CP_9 CP_3 anche in relazione al merito e cioè alla correttezza dell'operato della banca
[...] incorporata nell'attività di intermediazione finanziaria censurata dagli attori.
Con sentenza n. 1341/2020 del 25.03.2020, il Tribunale di Palermo, disattese le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione passiva e di titolarità passiva del rapporto oggetto del giudizio, in accoglimento delle domande degli attori, dichiarava risolti gli ordini di acquisto sottoscritti da in data 2.12.2013 e CP_1
1.7.2014, aventi ad oggetto rispettivamente 100 e 40 azioni di BPV e ciò per inadempimento imputabile a con condanna di questa al Controparte_3 pagamento di € 8.750,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello Controparte_7
quale società incorporante contestando la statuizione per diverse Controparte_3
ragioni e riproponendo, in parte, le argomentazioni spese in prime cure.
3 Costituendosi in giudizio, e resistevano CP_1 CP_2 all'appello, chiedendone il rigetto.
In data 13.12.2025, sulle note di trattazione scritta, la causa veniva stata posta in decisione.
L'eccezione che l'appellante ascrive a difetto di legittimazione passiva, riproposta dalla banca con il primo motivo di gravame, e articolata in due distinti ma collegati profili, va rigettata.
In particolare, sotto un primo profilo, la banca deduce che non è CP_3
stata diretta controparte contrattuale nel negozio di acquisto di azioni di BPV, bensì, in attuazione del contratto quadro di negoziazione e ricezione/trasmissione di ordini su strumenti finanziari sottoscritto con entrambi gli appellati, mero intermediario tra la banca emittente dei titoli (BPV) e gli investitori, sicché la domanda di annullamento/ risoluzione del contratto di investimento e conseguente risarcimento danni andava proposta nei confronti dell'emittente BPV. Nella specie deduce di aver prestato, per l'operazione di acquisto del 2.12.2013 (100 azioni) servizio di promozione e offerta al pubblico di strumenti finanziari emesi dal suddetto emittente,
e per quella dell'1.7.2014 (40 azioni) solo servizio di ricezione e trasmissione di ordini disposti dal cliente.
L'istituto di credito contesta, altresì, l'impugnata statuizione, per aver ritenuto non applicabile al caso di specie il D.L. n. 99/2017 (convertito con legge n.
121/2017) che disciplina “l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di e di nonché le modalità e le CP_10 Controparte_11
condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato", laddove il primo Giudice ha ritenuto, infatti, che
“Il fatto che (…) l'art. 4 relativo alle c.d. “operazioni di ribilanciamento” preveda la possibilità di restituzione o retrocessione al soggetto in liquidazione di “attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle BA, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, co. 1” (con conseguente riespansione della sua responsabilità), non vale a dimostrare che le passività delle partecipate derivanti dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle azioni o obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione (peraltro nel caso di specie
4 ancora da accertare) – quale quella per cui è causa – siano incluse nella cessione”.
Deduce in pratica la propria estraneità al rapporto sorto dalla sottoscrizione dei contratti diretti all'acquisto delle azioni di BPV, perché questi non sono stati a lei ceduti dalla banca emittente.
Ebbene, entrambi i profili sono infondati.
Va puntualizzato che gli attori hanno proposto in primo grado una domanda diretta all'affermazione della responsabilità precontrattuale di laddove CP_3
testualmente citando le norme di riferimento della responsabilità precontrattuale e della invalidità contrattuale, lamenta che questa ha effettuato un servizio di collocamento presso il pubblico degli investitori delle azioni BPV, fornendo informazioni inveritiere ed incomplete, senza la necessaria profilatura del rischio del cliente: si tratta violazioni di obblighi scaturenti da attività inadempiente ai doveri della banca collocataria ( , ben distinti dagli obblighi gravanti sulla CP_3
banca emittente i titoli azionari (BPV), che resta dunque estranea alle doglianze e alle domande.
Ed invero, Cass. Civ 9.2.2018 n. 3261 statuisce che “l'investitore, a causa dell'inadempimento di non scarsa importanza dell'intermediario agli obblighi informativi previsti dalla legge e dai regolamenti Consob, può chiedere la risoluzione non solo del contratto quadro, ma anche dei singoli contratti di acquisto, cioè degli ordini di investimento, aventi natura negoziale nonché distinti e autonomi dal contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo, atteso che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento non può rinvenirsi nel contratto quadro”.
Vale poi osservare che la circostanza che la banca – così come sostenuto – non abbia svolto, nel caso di specie, attività di negoziazione per conto proprio, ma si sia limitata a raccogliere i diversi ordini di acquisto impartiti e a trasmetterli per l'esecuzione sul mercato, non esclude, di per sé, l'applicabilità del complesso di regole comportamentali dettate dal TUF, visto l'art. 1 co. 5^ lett. e) del testo normativo appena citato, che include nel novero dei servizi di investimento anche l'attività di “ricezione e trasmissione di ordini”. Correttamente, dunque, gli attori
(odierni appellati) hanno convenuto (oggi , Controparte_3 Parte_1
5 che è resta legittimata passivamente, per domandarle la risoluzione degli ordini di acquisto e il risarcimento dei danni.
Quanto al secondo profilo, e in relazione alla doglianza dell'appellante sulla mancata applicazione della disciplina che regola la liquidazione coatta amministrativa delle c.d. BA NE ( AN OP di CE e , valgono le CP_9
seguenti osservazioni.
L'invocata disciplina è dettata dal Decreto-Legge 25 giugno 2017 n. 99 convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017, n. 121, recante
“Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_12 [...]
CP_11
Ora l'art. 3 comma 1 della citata normativa, nel regolamentare le cessioni dalle banche in liquidazione a soggetti da designare, stabilisce:
1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma
1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile:
a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
b) i debiti delle BA nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle BA o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
6 c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
Come chiarisce la Corte Costituzionale con la sentenza n. 225 del 7.11.2022 ( che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli art. comma 1 lett. b e c, invocati dalla appellante) il legislatore ha rimesso al CP_3
contratto di cessione (di azienda, singoli rami di questa, beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco ovvero attività e passività di uno dei soggetti in liquidazione o entrambi), dunque alla volontà contrattuale dei liquidatori delle
NE e al soggetto cessionario ancora da designare al momento dell'entrata CP_8
in vigore del D.L., di definire il perimetro della cessione degli asset e delle passività delle banche, ponendo però un divieto di cessione di alcune poste, indicate nelle lettere a), b) e c), della norma prima richiamata, e ciò in applicazione della regola del c.d. burden sharing, di derivazione eurounitaria.
Il contratto di cessione, peraltro, all'art.
3.1.1. chiarisce che il perimetro della cessione include anche Attività Incluse e Passività Incluse delle partecipate delle
BA NE che siano espressamente incluse nell'insieme aggregate.
Va segnalato che originariamente partecipata da B.P.V., è passata CP_3
a con la cessione in oggetto, a seguito della inclusione nel c.d. Parte_1
“insieme aggregato” della cessione, di tutte le partecipazioni della stessa B.P.V. in giusta l'art.
3.1.12 lett. xi). Sicché, ciò che non è incluso nel perimetro CP_3
della cessione per le non lo è neppure per le loro partecipate CP_8 interessate e tale era, all'epoca dei fatti, convenuta originaria in quanto CP_3
originaria intermediatrice finanziaria.
Posto che la cessionaria viene identificata nella banca Parte_1
con la quale viene stipulato il previsto susseguente contratto di cessione del
26.6.2017, è dunque chiaro che con specifico riguardo alla previsione sub lett. c) Con dell'art. 3 L.121/2017, non vengono cedute alla stessa le controversie relative ad atti e fatti occorsi prima della cessione ma sorte successivamente ad essa, e le relative passività.
Nel caso in oggetto, la controversia è effettivamente sorta dopo la cessione, in quanto, a voler ritenere che “la controversia” si sia radicata con la mediazione
7 obbligatoria, questa è stata avviata su iniziativa del in data 24.7.2017 (data CP_1 dell'incontro, poiché non vi è riscontro della data di presentazione), mentre, stante l'esito negativo della mediazione, questa causa viene introdotta in primo grado il
20.9.2017 (data di notifica della citazione): in ogni caso, questa controversia (avente pacificamente oggetto fatti e atti occorsi prima della cessione) è sorta in data successiva al 26.6.2017.
Ne deriva che il rapporto in oggetto - e la correlata controversia, questa - non è stato ceduto a ed è quindi rimasto “in pancia” a Controparte_4 CP_3
(giustappunto citata in primo grado dai ), che peraltro, originariamente CP_13
partecipata da B.P.V., è passata a con la cessione in oggetto, a Parte_1 seguito della inclusione nel c.d. “insieme aggregato” della cessione, di tutte le partecipazioni della stessa B.P.V. in giusta l'art.
3.1.12 lett. xi). CP_3
Con Successivamente, come illustra la visura camerale prodotta da , CP_3
si è fusa per incorporazione in , in data 22.3.2018 ed è
[...] Controparte_14
stata cancellata dal registro delle imprese in data 17.4.2018.
A mente dell'art. 2504 bis c.c., , dunque, per effetto Parte_1 dell'incorporazione di subentra nei rapporti riconducibili a questa, e CP_3
quindi anche nel rapporto sorto contro a seguito della domanda con la CP_3
quale gli odierni appellati hanno chiesto il risarcimento del danno, deducendo violazioni di obblighi di correttezza, trasparenza e informazione nell'attività di intermediazione finanziaria, autonomamente svolti da quindi Controparte_3
autonomo soggetto di diritto distinto dalla partecipante) quando ancora in vita, Con dovendo proseguire nei rapporti anche processuali anteriori alla fusione. risponde come successore di e pertanto, va affermata la legittimazione passiva, CP_3
rectius la sua titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio.
Non è opponibile ai l' “Addendum al contratto di ritrasferimento CP_13 di crediti sottoscritto in data 10.7.2017” del 19.01.2019 con il quale Controparte_3 retrocede in favore dell'insolvente BPV le proprie passività inerenti la commercializzazione delle azioni PBV.
Va in primo luogo evidenziato che tale contratto e l'addendum appaiono in contrasto all'art. 4 comma 4° del citato DL 99/2017 convertito in L. 121/2017, che
8 prevede sia solo il cessionario a compiere la retrocessione di attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle
BA (…).
Peraltro, non si rinviene tra i documenti della presente causa il contratto di retrocessione asseritamente stipulato il 10.7.2017, mentre parte appellata ha fermamente contestato tale contratto e la sua mancata produzione. Dell'addendum, infine, non vi è riscontro della sua pubblicazione che, a tutto concedere (e a tacere dei rilievi testè avanzati), rederebbe opponibile la retrocessione ai terzi compresi i creditori della banca. Viene infatti prodotto un semplice foglio, recante l'intestazione
“AN d'Italia” senza alcuna datazione né riscontro della sua pubblicazione sul sito della AN d'Italia né indicazione della stessa pubblicazione.
Posta quindi la legittimazione passiva in capo a in ordine alla Controparte_4
presente controversia, venendo al merito, con il secondo motivo deduce, CP_7
in sintesi:
- di aver consegnato al cliente l'informativa sugli strumenti finanziari, attinente alla valutazione del rischio, alla stipula del contratto quadro, e nella stessa occasione il cliente ha dichiarato “di aver ricevuto, preso visione e compreso l'informativa Precontrattuale”;
- che all'atto di sottoscrizione degli acquisti il cliente ha dichiarato di “aver preso visione del prospetto relativo all'offerta (il “Prospetto d'offerta”), messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di
(…) e di essere consapevole di fattori di Controparte_15 rischio relativi all'investimento (…)”, come si evince dalla scheda di adesione;
- di aver acquisito le informazioni necessarie tramite l'apposito questionario
Mifid.
Ora, giova rammentare che l'onere della dimostrazione di aver diligentemente assolto agli obblighi informativi in favore del cliente grava, in ossequio ai principi generali di riparto delineati dagli artt. 2697 e 1218 c.c. -come interpretati da un consolidato indirizzo giurisprudenziale saldamente ancorato all'insegnamento di
Cass. S.U. 30/10/2001, n.13533- sull'intermediario finanziario. “L'investitore ha
l'onere di allegare l'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di
9 negoziazione da parte dell'intermediario, mentre quest'ultimo ha l'onere di provare
l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta, ragion per cui il giudice non può limitarsi ad affermare che manchi la prova della negligenza ovvero dell'inadempimento dell'intermediario, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico” (Cass. civ., 27/10/2020 n.
23567 e, in termini, Cass. civ. 13/3/2023 n. 7288).
Tali obblighi informativi, i quali mirano a riequilibrare l'asimmetria informativa dei contraenti (Cass. civ.
2.7.2021 n. 18778) consentendo all'investitore di compiere consapevoli scelte di investimento, soppesando la propria scelta speculativa nell'ambito di differenti opzioni di mercato, sì da accettare in modo altrettanto consapevole il rischio specifico del prodotto finanziario prescelto, permangono anche a cospetto di investitori esperti o animati da intenti speculativi (“in tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità anche raccogliendo, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponendo a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore fermo restando che
l'intermediario, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, non è esonerato dall'assolvimento degli obblighi informativi” Cass. civ. 27/5/2022 n. 17271; “la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe comunque accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” Cass. civ. sez. I, 28/2/2018, n.4727), a maggior ragione dunque rispetto agli appellati, i quali avevano specificato di non aver alcuna esperienza in materia di
10 investimenti finanziari (v. questionari Mifid di e , all. 5 e 6, deposito CP_1 CP_2
appellante del 29.10.2020).
Quanto appena osservato rende inoltre evidente come la consegna del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari in alcun modo costituisca forma di adempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario prima e in vista della conclusione della singola operazione di investimento. Il documento, invero, enuclea, appunto in termini generali, i fattori determinanti il grado di rischio connesso alle diverse tipologie di strumenti finanziari astrattamente configurate e a differenti soggetti emittenti, assolvendo “ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione”, non anche, quindi, del distinto contratto di investimento che del primo costituisce attuazione, col fine di “rendere l'investitore più consapevole rispetto ai rischi dell'investimento e del mandato gestorio conferito all'intermediario” (Cass.
19.2.2014 n. 3889).
Anche il contenuto della scheda di adesione non è idoneo di per sé solo a dimostrare l'adempimento da parte della banca degli obblighi informativi previsti dalla normativa citata. Da tale documento emerge: 1) che il cliente "dichiara di aver preso visione del prospetto relativo all'Offerta messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale di (la banca o l'emittente)", presso le CP_16
Con filiali del gruppo nonché sul sito internet dell'emittente; 2) come è composto il prospetto in questione (documenti di registrazione, nota informativa sugli strumenti finanziari e nota di sintesi depositate presso la Consob con relativi estremi identificativi); 3) che il cliente " dichiara di essere consapevole dei fattori di rischio relativi all' investimento richiamati alla sezione D della nota di sintesi, al capitolo 2 della nota informativa sugli strumenti finanziari e al capitolo 4 del documento di registrazione".
La Suprema Corte ha ripetutamente chiarito: "in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della Delib. Consob del 1° luglio 1998, n. 11522) applicabile "ratione temporis", prima di dare attuazione ad un ordine, ancorché scritto, ha l'obbligo di fornire all' investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del
11 cliente" (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 22147/10); "in tema d' intermediazione finanziaria, la dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di rischiosità", non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio, ed è, inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dagli artt. 21 del D.Lgs. n. 58 del 1998 e 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente" (cfr. Cass. sez. 1^ civ. n. 11412/12, nonché cass. sez. 1^ civ. n. 20178/14).
Manca, dunque, la prova che i predetti documenti siano stati consegnati al cliente prima della sottoscrizione dell'aumento di capitale. Neppure vi è prova che prima della sottoscrizione dei vari aumenti di capitale, sia stata consegnata la scheda del prodotto finanziario acquistato.
Anche l'acquisizione di informazione tramite il questionario Mifid non è sufficiente a dimostrare la diligenza dell'intermediario, atteso che proprio da tale documento si evince l'inesperienza nell'attività di investimento di entrambi, e CP_1
, oltre al basso livello di istruzione;
elementi, questi, che richiedono da parte CP_2
della banca una diligenza ancora più puntuale nel fornire tutte le informazioni sulle caratteristiche specifiche del prodotto e nell'assicurarsi un'accettazione consapevole dei clienti di un investimento finanziario, stante il contesto di asimmetria sia informativa che, soprattutto, cognitiva tra le parti.
Tanto meno risulta provato che gli operatori della banca abbiano illustrato a e il contenuto del prodotto, non avendo la banca articolato richieste di CP_1 CP_2
prova orale sul punto.
Per tutte le suddette considerazioni, deve dunque confermarsi l'inadempimento della banca quantomeno agli obblighi di informazione, avendo in concreto precluso all' investitore una scelta consapevole in ordine all'investimento compiuto: ne consegue che il gravame risulta infondato e di conseguenza la sentenza appellata va confermata.
12 Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA;
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico degli appellanti, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 1341/2020 pronunziata dal CP_1 CP_2
Tribunale di Palermo in data 25.3.2020;
2) condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi CP_2
6.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, in giorno 20.6.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
13